PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DEI FENOMENI CORRUTTIVI
tra
PREFETTURE DELLA TOSCANA
REGIONE TOSCANA
e
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO ROMA
CGIL - CISL - UIL - UGL
FILLEA CGIL - FILCA CISL - FENEAL UIL
CONFINDUSTRIA TOSCANA
ANCE TOSCANA
AGCI-TOSCANA
CNA TOSCANA
CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA
CONFCOMMERCIO TOSCANA
CONFESERCENTI TOSCANA
CONFCOOPERATIVE TOSCANA
LEGACOOP TOSCANA
PREMESSO CHE
• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il 21 novembre 2000 il Ministero dell’Interno e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi “Protocolli di Legalità” tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;
• con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle “grandi opere” per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
• l’art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l’ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;
• con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici;
• al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede, tra l’altro, all’art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;
• l’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni ipotesi in cui l’esercizio dell’attività economica sia sottoposto al regime provvedimentale (di tipo concessorio o autorizzatorio) o soggetto a SCIA.
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, sono state dettate norme per la promozione dell’istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;
• con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;
• il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell’affidabilità del sistema-Paese a livello internazionale;
• in esito a tale Protocollo sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;
• La Regione Toscana e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 25 febbraio 2016 un Protocollo d’azione di vigilanza collaborativa preventiva ai sensi dell’art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell’Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, per interventi di rilevante importo economico a particolare rischio di corruzione;
• con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Infrastrutture e Trasporti, sono state individuate le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa con l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un apposito Comitato di Coordinamento;
• la tendenza delle organizzazioni criminali ad affermare la propria presenza nei territori, richiede, anche in questo ambito regionale, di confermare l’innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l’adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale;
• è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
• è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente ai contratti sotto soglia, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
• con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sotto soglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti sopra soglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;
• in considerazione del rischio di permeabilità mafiosa emerso nell’eccezionale situazione venutasi a creare a seguito dell’epidemia di Coronavirus, con direttiva del Ministero dell’Interno del 10 aprile 2020 recante “Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico ed attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità”, è stata rimarcata la necessità di attivare strategie sinergiche con le istituzioni del territorio per espungere dall’economia sana le infiltrazioni della criminalità organizzata;
• le ingenti risorse destinate all’Italia nell’ambito del programma Next Generation EU (NGEU), alle quali si aggiungono quelle del Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) per gli interventi complementari, richiedono l’adozione di strategie di prevenzione dedicate, allo scopo di tutelare l’integrità di dette risorse dalla possibile azione infiltrativa della criminalità organizzata;
• nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
• il Ministero dell’Interno non ha effettuato osservazioni o espresso valutazioni negative sulla bozza del presente protocollo inviata con nota prot.n. 191488 del 15 novembre 2022;
VISTI
• la legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
• l’art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
• il d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016, recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190”;
• la circolare del Gabinetto del Ministro del 20 maggio 2014 inerente le cd. “opere a scomputo”;
• l’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
• il decreto legislativo 13 ottobre 2014, 153;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture”, e s.m.i.;
• la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” e successivi interventi di modifica;
• le “Seconde linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione, anticorruzione e antimafia” sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell’Interno il 27 gennaio 2015;
• il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento;
• il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
• il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n.2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;
• il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132;
• la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 1121.21— 01-2019 recante “Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” nella quale si preannuncia che sono in corso di emanazione linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208 e 216 del d.lgs. 152/2006 per garantire che tutti i siti di stoccaggio siano autorizzati con le stesse modalità;
• la direttiva del Ministro dell’Interno n. 15350/11/3 prot. 23851 del 10 aprile 2020 recante “Emergenza Covid - 19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico ed attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità”, con cui è stata richiamata l’esigenza di un rafforzamento delle misure di prevenzione dai rischi di infiltrazione criminale nel circuito legale dell’economia in considerazione del contesto emergenziale attuale e del connesso incremento di possibili tentativi di penetrazione anche in territori, come quello toscano, che - proprio in ragione di elevati parametri di sviluppo economico - presentano profili di vulnerabilità spiccata;
• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l’art. 3 riguardante la materia delle verifiche antimafia e dei protocolli di legalità;
• il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 215 del 17/12/2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che al Capo III introduce misure di rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle quali è contenuta la modifica dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
• il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto modifiche in materia di subappalto;
• la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022 recante “Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, con la quale la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) è stata aggiornata con l’introduzione di nuove voci appositamente dedicate al PNRR, al fine di acquisire una mappatura degli operatori economici coinvolti nel ciclo realizzativo del Piano nazionale;
Le Prefetture della Toscana, la Regione Toscana, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, CGIL, CISL, UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, UGL Toscana, CONFINDUSTRIA Toscana, ANCE Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, CONFARTIGIANATO IMPRESE Toscana, CONFCOMMERCIO Toscana, CONFESERCENTI Toscana, CONFCOOPERATIVE Toscana, LEGACOOP Toscana, stipulano la presente intesa per la legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.
