Protocollo di Legalità
Tra
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
e
LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA,
MARCHE, LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL
TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
LA PREFETTURA-UTG DI FIRENZE,
LA PREFETTURA-UTG DI PESARO-URBINO
per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e concessioni nell’ambito delle attività di messa in sicurezza e di ricostruzione dei territori alluvionati di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100
La struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, Via Di Centocelle n. 301 B, rappresentata del Commissario straordinario, generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, di seguito “Struttura commissariale”;
e
la regione Emilia-Romagna;
la regione Toscana;
la regione Marche;
la Prefettura di Bologna, nella persona del Sig. Prefetto Attilio Visconti;
la Prefettura di Ferrara, nella persona del Sig. Prefetto Massimo Marchesiello;
la Prefettura di Forlì-Cesena, nella persona del Sig. Prefetto Rinaldo Argentieri;
la Prefettura di Modena, nella persona del Sig. Prefetto Alessandra Camporota;
la Prefettura di Ravenna, nella persona del Sig. Prefetto Castrese De Rosa;
la Prefettura di Reggio-Emilia, nella persona del Sig. Prefetto Maria Rita Cocciufa;
la Prefettura di Rimini, nella persona del Sig. Prefetto Rosa Maria Padovano;
la Prefettura di Firenze, nella persona del Sig. Prefetto Francesca Ferrandino;
la Prefettura di Pesaro-Urbino, nella persona del Sig. Prefetto Emanuela Saveria Greco,
(di seguito congiuntamente denominate “le Parti”, singolarmente “la Parte”)
VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la quale prevede all’articolo 15 che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e s.m.i., contenente misure di semplificazione delle procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia, di accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti pubblici ed altresì, di ampliamento dei controlli sugli appalti;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2014;
- l’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed il discendente decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017, recante “Direttive sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;
- l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, che dispone quanto segue: “La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che: “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché' l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”, che conferma il principio stabilito dalla giurisprudenza (Corte di giustizia dell’Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2020 n. 7082);
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge della regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2016, n. 18, recante “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”;
- la “Intesa per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività urbanistica ed edilizia” sottoscritta il 9 marzo 2018 tra regione Emilia-Romagna le Prefetture-UGT presenti sul territorio della regione e il Commissario delegato per la ricostruzione;
- legge della regione Marche 07 agosto 2017, n. 27 Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
- decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, articoli 32 “Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario”, 34 “Qualificazione dei professionisti” e 35 “Tutela dei lavoratori”;
- decreto n. 537 del 21 luglio 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - “Approvazione schema di Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma 2016. Aggiornamento”;
- il protocollo d’intesa per lo sviluppo delle attività coordinate e congiunte per la prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoratore ed il contrasto del lavoro nero e irregolare nel settore edile tra Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, Provincia di Rimini, Comuni della Provincia di Rimini, Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, AUSL Romagna, Inps, Inail, Confindustria, ANCE Romagna, C.N.A., Confartigianato, Confcooperative Romagna, Legacoop Romagna, AGCI Emilia Romagna, FILLEA C.G.I.L., FILCA CISL, FENEAL UIL, Enti Bilaterali della provincia di Rimini (Cassa Edile FCR, Cassa Edile Cedaiier, Scuola Edile Artigiana Romagna, Scuola Edile Sfera), sottoscritto il 04/07/2023 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio del Territorio del Governo (Prefettura di Rimini);
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì- Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- l’articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in virtù del quale, per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, sulla base di apposite convenzioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
PREMESSO CHE
- la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nelle procedure di gara di competenza delle amministrazioni locali richiede l’innalzamento della soglia dell’attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l’adozione di iniziative e interventi preventivi, preordinati a impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale;
- è volontà comune delle Parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavori dell’area interessata dalla ricostruzione post eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
