Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 maggio 2024, n. 14338 - Infortunio in itinere del medico specialista ambulatoriale. Polizza assicurativa



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. BELLÈ Roberto - Consigliere

Dott. CASCIARO Salvatore - Rel. - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso 30758-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 11, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO PROTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO SENATORE;

- ricorrente principale -

contro

Azienda Sanitaria Locale di S, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC degli avvocati EMMA TORTORA, GENNARO SASSO, che la rappresentano e difendono;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonché contro

A.A.;

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 196/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/04/2018 R.G.N. 72/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.

 

Fatto


1. Con sentenza n. 196/18 la Corte d'appello di Salerno ha accolto parzialmente il gravame proposto dall'ASL S e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l'appellante al pagamento in favore di A.A., medico specialista ambulatoriale, della somma complessiva in Euro 392,17, a titolo di (ulteriore) danno per l'infortunio in itinere occorsogli, in data 27.1.2012, allorché, quale trasportato su auto aziendale, era di ritorno da una visita domiciliare.

2. La Corte salernitana riteneva non fosse in discussione che l'accordo nazionale collettivo prevedesse un obbligo dell'ASL di stipulare una polizza assicurativa a tutela dell'integrità psico-fisica dei medici in attività esterna e che l'ASL fosse stata inadempiente nello stipularla, sicché restava direttamente obbligata a risarcire il complessivo danno patito dal A.A. a seguito dell'incidente stradale.

3. Osservava che i medici specialisti ambulatoriali non avevano alcuna copertura INAIL e, quindi, il A.A. aveva percepito dall'assicurazione dell'auto aziendale solo l'importo di Euro 2.400,00 (indennizzo questo che andava, comunque, detratto da quello complessivo a lui dovuto).

4. La Corte di merito riteneva, nondimeno, fondate le censure sollevate dall'ASL in relazione ai criteri di determinazione del danno adottati in primo grado, posto che, ai fini della liquidazione del danno biologico, bisognava tener conto di criteri obiettivi e a carattere generale, come quelli - obbligatori - previsti nelle Tabelle del Tribunale di Milano.

5. Tenuto conto di un danno permanente del 2%, per come documentato in atti e dell'età del danneggiato al momento dell'incidente, con le Tabelle di Milano dell'anno 2014 si perveniva a quantificare l'intero risarcimento in Euro 2.250,00, cui andava aggiunto l'importo di Euro 542,29 per i sette giorni di invalidità totale accertata e ridotta al 50%, per un totale complessivo di Euro 2.792,17, ben inferiore a quello (Euro. 21.200,56) liquidato dal primo giudice la cui sentenza andava, dunque, riformata.

6. Avverso la detta sentenza A.A., con atto notificato l'08/10/18, ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo assistito da memoria, cui si è opposta la ASL con controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato basato su un solo motivo.

 

Diritto


1. Con l'unico motivo il ricorrente principale denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell'art. 41 dell'accordo collettivo nazionale (ACN del 9.3.2000) per i medici specialisti ambulatoriali, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 617/93 e dal D.Lgs. n. 229/99, nonché del D.P.R. n. 271/2000 (art. 29). Si sostiene che erroneamente la sentenza, non qualificando la domanda risarcitoria come da inadempimento di obbligo contrattuale, aveva liquidato il danno al 2% di IP sulla base delle tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano anziché dei massimali di polizza dell'art. 41 ACN, non avvedendosi in tal guisa che il massimale stabilito dall'ACN per l'invalidità permanente totale costituiva, altresì, la base per liquidare il danno per invalidità permanente parziale derivante da infortunio, (beninteso) in misura proporzionale alla percentuale dell'invalidità.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Gli accordi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati (ai sensi 48 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale) non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina dei rapporti convenzionali considerati, in quanto di per sé inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano - secondo la giurisprudenza (ora) consolidata di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 12595/1993, n. 159/1998 delle Sezioni Unite; Cass. n. 10980/2002, nn. 8066, 1918/1998, n. 5952/1997, n. 6371/1996, n. 2066/1996, nn. 8742, 6824, 4746, 3628/1995, n. 6800/1994) - soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento pubblico, nella forma del decreto presidenziale, che ha contenuto ed efficacia giuridica di fonte di normazione secondaria.

Coerentemente, ne può essere denunciata, in sede di legittimità, la violazione e falsa applicazione (ai sensi dall'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) - secondo la stessa giurisprudenza - e questa Corte può sottoporle ad interpretazione diretta (in base ai criteri previsti dall'art. 12 delle preleggi).