ART. 1
Finalità
Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa.
Le Prefetture della Toscana, la Regione Toscana, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, CGIL, CISL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, UGL Toscana, CONFINDUSTRIA Toscana, ANCE Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, CONFARTIGIANATO IMPRESE Toscana, CONFCOMMERCIO Toscana, CONFESERCENTI Toscana, CONFCOOPERATIVE Toscana, LEGACOOP Toscana, di seguito definite “le Parti”, convengono che la presente intesa, ha l'obiettivo di:
a) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalto e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture, in armonia con le disposizioni in materia di documentazione antimafia;
b) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, promuovere il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la documentazione antimafia, il contrasto ai fenomeni corruttivi, la regolarità contributiva, la sicurezza nei cantieri e la tutela del lavoro, in tutte le sue forme;
c) migliorare l'interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate alle finalità di cui alle lettere precedenti, per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.
ART. 2
Impegni assunti dalla Regione Toscana
La Regione Toscana, relativamente agli appalti ed alle concessioni di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.500.000, ovvero agli appalti ed alle concessioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, tutte somme al netto di I.V.A.:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto o di concessione, ovvero all’autorizzazione di subappalti e/o subcontratti assimilati ai subappalti di cui all’art. 105 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni di valore pari o superiore a euro 100.000 (di seguito per brevità individuati entrambi con il temine “subappalti”), di acquisire - tramite Banca dati nazionale antimafia (BDNA) - le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all’oggetto ed al valore del contratto o subappalto.
Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente emetta informazioni antimafia interdittive, si uniforma alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno e dall’ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto. In caso di risoluzione del vincolo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 94 comma 3, del d.lgs. 159/2011, a carico dell'impresa nei cui confronti siano adottate informazioni antimafia interdittive sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto di appalto o di concessione qualora il provvedimento interdittivo sia disposto nei confronti dell’aggiudicatario; ove quest’ultimo sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la penale sarà applicata nella stessa misura del 15% relativamente alla quota del valore del contratto del membro del raggruppamento colpito da interdittiva antimafia. Laddove l’interdittiva sia adottata nei confronti del subappaltatore, la penale sarà determinata nella misura del 15% del valore del subappalto e posta a carico delle somme dovute al subappaltatore e non ancora corrisposte. In ogni caso, qualora il valore del contratto non sia determinato o determinabile, la suddetta penale sarà stabilita in misura pari al valore delle prestazioni al momento eseguite dall’impresa destinataria del provvedimento interdittivo.
La stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi dovuti all’impresa raggiunta dall’interdittiva (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera).
Le presenti disposizioni si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190.
b) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale - specificando che i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta - degli obblighi di vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave o reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.
In particolare nei bandi di gara saranno previsti i seguenti obblighi:
• tutte le imprese con dipendenti presenti nel cantiere e che svolgono attività edile, ovvero le imprese addette alla realizzazione di opere edili e delle attività disciplinate dalla regolamentazione collettiva del settore edile (costruzioni edili; costruzioni idrauliche; movimento di terra; cave di prestito; costruzioni stradali e ferroviarie; costruzioni di ponti e viadotti; costruzioni sotterranee; costruzioni di linee e condotte; produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato) applicheranno il CCNL e i contratti territoriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e saranno iscritte alla Cassa Edile o alla CERT, fermo restando quanto previsto dagli accordi regionali in materia di trasferta sottoscritti dalle Parti Sociali;
• per tutti i lavori diversi da quelli edili, come specificati nel punto precedente, l’impresa esecutrice si impegna ad applicare al personale il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell’ambito dell’appalto, come indicato dall’art. 3 della L.R. 18/2019;
• ai dipendenti del subappaltatore, ai sensi del comma 14 dell’art.105 del d.lgs. n.50/2016, sarà garantita la corretta applicazione del CCNL applicato ai lavoratori dell’impresa contraente, individuato secondo i criteri di cui ai punti precedenti.
