Il giorno 21 maggio 2024, tra il Comune di Firenze e CGIL, CISL e UIL si è sottoscritto il presente Protocollo appalti.
Il presente protocollo ha validità di tre anni.
 

Art. 1 Confronti preventivi
(Incontri sulla programmazione annuale in cui affrontare anche il tema delle corrette applicazioni contrattuali, regolamentazione eventuali incontri specifici su singole gare)

Il Comune si impegna a programmare e convocare incontri preventivi con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo per illustrare e analizzare la programmazione annuale degli appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture, servizi, e di tutte le attività o servizi affidati ad aziende terze, nonché per una valutazione in relazione all'andamento degli appalti pubblici dell'anno precedente. In questa sede si dovrà svolgere anche un confronto preventivo sulle corrette applicazioni contrattuali strettamente connesse con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione da inserire negli specifici bandi di gara.
Il Comune si impegna, per ogni singolo affidamento e qualora una delle parti firmatarie ne ravvisi l’esigenza e ne faccia richiesta, a convocare incontri specifici, sia preventivi che durante l’esecuzione dell’appalto.
 

Art. 2 Applicazioni contrattuali e sostegno al salario
(Applicazione CCNL art. 11, incontri preventivi e indicazioni generali sulle applicazioni contrattuali anche al fine di realizzare condizioni di miglior favore nei settori più soggetti a lavoro povero, verifica di equivalenza, non ribassabilità del costo del lavoro, trattamento economico e contrattazione, eventuali rivalutazioni art. 60)

Il Comune applicherà ai lavoratori e alle lavoratrici che operano nelle attività oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale e i contratti integrativi regionali o territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente e secondo quanto previsto dal TU 81/2008 e s.m.i.
Come previsto all’art. 1, per quanto concerne i bandi previsti, nel corso di ogni anno si provvederà a confronto preventivo tra le parti sulle corrette attribuzioni contrattuali in base all’oggetto dell’appalto, finalizzato all’applicazione dei CCNL in vigore per il settore o per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazione dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, privilegiando eventualmente tra questi, ove necessario, l’applicazione dei CCNL di miglior favore.
Sin d’ora si rappresenta l’impegno ad indicare nell’ambito degli appalti di lavori inclusi nell’Allegato X del DLgs 81/2008 il CCNL Edilizia rispondente ai criteri sopra indicati. Nel ribadire quest’impegno, si conferma l’obbligatorietà, per i lavoratori ai quali si applicano i CCNL dell’edilizia (CCNL Industria - CCNL Cooperative - CCNL Artigiani - CCNL Piccola e Media industria, codici Cnel F012, F015, F018), della iscrizione alle Casse Edili/ Edilcasse del territorio di Firenze e della fruizione degli enti bilaterali territoriali del settore relativamente alla formazione e sicurezza (Scuola Edile e Comitato Tecnico Paritetico).
Qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 11 del Codice Appalti, è obbligata a verificare che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.
L’Amministrazione si impegna comunque, ove ciò fosse possibile e ove se ne ravveda la necessità, a valutare l’inserimento di specifici criteri premiali in favore dell’operatore economico che, nell’offerta, si impegna ad applicare il medesimo CCNL indicato nel bando di gara.
I documenti di gara per servizi e lavori evidenzieranno ai concorrenti di specificare, in sede di offerta, la componente di costo della manodopera e della sicurezza. Il costo della manodopera e della sicurezza non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Le parti registrano la volontà dichiarata dall’Amministrazione di assicurare, nei propri appalti, un intervento a favore delle condizioni retributive meno vantaggiose delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto, e prendono atto della volontà espressa dall’Amministrazione con D.G.C. del 19 marzo 2024.
Le parti ritengono che l’adeguatezza del trattamento economico, nonché normativo, complessivo da riconoscere ai lavoratori si realizzi attraverso la applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative (come previsto dall’art. 11 del Codice Appalti). Pertanto, al fine di ottenere il miglioramento della qualità del lavoro e delle condizioni contrattuali dei lavoratori, si riuniranno anticipatamente per confrontarsi su quali siano gli strumenti e le soluzioni, da attivare nella stesura dei bandi, da mettere in campo relativamente al campo di azione definito dalla D.G.C., sia in termini di CCNL applicati (nel caso anche di miglior favore, se strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto), sia in termini di coerenza degli inquadramenti, sia eventualmente in termini di vincoli o criteri premiali volti a conseguire condizioni contrattuali migliorative rispetto a quanto previsto dagli stessi CCNL indicati nei bandi, nonché, nel caso, a garantire una contrattazione integrativa.
La stazione appaltante si impegna a prevedere le risorse necessarie, relativamente ai singoli appalti, al fine di garantire la sostenibilità delle condizioni economiche contrattuali da applicare.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 60 DLgs 36/2023, il Comune si impegna a prevedere nei documenti di gara l’indice ISTAT relativo alle rivalutazioni su retribuzione orarie.
 

