Tipologia: Accordo
Data firma: 7 maggio 2024
Validità: 31.12.2025
Parti: Nestlè Italiana, Sanpellegrino, Nestlé Purina Commerciale, Nestle Shops, Nestlé Global Services Italy/Assolombarda e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Nestlé, Sanpellegrino
Fonte: uila.eu


Sommario:


Verbale di accordo

Addì 07 maggio 2024 in Milano, presso la sede di Assolombarda, tra Nestlè Italiana spa, Sanpellegrino spa, Nestlé Purina Commerciale srl, Nestlé Shops srl, Nestlé Global Services Italy srl, […] assistite da Assolombarda […] e le Segreterie Nazionali di: Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil […], il Coordinamento RSU assistito dalle Segreterie Territoriali competenti

Premesso che:
l’Azienda ha illustrato le linee guida dell’evoluzione del Gruppo Nestlé, che porterà - a livello globale - ad un’accelerazione dei fenomeni di integrazione internazionale delle strutture operative;
Il contesto competitivo negli anni post pandemia è profondamente mutato a causa di molteplici fattori quali fra i - principali, l’impennata inflazionistica, l’incremento dei costi delle materie prime e logistici e da una crescente consapevolezza del consumatore in materia di sostenibilità;
L’azienda intende affermarsi anche in questo nuovo contesto attraverso un portafoglio bilanciato di prodotti e A garantendo l’eccellenza operativa in termini di “compliance”, qualità e costi;
Nel nostro Paese la strategia di sviluppo del Gruppo intende, altresì, far leva sulla valorizzazione dell’asset competitivo costituito dalla tradizione alimentare italiana, ove la connotazione di “Made in Italy” costituisce un elemento distintivo nella categoria di riferimento;
Inoltre, l’Azienda, consapevole della propria responsabilità sociale, intende operare per lo sviluppo sostenibile del business nel lungo periodo, anche attraverso il rispetto e la tutela del territorio in cui opera e dell’occupazione volendo proseguire nella politica di sviluppo attraverso investimenti commerciali e tecnologici utili ad accrescere il livello di competitività complessivo ed assicurare elevati standard di qualità di prodotto e di servizio al cliente;
La sottoscrizione un contratto integrativo unico per le società del Gruppo Nestlè in Italia che applica il CCNL Industria alimentare supporta il processo di progressiva integrazione sopra descritto, garantisce l’uniformità di trattamento dei dipendenti coinvolti rafforzando al contempo il sistema di relazioni industriali.
Tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue

1. Sistema di Relazioni Industriali
Il sistema delle Relazioni Industriali è di fondamentale importanza per favorire un processo di ricerca dell’eccellenza operativa attento sia alla crescita professionale e alla valorizzazione delle competenze individuali, sia alla sostenibilità sociale ed ambientale delle attività stesse.
La tempestività della comunicazione e il coinvolgimento delle Rappresentanze dei Lavoratori, sia a livello centrale che periferico, nel rispetto dei ruoli, sono fattori indispensabili in tale processo ed elementi basilari in un sistema di Relazioni Industriali partecipativo ed evoluto.
Le Parti confermano, pertanto, la necessità di promuovere un sistema di Relazioni Industriali basato sul principio generale di buona fede e correttezza posto a tutela dell'affidamento di ciascuna parte nei confronti dell’altra allo scopo di prevenire le situazioni di conflitto e di individuare, nel caso, le soluzioni più idonee al loro superamento.
Con l’obiettivo di rendere sempre più fluido e costruttivo il concreto svolgimento delle Relazioni Industriali, garantendo logiche di coerenza e di trasparenza all’intero sistema, le relazioni tra le Parti saranno rivolte a garantire tempestività di comunicazione e consultazione preventiva al fine di favorire la consapevolezza ed il coinvolgimento dei lavoratori.
