Tipologia: Accordo di Rinnovo
Data firma: 20 maggio 2024
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2026
Parti: Cna-Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Area Acconciatura ed Estetica, Artigianato

Sommario:

 

Articolo 2 Decorrenza e durata
Articolo 38 Preavviso
Articolo 22 Contratto a tempo determinato
Articolo 25 Apprendistato professionalizzante

 

Articolo 13 Classificazione del personale
Articolo 61 bis Congedi per le donne vittime di violenza di genere - Nuovo
Articolo Aumenti retributivi e Una Tantum
Tabella retributiva


Il 20 maggio 2024, in Roma, tra: le Associazioni Datoriali Cna - Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Claai e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, si è convenuto sul seguente Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 10 ottobre 2022 per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
In applicazione dell'Accordo Interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Servizi alle Persone ed alle Imprese.

Articolo 25 Apprendistato professionalizzante
Premessa
Le Parti contraenti con il presente Accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le Regioni e Province italiane, sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.
1) Norme generali
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
2) Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3) Forma e contenuto del contratto
Oltre a quanto previsto nell’art. 11, per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra informazione che le vigenti norme di legge prevedono come obbligatoria.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano Formativo Individuale redatto in forma sintetica (PFI).
4) Periodo di prova […]
5) Apprendistato presso altri datori di lavoro

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro del medesimo settore deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
6) Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in base ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
1° Gruppo - durata: 5 anni
Acconciatore/Acconciatrice Maschile e Femminile
Estetista - Tatuatore/Tatuatrice - Massaggiatore/Massaggiatrice
Operatore/Operatrice Tricologico/a
2° Gruppo - durata: 18 mesi
Manicure e Pedicure, esclusivamente estetico
3° Gruppo - durata: 3 anni
La durata massima del periodo di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche impiegatizie è di 3 anni.
Per gli apprendisti dipendenti dalle Piccole-Medie Imprese la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni, a tutti gli effetti retributivi.
[…]
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che per gli apprendisti di cui al Gruppo 1 sopra indicato, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 6 mesi a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio post obbligo di attestato di qualifica professionale, secondo le progressioni percentuali di seguito riportate nelle Tabelle di cui al seguente punto 7.
Fermo restando l’applicazione della disciplina di legge e contrattuale in materia di apprendistato il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche con i lavoratori che non sono ancora in possesso dell’attestato di qualifica professionale ma che al momento dell’assunzione risultino iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento del titolo riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
6 bis) Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dall’1° dicembre 2011 in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata di almeno 10 giorni consecutivi di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le Associazioni artigiane e le Organizzazioni Sindacali, afferenti ai sottoscrittori del presente CCNL.
Dichiarazione delle parti
Le Parti si danno reciprocamente atto che per i contratti di apprendistato sottoscritti prima dell’1° dicembre 2011 le sospensioni saranno gestite secondo i criteri e le modalità stabilite nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 196 del 4 marzo 1959, confermate con la nota del Ministero del Lavoro 24 dicembre1981 e la risposta ad Interpello n. 34 del 15 ottobre 2010.
7) Retribuzione […]
8) Piano Formativo Individuale (PFI)

Il piano formativo individuale redatto in forma sintetica definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del referente aziendale.
Il referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità e titoli.
Le Parti allegano al presente Accordo uno "schema tipo" di piano formativo individuale.
Lo stesso, potrà essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.
Il piano formativo individuale potrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro.
Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del referente aziendale.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni equivalenti pattuite allo stesso livello.
9) Formazione dell'apprendista
Il referente aziendale deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dal presente Contratto collettivo (allegati) o, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'Isfol. In assenza di specifici profili formativi le Parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; al fine di favorire la diffusione di nuove tecnologie e metodiche di lavoro il secondo livello di contrattazione potrà definire anche il riconoscimento delle competenze di aziende di produzione e/o commercializzazione di prodotti a cui si rivolgono le imprese dei settori a cui si applica il presente CCNL.
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le Parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i., non riproporzionabile in caso di apprendistato part-time.
Per gli apprendisti del 1° Gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica, la cui durata del rapporto è ridotta a 4 anni e 6 mesi, l'obbligo formativo è pari a 70 ore medie annue.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in sicurezza di cui all'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i. fanno parte del monte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da considerarsi aggiuntive rispetto a questo.
Conseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia già ricevuto tale formazione, durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro, è tenuto ad erogare la formazione in sicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio.
10) Referente aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente aziendale.
Il referente aziendale potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, che inserito nell’organizzazione dell’impresa, sia in possesso di adeguata e riconosciuta professionalità e titoli.
La figura del referente aziendale è regolamentata dalle norme vigenti.
11) Attribuzione della qualifica […]
11 bis) Registrazione della formazione e della qualifica

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, o in una documentazione equipollente conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e s.m.i..
In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro.
12) Profili formativi apprendistato
Per quanto riguarda i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante dei settori disciplinati dal presente CCNL si fa rinvio al Verbale d’Accordo stipulato in data 9 settembre 2008 (Allegato).
13) Trattamento economico per malattia ed infortunio non sul lavoro […]
14) Disciplina del recesso
[…]
15) Apprendistato a tempo parziale

Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale purché l'orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell'orario contrattuale, in questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto.
Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL e dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
17) Decorrenza
La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dalla data di stipula del presente accordo. Sono fatte salve le diverse e specifiche decorrenze previste per i singoli istituti ivi normali.
Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente Accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.
18) […]
Norme finali
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
[…]

Articolo 61 bis Congedi per le donne vittime di violenza di genere - Nuovo
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, D.Lgs. n. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.
Come condizione di miglior favore il contratto stabilisce ulteriori 3 mesi di aspettativa di cui 2 retribuiti con una indennità erogata dall’azienda, pari al 30% della retribuzione tabellare. L’indennità di cui al periodo precedente non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti. Terminati i due mesi di aspettativa indennizzata al 30% la lavoratrice ha diritto ad un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito di 30 giorni.
Omissis