- è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione della criminalità organizzata tende a inserirsi in particolari fasi del procedimento amministrativo sotteso che si pongono a valle dell’aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell’attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti “sottosoglia”, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- il settore degli appalti pubblici continua a essere una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche di interferenze e pressioni dei comitati d’affari o organizzazioni criminali con connotazioni proprie di illeciti in materia di corruzione;
- con direttiva del Ministro dell’interno in data 23 giugno 2010, concernente “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, è stato posto l’accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell’ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo, in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;
- nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l’utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
- a cura della Stazione Appaltante, il presente Protocollo sarà richiamato in ogni bando di gara relativo alla ricostruzione pubblica, diventandone parte integrante;
CONSIDERATO CHE
- gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sono una leva fondamentale per sostenere l’economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare occupazione e che, per queste ragioni, devono garantire la massima applicazione del principio di legalità;
- occorre contrastare fenomeni di illegalità e/o elusione normativa di qualsiasi forma, che potrebbero inserirsi in tutte le fasi del procedimento di appalto di lavori, servizi e forniture: dalla pianificazione, alla progettazione, alla determinazione a contrarre, all’aggiudicazione, alla stipula del contratto, alla fase di esecuzione, nonché a quella di collaudo/attestazione della regolare esecuzione anche allo scopo di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e il rispetto di tutta la normativa sul lavoro;
tutto quanto sopra premesso, le Parti
CONVENGONO
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di legalità (di seguito, anche “Accordo”).
Articolo 2
(Finalità, ambito di applicazione e conferimento dati)
1. Il presente accordo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e prevede altresì ulteriori misure tese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio, sia dei flussi finanziari che dei flussi di manodopera, durante l’esecuzione degli appalti pubblici nell’ambito della realizzazione delle attività previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. Lo sviluppo della ricostruzione post eventi alluvionali deve essere caratterizzato da sicurezza e legalità, deve garantire lavoro, salute, potenziamento del territorio e risorse pubbliche impiegate per la loro totalità nell’economia reale.
3. Pertanto, a tali fini, si pone l’obiettivo di prevenire fenomeni quali il lavoro nero o grigio, il dumping contrattuale, i fenomeni elusivi, la concorrenza sleale, l’evasione contributiva, i fenomeni infortunistici, ma anche di sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata, allo scopo di una corretta applicazione del quadro normativo di riferimento, fatte salve le specifiche competenze in materia dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, cui spetta anche il coordinamento delle azioni di contrasto al lavoro irregolare.
4. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, pur non rientrando tra i soggetti attuatori ricompresi nell’articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in virtù delle funzioni di coordinamento che la legge gli attribuisce nella fase di ricostruzione delle opere pubbliche delle aree interessate dagli eventi alluvionali, si fa carico di promuovere l’attuazione e garantire l’applicazione di quanto stabilito nel presente protocollo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione post eventi alluvionali. Al riguardo, il Commissario potrà disporre che i soggetti attuatori utilizzino specifici strumenti, definiti a livello regionale in sede di precedenti protocolli di legalità, già esistenti e operativi ai vari livelli sul territorio. Al riguardo, si precisa che gli eventuali precedenti protocolli già definiti a livello regionale non sono derogati dal presente atto, ma lo integrano per le fattispecie in esso non espressamente trattate.
5. Le prescrizioni contenute nel presente accordo hanno effetto per le attività connesse alla demolizione e ricostruzione, alla riparazione e rispristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, agli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, nonché agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutele ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli immobili ricadenti nel perimetro dei criteri di cui agli eccezionali eventi meteorologici avvenuti a partire dal 1° maggio 2023.
6. Ai fini del presente Protocollo, il soggetto attuatore è individuato quale “Soggetto responsabile della sicurezza” delle opere che appalta, anche sotto il profilo antimafia, e ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle imprese che partecipano all’esecuzione delle opere per lo svolgimento dei controlli antimafia secondo quanto previsto dal Protocollo.