Pertanto, il sistema delle Relazioni Industriali avrà la seguente articolazione:
a) Livello Centrale
Il Coordinamento Nazionale delle RSU - assistito dalle OO.SS. Nazionali e Territoriali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil - è l’interlocutore dell’Azienda per le tematiche di carattere generale connesse a:
- andamenti e prospettive industriali e commerciali;
- investimenti di particolare rilevanza, con riferimento alle aree di localizzazione, effetti occupazionali e più in generale legati agli aspetti della sostenibilità sociale e ambientale;
- esperienze in materia di organizzazione del lavoro;
- prospettive occupazionali, con particolare riferimento ad eventuali significative problematiche di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche;
- formazione professionale, con particolare riferimento agli aspetti relativi ai partecipanti ed ai contenuti dei programmi;
- andamento economico e situazione di competitività e redditività aziendale;
- promozione della Sicurezza, della Salute e del Benessere sul luogo di lavoro;
- iniziative di miglioramento continuo con metodologia NCE (Nestlé Continous Excellence) e sviluppo professionale;
- decisione sulle proposte formulate dalle Commissioni Bilaterali istituite a livello nazionale;
- composizione di genere dei dipendenti anche con riferimento agli inquadramenti e alle fasce retributive, in base a quanto previsto dall’art. 46 Decreto Legislativo 198/2006;
Le Parti s’incontreranno, di norma due volte l’anno, rispettivamente nel primo trimestre (Q1) e previa richiesta delle OO.SS. Nazionali, nel quarto trimestre (Q4) con l’obiettivo di rendere sempre più fluido e costruttivo il concreto coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, garantendo logiche di coerenza e di trasparenza all’intero sistema delle Relazioni Industriali.
Di norma nell’incontro del Q1 si procederà all'informativa annuale prevista dal CCNL, all’illustrazione dei risultati dell’anno precedente, nonché alla presentazione dei dati di andamento delle strumentazioni del Lavoro Agile, occupazione, infortuni. Inoltre, nell’incontro del Q1 verranno condivisi il piano di investimenti e i principali progetti per l’anno in corso in tema di Sostenibilità ambientale.
L’incontro del Q4 sarà prevalentemente dedicato all’illustrazione degli andamenti aziendali e degli orientamenti strategici di prospettiva, con particolare riferimento alle materie che presentino prevedibili, importanti ricadute occupazionali, al fine di sviluppare il relativo dialogo nelle sedi opportune.
CAE (NECIC)
L’obiettivo del NECIC - Consiglio Europeo Nestlé per l'informazione e la consultazione - è di fornire uno scambio di informazioni che favorisca dialogo e consultazione sull’andamento dell’azienda e sulle principali decisioni di carattere transnazionale.
Gli argomenti trattati durante gli incontri del NECIC (CAE Nestlé), con particolare riferimento a quelli potenzialmente rilevati per gli assetti aziendali in Italia, saranno oggetto di specifiche relazioni al Coordinamento da parte della delegazione italiana dei rappresentanti dei lavoratori. Ferme restando le reciproche valutazioni di merito, le relazioni saranno esposte congiuntamente con il rappresentante aziendale per il Mercato italiano presso il NECIC.
Al fine di migliorare la comprensione e la cooperazione reciproche in un contesto internazionale, l’azienda metterà a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori NECIC, per l’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza e all’interno del perìodo di mandato, i seguenti corsi di formazione da svolgersi in orario di lavoro e su richiesta:
- un corso di Lingua Inglese, strutturato in lezioni di gruppo (virtual team) oppure, in alternativa, autonomamente in modalità on line;
- un corso di Finanza&Controllo, utile per acquisire conoscenze di base del modello economico-finanziario di Nestlé, anche in modalità on line.
Il Coordinamento Nazionale
Il Coordinamento Nazionale delle RSU, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo sarà composto di 42 esponenti delle RSU dei Siti, i cui nominativi saranno comunicati unitariamente dalle Segreterie Nazionali all’Azienda entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
I componenti del Coordinamento sono espressamente impegnati, anche ai sensi delle norme civili e penali in materia, al mantenimento della riservatezza sulle informazioni classificate come tali. Ai componenti del Coordinamento sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, secondo la Policy aziendale in tema di trasferte.
b) Commissioni Bilaterali
Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi dichiarati e condivisi con il presente Accordo, nel caso in cui a livello locale non si raggiungano le intese necessarie su argomenti di competenza del Sito, gli stessi saranno affrontati in sede negoziale in specifiche riunioni del Coordinamento Nazionale composto da: RSU del Sito interessato, Segreterie Sindacali territorialmente competenti e Segreterie Nazionali Fai-Flai-Uila.