La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto e/o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto, in caso di provvedimenti di sospensione adottati dall’Ispettorato del lavoro, nei confronti delle aziende affidatarie o in subappalto, ai sensi dell’art.14 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per i quali sia stato adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art.14 il conseguente provvedimento interdittivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, con espresso divieto all’impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
c) si impegna a riportare, nei bandi di gara e nei contratti di appalto e di concessione, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate in fase di partecipazione alla procedura di affidamento e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del subappalto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la legalità sottoscritta il 1 dicembre 2022 dalla Regione Toscana con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo della Toscana, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, CGIL, CISL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, UGL Toscana, CONFINDUSTRIA Toscana, ANCE Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, CONFARTIGIANATO IMPRESE Toscana, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFCOOPERATIVE Toscana, LEGACOOP Toscana e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso di risoluzione del vincolo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 94 comma 3, del d.lgs. 159/2011, a carico dell'impresa nei cui confronti siano adottate informazioni antimafia interdittive sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto di appalto o di concessione qualora il provvedimento interdittivo sia disposto nei confronti dell’aggiudicatario; ove quest’ultimo sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la penale sarà applicata nella stessa misura del 15% relativamente alla quota del valore del contratto del membro del raggruppamento colpito da interdittiva antimafia. Laddove l’interdittiva sia adottata nei confronti del subappaltatore la penale sarà determinata nella misura del 15% del valore del subappalto e posta a carico delle somme dovute al subappaltatore e non ancora corrisposte. In ogni caso, qualora il valore del contratto non sia determinato o determinabile, la suddetta penale sarà stabilita in misura pari al valore delle prestazioni al momento eseguite dall’impresa destinataria del provvedimento interdittivo. La stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile, e, in ogni caso, nei limiti degli importi dovuti all’impresa raggiunta dall’interdittiva (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola che prevede la possibilità per la regione Toscana di recedere dal contratto e/o di revocare l’autorizzazione al subappalto in caso di provvedimenti di sospensione adottati dall’Ispettorato del Lavoro nei confronti delle aziende affidatarie o in subappalto ai sensi dell’art.14 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e per i quali sia stato adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art.14 il conseguente provvedimento interdittivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, con espresso divieto all’impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
ART. 3
Impegni assunti dalle Prefetture della Toscana
Ciascuna Prefettura si impegna ad individuare nel proprio organico un referente quale interlocutore unico in materia di documentazione antimafia che curi i rapporti tra l’Ufficio cui è preposto e la Regione Toscana.
ART. 4
Opere nel territorio di più province
Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di facilitare l’espletamento dei poteri di accesso ispettivo nei cantieri, la Regione Toscana invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori ed i relativi aggiornamenti, che consentano di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.
ART. 5
Clausole anticorruzione
1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui alla presente intesa, la Stazione appaltante-ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara le dichiarazioni da rendere da parte degli offerenti e da parte dell’appaltatore, sulla base delle seguenti dichiarazioni:
a) Clausola 1: “Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare immediatamente alla Prefettura competente l’avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia. I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento consentirà alla stazione appaltante di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui al primo periodo sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per fatti inerenti il contratto in oggetto. L'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte dall'autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.