Art. 3 Tutela occupazionale
(Clausole sociali, piani di riassorbimento, altre buone pratiche di tutela)

Ai sensi dell’art. 57 del DLgs 36/2023, per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, dovranno contenere specifiche clausole sociali con le quali saranno richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazione dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative previste dai contratti collettivi sopracitati per i lavoratori in subappalto e applicati ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.
I bandi di gara dovranno contenere, per i contratti di durata, specifiche clausole sociali relativamente al riassorbimento complessivo della manodopera già impiegata nell’appalto.
Le parti riconfermano l’applicazione dei requisiti di partecipazione e meccanismi premiali nelle gare di appalto ai sensi degli artt. 57, 61 e 108 e dell’Allegato II.3 del DLgs 36/2023. Confermano inoltre l’applicazione di quanto previsto nell’Allegato II.3 del DLgs 36/2023 in attuazione ed a completamento dell’art. 61, inerente ulteriori strumenti premiali per realizzare le pari opportunità, di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, oltre a stabilire obblighi specifici al fine della partecipazione alle procedure, anche a pena di esclusione.
Coerentemente con quanto previsto dal nuovo Codice Appalti, ove possibile e previa assunzione di adeguata motivazione, l’operatore economico si impegna, con la partecipazione alla gara a destinare il 30 per cento delle assunzioni sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile (cfr. Allegato II.3, co. 4). Le Parti convengono che soglia percentuale maggiore può essere considerata invece un elemento premiale, al fine dell’aggiudicazione, rivolta all’assunzione di persone disabili, di giovani, con età inferiore a trentasei anni, di donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.
Essendo i costi della manodopera e della sicurezza indicati separatamente e chiaramente nei documenti di gara e scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, qualora i costi di manodopera indicati nell’offerta siano inferiori a quelli indicati nella documentazione di gara, la stazione appaltante in sede di valutazione dell’offerta richiede all'operatore economico di giustificare il minor costo della manodopera previsto nell’offerta, dovendo l’impresa dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41 co. 14, ultimo periodo. La stazione appaltante dovrà verificare la più efficiente organizzazione dell’impresa verificando concretamente gli elementi di cui all’art. 110 co. 3 del DLgs 36/2023. Qualora la verifica dia esito negativo l’offerta non potrà essere considerata ammissibile.
In ogni qual modo, in aggiunta a quanto sopra elencato, potrà prevedersi, nella documentazione di gara, un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che effettivamente garantiranno la riassunzione di tutte le lavoratrici e i lavoratori almeno alle stesse condizioni dell'appalto precedente, sia in termini di ore di lavoro previste che di trattamenti contrattuali.
L'amministrazione comunale, inoltre, si fa parte attiva nei cambi di gestione favorendo il dialogo tra le parti secondo le modalità previste dai CCNL e convocando le parti nel caso in cui il CCNL indicato nel bando non disciplini i cambi di gestione al fine di garantire la piena applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale.
 

Art. 4 Contrasto al ribasso
(Criteri aggiudicazione, Art. 119 subappalti, subappalto a cascata)