Le Commissioni Bilaterali sono lo strumento idoneo a favorire l'approfondimento di tematiche specifiche, al fine di raccogliere ed esaminare dati utili a formulare proposte al Coordinamento relativamente ad argomenti rilevanti a livello nazionale, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: ambiente, salute e sicurezza, andamento del mercato, fabbisogni formativi, work life balance, sviluppo della professionalità, modifiche organizzative, welfare contrattuale, ecc.
Al fine di favorire gli approfondimenti utili ad un confronto costruttivo sulle singole tematiche - su richiesta di una delle Parti - potranno, quindi, essere attivate apposite Commissioni Bilaterali di carattere non negoziale.
Ciascuna Commissione Bilaterale sarà composta da 3 membri di nomina sindacale individuati tra i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU e da altrettanti esponenti indicati dall’Azienda. Al fine di agevolare l’introduzione del contratto integrativo unico e limitatamente agli anni 2024 e 2025 i componenti di nomina sindacale sono elevati da 3 a 6.
Purché sia rispettata la bilateralità, la mancata designazione o partecipazione di uno o più rappresentanti, di parte sindacale o aziendale, non ne inficia la valida costituzione, né l’attivazione.
Tenuto altresì conto della peculiare attività lavorativa svolta sul territorio (Reti di vendita e Informazione medica) sarà attivata una Commissione Bilaterale con il compito di esaminare gli impatti sull’organizzazione del lavoro e di proporre al Coordinamento eventuali interventi correttivi volti ad assicurare il corretto bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro.
Sono confermati gli accordi in materia di trattamenti economici di orario di lavoro per gli store manager e sell out manager.
c) livello di Sito
Si riconferma il ruolo attribuito a livello di Sito alle RSU - con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil - relativamente alle materie demandate dal CCNL e dal presente accordo, quali ad esempio: organizzazione del lavoro, orari di lavoro, inquadramento, ambiente, salute e sicurezza.
L’attività relazionale nelle singole Unità dovrà consentire di definire le soluzioni più opportune e rispondenti alle necessità e alle problematiche che possano presentarsi. In particolare, verranno esaminate le prospettive produttive dell’unità di appartenenza, nonché le necessità organizzative conseguenti all’andamento dei mercati di riferimento. La Direzione aziendale si rende disponibile ad approfondire, su richiesta delle RSU, tematiche attinenti alle problematiche di sito e della rete vendita che vengano a generarsi nel tempo
È particolarmente importante che il buon livello di relazioni instaurate a livello centrale trovi puntuale e coerente applicazione anche a livello locale.
Anche a livello di sito, su richiesta di una delle Parti, potranno essere attivate Commissioni Bilaterali, con compito istruttorio e non negoziale, per l'approfondimento, in sede tecnica, di problematiche specifiche locali ritenute rilevanti per le relazioni industriali con l’obiettivo di agevolare la condivisione di decisioni operative.
Le RSU di ogni sito avranno a disposizione un personal computer, collegato in rete, con possibilità di accesso ad Internet nel rispetto delle policies informatiche pubblicate sul sito intranet aziendali, nel rispetto degli artt. 11 del vigente CCNL, le RSU di ciascun sito congiuntamente, nonché disgiuntamente, le OO.SS. stipulanti il presente accordo potranno far pubblicare i propri comunicati sulla bacheca elettronica sindacale, inviando il testo via mail ad una persona incaricata dall’azienda di procedere tempestivamente alla pubblicazione.
Per agevolare la partecipazione alle assemblee da parte del Personale dell’area Vendite, in deroga a quanto previsto dalle vigenti normative, l’Azienda riconoscerà loro - una volta l’anno - il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, conformemente a quanto previsto dalla vigente Travel Policy.

2. Promozione della Sicurezza, della Salute e del Benessere sul luogo di lavoro
Le Parti condividono l'impegno rivolto a garantire elevati standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per tutti i lavoratori che operano direttamente o indirettamente in favore dell’Azienda.
