Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 12 dicembre 2023
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Assocap e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi Agrari
Fonte: uila.eu
Sommario:
Verbale di ipotesi di accordo
Tra Associazione Nazionale Dei Consorzi Agrari - Assocap […], assistito dai consulenti dell’Associazione […] e le organizzazioni sindacali di categoria Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil […], assistiti dalle delegazioni trattanti, il giorno 12 dicembre 2023 in Roma presso la sede di Assocap, in via ventiquattro maggio 43, si è definita la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari per il quadriennio 1 ° gennaio 2024-31 dicembre 2027
Allegato al verbale di ipotesi di accordo
Parte normativa
Art. 1 - Sistema contrattuale, decorrenze, durata e procedure per il rinnovo del CCNL
1. Il sistema contrattuale, di cui al presente articolo, intende dare attuazione ai principi ispiratori dei protocolli interconfederali, le cui disposizioni, anche non riprodotte, s’intendono qui integralmente richiamate. Alla luce di quanto sopra il suddetto sistema prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro e una contrattazione aziendale di secondo livello per le materie delegate.
2. Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari e ai lavoratori dipendenti delle società di capitali partecipate dai Consorzi agrari ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, avrà durata quadriennale sia per la parte economica che per la parte normativa e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
3. Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 4 maggio 2022 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027.
[…]
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello
1. In ogni singolo Consorzio verrà stipulato un contratto integrativo dèi presente contratto tra i rappresentanti del Consorzio e le RSU/RSA, unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Potrà, in alternativa, essere stipulato un contratto integrativo nelle società di capitali partecipate dai Consorzi Agrari ai sensi del citato articolo 2, comma 2- bis, della legge n. 410 del 1999 tra i rappresentanti della società e il coordinamento di gruppo delle RSU/RSA, unitamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Con apposito accordo aziendale verrà definita la disciplina per la formazione e il funzionamento del suddetto coordinamento.
2. La contrattazione a livello aziendale riguarderà esclusivamente le materie, indicate nei commi 1, 5 e 6, per le quali il contratto nazionale rinvia la definizione alle Parti aziendali, nei limiti e secondo le procedure di seguito precisate, nel rispetto del principio secondo cui la contrattazione aziendale non dovrà riguardare materie già definite a livello nazionale.
[…]
4. Le Parti nazionali assumono l’impegno di intervenire per garantire i principi sopra affermati, qualora in sede locale ne venisse richiesta la deroga.
5. La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal presente CCNL dagli artt. 4, 8, 15 (secondo e terzo comma), 22 (sesto, ottavo, nono comma e decimo comma), 23 (terzo comma), 26 (terzo, quinto e settimo comma), 30 (quinto comma), 33 (secondo comma), 35 (terzo, quarto e sesto comma), 39 (secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma), 40, 45, 51 (primo, terzo e quarto comma).
[…]
8. Gli obiettivi a cui saranno collegate le erogazioni salariali definite a livello aziendale, dovranno essere correlati ai risultati legati all'andamento economico del Consorzio Agrario, quale si desume dal bilancio aziendale, oppure alla verifica di positivi risultati derivanti da una diversa organizzazione del lavoro concordata tra le Parti al fine di conseguire, anche mediante il ricorso a flessibilità di orario di lavoro e/o alla realizzazione di programmi intesi a ottenere incrementi di produttività o miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi fomiti agli operatori agricoli.
[…]
Art. 3 - Diritti di informazione e confronto partecipativo
1. Le Parti s’impegnano reciprocamente a sviluppare un sistema di relazioni sindacali più efficace ed incisivo che a tutti i livelli sia in grado non solo di prevenire eventuali situazioni di conflittualità, ma anche di garantire un confronto sulle politiche organizzative e societarie che incidano sulle attività svolte dai Consorzi Agrari e sull’ordinario svolgimento delle attività lavorative. In particolare, le Parti convengono sull’utilità di potenziare i meccanismi di informazione e confronto partecipativo in merito alle decisioni che i Consorzi assumono sull’innovazione, l’organizzazione del lavoro, i processi di fusione, di terziarizzazione del lavoro e la formazione tramite appositi incontri da svolgersi con le rispettive rappresentanze territoriali e aziendali.
2. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell’occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore dell’agroindustria, convengono che i diritti d’informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale. Le Parti in relazione a situazioni che possano verificarsi che riguardino la generalità dei Consorzi Agrari, verificheranno la possibilità di posizioni concertate nei riguardi delle istituzioni sia a livello centrale che in sede regionale, nel caso i problemi insorti riguardino le imprese di una o più regioni.