7. Il soggetto attuatore deve inserire nei contratti da stipulare con gli appaltatori apposita clausola, con la quale l’appaltatore assume l’obbligo di fornire alla Stazione stessa i dati relativi alla composizione societaria della propria società, delle imprese subappaltate, delle imprese terze contraenti quali noli a caldo. Il contratto stipulato tra il soggetto attuatore e l’impresa dovrà prevedere specifica clausola secondo la quale la mancata comunicazione delle informazioni di cui al precedente periodo costituisce inadempienza contrattuale, con conseguente possibilità di prevedere la possibile applicazione di penali ovvero di risoluzione contrattuale in caso di mancata comunicazione.
8. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente a tutti i contratti e i subcontratti conclusi dall’Appaltatore, dai subcontraenti e/o terzi subcontraenti e autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo.
9. La trasmissione dei dati deve essere eseguita dal legale rappresentante dell’impresa secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante ovvero dalla specifica normativa in vigore.
10. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
Articolo 3
(Verifiche antimafia)
1. Ferma restando l'operatività delle disposizioni del decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di obbligatorietà dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, il soggetto aggiudicatore si impegna, comunque, ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli articoli 84 e 91 del suddetto decreto legislativo anche per appalti e concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a 250.000,00 euro, per contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 50.000,00 euro e per subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 50.000,00 euro.
2. Resta ferma la disciplina normativa vigente in materia di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
3. Per le imprese o i loro fornitori che dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, il soggetto aggiudicatore provvede a verificare la veridicità di quanto dichiarato consultando, rispettivamente, l'elenco disponibile sul sito della Prefettura territorialmente competente o l’ “Anagrafe antimafia degli esecutori” disponibile sul sito del Ministero dell'interno.
4. È istituita una cabina di regia con il compito di valutare il pericolo di infiltrazioni malavitose nei processi di ricostruzione. Alla cabina di regia partecipano il Commissario straordinario, i Prefetti, i rappresentanti delle Forze di Polizia presenti sul territorio, le regioni e le rappresentanze delle parti sociali.
Articolo 4
(Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo durata, modifica e recesso)
1. Il Soggetto attuatore deve predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché verificare l’inserimento nei contratti di subappalto e nei noli a caldo, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subappalti e subcontratti, le seguenti clausole:
a. Clausola n. 1:
“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo”;
b. Clausola n. 2:
“il Soggetto aggiudicatario, nonché i subappaltatori e i noli a caldo, si impegnano a dare comunicazione tempestiva al soggetto attuatore, alla Struttura commissariale e all’Autorità giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, ogni tentativo di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore contraente o subappaltatore e dei loro dirigenti o degli organi sociali. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, accertato con qualsiasi mezzo, per il delitto previsto dall’articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall’articolo 319 quater, comma 1, c.p.”;
c. Clausola n. 3:
“Il Soggetto aggiudicatore, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.”.
2. Nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’ANAC. A tal fine, la Struttura commissariale, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all’ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge 11 agosto 2014, n.114.
Articolo 5
(Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)
1. In occasione di ciascuna delle procedure per l’affidamento della realizzazione delle opere, il soggetto attuatore deve inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli operatori economici offerenti e dalle imprese ricomprese nell’ecosistema dell’appalto. Il soggetto attuatore dovrà, altresì, predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, prevedere una disciplina dell’affidamento e dell’esecuzione contrattuale volta a garantire l’assoluta tutela della legalità e della trasparenza nonché il rispetto di tutta la normativa, anche regionale ove esistente, sulla qualificazione, anche in termini di affidabilità e correttezza, degli operatori economici, nonché della tracciabilità dei flussi finanziari e dei tempi di pagamento. Il soggetto attuatore deve predisporre, inoltre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, le sottostanti clausole, ovvero verificarne la predisposizione nei contratti di subappalto o dei noli a caldo, (in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subappalto e/o subcontratti), la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo1456 c.c.:
a. Clausola n. 1:
“La sottoscritta impresa aggiudicataria ed i suoi eventuali subappaltatori, si impegnano a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione”;
b. Clausola n. 2:
“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra le Prefetture presenti della regione Emilia-Romagna, provincia di Firenze e provincia di Pesaro-Urbino e Commissario straordinario in data 1° aprile 2023 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio comprensivo del sistema delle penali ivi previsto. A carico dell’impresa oggetto della informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile e, comunque, nei limiti degli importi dovuti all’impresa raggiunta dall’interdittiva (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera)”;
c. Clausola n. 3:
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale”;
d. Clausola n. 4:
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”.
