PROTOCOLLO DI INTESA
in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi
tra Comune di Capannori e le segreterie confederali CGIL-CISL-UIL
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno 07 (sette) del mese di dicembre, presso la Sede Comunale di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo. Piazza Aldo Moro, 1, sono presentì:

- Per l’Amministrazione Comunale Ilaria Cannassi, Assessore al Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Osservatorio per la Pace, Servizi al Cittadino,
- Per le OO.SS.:
CGIL: Rossano Rossi - Segretario Generale Provinciale della CGIL Lucca e Fabrizio Simonetti - Segretario Provinciale della CGIL Provincia di Lucca;
CISL Massimo Bani - Segretario Provinciale della CISL Toscana Nord;
UIL: Giacomo Saisi - Segretario Responsabile della UIL Area Toscana Nord e Antonio Malacarne - Responsabile UIL per la Contrattazione.
che convengono quanto segue:
 

Premessa

Questo protocollo di intesa sugli appalti nasce dal comune obiettivo delle OO.SS. e dell'Amministrazione, sulla base dell'Accordo firmato il 19/02/2018, di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei CCNL e della legge.
Il suindicato accordo pone l'accento sui principi base per il cornetto svolgimento della gara di appalto e per l'esecuzione del contratto, nell'ottica di promozione di processi di confronto con le OO.SS., oltre come esempio di applicazione dei principi di legalità e trasparenza nella gestione degli appalti, nell'ambito del processo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti.
 

Ambito di applicazione

Tale protocollo è riferito agli appalti pubblici e alle concessioni di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, “gli Appalti”), come disciplinati dal D.lgs. 50/2016 e dalle relative Linee Guida ANAC e Decreti Attuativi.
 

Informazione e confronto preventivi

È volontà del Comune di Capannori collaborare in modo attivo con le OO.SS. per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un’ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza.
La stazione appaltante informa preventivamente le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente protocollo, le RSU e RSA della propria programmazione annuale degli appalti per l'acquisto di beni, servizi e lavori, e di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze
Nell'ambito della predisposizione delle gare di appalto ad alta intensità di manodopera, quali servizi sociali, scolatici, di refezione ecc... saranno previsti incontri preventivi con le OO.SS., ai fini della valutazione delle questioni relative a diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici della commessa.
In particolare, tali tavoli di confronto potranno riguardare: salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto del CCNL e degli accordi territoriali, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità prezzo e al rispetto delle clausole sociali, anche nei confronti di imprese produttrici di beni, la cui fase produttiva è collocata al di fuori del territorio U.E.
Con riferimento agli appalti ad alta intensità di manodopera con importo pari o superiore a 750 mila euro, è prevista l’attivazione della “contrattazione di anticipo” sull'esecuzione del contratto, invitando l'impresa aggiudicataria dell’appalto, per informazioni sulla conduzione dei servizi e sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali e per l’eventuale utilizzo di liberi professioni e/o collaboratori da parte della medesima.
L'amministrazione si impegna a programmare e convocare incontri con le parti firmatarie del presente protocollo almeno ima volta l'anno e/o su richiesta di una delle parti.
 

Aspetti generali

Gli appalti sono affidati con procedure ad evidenza pubblica che, tenendo conto della normativa vigente e della sua modulazione in relazione alle diverse tipologie di contratto, tendano a coniugare l’efficienza e l'efficacia con le tutele occupazionali.
Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016, gli atti di gara devono richiedere ai concorrenti di illustrare la “struttura d'impresa”, specificando i requisiti proporzionati all'oggetto dell'appalto che gli operatori devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara. Si annoverano fra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre che i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali previsti dall'art.83 del Codice:
- l'elenco dei contratti eseguiti precisando la percentuale di esecuzione di ciascun contratto con personale dell'impresa e con personale di subappaltatori;
- i mezzi e le attrezzature proprie o in avvalimento per l'opera per la quale si concorre;
- il CCNL applicato di settore.
La stazione appaltante definisce una congrua durata dei contratti d'appalto di servizi, al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto, preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza, educativi e della prima infanzia, nonché per servizi di pulizia e sanificazione sanitaria e per altre commesse pubbliche valutate dalla stazione appaltante.
Nel disciplinare di gara deve essere specificato l'obbligo del concorrente ad indicare le parti del contratto che intende subappaltare e a presentare una terna di subappaltatori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Le tutele e gli obiettivi del presente protocollo saranno estesi anche alle imprese subappaltatrici.
La stazione appaltante si impegna a riservare una quota degli appalti ai sensi dell'art.112 del D.lgs. 50/2016 a cooperative sociali e agli altri soggetti ivi indicati; gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B possono avvenire anche ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 381/1991.
La stazione appaltante definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito i soggetti interessati, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA, possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la stazione appaltante.
La stazione appaltante si impegna a rispettare il contratto sottoscritto con le imprese aggiudicatarie, anche per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente.
Nel caso in cui le stazioni appaltanti prevedano il subappalto, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell’articolo 105 decreto legislativo 50/2016, le tutele e gli obiettivi del presente protocollo saranno estesi anche alle imprese subappaltatrici senza deroghe alcune verso questi ultimi.
 