3. A livello nazionale la commissione bilaterale nazionale ristretta, costituita con il CCNL del 6 marzo 1998, potrà svolgere compiti di monitoraggio, studio e indirizzo delle politiche di settore elaborate dalle istituzioni inerenti le attività di diretto interesse dei Consorzi Agrari oltre che effettuare un esame congiunto dei temi generali riguardanti la riforma e ristrutturazione del settore consortile, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, i problemi connessi all’igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la sostenibilità ambientale, la previdenza complementare, le misure di integrazione al reddito, l’agricoltura di precisione, l’innovazione dei processi produttivi nel sistema dei Consorzi Agrari, monitoraggio sull’utilizzo del lavoro agile.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, nell’ottica di avviare e consolidare i meccanismi di informazione e di confronto, Assocap illustrerà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i risultati produttivi e commerciali conseguiti dai Consorzi nell’anno precedente e i dati previsionali elaborati per l’anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno, inoltre, illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all’occupazione, all’insediamento di nuove attività produttive, ad eventuali programmi riorganizzativi, allo sviluppo di nuove tecnologie e all’indirizzo degli in vestimenti.
5. Il confronto partecipativo riguarderà anche gli investimenti realizzati, evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale. Nel corso dei suddetti incontri Assocap fornirà anche informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti.
6. Sempre in sede nazionale, Assocap fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
7. Le informazioni relative a eventuali piani di riorganizzazione e sviluppo elaborati dai Consorzi Agrari, verranno discusse in tempi diversi e in rapporto al completamento dell’elaborazione dei piani medesimi ma comunque prima dell’avvio degli stessi processi.
8. Ai vari livelli regionali saranno tenuti incontri tra Assocap e le strutture sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, per informazioni che riguarderanno le seguenti materie:
a) le strutture programmate nonché quelle realizzate nell’anno precedente allo scopo di fornire un adeguato sostegno alle attività dei soci dei Consorzi Agrari, in coerenza con le iniziative assunte per lo sviluppo dell’economia agricola a livello regionale;
b) le iniziative adottate dai singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
c) finanziamenti pubblici nazionali e regionali, erogati ai Consorzi Agrari per le iniziative di cui sopra;
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dai programmi di investimento.
9. Nelle riunioni di cui ai commi precedenti, le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente ai dati fomiti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
10. A livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno informazioni alle RSU/RSA e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sui programmi di investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.
11. Preventivi incontri avranno luogo in caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell’organizzazione del lavoro, in relazione ai consistenti riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro.
12. In caso di scorporo di talune attività, i Consorzi daranno preventiva informazione alle RSU/RSA dei relativi piani in apposito incontro preliminare all’esame congiunto previsto dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
13. Specifici incontri avranno, inoltre, luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi Agrari, al fine di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
14. Nel verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti, i Consorzi Agrari, confrontandosi con le Organizzazioni Sindacali, utilizzeranno gli strumenti legislativi e contrattuali previsti dalla legislazione vigente per la salvaguardia del reddito dei lavoratori e dei livelli occupazionali.
15. In relazione alla scadenza prevista dalla normativa pro tempore vigente delle autorizzazioni all’esercizio provvisorio delle attività di impresa concesse ai Consorzi in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle situazioni che potrebbero presentarsi, sarà osservata la seguente procedura:
a) nel caso un Consorzio in liquidazione coatta amministrativa sia in grado di presentare la domanda di concordato ai sensi dell’articolo 214 della Legge Fallimentare, prima del deposito della stessa presso il Tribunale competente, le Parti locali verificheranno quali saranno le ricadute occupazionali sia nel caso del ritorno in bonis dell’Azienda, sia nel caso che successivamente a tale circostanza si renda indispensabile procedere a una fusione con altro Consorzio;
b) qualora la domanda di concordato presentata non venga omologata o che si renda improponibile la domanda di concordato, le Parti locali esamineranno quali soluzioni alternative si possano perseguire ed in particolare quali ricadute occupazionali si potrebbero verificare nell’ipotesi che venga autorizzata dall’Autorità preposta alla vigilanza, la cessione a qualunque titolo dell’azienda o del ramo di azienda costituito dall’esercizio provvisorio in favore di altro Consorzio, ovvero di cooperativa agricola operanti nella stessa Regione o Regione confinante che siano in amministrazione ordinaria;
c) nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il Consorzio cedente e l’impresa o la cooperativa acquirente dovranno osservare la procedura stabilita dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modificazioni, precisando quale sarà il CCNL ed il trattamento assicurativo/previdenziale che verrà applicato al personale che passerà alle sue dirette dipendenze, fermo restando il mantenimento dei trattamenti precedentemente operanti. Se la cooperativa acquirente prende la denominazione di Consorzio Agrario ai sensi dell’art. 9 della legge n. 99 del 2009, detta cooperativa dovrà contestualmente assumere anche l’obbligo di applicare al personale ad essa trasferito il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
16. Nell’ipotesi che la procedura e gli impegni sopra definiti non venissero osservati, le Parti Nazionali chiederanno congiuntamente all’Autorità di vigilanza la convocazione di un tavolo per l’esame della vertenza prima che da parte sindacale vengano avviate azioni per violazione dei patti contrattuali sottoscritti.
17. In caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali modificative dell’organizzazione del lavoro, le Parti locali si incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Analoga verifica, in presenza delle situazioni di cui sopra, sarà effettuata per quanto riguarda l’applicazione delle normative contenute negli articoli 39 e 40 riguardanti le trasferte e i trasferimenti.