2. La stazione appaltante deve prevedere nei contratti, ivi compreso nei contratti di subappalto e nei noli a caldo stipulati:
a. l’obbligo, per l’impresa affidataria, e per tutti gli operatori economici della Filiera, di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati anche in ambito nazionale, locale o di settore, in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b. l’obbligo dell’impresa affidataria di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti (compreso i noli a caldo), tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1) e di allegare il presente Protocollo al subcontratto, compreso i noli a caldo, prevedendo, contestualmente, l’obbligo, in capo al subcontraente, di inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con la propria controparte;
c. l’obbligo, per l’impresa affidataria, di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
d. l’obbligo per l’impresa affidataria, di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, concernente l’attuazione della direttiva CE n. 96 del 1971 in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante, che dovrà espressamente autorizzare l’ingresso di detti lavoratori in cantiere; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, subappaltatori o sub contraenti (noli a caldo) a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. Il Soggetto attuatore che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e il Contraente generale/Concessionario assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori.
4. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dalla stazione appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.
Articolo 6
(Prevenzione e contrasto delle fenomenologie dell’usura e dell’estorsione)
1. Nella consapevolezza che estorsione e usura sono fenomeni patologici strettamente connessi alla contingenza sociale ed economica, il Commissario straordinario, in rappresentanza dei soggetti attuatori cui spetterà l’implementazione del presente articolo, e i soggetti firmatari del presente protocollo di legalità, si impegnano ad un costante confronto finalizzato all’analisi del fenomeno con particolare riguardo ai seguenti temi:
a. numero di denunce;
b. eventuali necessità tese ad individuare nuovi schemi operativi per agevolare le denunce;
c. promozione di ogni utile azione per facilitare la conoscenza del fenomeno e delle previsioni normative.
2. Le attività di cui al precedente comma si svolgeranno attraverso un’azione sinergica aperta alla collaborazione di enti locali, parti sociali, Forze di Polizia, soggetti del sistema bancario, associazioni del terzo settore, Università, Sezioni delle Conferenze provinciali permanenti ove presenti, alle quali parteciperanno rappresentanti della Regione. In tali contesti verrà promossa la diffusione di modelli di educazione finanziaria e di iniziative di sensibilizzazione rivolte a famiglie e piccoli imprenditori in grado di arginare fenomenologie, quali la pubblicità ingannevole e il gioco d’azzardo, che possono generare dei percorsi negativi con la possibile caduta nella soggezione all’indebitamento usuraio. Le strategie di prevenzione potranno svilupparsi anche con il coinvolgimento di una pluralità di organismi sociali ed istituzionali, quali i servizi sociali territoriali e la rete degli sportelli presenti nel territorio in grado di qualificarsi come punti di contatto con persone potenzialmente in condizione di rischio di assoggettamento alla fenomenologia dell’usura.
3. Verrà inoltre promossa la conoscenza tra le famiglie e le imprese delle modalità di accesso ai supporti offerti dal sistema legislativo vigente e dagli organismi del terzo settore nella sfera della prevenzione e del reinserimento delle vittime delle fenomenologie criminali legate all’usura e all’estorsione nel circuito dell’economia legale. In tale ambito saranno, in particolare, valorizzate le opportunità offerte dal “fondo di solidarietà per le vittime dell’usura” e dal “fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche, dal “fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive” di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modifiche, dagli strumenti previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
4. Verrà, infine, curata la qualificazione di mirate azioni informative tese a favorire la diffusione tra le famiglie e le imprese degli strumenti di aiuto finanziario offerte dal sistema bancario riconducibili alle generali finalità di prevenzione della caduta in situazioni di sofferenza sotto il profilo economico tali da poter determinare la soggezione al fenomeno dell’usura. Tale profilo operativo verrà sviluppato anche con riferimento all’ampio contesto di cooperazione delineato nell’accordo quadro tra Ministero dell’Interno e Associazione Bancaria Italiana (ABI) sottoscritto il 16 novembre 2021.