b) Clausola 2: “Il contraente dichiara di conoscere ed accettare che la Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzione specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p. e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353- bis c.p.”.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
ART. 6
Integrazioni a bandi di gara, capitolati e contratti
1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra la Regione Toscana, operante quale stazione appaltante, si impegna a indicare nel bando di gara, nel capitolato, nel contratto di appalto o di concessione, le seguenti integrazioni:
a) nell'ipotesi in cui le Prefetture competenti non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a clausola risolutiva espressa derivante dalla successiva emanazione di un’informazione antimafia interdittiva;
b) l'obbligo per l'aggiudicatario di contratti di lavori pubblici di comunicare alla stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali ed alle prestazioni di servizi che siano destinate in via esclusiva alla realizzazione dei lavori oggetto del contratto e di importo superiore a € 50.000, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Rispetto alle attività “sensibili” individuate dall’art. 1, comma 53 L. 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, l’obbligo di comunicazione opera anche al di sotto dell’anzidetta soglia di valore;
c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti gli affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190, la clausola risolutiva espressa, che consente la risoluzione immediata, e l’applicazione delle sopra citate penali, nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subappaltatore; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice nel relativo contratto;
d) la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012);
e) le imprese appaltatrici si impegnano a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
f) le imprese appaltatrici si impegnano a prevedere, nei contratti stipulati con i subappaltatori di cui all’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, l’obbligo per il subappaltatore di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
ART. 7
Impegni assunti dalle parti sociali
Le Parti sociali, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, nel condividere gli obiettivi e finalità del presente protocollo, assumono l’impegno di diffonderne il contenuto e di fornire ai propri associati e ai propri iscritti il supporto necessario per la sua corretta applicazione.
ART. 8
Monitoraggio
1. La Regione Toscana, in qualità di stazione appaltante, per gli appalti di lavori e concessioni di lavori di valore pari o superiore a euro 1.500.000, si impegna ad acquisire e rendere disponibile tramite il proprio sistema SITAT e le ulteriori componenti del sistema informativo regionale ad esso interconnesse le informazioni relative agli esecutori ed a ciascun contratto e subappalto stipulato per le attività relative o connesse alla realizzazione dell’opera, ed in particolare, in forma di dato o documento consultabile, quelle relative a:
a) anagrafica dell’operatore economico aggiudicatario, comprensivo delle imprese consorziate esecutrici e del subappaltatore;
b) tipologia e importo del contratto/sub appalto;
c) oggetto delle prestazioni;
d) durata del contratto/sub appalto;
e) stato di esecuzione dei lavori;
f) annotazioni relative alle modifiche dell’elenco degli esecutori, dell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
g) informazione su verifiche antimafia;
h) l’indirizzo del cantiere;
i) il registro delle presenze dei lavoratori in cantiere.
2. I documenti o i dati di cui alle lettere da f) ad i) saranno acquisiti come ulteriori rispetto a quelle, da a) a e) che i RUP sono già tenuti a trasmettere tramite il Sistema SITAT in adempimento agli obblighi vigenti. Relativamente a informazioni attualmente non presenti nei sistemi e nelle banche dati di cui al comma 1, la Regione Toscana si impegna a rendere operativo il registro delle presenze per i bandi pubblicati in data successiva alla firma del presente protocollo.
La Regione Toscana consente la consultazione della banca dati SITAT e delle ulteriori componenti del sistema informativo regionale ad esso interconnesse a:
a) Prefettura e altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica indicati dalla Prefettura;
b) Gruppo interforze costituito presso la Prefettura;
c) Questura;
d) Comando provinciale Carabinieri;
e) Comando provinciale Guardia di Finanza;
f) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi opere;
g) ANAC;
h) Direzione Investigativa Antimafia (di seguito “DIA”).
3. La Regione Toscana si impegna a prevedere clausole, da inserire nei relativi capitolati, bandi e contratti, che prevedano l’obbligo dei soggetti aggiudicatari e dei sub-affidatari di provvedere alla rilevazione delle presenze nel cantiere di realizzazione dell’opera, allo scopo di evitare che persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro e assicurativo abbiano accesso ai siti lavorativi. La rilevazione è effettuata secondo le modalità di seguito indicate, con applicazione di penali di ordine crescente, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale in caso di inosservanza.