18. In caso di modifiche dell’organizzazione del lavoro comportanti l’istituzione in via permanente di turni di lavoro notturno, verrà garantito un incontro specifico anche con le Parti territoriali.
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
1. I Consorzi si impegnano, previa consultazione delle RSU/RSA, a organizzare il lavoro nel quadro della funzionalità dell’azienda, in modo da favorire l’arricchimento professionale dei lavoratori.
2. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze delle varie attività aziendali, ritenendo di comune interesse l'equilibrato evolversi della condizione dei lavoratori, delle tecnologie e della produttività.
3. Prima di disporre assunzioni di personale da assegnare a uno dei primi cinque livelli, i Consorzi esamineranno, sentite le RSU/RSA, la possibilità di coprire i posti relativi con elementi già in servizio, anche con contratto a termine, ritenuti idonei.
4. I Consorzi e le RSU/RSA verificheranno annualmente, o su richiesta motivata di una delle Parti, il livello di professionalità raggiunto dai lavoratori in rapporto all'organizzazione del lavoro anche in relazione a eventuali programmi di formazione.
5. Non possono essere instaurati rapporti di consulenza con il personale dipendente cessato dal servizio per un periodo superiore a sei mesi. Di particolari e specifiche deroghe o eventuali proroghe, comunque eccezionali, sarà data comunicazione preventiva alle RSU/RSA al fine di consentire un confronto con esse.
6. Le Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di raggiungere la massima efficienza operativa di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo quanto disciplinato dall’Accordo allegato al presente contratto (All. M).
Art. 10 - Ambiente di lavoro, salute e sicurezza
1. Le verifiche e i controlli dell’ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per la designazione del Rappresentante della sicurezza, le attribuzioni, la formazione e i permessi retribuiti allo stesso spettanti, si rinvia a quanto previsto nell’accordo del 22 dicembre 2009 (all. I).
Il Rappresentante della sicurezza dei lavoratori darà la sua collaborazione alle operazioni per l’eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, anche con riferimento all’introduzione di nuove tecnologie produttive, e, in relazione all’incarico assolto, potrà prendere visione della mappa dei rischi periodicamente aggiornata.
3. Sono considerate mansioni particolarmente pesanti la movimentazione manuale dei carichi di peso superiore ai trenta chilogrammi. Per la movimentazione manuale dei carichi dovranno essere adottate le misure previste all’articolo 168, secondo comma, del d.lgs. n. 81 del 2008.
4. Al fine di condividere con i lavoratori dipendenti l’importanza del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e di sensibilizzare le parti del rapporto di lavoro in ordine alla necessità che lo svolgimento dell’attività lavorativa avvenga in condizioni di sicurezza, ogni anno nel giorno … si terrà nei Consorzi agrari e nelle società di capitali da essi partecipate ai sensi del citato articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 410 del 1999 “La giornata per la sicurezza del lavoro”, il cui svolgimento avverrà senza pregiudizio della normale attività lavorativa e senza oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.
5. A favore dei lavoratori identificati, formati e nominati come preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, il Consorzio agrario garantisce la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
Art. 11 - Pari opportunità - Comportamenti discriminatori - Molestie
1. Le Parti, tenuto conto della Direttiva CE n. 73/2002, recepita dal d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145, in materia di parità di trattamento, favoriranno la promozione di azioni atte a valorizzare la professionalità del personale femminile e le condizioni di lavoro di detto personale, per quanto attiene ai congedi per cure e formativi, nonché la concessione compatibilmente con le esigenze organizzative del part time alle lavoratrici rientrate dal congedo per maternità. A tal fine viene istituita una Commissione bilaterale per l’esame dei problemi connessi alle pari opportunità.
2. In sede di riunione della predetta Commissione, ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, verranno date indicazioni e notizie sugli sviluppi di carriera del personale femminile nei Consorzi Agrari e formulate proposte per l'attuazione della parità.
3. Le Organizzazioni sindacali potranno prospettare a tale riguardo problemi e situazioni particolari richiedenti un eventuale esame congiunto.
4. Per quanto riguarda i comportamenti discriminatori i Consorzi Agrari daranno attuazione e si atterranno alle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 mentre per i comportamenti definiti di “mobbing” non esistendo una definizione legislativa del fenomeno si conviene di assumere a termini di riferimento di cosa debba intendersi la circolare dell’INAIL del 17 dicembre 2003, n.71.
5. Sarà compito della Commissione di cui al primo comma occuparsi anche delle problematiche connesse ai comportamenti di cui al comma precedente anche al fine di dirimere eventuali controversie eventualmente insorte in sede locale.
6. Alle lavoratrici, vittime di violenza di genere, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 24 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 4 mesi e a percepire, durante tale periodo, un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per l’indennità di maternità. Il suddetto periodo, fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni previo accordo con la direzione del Consorzio agrario, è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
7. Le Parti, condividendo la necessità di porre in essere tutte le azioni ritenute opportune al fine del contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro, si impegnano a promuovere per quanto di rispettiva competenza le iniziative di cui all’Accordo allegato al presente contratto (all. L).