5. Lo svolgimento delle attività ed iniziative di cui ai commi precedenti avviene con il coinvolgimento degli Uffici del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale.
Articolo 7
(Tracciabilità flussi finanziari)
1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, i soggetti attuatori, quali stazioni appaltanti, sono chiamati al rispetto delle disposizioni normative contenute nell’articolo 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136. Essi, pertanto, sono tenuti ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l’obbligo a carico dell’appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all’esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente avvalendosi degli intermediari finanziari e dei conti dedicati di cui all’articolo 3 della legge citata.
2. I soggetti attuatori, quali stazioni appaltanti, provvederanno altresì a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
3. In caso di violazione, anche a seguito di comunicazioni ottenute in osservanza degli obblighi di cui al comma 8 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, procederanno alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto.
4. I soggetti attuatori, quali stazioni appaltanti, in ottemperanza all’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, provvederanno alla comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia dei dati e le informazioni concernenti operazioni sospette di cui venissero a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.
Articolo 8
(Informazione antimafia per i piani urbanistici)
1. Sono sottoposti a verifica secondo il regime della informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli operatori privati - purché rientranti nelle categorie di soggetti, tassativamente individuate dal legislatore, che possono essere attinti dal provvedimento limitativo della loro capacità giuridica speciale - interessati agli atti negoziali e ai procedimenti speciali di approvazione di progetti che determinano la variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Articolo 9
(Monitoraggio e tracciamento dei flussi di manodopera)
1. Nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, a tal fine, si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. A tal fine, i soggetti attuatori provvedono, sia in fase di affidamento del contratto sia in quello della sua esecuzione, sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore, alla verifica tassativa e puntuale del rispetto della normativa sul lavoro, sulla corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché sul puntuale rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La cabina di regia, di cui all’articolo 3, comma 4, verrà informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere, alla corretta applicazione dei contratti di lavoro, alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento.
3. Tramite l’accesso on-line al Sistema Informativo Costruzioni (S.I.CO.), qualora esistente presso le regioni, le Casse edili territoriali estrapoleranno gli elenchi dei cantieri in fase di avvio per incrociare tali dati con i propri archivi al fine di individuare le imprese edili che non sono iscritte agli Enti Bilaterali del settore. L’elenco risultante verrà inviato cabina di regia, di cui all’articolo 3, comma 4, nonché alle Prefetture, per ogni consentita valutazione.
4. Le stazioni appaltanti dovranno inserire nei contratti di appalto specifica clausola sulla base della quale le imprese, con sede al di fuori della relativa regione, dichiarano, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, che all’atto della apertura del cantiere le maestranze hanno idonea sistemazione alloggiativa. Ove ritenuto opportuno, e nell’assoluto rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, i soggetti attuatori potranno chiedere all’impresa affidataria dei lavori, gli indirizzi delle dimore presso le quali le maestranze risiedono. I soggetti attuatori potranno altresì prevedere nei contratti, che le imprese affidatarie comunichino di volta in volta, ovvero secondo modalità che dette parti potranno concordare, eventuali modifiche alle residenze delle maestranze.
Articolo 10
(Durata, modifica e recesso)
1. Il presente Accordo avrà durata per l’intero mandato del Commissario straordinario a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato, previa intesa tra le Parti, qualora dovesse essere prorogato il mandato del Commissario straordinario.
