Cassazione Penale, Sez. 4, 22 maggio 2024, n. 20209 - Infortunio dell'operaio con mansioni di assemblatore di pallets. "Doppia conforme"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a B il (omissis);
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato ZANON NIVES del foro di BELLUNO nell'interesse della parte civile B.B., nel senso dell'inammissibilità del ricorso, che deposita anche conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO, del foro di Vibo Valentia, in sostituzione dell'avvocato GASPERIN GIORGIO, che, nell'interesse di A.A., chiede l'accoglimento del ricorso;
Fatto
1. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di A.A., in qualità di datore di lavoro, in merito alle lesioni personali colpose (frattura biossea esposta della gamba sinistra, giudicata guaribile in 100 giorni) commesse in offesa del lavoratore B.B., operaio con mansioni di assemblatore di pallets, caduto da un macchinario, per il cui utilizzo in sicurezza non aveva ricevuto la prevista istruzione e ove era salito al fine di rimuovere due pallets che ne avevano causato il blocco, privo di un sistema di protezione che ne impedisse l'accesso nonché dotato di disinseriti microinterruttori per l'arresto automatico. Alla conferma delle statuizioni penali è seguita quella delle statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono, con il primo motivo, il travisamento delle prove, per totale loro mancata considerazione, e, in particolare, delle deposizioni rese in primo grado da C.C., D.D. e E.E., in merito alla circostanza inerente alla partecipazione del lavoratore al corso di formazione e informazione, oltre che, con i motivi secondo e terzo, il vizio cumulativo di motivazione, anche in termini di omesso esame di un motivo d'appello, in merito all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è aspecifico in quanto, a fronte di una sentenza che non evidenzia la deduzione in appello di uno specifico motivo inerente alla ritenuta colpa per l'omessa formazione e informazione, il ricorrente non prospetta di aver proposto la relativa censura in appello, come invece differentemente fa (pag. 12 del ricorso) in merito al motivo afferente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (che si assume privo di riposta da parte della Corte territoriale).
2.1. Al profilo d'inammissibilità di cui innanzi si aggiunge quello per cui si deduce un travisamento, nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello, inerente deposizioni (assunte in primo grado) di tre soggetti, senza evidenziarne compiutamente e non con mera clausola di stile la decisività che, anzi, è esclusa dallo stesso ricorrente laddove (al secondo capoverso di pag. 8 del ricorso) precisa di dolersi solo della mancata considerazione dei detti mezzi di prova e che "non si intende dire ... che le dichiarazioni ...fossero quelle che avrebbero dovuto godere di efficacia dirimente ai fini del decidere (nonostante palesemente lo fossero)".
2.2. L'inammissibilità deriva altresì dalla prospettazione di un travisamento da parte del giudice di secondo grado, circa mezzi di prova assunti in primo grado, con riferimento a una ipotesi di c.d. "doppia conforme" ma senza deduzione di un pari travisamento anche da parte del primo giudice, anzi sul presupposto contrario dell'assenza di travisamento da parte del Tribunale. Deve difatti ribadirsi che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso, come quello di specie, di c.d. "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui, diversamente da quanto concretamente avvenuto, il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 9175 del 11/01/2024, Tavecchio, in motivazione).
3. I motivi secondo e terzo, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative sottese questioni, afferenti all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili per il mancato sostanziale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
Dalle sentenze di merito, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", emerge difatti l'iter logico-giuridico sotteso alla ritenuta non particolare tenuità del fatto, esplicitato da motivazione (ancorché in parte per relationem a quella di primo grado) esente da censure in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica. Pur considerando il "grado limitato di colpevolezza del datore di lavoro", difatti, i giudici di merito hanno fondato il giudizio sull'entità del danno valutata in considerazione del periodo significativo di malattia, pari a cento giorni, quindi di durata superiore al doppio rispetto a quella integrante le contestate lesioni personali gravi, e della conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000), oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, B.B. che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.
Si dispone altresì l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile B.B. che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2024.