Art. 13 - Contratti a termine e lavoro stagionale
1. Contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza di esigenze temporalmente definite, potranno essere stipulati ai sensi della legislazione vigente, nonché ai sensi dell’art. 8 della legge 23 luglio 1991, 223. Detto tipo di contratto potrà inoltre essere stipulato anche con lavoratori assunti con rapporto a tempo parziale.
[…]
5. Per le attività sopra elencate e per quelle individuate in sede di accordi aziendali, il personale in servizio con contratto a tempo determinato non potrà superare il 15 % del personale con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 ° gennaio dell'anno in cui avvengono le assunzioni, salvo deroghe convenute tra direzione del Consorzio e le RSU/RSA.
Art. 22 - Orario di lavoro
1. Senza che quanto di seguito previsto comporti alcuna innovazione in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro disciplinata dalle norme di legge, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita come segue:
a) 39 ore settimanali per il personale soggetto alla limitazione di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nonché per i magazzinieri, per i commessi di negozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico;
b) 45 ore settimanali per il personale di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per quello indicato al precedente punto a).
2. La durata media della prestazione annua è, pertanto, stabilita, in 2028 ore per i lavoratori di cui al punto a) del comma precedente, per cui rientra nell'ambito del lavoro supplementare che non dà luogo a qualificare come straordinaria la prestazione lavorativa fornita tra la media annua dell’orario normale contrattuale di 2028 e la media annua dell'orario legale di 2080 ore. La prestazione dei lavoratori di cui al punto b) può, in relazione a esigenze aziendali, essere articolata nell'ambito della media annua di 2340 ore, senza dar luogo al ricorso a prestazioni straordinarie.
3. Il personale di cui al punto b) del primo comma, per le ore di lavoro compiute oltre le 39 settimanali e fino alle 45, sarà compensato con il 100% della normale retribuzione oraria ottenuta come stabilito all'ultimo comma dell'articolo 23.
4. Ai lavoratori del 1° e 2° livello, ai quali sia richiesta una prestazione lavorativa nella giornata del sabato, dopo la conclusione della settimana lavorativa, per le ore di lavoro prestate sarà riconosciuto un compenso pari alla normale retribuzione oraria ottenuta come stabilito all'ultimo comma dell’art. 23. […]
5. In sostituzione delle festività religiose soppresse, verranno riconosciuti, con gli stessi criteri stabiliti per le ferie, (rapporto 1,2) quattro giorni (26 ore) di riposo retribuito ogni anno, con facoltà di pagamento a fine anno degli eventuali permessi non usufruiti.
6. Saranno, inoltre, concessi, a titolo di riduzione di orario, permessi retribuiti di otto ore annue. In sede aziendale potranno essere stipulati accordi per il godimento in forma collettiva di detti permessi. I Consorzi potranno eventualmente recuperare nel limite di otto ore all'anno, le mezze festività concesse per tradizione ai dipendenti o convenute negli accordi di secondo livello. Con decorrenza 1° gennaio 2004 ulteriori-4 ore di permesso retribuito all’anno saranno concesse a titolo di riposi individuali al personale che presta la sua attività su tre turni per cinque giorni settimanali. Detti permessi saranno individualmente fruiti per tanti 46esimi quante sono state le settimane di prestazione in turno su tre turni per cinque giorni. In caso di attività organizzata su tre turni per sei giorni settimanali, fermi restando i criteri individuali di fruizione, i permessi retribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono di 8 ore all’anno. In caso di prestazione su tre turni giornalieri dovrà essere garantito il diritto a un riposo continuativo di undici ore ogni ventiquattro.
6-bìs. Ai lavoratori che ne facciano richiesta saranno concesse otto ore di permesso per partecipare a corsi di formazione su materie inerenti alle mansioni svolte. I lavoratori che potranno fruire contemporaneamente di detti permessi non possono comunque superare il 5 % del totale della forza occupata, garantendo comunque in ogni reparto il regolare svolgimento dell’attività produttiva.
7. L'orario settimanale di lavoro, è di norma articolato su cinque giornate lavorative. La distribuzione dell'orario di lavoro per i magazzini e i negozi di vendita, dovrà essere articolata in modo da garantire l'osservanza delle norme comunali che regolano l'apertura degli esercizi commerciali svolgenti analoghe attività.
8. Le modalità di attuazione dell'orario, saranno stabilite previo incontro con le RSU/RSA. Analogamente si opererà per l'adozione di particolari orari di lavoro settimanali, nell'ambito/della media annuale di prestazione legale di cui al precedente secondo comma, connessi all'intensificazione di determinate attività in periodo stagionale.
9. In caso di passaggio dai sei giorni lavorativi alla settimana corta, o viceversa, le modalità di attuazione saranno stabilite d'intesa con le RSU/RSA.
10. Qualora nel periodo estivo i Consorzi Agrari adottino, previa consultazione delle RSU/RSA, particolari orari ridotti rispetto agli orari contrattualmente stabiliti, i Consorzi stessi potranno recuperare negli altri mesi le ore effettuate in meno nel suddetto periodo in modo che, nel corso di dodici mesi, siano rispettati mediamente gli orari contrattuali.
11. Per la durata massima dell'orario di lavoro dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni, valgono le disposizioni di cui alla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti del 17 ottobre 1967, n. 977.