Responsabilità e sanzioni

La stazione appaltante esegue controlli periodici che verifichino la corretta applicazione degli obblighi economici, contributivi e assicurativi nei confronti dei dipendenti e accerta, prima del saldo definitivo delle spettanze a favore dell'appaltatore, che il medesimo e i subappaltatori vi abbiano adempiuto.
In caso di ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni (compresi il TFR, nonché i contributi previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile) dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art.30, comma 5 e 6, del D.lgs. 50/2016,
Si procederà allo stesso modo in caso di ritardo e/o mancato pagamento anche degli enti bilaterali di derivazione contrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo il FSBA, per quanto riguarda gli artigiani per le piccole e medie imprese) dei versamenti di previdenza complementare e fondi sanità integrativa di derivazione contrattuale. A tal proposito le imprese appaltatrici e subappaltatrici dovranno fornire relativa documentazione di versamenti.
In caso di gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (contrattuali, contributivi, previdenziali, assicurativi) e alle norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano le norme che regolano l'esclusione di dette imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art.80 del D.lgs. 50/2016).
Negli atti di gara verrà richiesta l'indicazione da parie dei partecipanti dei numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL, alla Cassa Edile (per il settore edile) o agli analoghi organismi previdenziali per i liberi professionisti; gli stessi dati dovranno essere comunicati in caso di RTL da tutte le imprese partecipanti e, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici, compresi artigiani e altri lavoratori autonomi. La mancata esibizione della documentazione richiesta da parte del concorrente comporta l'esclusione dall'assegnazione dell'appalto. Per le imprese inadempienti, rispetto alla mancata applicazione dei CCNL e di tutti gli accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. a tutti i livelli comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme in materia di salute e sicurezza, della contribuzione e le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, gli atti di gara devono prevedere l'applicazione di penali e, nei casi s più gravi, la possibilità di risoluzione del contratto stesso. In caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante adotta le misure atte a esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle norme di diritto del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli organi competenti, i casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.
Nel caso in cui nell'esecuzione del contratto l’impresa aggiudicataria dell'appalto, o eventuali subappaltatori, decidano di avvalersi, ove previsto, di Agenzie per il lavoro Somministrato è fatto obbligo di comunicare preventivamente all'appaltatore, e per conoscenza alle parti sindacali firmatarie del presente protocollo, il nome dell'Agenzia per il lavoro e il numero dei lavoratori interessati. La stazione appaltante prevede controlli periodici sia sulf appaltatore, nel rispetto degli atti contrattuali sottoscritti.
 

Costo del lavoro 

Ai sensi dell'art.30, comma 4, del D.lgs.50/2016, a tutti i lavoratori/trici che sì trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, sarà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in materia prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle nonne in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.
Nel disciplinare di gara per i servizi di natura diversa da quella intellettuale e per i lavori è richiesta ai concorrenti di specificare, in sede di offerta economica, la componente di costo della manodopera e della sicurezza relative all'offerta stessa. Per quanto concerne il settore edile, tale costo della manodopera dovrà trovare riscontro con le ore denunciate presso la cassa edile di competenza.
Negli appalti che prevedono una durata superiore all'anno, devono essere previsti meccanismi di adeguamento prezzi, per il recupero nei contratti stessi, dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 

DURC e obblighi contributivi

Deve essere rispettato quanto previsto, in tema di affidamento di contratti pubblici, dall'art.80, comma 4, e dall'art.30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 in materia di regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC), con i criteri di congruità prima richiamati.
 