Il Comune si impegna, nel caso di affidamenti di lavori al di sotto della soglia comunitaria, a utilizzare in via prioritaria procedure ordinarie di tipo aperto al fine di garantire la maggior partecipazione.
Fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e semplificazione delle procedure amministrative, le stazioni appaltanti, tenuto conto del DLgs n. 36/2023, art. 108, utilizzeranno quale criterio selettivo per l’aggiudicazione degli appalti l’offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del minor prezzo, favorendo un’assegnazione dei punteggi che confermi la centralità della componente qualitativa sulla componente economica delle offerte, riservando all'offerta tecnica l'attribuzione del punteggio per una percentuale pari ad almeno il 70% del totale dell'offerta, salvo diversa percentuale da motivarsi adeguatamente. Per i servizi cosiddetti labour intensive, così come definiti dal nuovo codice degli appalti, l'Amministrazione si orienterà nel predisporre bandi di gara nei quali il prezzo non superi il 10% sul punteggio complessivo disponibile (e comunque non oltre il 20%) e in cui la parte economica dei punteggi del bando sarà attribuita, sempre con riferimento agli appalti labour intensive, preferibilmente attraverso formule bilineari con coefficienti più elevati.
Potranno essere individuati tra i criteri oggetto di valutazione per l’attribuzione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta, oltre ai criteri premiali già menzionati nel protocollo,
1. nei cantieri edili:
le modalità di organizzazione del cantiere, con particolare attenzione verso le eventuali turnazioni,
la composizione degli inquadramenti contrattuali delle squadre tipo la previsione di specifici accordi negoziali sulle modalità e sui tempi di realizzo
i piani di manutenzione delle attrezzature, dei mezzi d’opera, delle apparecchiature e degli strumenti a tutela della salute e sicurezza,
La previsione di convenzioni con i locali Comitati Tecnici Paritetici e/o la Asl Toscana CENTRO, relativamente alla gestione della sicurezza, in tutti i suoi aspetti: operativi, pratici e documentali
le modalità di gestione della sicurezza e le migliorie progettuali e produttive che l’operatore economico si impegna a mettere in opera (ivi compreso il piano di formazione dei dipendenti e di quanto previsto nell’allegato IV al DLgs 81/2008 in particolare alla organizzazione degli spazi di cantiere: dormitori, servizi igienici, spogliatoi, refettorio e/o mensa).
2. In tutti gli altri appalti in cui sarà richiesta l’applicazione di altri CCNL relativi ad altri settori merceologici, potranno essere condivisi altri criteri in sede di confronto preventivo tra le parti.
E’ fatto espresso divieto prevedere che l’offerta contenga un aumento delle prestazioni lavorative.
La parte pubblica si impegna a verificare nel contratto di subappalto l'effettiva applicazione dell'art. 119 del DLgs 36/2023 sulle applicazioni contrattuali. In particolare, si condivide che il RUP, prima di autorizzare il subappalto, verifichi il rispetto delle norme di cui all'art. 119 del DLgs 36/2023, con particolare riguardo al riconoscimento pieno dei costi di manodopera e della sicurezza come definiti dall’art. 41 co. 14, alla parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in appalto e in subappalto, alla corretta applicazione dei medesimi CCNL anche nei confronti dei dipendenti in subappalto, alla verifica di congruità come prevista dal Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 143/2021.
In ogni caso le parti, riconoscendo che nel ricorso al subappalto si possa aumentare il rischio di situazioni che non tutelino e dequalifichino le condizioni di lavoro, auspicano un minor ricorso al subappalto, prevedendo capitolati che vietino l'utilizzo del subappalto a cascata per permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, e l’amministrazione in conformità con l’art. 119 del nuovo codice degli appalti, dà indicazione, in via generale, di evitarne l’utilizzo.
Con particolare riferimento agli appalti di lavori e alle relative lavorazioni edili nei cantieri a partire dalle lavorazioni di cui all’Allegato X del DLgs 81/2008 e sempre al fine di permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, riconoscendo la particolare criticità delle suddette lavorazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della legalità, la parte pubblica si impegna, in conformità con l’art. 119 co. 17 del nuovo codice degli appalti, per generalizzare il divieto di subappalto a cascata.
La parte pubblica si impegna ad inserire nei capitolati speciali di appalto, per lavori superiori a 2 milioni di Euro, l'obbligo di applicazione della procedura "Cantiere Trasparente", gestita dalla Cassa Edile, prevista dal Contratto collettivo di lavoro edilizia industria, con la registrazione mediante tesserino elettronico o device degli orari di entrata/uscita di tutte le maestranze impegnate nella realizzazione delle opere, prevedendone nei Piani per la sicurezza con la copertura economica nei costi per la sicurezza.
Le parti si riservano, in appalti di lavori di particolare interesse e rilevanza per la città, ove se ne ravveda l’opportunità, di stipulare specifici accordi sul modello di quanto firmato per i cantieri delle tranvie nell’accordo del 13 marzo 2024 e per il prossimo accordo relativo al cantiere dello stadio Artemio Franchi.
Le parti inoltre, al fine di diffondere le buone pratiche in termini di salute e sicurezza anche nei cantieri del settore privato, concordano di istituire un tavolo, in Comune di Firenze, con le parti sindacali e datoriali, per determinare, attraverso accordi tra le parti e eventuali forme di indirizzo e di sostegno, le condizioni più favorevoli al fine di esportare anche nei cantieri privati quelle procedure (quali, ad esempio, le regolamentazioni sul subappalto, l’applicazione dei CCNL dell’edilizia per tutte le lavorazioni all’allegato X del DLgs 81/2008, lo scorporo del valore del costo della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato al ribasso, l’applicazione del cantiere trasparente, etc.), che siano finalizzate alla massimizzazione delle garanzie di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’Amministrazione si impegna a convocare un tavolo per un confronto su questi temi, inerenti le condizioni di sicurezza nel cantiere, in ogni cantiere privato sopra la soglia di 5 milioni, tra le committenze private che fungono da stazione appaltante e le OO.SS. firmatarie del presente protocollo.
Con l’obiettivo di rendere esigibile e soprattutto di verificare il rispetto nei cantieri mobili privati, cosi come definiti dal DLgs 81/2008 del trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentativi (codici CCNL CNEL F012, F015, F018) da applicare ai lavoratori coinvolti negli appalti e nei subappalti, ai sensi dell’art. 29 del DLgs 276/2003, così come modificato dalla Legge di conversione del Decreto 19/2024, l’amministrazione istituirà una banca dati dei diversi cantieri privati dal comune stesso autorizzati o conosciuti. Tale banca dati così come il suo funzionamento (accesso, segnalazioni agli organi ispettivi, consultazione sia da parte dei vari servizi ispettivi che della Cassa Edile provinciale di Firenze e della Cassa Edile Regionale della Toscana, nonché dei firmatari del presente accordo, anche ai fini di responsabilizzare i committenti sul rispetto del DM 143/2021 e sulle sanzioni recentemente introdotte) saranno oggetto di una specifica convenzione promossa dal Comune con tutti i soggetti istituzionali interessati, anche con riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto il 7 luglio 2021, tra la Cassa edile provinciale di Firenze, la cassa edile regionale della Toscana e l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Firenze.
 