12. 1 ritardi sull’inizio della prestazione lavorativa o la sua anticipata cessazione, fatta salva l’applicazione delle norme disciplinari, comporteranno una corrispettiva riduzione della retribuzione. In sede aziendale con le RSU/RSA potranno essere individuati, in alternativa al recupero della retribuzione derivante dalla mancata prestazione, sistemi compensativi.
Chiarimento a verbale
La limitazione di orario prevista al primo comma per i fattorini, riguarda sia i lavoratori che abbiano la qualifica di fattorini, sia i lavoratori che abbiano la qualifica di uscieri purché si tratti in entrambi i casi, di elementi che svolgano compiti promiscui e che, quindi, non siano in prevalenza addetti all'annuncio dei visitatori o alla sorveglianza degli ingressi degli uffici.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, tenuto conto della disciplina sul lavoro agile recata dalla legge n. 81 del 2017 nonché del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021, si impegnano a valutare le modalità dello svolgimento del lavoro agile da parte dei lavoratori dei Consorzi compatibilmente con le esigenze correlate allo specifico contesto produttivo aziendale.
Art. 45 Impegno a verbale
Le Parti, al fine di sviluppare le relazioni bilaterali, garantire una effettiva, organica, efficace ed estesa applicazione in materia di attività mutualistiche, assistenziali e di servizio contrattuale nonché per razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti in favore del personale dipendente si impegnano, entro il 31 dicembre 2025, a valutare congiuntamente l’architettura del sistema della bilateralità in tema di previdenza integrativa, formazione professionale continua, assistenza sanitaria integrativa per addivenire a soluzioni che garantiscano idonee e confacenti forme di tutela e assistenza.
Allegato L Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore dei consorzi agrari
In data …, in Roma, tra l’Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari - Assocap e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dei Consorzi Agrari - Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, come rappresentate all’atto della sottoscrizione in data odierna del contratto collettivo nazionale cui il presente accordo è allegato
Considerato
- Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro” delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007
- il D.lgs. n. 198/2006 (codice pari opportunità), libro III (pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici)
Parti dichiarano che:
- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo, è inaccettabile;
- è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- i comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
- le lavoratrici, i lavoratori e i Consorzi Agrari hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra identificate s’impegnano a:
- diffondere in maniera capillare il presente Accordo e il relativo allegato, presso i Consorzi Agrari e le lavoratrici e i lavoratori ed a promuoverne l’applicazione, anche attraverso la contrattazione di secondo livello e/o ad illustrarne il contenuto in assemblee sindacali;
- favorire l’adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo nei Consorzi Agrari anche al fine di diffondere, all’interno dei contesti organizzativi, il principio della inaccettabilità di ogni atto e/o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;
- promuovere presso ogni Consorzio Agrario azioni volte ad incoraggiare comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro;
- responsabilizzare i Consorzi Agrari affinché provvedano a tutelare le lavoratrici e i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o penalizzazione e a vigilare sulla effettiva cessazione dei comportamenti molesti;
- effettuare periodicamente un monitoraggio di verifica dell’applicazione del presente Accordo, anche su richiesta di una delle Parti.
Le Parti sottoscrittrici il presente Accordo potranno, con l’obiettivo di rafforzare e qualificare la presente intesa e nel rispetto dei principi della stessa, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, definire codici di condotta, linee guida e buone prassi per prevenire e contrastare le molestie e/o violenze nei luoghi di lavoro.
Sotto il profilo della prevenzione e della formazione le Parti convengono altresì che:
- nell’ambito delle attività formative destinate ai lavoratori possa essere promossa e diffusa tra i dipendenti ed i dirigenti la cultura del rispetto della persona;
- nei programmi di formazione del personale, predisposti dai Consorzi Agrari, venga promossa la lettura e la diffusione del presente Accordo e del relativo allegato:
- i moduli formativi destinati a RLS e RSA/RSU contengano momenti di formazione specifici sul tema oggetto del presente Accordo.
Bozza di dichiarazione del Consorzio Agrario
Dichiarazione ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro nel settore dei Consorzi Agrari
Il Consorzio Agrario ……. ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestia o violenza si intende quanto stabilito dall’ “Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro” delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007 e dal D.lgs. n. 198/2006 (codice pari opportunità).
Il Consorzio Agrario riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non possa essere violata da atti e comportamenti che configurino molestie o violenza e che i comportamenti molesti o la violenza subiti sul luogo di lavoro debbano essere denunciati.