Le esigenze di tutela della sicurezza e della salute hanno un ruolo preminente nelle scelte di organizzazione del lavoro e costituiscono un’importante guida per l’adeguamento ed il miglioramento dei processi operativi. Allo stesso modo la corretta gestione delle tematiche connesse a sicurezza e salute costituisce, nel rispetto delle rispettive prerogative, un elemento fondamentale nel processo di selezione e di valutazione degli operatori terzi.
Al fine di garantire il benessere evitando qualsiasi tipo d’incidente o problema alla salute dei lavoratori, è necessario continuare a promuovere e diffondere la cultura "zero infortuni”, a tutti i livelli ed in tutte le attività aziendali.
Le tematiche relative alla sicurezza e alla salute saranno approfondite dal Coordinamento relativamente a:
- investimenti e iniziative per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, avendo riguardo alla salute e al benessere del lavoratore, al fine di prevenire anche il rischio di stress da lavoro correlato e malattie professionali;
- attività di formazione e informazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie, dirette sia agli aspetti tecnico professionali che a quelli comportamentali;
- monitoraggio dell'iniziativa BBS (Basic Behaviours Safety Caring Leadership, Ergonomia), destinata a descrivere, senza riferimenti soggettivi, i soli comportamenti rilevati in ciascuna operazione lavorativa evidenziando le cause dei comportamenti che l’osservatore individua come "a rischio”
Le Parti intendono altresì valorizzare il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, quali agenti di cambiamento rivolti all’affermazione dì una cultura della sicurezza e della salvaguardia ambientale. Ad essi sarà, quindi, erogata una formazione specifica sui temi relativi all’impatto ambientale, con particolare riferimento alle attività proprie dell’unità di appartenenza. Garantire il preventivo coinvolgimento degli RLS nella valutazione dei rischi derivanti, in particolare, dall’inserimento di nuove tecnologie produttive.
Ferme restando le responsabilità e le competenze esclusive di ciascun datore di lavoro in tema di salute e sicurezza, a livello di Sito saranno definite le modalità dì attuazione di un confronto annuale di carattere “tecnico-informativo” con le imprese terze operanti nel Sito. Il confronto vedrà il coinvolgimento dei rispettivi RSPP e RLS con l’obiettivo di promuovere la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori operanti nel Sito medesimo.
Di concerto tra le Parti, in ciascun Sito sarà celebrata il 28 aprile o in altra giornata la "Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro”: evento rivolto a sensibilizzare e promuovere la diffusione della cultura della salute, della sicurezza e del benessere sul luogo di lavoro.

3. Modelli organizzativi e gestione degli orari e occupazione
Le esigenze di flessibilità e stagionalità tradizionalmente proprie del settore, risultano ancor più accentuate dall’evoluzione dei gusti, delle modalità e dei momenti di consumo, nonché dalle politiche adottate dalla GDO al punto da richiedere risposte sempre più rapide e calibrate.
Nell’ambito del confronto con le RSU saranno, quindi, individuate congiuntamente modalità di organizzazione del lavoro e degli orari volte a conseguire condizioni di flessibilità ed agilità operativa indispensabili per reagire in tempi rapidi e certi alle mutevoli sollecitazioni dei mercati.
Nell’ambito di quanto previsto dal vigente CCNL, potranno essere, ad esempio, implementati modelli di distribuzione degli orari di lavoro nell’arco della settimana, del mese e dell’anno, adeguando la durata media e massima degli orari di lavoro alle differenti esigenze produttive e conciliandoli con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone, in un’ottica di salvaguardia del “work-life balance".
Quanto sperimentato nel corso degli ultimi anni in Azienda conferma che le esigenze di flessibilità possono essere governate, con un confronto a livello di sito, all’interno di un sistema che privilegi la possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro e - dì conseguenza - di ridurre le aree di precarietà che, diversamente, ne deriverebbero.
Inoltre, nel corso di suddetto confronto locale saranno analizzate anche tematiche afferenti al ricambio generazionale, alla situazione dei contratti part-time e agli inserimenti lavorativi alla luce dell’evoluzione degli assetti produttivi e organizzativi.