Art. 5 Regolarità e trasparenza
(Durc per congruità, informative sull’utilizzo di altre tipologie contrattuali)

Si ribadisce l’obbligatorietà della verifica di regolarità contributiva. In particolare, considerando che il rispetto della corretta applicazione contrattuale del settore edile sottoscritta dalle OO. SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale relativamente alle lavorazioni previste dall’allegato X del DLgs 81/2008 è una condizione che sempre dove essere rispettata, allo stesso tempo dovrà essere sempre rispettato il giusto rapporto tra la somma economica messa in gara e il giusto numero di persone regolarmente assunte impegnate nelle relative lavorazioni. A Tale fine, in fase di esecuzione e comunque, come già previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021, in occasione della liquidazione dell’ultimo Stato Avanzamento Lavori, l’Azienda appaltatrice dovrà presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva con l’Attestazione della Congruità dei lavori svolti.
Il Comune si impegna, per gli appalti di servizi, a sperimentare, in alcuni casi pilota, l'utilizzo del "Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti" per verificare la concretezza, l’effettività e il rispetto degli impegni assunti dall’operatore economico concorrente all’atto del conferimento dell’appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata, anche al fine di valutare la possibile estensione dell'impiego di questo strumento di verifica.
Con tutte le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi dovranno essere stipulati contratti che, oltre a contenere gli impegni e/o gli obblighi dei contraenti, dovranno prevedere le condizioni per la risoluzione del contratto. Per avviare la procedura di risoluzione del contratto è previsto tra l’altro l’attestazione del direttore dei lavori o del responsabile dell’esecuzione di un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Sarà considerato grave inadempimento l’impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e retributivi, il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, il non rispetto delle norme di cui agli artt. 41 co. 13 e 119 co. 12 del DLgs 36 del 31 marzo 2023, il non rispetto delle norme di cui al DM 143/2021 in materia di congruità.
Ogni subappalto o sub contratto e/o distacco di manodopera dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante e prima della stipula del contratto ad ogni Azienda dovrà essere consegnata copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.
Nel caso in cui, nell’esecuzione dell’appalto, l’impresa aggiudicataria o eventuali subappalti, decidano di avvalersi di liberi professionisti o collaboratori (con o senza patita Iva), è fatto obbligo di comunicazione dell’elenco delle collaborazioni e delle lettere di incarico con cui vengono chiamati ad operare. Nel caso in cui, nell’esecuzione dell’appalto, l’impresa aggiudicataria o eventuali subappalti, decidano di avvalersi di agenzie per il lavoro somministrato, è fatto obbligo di comunicazione del nome per l’agenzia per il lavoro e del numero dei lavoratori interessati.
I dati sopracitati, relativamente a lavoratori in distacco, liberi professionisti, collaborazioni, somministrati, qualora le OO.SS. firmatarie del presente protocollo ne facciano richiesta in riferimento ad un singolo appalto, saranno rese disponibili dalla stazione appaltante.
 