Tutti hanno il dovere di collaborare affinché nell’ambiente di lavoro venga rispettata la dignità di ciascuno e siano favorite relazioni interpersonali basate sui principi di eguaglianza e di reciproca correttezza
…......firma ….................. (datore di lavoro)
Allegato M Accordo per l’introduzione di un modello strutturale di lavoro agile nei Consorzi Agrari
In data …., in Roma, tra l’Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari - Assocap e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dei Consorzi Agrari - Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, come rappresentate all’atto della sottoscrizione in data odierna del contratto collettivo nazionale cui il presente accordo è allegato
Premessa
Le Parti stipulanti il presente contratto condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di raggiungere la massima efficienza operativa e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
A tal fine considerano il lavoro agile una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispondente a tali obiettivi, e pertanto sottoscrivono il presente accordo, che acquisisce i principi riportati nel Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, nell’intento di rendere strutturale, ove possibile all’interno dell’organizzazione aziendale, l’utilizzo del lavoro agile quale modalità integrativa e non sostitutiva al lavoro presenza.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato in modalità flessibile che si svolge al di fuori della normale sede di lavoro attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante tale periodo di lavoro, pur nel rispetto tassativo dell’idoneità del luogo per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.
Ambito di applicazione
Le Parti, considerata anche la tipologia di attività svolta nei Consorzi Agrari, concordano che per individuare il segmento di riferimento della popolazione aziendale cui è destinato l’utilizzo di tale possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, si utilizza il criterio della “remotizzabilità” delle attività, in relazione alle esigenze organizzative e produttive delle aziende.
Principi generali
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, in caso di pluralità di richieste, i datori di lavoro si impegnano a valutare prioritariamente le richieste finalizzate alla gestione delle esigenze di conciliazione genitoriali e familiari complesse, quelle delle lavoratrici e dei lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità opportunamente certificata.
Le parti a livello di contrattazione di secondo livello potranno definire eventuali ulteriori criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile.
Accordo individuale e organizzazione del lavoro agile
L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli artt. 19 e 21, L. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dal presente accordo.
L’accordo individuale tra il Consorzio Agrario e la lavoratrice/lavoratore per il ricorso al lavoro agile deve prevedere:
a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza.
Il recesso dall’accordo di lavoro agile è regolamentato in base alle disposizioni dell’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n.81, che prevede trenta giorni per gli accordi a tempo indeterminato (elevati a novanta giorni per i lavoratori disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.68). In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo in determinato.
Il dipendente svolgerà le proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) ed alle indicazioni ricevute dal Consorzio Agrario per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela in relazione alla riservatezza dei dati trattati.
Salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, l’attività lavorativa in modalità agile può essere prestata presso:
- la residenza privata o il domicilio della lavoratrice/lavoratore;
- altri luoghi convenuti fra le Parti secondo criteri di sicurezza personale, dei dati e dei beni aziendali e riportato nell’accordo individuale.
Con riferimento alla quantificazione e alla determinazione temporale della prestazione, il lavoro agile si effettua entro i limiti massimi di durata dell’orario giornaliero e settimanale previsti dal presente CCNL nel rispetto delle regole in materia di pause e riposi, di massima in correlazione temporale con l’orario normale applicabile alla struttura di appartenenza e fermo restando quanto previsto in tema di disconnessione dal presente accordo.
Eventuali forme di flessibilità relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile, ferme restando le norme in materia di orario di lavoro definite dal presente CCNL, potranno essere concordate tra lavoratrice/lavoratore e azienda nei limiti previsti dalla contrattazione di secondo livello, ove presente.
La prestazione lavorativa giornaliera o settimanale, pur armonizzata alle rispettive esigenze di conciliazione fra lavoro e interessi personali, dovrà complessivamente garantire il rispetto dell’orario giornaliero o settimanale contrattualmente previsto.
La lavoratrice/lavoratore, nel corso della prestazione di lavoro agile, dovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro; eventuali impedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare.
La contrattazione di secondo livello, o in assenza, i contratti individuali, stabiliscono la durata del ricorso al lavoro agile, le modalità di adesione, revoca e recesso, il numero di giornate di tale prestazione, e le eventuali indennità connesse a tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione dell’attività lavorativa in lavoro agile non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo, per cui rimangono inalterate le pattuizioni previste per gli altri dipendenti, e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL.
Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, quali, ad esempio, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992.
Salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
Strumenti di lavoro e diritti sindacali
L’azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile se non diversamente pattuito 4all’apposito accordo attuativo.
A fronte di specifiche necessità relative alla strumentazione necessaria all’espletamento della mansione in lavoro agile, la lavoratrice/lavoratore avrà cura di richiedere per tempo all’azienda quanto necessario.
Le Parti condividono che eventuali oneri e costi aggiuntivi, nel caso di lavoro agile, utili al pieno espletamento delle mansioni richieste dall’azienda, sono in capo al datore di lavoro.
Il dipendente in regime di lavoro agile conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale che si svolge in azienda, che la stessa dovrà garantire.
Formazione
A fronte di specifiche necessità relative all’adozione dello strumento del lavoro agile, saranno previsti percorsi formativi rivolti alle lavoratrici/lavoratori direttamente coinvolti e ai loro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in sicurezza della prestazione lavorativa in modalità agile.
Altresì, le lavoratrici e i lavoratori posti in modalità agile devono continuare a essere inseriti anche nei percorsi professionali e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti, come previsto dall’art. 20, comma 2, L. n. 81/2017.
Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione c.d. obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei dati.
Il datore di lavoro deve fornire, per iscritto, al lavoratore in modalità agile tutte le informazioni adeguate sui controlli che possono essere effettuati sul trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.