Viene, pertanto, estesa all’intera Azienda la possibilità di attivare il “part-time flessibile a tempo indeterminato”, secondo la disciplina definita nell’accordo di cui allegato 1.
Le Parti convengono sull’opportunità di soddisfare le ulteriori eventuali esigenze di carattere tecnico, produttivo e organizzativo mediante il ricorso, per tutti i lavoratori interessati, a idonei strumenti di flessibilità - sia di orario che di prestazione - nelle varie forme in cui essa può esplicarsi, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL con l’obiettivo di reagire in tempi rapidi e certi alle mutevoli sollecitazioni dei mercati e per garantire la freschezza e la qualità dei prodotti.
L’obiettivo di valorizzare le competenze distintive ed il know-how specifico di carattere tecnico, produttivo, distributivo, amministrativo o commerciale di ciascuna singola realtà dì business costituirà il riferimento per la possibile implementazione di nuove forme organizzative dirette, condivise o indirette.
Tali forme organizzative non potranno in alcun modo andare a detrimento del sistema di diritti e tutele dei lavoratori coinvolti. A questi fini l’Azienda svolgerà un programma di verifica del rispetto delle normative di legge, dei Principi Aziendali Nestlé e dei contratti collettivi applicati da parte delle aziende.
Le risultanze di questi interventi di verifica saranno partner oggetto di analisi ed approfondimento tra le Parti, in vista dell’adozione delle eventuali misure correttive che si rendessero necessarie per garantire la piena valorizzazione delle risorse umane e delle loro competenze distintive.

4. Appalti
L’Azienda, fermo restando quanto contrattualmente previsto, a fronte dell’esigenza di appaltare attività significative, si incontrerà con le RSU del Sito interessato per esaminare conseguenze ed implicazioni, con particolare riferimento ad eventuali soluzioni alternative interne che consentano di conseguire risultati complessivamente corrispondenti con la soluzione decentrata.
Analogamente, le Parti si rendono reciprocamente disponibili ad esaminare le possibilità di “insourcing” di attività e servizi attualmente appaltati, anche attraverso la definizione di specifiche intese sull’organizzazione del lavoro atte a garantire il mantenimento dei medesimi livelli di competitività e qualità del servizio.
Con cadenza semestrale l’Azienda fornirà alle RSU, su richiesta delle stesse, le informazioni consuntive relative agli appalti in atto nel Sito, con particolare riguardo al rispetto - da parte delle aziende appaltatrici - delle normative contributive (DURC) e dei contratti collettivi di settore sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare situazioni di dumping contrattuale.
Le Parti sono impegnate affinché ai lavoratori delle imprese appaltatrici operanti all’interno del Sito siano garantite le medesime condizioni di sicurezza e salute previste per i lavoratori dell’Azienda.
Con cadenza annuale l’Azienda fornirà, su richiesta, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza le informazioni relative alla formazione svolta da parte dell’impresa appaltatrice ai propri dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Azienda svolgerà un programma di verifica del rispetto delle normative dì legge, dei Principi Aziendali Nestlé e dei contratti collettivi applicati da parte delle aziende partner.
Le risultanze di questi interventi di verifica saranno oggetto di analisi e approfondimento tra le Parti, in vista dell’adozione delle eventuali misure correttive che si rendessero necessarie per garantire la piena valorizzazione delle risorse umane e delle loro competenze distintive.
Le aziende appaltatrici che ne faranno richiesta, inoltre, potranno usufruire, per i propri dipendenti, dei servizi presenti nel Sito, previo accordo diretto con l’ente erogatore del servizio stesso.