È adottata una procedura di registrazione elettronica delle presenze e delle ore lavorate nel cantiere di realizzazione dell’opera per il tramite della tessera sanitaria elettronica. La tessera sanitaria è utilizzata per la marcatura dell’entrata, delle pause e dell’uscita dal cantiere e i relativi dati sono registrati ai fini della successiva verifica dell’orario di lavoro effettivamente osservato. Le presenze rilevate per il tramite della tessera sanitaria elettronica sono poste a disposizione della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. La tessera e il documento di riconoscimento consentono la connessione con i dati - in possesso dell’impresa - relativi alla formazione del lavoratore, alle scadenze e agli aggiornamenti formativi necessari. Saranno concordate le modalità di trasmissione reciproca delle informazioni.
ART. 9
Iniziative formative sulla legalità e la sicurezza negli ambienti di lavoro
Le Parti si impegnano a farsi promotrici di iniziative formative congiunte su temi di interesse comune, anche in ossequio ai principi fissati dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
ART. 10
Tracciabilità flussi finanziari
Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, la Regione Toscana, quale stazione appaltante, è tenuta ad inserire, nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente avvalendosi degli intermediali finanziari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché al rispetto delle altre disposizioni previste nel medesimo articolo.
La Regione Toscana, quale stazione appaltante, provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto.
ART. 11
Certificazioni antimafia per i siti di stoccaggio negli impianti per la gestione di rifiuti
Per garantire il massimo controllo dei siti di stoccaggio negli impianti per la gestione di rifiuti e nelle more dell’emanazione di linee guida nazionali preannunciate con circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121.21-01-2019, la Regione Toscana si impegna a richiedere l’informazione antimafia in occasione di ogni rilascio e rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti di propria competenza.
Si impegna inoltre a richiedere l’informazione antimafia ogniqualvolta si verifichi una variazione nell’assetto societario delle impese autorizzate alla gestione dei rifiuti nonché ad effettuare, in virtù del D.P.R. 445/2000, controlli a campione delle autorizzazioni in vigore tramite consultazione della BDNA.
ART. 12
CABINA DI REGIA REGIONALE E TAVOLI PROVINCIALI DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI MANODOPERA
La Regione Toscana e la Prefettura di Firenze convocano, almeno una volta l’anno ovvero su richiesta delle parti, una cabina di regia con i firmatari del presente Protocollo al fine di verificarne lo stato di attuazione. In ciascuna Prefettura sarà costituito, con specifico riguardo alle attività di cui all’art.8, un tavolo provinciale di monitoraggio del presente Protocollo, con la partecipazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e delle parti sociali territoriali, che si riunirà almeno una volta l’anno ovvero su richiesta delle parti.
ART. 13
DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO
La Regione Toscana in considerazione dell’alta rilevanza delle finalità perseguite con il presente Protocollo si impegna a promuovere la diffusione dello stesso presso gli Enti del Sistema Sanitario della Toscana e gli Enti e Agenzie dipendenti ai sensi art. 50 dello Statuto, ai fini dell’adesione e sottoscrizione da parte degli stessi.
ART. 14
DURATA
La presente intesa, aperta alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, entrerà in vigore per gli appalti e concessioni banditi a partire dal 1 gennaio 2023 ed ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione. L’intesa potrà essere rinnovata previo espresso consenso delle parti per un ulteriore periodo di tre anni.