Criteri di aggiudicazione degli appalti

La stazione appaltante valorizza, nell’affidamento degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale. Tale criterio è assunto come prioritario nell'aggiudicazione degli appalti di cui all'art.95, comma 4, del D.lgs 50/2016.
Nell'ambito di tale scelta, le ripartizioni del punteggio e/o le formule di aggiudicazione devono assicurare la prevalenza degli elementi qualitativi e di sicurezza rispetto al prezzo.
Tra gli elementi qualitativi è opportuno che vengano considerati fra l’altro, a titolo esemplificativo:
- l'impegno all'impiego prevalente di lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato;
- numero delle ore lavorative e numero degli addetti impiegati nei contratti di appalti di servizi, la continuità assistenziale ed educativa;
- i progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità o svantaggiati;
- l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto se nello stesso la professionalità del personale addetto incide sulla qualità dell'esecuzione e, di conseguenza, sulla vantaggiosità economica dell'offerta;
- misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo vita e stabilendo un maggior punteggio per i beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
Per alcuni appalti ad alta prestazione di lavoro, come ad esempio l'appalto del servizio di pulizie, è opportuno che fra i criteri di valutazione sia annoverata la coerenza del monte ore proposto dal concorrente per tipologia di addetto con il piano di attività delle prestazioni richieste, anche nel rispetto dei bandi tipo emanati da ANAC.
Il costo del lavoro e della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta: in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 (art. 97 D.Lgs. 50/2016).
Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, possono prevedere nel bando di escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, salvo il caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10.
Per ciò che attiene gli appalti di lavori:
Nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, ed al fine di non pregiudicare la semplificazione procedurale che deriva da tale metodo, si procederà, in applicazione dell’art. 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016, alla verifica di congruità dell'offerta risultata aggiudicataria qualora, in base ad elementi specifici, la stesse^ appaia anormalmente bassa.
Per quanto concerne la parte dell'importo a base di gara soggetta a ribasso, in relazione alla quale sono ammissibili le giustificazioni, si conviene quanto segue:
a) Materiali
Preliminarmente occorre fare riferimento alle voci di prezzo previste nel Prezzario Regionale aggiornato. In alternativa, potranno essere utilizzati preventivi, distinguendo i casi in cui esistano preventivi dei fornitori e quelli in cui si faccia riferimento a listini.
b) Preventivi dei fornitori
Dovranno essere presentati preventivi di fornitori, riferiti allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa validi temporalmente per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. I preventivi dovranno essere firmati in originale o prodotti con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.
c) Listini
Lo sconto applicato sul prezzo di listino dovrà essere riferito allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa; dovrà inoltre essere indicato il periodo di validità di tale sconto, non inferiore a 180 giorni dalla presentazione dell’offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. La dichiarazione concernente lo sconto dovrà essere firmata in originale o prodotta con altre modalità idonee ad assicurarne l’autenticità.
d) Scorte di materiali
Sarà possibile utilizzare, quale giustificazione per la valutazione della congruità, l'affermazione di avere scorte dei materiali a magazzino, purché supportata da evidenze oggettive e/o idonea documentazione probante.
e) Noli
Potrà essere giustificata l'indicazione di un "'costo zero” di ammortamento per quelle attrezzature che risultino contabilmente “completamente ammortizzate”; nel costo complessivo dovranno comunque essere indicati il costo di manutenzione, i materiali dì consumo, i carburanti, ecc., oltre all'eventuale manodopera necessaria (comunque non soggetta a ribasso) e dovrà essere prodotta l'analisi con le singole voci che vanirò a comporre il noleggio medesimo.
Per quanto attiene alla contabilità dei lavori, sia nel caso di appalti a corpo che di appalti a misura (qualora non venga applicato il criterio dell'offerta a prezzi unitari), si procederà, su ogni Stato Avanzamento Lavori, ad applicare sul totale contabilizzato la percentuale di incidenza del costo della manodopera stabilita dal progetto, in un'ottica si semplificazione e di migliore gestione delle procedure propedeutiche al pagamento dei lavori eseguiti. Fa eccezione l'eventuale contabilizzazione in economia.
 