5. Formazione
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia, le Parti riconoscono e confermano particolare importanza alla Formazione che sarà erogata anche mediante progetti formativi condivisi, che saranno oggetto di esame congiunto tramite l’attivazione di un’apposita Commissione Bilaterale, al fine di:
• favorire l’inserimento professionale attraverso l’addestramento dei neo-inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le pratiche professionali che consentano loro di espletare correttamente ed efficacemente le proprie mansioni;
• diffondere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in via preventiva, sia in occasione di un eventuale 7 evento infortunistico, in riferimento al quale il lavoratore interessato sarà coinvolto in una sessione formativa “ad hoc”, volta ad analizzarne le cause e ad adottare le necessarie azioni di miglioramento;
• sviluppare le professionalità richieste dall’evoluzione delle attività aziendali, per il conseguimento di nuove competenze, nonché per lo sviluppo ed il rinnovamento delle professionalità acquisite;
• sostenere il cambiamento determinato dai processi evolutivi aziendali;
• agevolare il rientro in Azienda dei lavoratori che abbiano usufruito di congedi parentali, con l’obiettivo di valorizzarne le capacità professionali e l’esperienza pregressa
Ciascun lavoratore potrà accedere al proprio curriculum formativo consultando direttamente, o tramite il responsabile HR di Sito, il proprio profilo personale.
Nell’ambito di ciò di norma entro il primo trimestre di ciascun anno le Parti - a livello di sito - procederanno all’esame congiunto delle eventuali esigenze formative.

7. Sostenibilità sociale
Le parti effettueranno una ricognizione a livello di sito al fine di verificare l’efficacia del sistema sopra descritto rispetto alle finalità previste dalla metodologia NCE ed apportare eventuali correttivi ove ritenuto necessario.
L’azienda adotta e promuove iniziative di Sostenibilità sociale che contribuiscono a garantire un ambiente di lavoro sano inclusivo e sostenibile, migliorando al contempo la qualità della vita dei dipendenti. Le parti convengono che le iniziative di cui al presente capitolo promuovono e supportano la sostenibilità sociale di impresa e si integrano alle iniziative di sostenibilità ambientale ed economica.
7.1 Conciliazione dei tempi di vita e lavoro - work-life balance
Le Parti sono consapevoli che il bilanciamento positivo e la conciliazione tra le esigenze lavorative, familiari e personali dei lavoratori è essenziale per creare le condizioni che permettano la piena espressione delle potenzialità professionali delle persone, evitino la dispersione degli investimenti sulle risorse umane e favoriscano un processo di creazione di valore condiviso durevole e sostenibile nel tempo.
Vengono confermate le iniziative di welfare aziendale sottoscritte tra le Parti con specifici accordi in tema di Telelavoro, Lavoro Agile (Fab), Smart Working, ed intendono proseguire nella sperimentazione e nell’implementazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro che siano:
• basate su una flessibilità family-friendly, nella quale l’importanza della modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro sia ricercata tanto nell'interesse dell’Azienda, quanto in quella dei lavoratori;
• idonee a favorire le opportunità di crescita quantitativa e qualitativa, dell’occupazione femminile, anche attraverso iniziative volte ad incentivare il riequilibrio dei ruoli in ambito familiare e a supportare le esigenze di cura dei figli;
• rivolte in misura prevalente a lavoratori che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;
• rivolte a quei lavoratori che debbano prestare cure a genitori anziani non autosufficienti.
7.2 Supporto alla genitorialità
Le Parti condividono l’obiettivo di tutelare attivamente la maternità al fine di evitare che questo possa penalizzare le opportunità occupazionali e di sviluppo professionale del personale femminile.
Per questo l’Azienda richiede innanzitutto ai propri manager una sempre più attenta gestione dei tempi di lavoro, nel rispetto delle esigenze legate a questa importante fase della vita, con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare sempre le risorse umane, patrimonio strategico dell’Azienda.
Al fine di favorire il riequilibrio dei ruoli in ambito familiare convinti che ciò possa contribuire positivamente allo sviluppo dell’occupazione femminile, le Parti riconfermano la validità del congedo retribuito, denominato Nestlé Baby Leave, in favore del lavoratore padre/caregiver secondario, come già disciplinato dai verbali di accordo 18 marzo 2022 e 26 ottobre 2022.
7.3 Banca Ore solidale
Le Parti valutano positivamente quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs 14 settembre 2015 n.151, c.d "banca ore solidale", che consente ai lavoratori di cedere volontariamente e a titolo gratuito, entro i limiti di cui al D. Lgs 66/2003, i riposi e le ferie da loro maturati a colleghi che si trovino nella necessità di assistere figli minori in condizioni di salute tali da richiedere cure costanti.