2. Alla scadenza dell’Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri da poter passare ai soggetti attuatori oppure ai comuni, alle unioni dei comuni, alle unioni montane e alle province interessate, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell’Accordo.
3. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
4. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Articolo 11
(Attività e ruoli delle Parti)
1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse, oggetto del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a condividere e a fornire ogni possibile dato ed informazione di cui sono in possesso, utili allo svolgimento dei compiti rispettivamente assunti, anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell’attuazione di quanto previsto nel presente Accordo.
3. In particolare, la Struttura commissariale, attraverso le regioni ed i soggetti attuatori si impegna a vigilare affinché le imprese, affidatarie o esecutrici di lavori eseguiti in ottemperanza delle ordinanze emanate, provvedano:
a. In aggiunta a quanto stabilito nel precedente articolo 10, ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, anche sulla base di quanto indicato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio che possono definire gli standard minimi alloggiativi;
b. a comunicare ai Sindaci dei comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT ove presenti) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e quanto altro ritenuto utile.
4. Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente Accordo possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.
Articolo 12
(Oneri finanziari)
1. Per le attività scaturenti dal presente Accordo non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo.
Articolo 13
(Referenti)
1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti individuano, nell’ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all’esecuzione delle attività:
- per la Prefettura di Bologna: il Vice Prefetto dottoressa Anna Pavone (e-mail: ***);
- per la Prefettura di Ferrara: il dottore Andrea Fortunato (e-mail: ***);
- per la Prefettura di Forlì-Cesena: il Prefetto dottor Rinaldo Argentieri (e-mail: *** );
- per la Prefettura di Modena: il Prefetto dottoressa Alessandra Camporota (e-mail: ***);
- per la Prefettura di Ravenna: il Prefetto dottor Castrese De Rosa (e-mail: ***);
- per la Prefettura di Reggio nell’Emilia: il Prefetto dottoressa Maria Rita Cocciufa (e-mail: ***);
- per la Prefettura di Rimini: il Prefetto dottoressa Rosa Maria Padovano (e-mail: ***);
- per la Prefettura di Firenze: il Vice Capo di Gabinetto dottor Eugenio Di Agosta (e-mail: ***);
- per la Prefettura di Pesaro-Urbino: dottoressa Donatella Corvatta (e-mail: ***);
- per la Struttura commissariale: Colonnello Sandro Corradi (e-mail: c**).
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
Articolo 14
(Incompatibilità)
1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto dell’Accordo, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia
Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Codice, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari
3. Per le attività, i piani, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere
4. Il Titolare del trattamento dei dati della Struttura commissariale è contattabile all’indirizzo e-mail
5. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 15 dicembre 2023, il Titolare del trattamento dei dati personali per le Prefetture è del trattamento è il Ministero dell’Interno contattabile all’indirizzo PEC
Articolo 16
(Attività di comunicazione)
1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
Articolo 17
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra il Commissario straordinario e le Parti aventi lo stesso oggetto dell’Accordo medesimo.
3. Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l’attività di collaborazione sopra specificata.
Articolo 18
(Efficacia)
1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma, l’Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.
Il Commissario Straordinario alla ricostruzione
(Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo)
Il sub-commissario alla ricostruzione regione Emilia-Romagna
Il sub-commissario alla ricostruzione regione Toscana
Il sub-commissario alla ricostruzione regione Marche
Il Prefetto di Bologna
(Prefetto Attilio Visconti)
Il Prefetto di Ferrara
(Prefetto Massimo Marchesiello)
Il Prefetto di Forlì-Cesena
(Prefetto Rinaldo Argentieri)
Il Prefetto di Modena
(Prefetto Alessandra Camporota)
Il Prefetto di Ravenna
(Prefetto Castrese De Rosa)
Il Prefetto di Reggio-Emilia
(Prefetto Maria Rita Cocciufa)
Il Prefetto di Rimini
(Prefetto Rosa Maria Padovano)
Il Prefetto di Pesaro-Urbino
(Prefetto Emanuela Saveria Greco)