Pari opportunità e sviluppo professionale
Le Parti, promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile anche quale veicolo di inclusione, garantendo, quindi, la parità di accesso tra i generi, al fine di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e incrementare fattivamente la armonizzazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Come stabilito dall’art. 20, L. n. 81/2017, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
Salute e sicurezza
Nei confronti dei dipendenti che prestano la loro attività in lavoro agile si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017 e quella relativa alla salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine da parte aziendale viene consegnata alla lavoratrice/lavoratore e al RLS un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo della lavoratrice/lavoratore di svolgere la prestazione di lavoro agile in luoghi comunque idonei a garantire la propria salute e sicurezza.
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, e la tutela contro l’infortunio in itinere, è disciplinata dall’art. 23 della L. n. 81/2017, nonché dalle relative istruzioni operative degli enti preposti.
Privacy
I Consorzi Agrari adottano tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali delle lavoratrici e dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, dal Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR).
Il datore di lavoro, ai sensi della vigente normativa, è tenuto a garantire alla lavoratrice e al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale assicurando una raccolta e un trattamento dei dati e delle informazioni ordinato a finalità specifiche ed esplicitate e a principi di essenzialità, pertinenza, non eccedenza secondo i dettami dell’art. 5 del richiamato GDPR.
Il datore di lavoro informa il personale in lavoro agile in merito ai trattamenti dei dati personali che lo riguardano, anche nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I Consorzi Agrari forniscono al personale in lavoro agile le istruzioni e l’indicazione delle misure di sicurezza che lo stesso deve osservare per garantire la protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per fini professionali.
Impersonale in lavoro agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal Consorzio Agrario ed alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, la lavoratrice/lavoratore dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali. La lavoratrice/lavoratore, a norma di legge e contratto, è tenuta alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e deve adottare comportamenti operativi tali da impedirne l'acquisizione da parte di terzi, osservando con cura le direttive aziendali ricevute.
Diritto alla disconnessione
Il dipendente ha diritto, salvo disposizioni di miglior favore previste dalle Parti nella contrattazione collettiva di secondo livello, alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro, secondo quanto disposto dal CCNL.
Al termine della prestazione lavorativa o all’interno della stessa quando si prevede una interruzione temporanea e autorizzata, la lavoratrice/lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione evitando così la ricezione di comunicazioni aziendali.
L’eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non vincola la lavoratrice/lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il mancato accesso alle comunicazioni aziendali eventualmente inviate nelle suddette situazioni temporali non potrà essere utilizzato a fini disciplinari.
Nel caso di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
Monitoraggio del lavoro agile e disposizioni finali
Le Parti convengono di monitorare l’utilizzo dello strumento del lavoro agile e lo sviluppo della relativa contrattazione di secondo livello, oltre alla valorizzazione delle buone pratiche in riferimento anche alle pari opportunità mediante la Commissione bilaterale nazionale ristretta di cui all’art. 3 del CCNL.
Restano in ogni caso fermi tutti gli accordi sindacali vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 e alla Legge n. 81/2017.
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali inerenti il lavoro agile le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza di quanto previsto nel presente accordo con le stesse, per procedere con le necessarie armonizzazioni.
Allegato I Accordo 22 dicembre 2009 sul rappresentante della sicurezza dei lavoratori nei consorzi agrari
Il giorno 22 dicembre 2009, in Roma tra l'Associazione nazionale dei consorzi agrari - Assocap, […] e le Organizzazioni Sindacali: Flai Cgil […], Fai Cisl […], Uiltucs Uil […], Sinalcap […]
In relazione a quanto previsto all'art. 47, quarto comma, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni che demanda alla contrattazione collettiva le modalità di designazione ed esercizio delle funzioni del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, si è convenuto quanto segue.
Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza
Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni nei Consorzi che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori.
Nei Consorzi e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Nei Consorzi che occupano più di 100 dipendenti in unità produttive prive di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, in ciascuna delle quali sono occupati meno di 15 lavoratori, gli addetti a tali unità produttive eleggeranno nell'ambito della RSU un rappresentante della sicurezza ogni 100, o frazione di 100, dipendenti.
Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori, in cui sono dislocati impianti industriali di notevole rilievo e con attività non a carattere stagionale, il rappresentante della sicurezza può essere eletto o designato anche al di fuori delle RSU purché si tratti di lavoratore in possesso di specifiche attitudini.
Qualora la RSU/RSA dovesse rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, il rappresentante della sicurezza continua a svolgere il suo incarico fino a nuova elezione, con contratto a tempo indeterminato utilizzando i soli permessi previsti per l'assolvimento di tale funzione.
Hanno diritto al voto e possono essere eletti tutti gli operai, impiegati e quadri non in prova che prestano la loro opera nell'unità produttiva. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto con le stesse modalità stabilite nell'accordo per l'elezione dei componenti le RSU/RSA. La durata dell'incarico è triennale ed il lavoratore eletto può essere rieleggibile.
Ad elezione effettuata, copia del verbale dello scrutinio, contenente l'indicazione del numero dei votanti ed il nome del lavoratore eletto verrà trasmesso alla Direzione del Consorzio.