Le parti considerano lo strumento della "banca ore solidale" un importante contributo di solidarietà tra colleghi ai quali viene affidato un ruolo attivo e partecipativo. L’Azienda, dal canto suo, concorrerà con un numero di ore di permesso retribuito pari a quelle cedute dai dipendenti per il singolo caso.
A tal fine le Parti s’impegnano a definire un accordo, da relazionare nel prossimo coordinamento autunnale 2024, che disciplini condizioni e modalità di applicazione e quindi dare attuazione allo strumento.
7.4 Permessi Family Care
Le parti condividono l’importanza di promuovere iniziative atte a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro attraverso l’individuazione di strumenti che consentano ai dipendenti di gestire al meglio le esigenze familiari e lavorative, migliorare il benessere e la qualità della vita nel contesto lavorativo e nella vita privata.
In relazione a quanto sopra viene istituita in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 la dotazione oraria Family re. I dipendenti fruitori di permessi retribuiti e non retribuiti regolati dalle norme vigenti in materia di assistenza intergenerazionale, di tutela e cura dei figli, di persone con disabilità e caregiver avranno diritto a un massimo complessivo di 8 ore aggiuntive di permesso retribuito su base annua, interamente a carico azienda. Il dipendente interessato dovrà presentare all’azienda la documentazione prevista dalla normativa di riferimento per il caso di specie.
Le ore di permesso Family Care devono essere preventivamente concordate con il proprio responsabile e possono essere utilizzate, a gruppi di 4 ore, entro l’anno solare di riferimento, previo utilizzo di tutte le spettanze previste dalla normativa vigente e dal CCNL per la singola fattispecie.
In via meramente esemplificativa e non esaustiva i permessi di cui al presente capitolo integrano le ore di permesso retribuito e/o non retribuito previste dalle norme in materia di assistenza intergenerazionale, assistenza di persone disabili e/o caregiver e malattia dei figli (legge 104/92, CCNL vigente, etc).
Le Parti si incontreranno a livello di Coordinamento, al fine di monitorare e valutare l’andamento della sperimentazione.
7.5 Contrasto alla Violenza di genere e molestie
Il Gruppo Nestlé si impegna a garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso al fine di prevenire qualsiasi forma di discriminazione, violenza e molestie sul lavoro.
L’Azienda promuove una cultura basata sull’ inclusione, sulla tutela della diversità e il rispetto dei diritti umani, così come dichiarato dai Principi Aziendali Nestlé, dal Codice Etico Aziendale, dalla Policy sui Diritti Umani e dalla Policy di Nestlé contro Discriminazioni, Violenza e Molestie sul luogo di lavoro nonché dal vigente CCNL, in cui è ribadita tolleranza zero verso qualsiasi tipo di discriminazione, violenza e molestia sul lavoro.
L’Azienda incentiva la segnalazione, da parte dei lavoratori, di eventuali situazioni di discriminazione, violenza e molestie, tramite lo strumento Nestle Speak Up; si tratta di un’ulteriore possibilità di segnalazione alternativa, oltre alla segnalazione ordinaria e preferibile del canale gerarchico, laddove lo stesso canale gerarchico fosse inappropriato in relazione a particolari circostanze.
L’Azienda adotterà qualsiasi misura ritenga necessaria per affrontare situazioni di discriminazioni, violenza e molestie in modo tempestivo, in conformità a linee guida aziendali, CCNL e normativa vigente.
Le Parti concordano sull’esigenza di proseguire a promuovere e diffondere una cultura aziendale inclusiva e rispettosa e convengono, pertanto, sull’opportunità di incrementare campagne di sensibilizzazione e formazione sul tema e ad attivare delle collaborazioni con i Centri Antiviolenza, anche individuando con gli stessi, ove possibile, percorsi in azienda di inserimento lavorativo di vittime di violenza.
Inoltre, le parti si impegnano a divulgare adeguatamente quanto previsto dalla bilateralità nazionale in materia di contrasto alle violenze di genere.