Clausole sociali

Al fine di evitare forme dì dumping contrattuale e sociale e ogni forma di irregolarità si ritiene importante sottolineare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto dei lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo ai contratti di alta intensità di manodopera, è previsto in capo all'appaltatore subentrante, l'impegno di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell’anzianità economica maturata e maturanda, il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto. Devono essere altresì assicurati i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo tali diritti al termine del periodo di separazione dal lavoro.
Per quanto riguardo appalti o subappalti assegnati a ditte con sede produttiva situata fuori dal territorio, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali e la cassa edile (per il settore edile), sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con D.Lgs. n. 72/2000. 
Tutti i lavoratori impiegati “trasfertisti” provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'impresa appaltatrice alla stazione appaltante e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.
L'appaltatore subentrante ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di migliore favore del settore merceologico oggetto di appalto, differenziato per categoria, se l'appalto dovesse comprendere più settori, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dalla Legge 81/2008.
Per tutti i rapporti che prevedano vincolo di orario e di subordinazione dovrà essere prevista l’esclusione dell’utilizzo di contratti di lavoro non subordinato, comunque denominati, anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.
Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti per il servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi.
Le clausole sociali per la stabilità del personale impiegato sono previste nei contratti di concessione di servizi pubblici, anche per gli appalti predisposti dai soggetti concessionari.
 

Legalità e trasparenza

Al fine di promuovere e tutelare il lavoro regolare, assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione mafiosa, della criminalità organizzata e di corruzione negli appalti pubblici, è prevista, nei casi di legge, l'attività di verifica in ambito di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, anche attraverso la consultazione delle white list costituite presso le Prefetture competenti.
Inoltre, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012, gli atti di gara devono prevedere specifiche clausole risolutive da inserire nel contratto principale e nei contratti e sub-contratti a valle comportanti l’automatica risoluzione del contratto, qualora intervenga, successivamente alla stipula, documentazione antimafia con esito interdittivo.
Gli atti di gara fanno obbligo all'appaltatore di riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, tentativi di estorsione o intimidazione o protezione nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente, stesso obbligo vale anche per le aziende subappaltatrici. Questo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà determinare la risoluzione del contratto.
Gli atti di gara devono prevedere il divieto dell'appaltatore di affidare mediante subappalto lavori o prestazioni oggetto dell'appalto ad imprese che hanno partecipato alla gara per il suo affidamento. Le Stazioni Appaltanti non autorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detto divieto.
Nelle procedure di aggiudicazione dovranno essere previsti, per garantire la trasparenza, livelli adeguati di pubblicità.
Le Stazioni Appaltanti, in particolare, si impegnano ad applicare quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e più specificatamente: 
- Art. 1, comma 8: adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Art. 1, comma 9: informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- Art. 1, comma 15 e 32: trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali;
- Art. 1, comma 17: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
 

Controllo sui cantieri

L'Amministrazione si farà promotrice di accordi specifici con Enti qualificati come Scuola edile e CPT per il corretto controllo del lavoro nei cantieri, per la formazione professionale e per la prevenzione infortuni.
 

Osservatorio paritetico territoriale

Le parti danno atto della volontà di promuovere la costituzione di un osservatorio paritetico territoriale con le associazioni sindacali confederali e le organizzazioni datoriali, come un ulteriore strumento di monitoraggio per un maggior livello di legalità e di rispetto delle normative sul lavoro.
 

Dispositivo finale

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad incontrarsi alla luce delle ulteriori norme che dovessero modificare la legislazione nazionale sugli appalti e sulla verifica della corretta applicazione e funzionalità del presente protocollo almeno una volta l'anno.
Le parti firmatarie concordano altresì che nell'ambito delle linee guida definite dal presente accordo quadro, possano essere raggiunti specifici accordi di settore.
Gli atti delle procedure di gara a cui tale protocollo si riferisce conteneranno clausole specifiche di presa d'atto e di accettazione da parte dei concorrenti del contenuto del presente.

Letto, approvato e sottoscritto.