Art. 2 - Permessi retribuiti
Al rappresentante della sicurezza per l'assolvimento delle sue funzioni, verranno concessi i permessi retribuiti di seguito specificati:
a) 12 ore annue, nei Consorzi che occupano lino a 15 dipendenti;
b) 12 ore annue, negli impianti industriali di notevole rilievo con attività non stagionali che occupano fino a 15 dipendenti;
c) 20 ore annue, negli impianti industriali di notevole rilievo con attività non stagionali che occupano più di 15 dipendenti:
d) 20 ore annue, nei Consorzi che occupano da 15 a 50 dipendenti, elevate a 24 se il personale è concentrato in una sola unità produttiva:
e) 30 ore annue, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;
0 40 ore annue, per ciascun rappresentante, nei Consorzi che occupano da 100 a 200 dipendenti;
g) 45 ore annue, per ciascun rappresentante, nei Consorzi che occupano più di 201 dipendenti.
Le ore di cui ai punti b) e c) sono cumulabili con quelle previste ai punti successivi.
È escluso l'utilizzo dei permessi retribuiti per le riunioni periodiche di cui all'art 35 primo e quarto comma del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.
Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza
Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il rappresentante della sicurezza ha diritto:
a) di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalla legge, previa segnalazione alla Direzione del Consorzio di quali ambienti di lavoro intenda visitare. Tali visite possono essere effettuate anche congiuntamente al rappresentante aziendale della sicurezza o di un suo incaricato:
b) di ricevere informazioni, ivi compreso l’esito di eventuali ispezioni intervenute, e di prendere visione della documentazione aziendale di cui al primo comma, lettere e) ed f), dell'art. 50, del D.Lgs. n. 81/2008 relative all'unità produttiva di cui è rappresentante;
c) di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, lett. a), custodito presso l'azienda o lo stabilimento, ai sensi dell'art. 29, quarto comma, del citato D.Lgs. n. 81/2008.
Il rappresentante della sicurezza è tenuto a fare uso delle informazioni e della documentazione di cui ha preso visione in forma strettamente limitata alla sua funzione nel rispetto delle norme di legge relative al segreto di ufficio.
Art. 4 - Formazione del rappresentante
La formazione del rappresentante della sicurezza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere effettuata con oneri a carico del Consorzio e si svolgerà mediante utilizzazione di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il programma di formazione, se svolto direttamente all'interno del Consorzio, deve riguardare:
a) le conoscenze generali in tema di obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
b) le conoscenze generali in tema di rischi relativi all'attività specifica del comparto aziendale di cui è espressione e delle relative misure di prevenzione e protezione;
c) le metodologie utilizzate per la valutazione del rischio;
d) l'istruzione sui metodi di illustrazione dei problemi relativi agli obblighi e diritti in materia di salute e sicurezza.
Nel caso vengano introdotte nel processo produttivo nuove tecnologie che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà cura del Consorzio provvedere all'aggiornamento della formazione del rappresentante della sicurezza e dei lavoratori interessati.
Art. 5 - Informazione e formazione dei lavoratori
In relazione a quanto previsto al Capo IV del D.Lgs. n. 81/2008 i Consorzi forniranno ai lavoratori una adeguata formazione unitamente alle necessarie informazioni sui rischi connessi alle attività in generale svolte dall'azienda, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui rischi specificatamente connessi alle mansioni a cui viene adibito e sulle procedure di pronto soccorso, di incendio e di evacuazione.
Al lavoratore verrà altresì comunicato il nome del Responsabile aziendale della sicurezza e del medico competente.
Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni
In relazione a quanto previsto al primo comma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche saranno convocate per iscritto con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
È in facoltà dei rappresentanti della sicurezza richiedere, in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio, la convocazione anticipata della riunione periodica.
La consultazione dei rappresentanti della sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, deve svolgersi con la dovuta tempestività ed è in facoltà dei predetti rappresentanti formulare proposte sugli argomenti oggetto della consultazione.
Nel corso delle riunioni di cui al presente articolo, verrà data informazione anche sull’esito di eventuali ispezioni intervenute.
Nel verbale da redigere sia al termine della riunione periodica, sia al termine della consultazione prevista dal richiamato Decreto, dovranno essere riportate anche le eventuali osservazioni e proposte formulate dal predetto rappresentante.
Art. 7 - Organi Paritetici e composizione delle controversie
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 le parti costituiranno a livello nazionale una commissione con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative per la formazione dei lavoratori.
Fermo restando che è reciproco interesse del Consorzio e dei lavoratori ricercare in materia di sicurezza del lavoro soluzioni condivise ed attuabili, qualora dovessero insorgere valutazioni contrastanti in tema di diritti disciplinati dal presente accordo, la relativa controversia, stante la struttura della rete consortile, verrà direttamente rimessa alle parti nazionali che unitamente alle parti locali s'impegnano a ricercare una soluzione, ove possibile, concordata.
Art. 8 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle disposizioni di legge. Nel caso vengano introdotte modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 direttamente incidenti sul presente accordo, le parti s'incontreranno per apportare i necessari aggiornamenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