2.2 Tanto premesso sulla deducibilità del vizio ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., giova sottolineare che l'assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nel genus dell'assicurazione contro i danni e, più precisamente, costituisce una polizza stimata, ai sensi dell'art. 1908, comma 2, cod. civ., per la copertura dei danni non patrimoniali alla persona. L'importo del "massimale" previsto da siffatta polizza costituisce dunque, più propriamente, il "valore della cosa assicurata", liberamente concordato tra le parti ai sensi dell'art. 1908, comma 2, cod. civ. (cfr. in tal senso: Cass., Sez. U, Sentenza n. 5119 del 10/04/2002, Rv. 553633-01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11/06/2014, Rv. 631753-01). La determinazione dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di infortunio non mortale, di conseguenza, richiede solo l'individuazione della percentuale dell'invalidità, ma non una stima economica del danno, in quanto tale ultima stima è già operata contrattualmente nella polizza.

2.3 Il criterio di determinazione dell'indennizzo fissato dalle parti impone a tal fine di fare riferimento, adeguandoli in proporzione, agli importi previsti per il caso di invalidità permanente e temporanea totali. Esistendo uno specifico criterio negoziale di liquidazione dell'indennizzo, non può ritenersi pertanto consentita l'applicazione, a tal fine, del criterio di liquidazione equitativo del danno non patrimoniale di cui all'art. 1226 cod. civ.

2.4 È quindi fondata la pretesa del ricorrente, secondo il quale il quantum risarcitorio collegato all'inadempimento da parte della ASL dell'obbligo di stipula della polizza deve essere pari all'indennizzo per l'invalidità permanente e temporanea, il quale a sua volta deve essere in concreto calcolato sulla base degli importi dei massimali di polizza, e non mediante l'applicazione delle cd. Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale, considerate invece dal giudice d'appello.

2.5 Va in questo modo data continuità al principio già affermato da questa Corte secondo cui "Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali - copertura comprensiva anche del rischio da infortunio "in itinere" per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza - costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell'invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale" (Cass., Sez. 3, n. 9961 del 20/04/2017; si tratta, peraltro, di orientamento consolidato a partire da Cass., Sez. L, sentenza n. 11736 del 24/11/1997 secondo cui "a seguito dell'omessa stipulazione della copertura assicurativa e della verificazione di un infortunio ricadente nella prevista copertura assicurativa, la U.S.L. non è obbligata a tenere indenne il medico infortunato da ogni pregiudizio subito, ma la sua responsabilità ha ad oggetto il danno subito dal medico a causa dell'inadempimento al suddetto obbligo. La liquidazione di tale danno rientra nei poteri del giudice di merito e una sua quantificazione rapportata ai massimali (nella specie, di duecento milioni per l'ipotesi in invalidità totale e in proporzione in caso di invalidità permanente parziale) previsti nella polizza successivamente stipulata d'intesa col sindacato deve ritenersi, data la sua ragionevolezza, immune da vizi logici denunciabili in sede di legittimità").

2.6 Ne consegue che il risarcimento del danno spettante al medico ambulatoriale per l'inadempimento della USL all'obbligazione di stipulare la polizza assicurativa deve essere commisurato ai criteri sopra esposti, ossia all'indennizzo che al medico sarebbe spettato nel caso di adempimento della USL all'obbligo di assicurarlo (Cass., n. 9961/2017, cit.; Cass., Sez. L, Sentenza n. 9034 del 12/05/2004, Rv. 572819-01; Cass., Sez. L, n. 11736 del 24/11/1997, Rv. 510306-01, nonché, nel medesimo senso, anche se con riguardo a questioni in parte differenti: Sez. L, n. 8066 del 17/08/1998, Rv. 518084-01; Sez. L, n. 14898 del 23/11/2001, Rv. 550574-01).

3. Nell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per "l'omessa pronuncia sui motivi di appello": l'ASL aveva contestato la statuizione di primo grado laddove aveva ritenuto che sulla percentuale di IP al 2% non vi fosse contestazione, quest'ultima invece essendo stata formulata dall'Azienda alla quale, ai sensi dell'art. 1304 cod. civ., non potevano estendersi gli effetti della transazione intervenuta tra il terzo trasportato e la compagnia assicuratrice del veicolo; la Corte d'appello aveva erroneamente "omesso di pronunciarsi sulla mancata prova dell'appellato del suo preteso diritto ad un ulteriore risarcimento rispetto a quello percepito dall'assicurazione r.c. auto".

4. Il motivo, non esente da profili di inammissibilità, è infondato.

Invero, la doglianza non si confronta col decisum, da cui si desume che il giudice d'appello ha ritenuto risultasse comprovata in atti l'esistenza di postumi permanenti al 2%.

La Corte d'appello, lungi dal fare richiamo al principio di non contestazione, ritiene, infatti, che "un residuo danno permanente al 2% (...) è documentato in atti", sicché si pronuncia, implicitamente, sulla prova da parte dell'appellato del suo preteso diritto, ritenendo che la misura dell'IP al 2% emerga "documentalmente"; trattasi di argomentazione che, per quanto concisa, rispetta il minimum costituzionale, e non viene peraltro specificamente censurata dall'ASL ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

5. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni esposte, si deve accogliere il ricorso principale, mentre va rigettato quello incidentale condizionato; la sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata, in relazione al ricorso accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno che provvederà, in diversa composizione, anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione.

Dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, l'8 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2024.