Art. 6 Pagamenti e inadempienze

In caso di ritardo delle retribuzioni (compresi il TFR, i contributi previdenziali e assicurativi, la cassa edile e tutti gli enti bilaterali di derivazione contrattuale a titolo esemplificativo e non esaustivo: il FSBA per quanto riguarda gli artigiani, EBM per le piccole e medie imprese, etc.) dovute ai dipendenti dell'affidatario e dei soggetti di subappaltatori, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell’art. 119, co. 8, nonché dell’art. 11, co. 5 e 6 del DLgs 36/2023, pagando, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto, quale atto di responsabilità solidale con gli appaltatori e subappaltatori.
Per i liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) sarà predisposta la lettera di incarico, che dovrà prevedere un costo orario complessivo non inferiore ai costi previsti per un lavoratore di stessa qualifica in relazione ai CCNL di riferimento. Il Comune si impegna a prevedere forme di tutela volte a salvaguardare il pagamento delle fatture, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dei liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) attivi nell'appalto, anche comunicando, a richiesta dell'interessato, le informazioni relative ai tempi e ai modi di pagamento verso le ditte in appalto.
 

Art. 7 Legalità

Il Comune provvede all'acquisizione della documentazione antimafia del libro II del DLgs 159/2011, prima della aggiudicazione, salvo deroghe interventi PNRR e comunque prima che siano stipulati o autorizzati i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
Inoltre, provvede a quanto stabilito nel codice degli appalti, ai sensi dell'art. 119 co. 5 del DLgs 36/2023 in caso di subappalto. Sono previste clausole risolutive del contratto anche nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto intervengano elementi interdittivi sulla documentazione antimafia.
È necessario che si adotti una alta vigilanza intorno al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, attraverso segnalazioni da parte dell'appaltatore e subappaltatore rispetto a comportamenti anomali, ovviamente non sostitutivi della denunzia all’Autorità giudiziaria.
La parte pubblica richiama la sua azione per la legalità a quanto previsto dalla Legge 190/2012.
 

Art. 8 Sicurezza sul lavoro e ruolo RLS

Restando salvi tutti gli obblighi di legge previsti per la salvaguardia della salute e igiene dei luoghi di lavoro e le relative procedure, si concorda che:
Per gli appalti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro sarà istituito il Tavolo Permanente della Sicurezza, composto da tutti gli RLS aziendali, un RLST, il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, gli RSPP aziendali, la Direzione Lavori. Il tavolo sarà convocato almeno una volta al mese o su richiesta di un componente e servirà ad analizzare l’organizzazione del lavoro attraverso la sua lettura in riferimento alla sicurezza e igiene nelle lavorazioni
La direzione dei lavori sarà particolarmente attiva, presente e attenta alla corretta applicazione di quanto previsto nell’allegato IV al DLgs 81/2008 e quindi in particolare alla organizzazione corretta degli spazi di cantiere (ad esempio, spogliatoi, mense, servizi igienici, dormitori), anche qualora prevedessero dei servizi diversi da quelli edili.
 

Art. 9 Concessioni

Tutto quanto previsto nei precedenti articoli è da considerarsi esteso anche alle concessioni che saranno aggiudicate dal Comune di Firenze.
 

Art. 10 Durata e vigenza

Il protocollo ha validità di tre anni. Prima della scadenza del triennio le parti si impegnano ad incontri volti alla sottoscrizione di un nuovo protocollo, alla luce degli occorsi mutamenti normativi e giurisprudenziali. In ogni caso, in attesa della nuova sottoscrizione, il presente protocollo manterrà la sua validità dopo la sua scadenza.