7.6 Telemedicina
Nel corso degli ultimi anni l’accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale ha registrato alcune criticità in termini di disponibilità e di tempi di attesa. Tali difficoltà si riverberano negativamente sulla vita quotidiana, anche lavorativa, dei dipendenti e delle proprie famiglie. Le parti concordano che gli investimenti in materia di tutela e cura della salute contribuiscono a migliorare il benessere dei dipendenti, il clima nei luoghi di lavoro e le performance aziendali. Per questo motivo a partire dal mese di giugno 2024 l’azienda metterà a disposizione dei propri dipendenti e delle loro famiglie un servizio gratuito di Telemedicina. 
La Telemedicina offre un Servizio di assistenza medica, disponibile 24 ore su 24, per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario, consente la possibilità di effettuare video-consulenze con un Medico Generico o se ritenuto utile con un Medico Specialista. Può essere utilizzata in caso di sintomi che non hanno carattere di urgenza per ricevere le giuste indicazioni nel proseguire gli accertamenti o iniziare le cure tramite la prescrizione di farmaci con ricetta bianca.
I dipendenti potranno consultare medici e specialisti da remoto tramite telefono o App, senza doversi recare fisicamente presso un ambulatorio o un ospedale. L'accesso facilitato ai servizi sanitari tramite la telemedicina può favorire una maggiore consapevolezza della propria salute e una gestione più tempestiva delle condizioni mediche.
Lo strumento è finalizzato a garantire un miglior servizio di prossimità delle prestazioni sanitarie in linea con le esigenze di sostenibilità e inclusione sociale, l’accesso ai servizi è infatti garantito anche in lingua inglese per il personale che non parla la lingua italiana.
Il servizio verrà erogato da un provider esterno selezionato dall’azienda tra i migliori player del mercato di riferimento e i relativi servizi verranno gestiti nel rispetto delle norme sulla Privacy.
L’azienda fornirà le informazioni circa le condizioni e le modalità di accesso alla Telemedicina attraverso apposite sessioni formative e mediante la distribuzione di materiale informativo.
7.7 Part-time
Ferma restando la regolamentazione di altre forme di part time, l’Azienda s’impegna ad aderire - entro il limite del 7% dell’organico di ciascuna Unità - alle richieste di trasformazione temporanea e reversibile del rapporto di lavoro da full-time a part-time, avanzate da lavoratori:
a) affetti da una qualsiasi grave patologia che comporti il frequente ricorso ad una terapia salvavita;
b) che debbano accudire il figlio fino al compimento del quarto anno di vita, ovvero ad un parente e/o affine anziano non autosufficiente;
c) che abbiano in affidamento o in adozione un minore.
La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro dovrà essere presentata dal lavoratore all’azienda con un preavviso di 15 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene richiesta la riduzione dell’attività lavorativa.
Il dipendente 15 giorni prima della scadenza del rapporto di lavoro trasformato in part-time, potrà, previa nuova istanza, continuare a fruire di tale beneficio, permanendo le condizioni sopra indicate, o chiedere la reversibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno.
7.8 Programmazione dei riposi
Le Parti ribadiscono l’importanza di un'adeguata programmazione della spettanza di Ferie, ROI, ROL, ex festività, (. ecc., al fine di garantirne la piena fruizione nel rispetto di quanto stabilito dal calendario definito annualmente a livello di Sito, assicurando:
- ai lavoratori il godimento di un periodo minimo continuativo feriale di almeno due settimane, secondo le previsioni del CCNL;
- la copertura delle chiusure collettive (es: ponti) definite nel calendario annuo;
- il soddisfacimento delle eventuali non programmabili esigenze di fermata per ragioni di ordine tecnico organizzativo o produttivo che dovessero emergere in corso d'anno, previo confronto con la RSU di Sito, per individuazione delle soluzioni più opportune.
Le spettanze di riposi (ex festività, ROI ecc.) lasciate alla programmazione individuale dovranno essere esaurite i entro l’anno di maturazione, salvo diversa formale richiesta aziendale, motivata da imprescindibili ragioni organizzative, tecniche o produttive.
Coerentemente con questi obiettivi e fermi restando i normali criteri di maturazione, il sistema di gestione amministrativa renderà fruibile l’intera spettanza di Ferie, ROI, ROL, ecc. dal 1° gennaio di ciascun anno solare, imputandone l’utilizzo prioritariamente a Ferie. 
7.9 Welfare contrattuale […]