Firenze 1 dicembre 2022
ri stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede, tra l’altro, all’art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni; • l’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni ipotesi in cui l’esercizio dell’attività economica sia sottoposto al regime provvedimentale (di tipo concessorio o autorizzatorio) o soggetto a SCIA. • con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, sono state dettate norme per la promozione dell’istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici; • con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”; • il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell’affidabilità del sistema-Paese a livello internazionale; • in esito a tale Protocollo sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015; • La Regione Toscana e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 25 febbraio 2016 un Protocollo d’azione di vigilanza collaborativa preventiva ai sensi dell’art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell’Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, per interventi di rilevante importo economico a particolare rischio di corruzione; • con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Infrastrutture e Trasporti, sono state individuate le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa con l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un apposito Comitato di Coordinamento; • la tendenza delle organizzazioni criminali ad affermare la propria presenza nei territori, richiede, anche in questo ambito regionale, di confermare l’innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l’adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale; • è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti; • è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente ai contratti sotto soglia, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose; • con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sotto soglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti sopra soglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia; • in considerazione del rischio di permeabilità mafiosa emerso nell’eccezionale situazione venutasi a creare a seguito dell’epidemia di Coronavirus, con direttiva del Ministero dell’Interno del 10 aprile 2020 recante “Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico ed attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità”, è stata rimarcata la necessità di attivare strategie sinergiche con le istituzioni del territorio per espungere dall’economia sana le infiltrazioni della criminalità organizzata; • le ingenti risorse destinate all’Italia nell’ambito del programma Next Generation EU (NGEU), alle quali si aggiungono quelle del Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) per gli interventi complementari, richiedono l’adozione di strategie di prevenzione dedicate, allo scopo di tutelare l’integrità di dette risorse dalla possibile azione infiltrativa della criminalità organizzata; • nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti; • il Ministero dell’Interno non ha effettuato osservazioni o espresso valutazioni negative sulla bozza del presente protocollo inviata con nota prot.n. 191488 del 15 novembre 2022; VISTI • la legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari; • il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; • l’art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; • il d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016, recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190”; • la circolare del Gabinetto del Ministro del 20 maggio 2014 inerente le cd. “opere a scomputo”; • l’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114; • il decreto legislativo 13 ottobre 2014, 153; • il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture”, e s.m.i.; • la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” e successivi interventi di modifica; • le “Seconde linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione, anticorruzione e antimafia” sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell’Interno il 27 gennaio 2015; • il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento; • il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48; • il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n.2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato; • il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132; • la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 1121.21— 01-2019 recante “Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” nella quale si preannuncia che sono in corso di emanazione linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208 e 216 del d.lgs. 152/2006 per garantire che tutti i siti di stoccaggio siano autorizzati con le stesse modalità; • la direttiva del Ministro dell’Interno n. 15350/11/3 prot. 23851 del 10 aprile 2020 recante “Emergenza Covid - 19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico ed attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità”, con cui è stata richiamata l’esigenza di un rafforzamento delle misure di prevenzione dai rischi di infiltrazione criminale nel circuito legale dell’economia in considerazione del contesto emergenziale attuale e del connesso incremento di possibili tentativi di penetrazione anche in territori, come quello toscano, che - proprio in ragione di elevati parametri di sviluppo economico - presentano profili di vulnerabilità spiccata; • il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l’art. 3 riguardante la materia delle verifiche antimafia e dei protocolli di legalità; • il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 215 del 17/12/2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che al Capo III introduce misure di rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle quali è contenuta la modifica dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008; • il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto modifiche in materia di subappalto; • la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022 recante “Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, con la quale la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) è stata aggiornata con l’introduzione di nuove voci appositamente dedicate al PNRR, al fine di acquisire una mappatura degli operatori economici coinvolti nel ciclo realizzativo del Piano nazionale; Le Prefetture della Toscana, la Regione Toscana, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, CGIL, CISL, UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, UGL Toscana, CONFINDUSTRIA Toscana, ANCE Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, CONFARTIGIANATO IMPRESE Toscana, CONFCOMMERCIO Toscana, CONFESERCENTI Toscana, CONFCOOPERATIVE Toscana, LEGACOOP Toscana, stipulano la presente intesa per la legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. ART. 1 Finalità Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa. Le Prefetture della Toscana, la Regione Toscana, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, CGIL, CISL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, UGL Toscana, CONFINDUSTRIA Toscana, ANCE Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, CONFARTIGIANATO IMPRESE Toscana, CONFCOMMERCIO Toscana, CONFESERCENTI Toscana, CONFCOOPERATIVE Toscana, LEGACOOP Toscana, di seguito definite “le Parti”, convengono che la presente intesa, ha l'obiettivo di: a) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalto e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture, in armonia con le disposizioni in materia di documentazione antimafia; b) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, promuovere il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la documentazione antimafia, il contrasto ai fenomeni corruttivi, la regolarità contributiva, la sicurezza nei cantieri e la tutela del lavoro, in tutte le sue forme; c) migliorare l'interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate alle finalità di cui alle lettere precedenti, per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente. ART. 2 Impegni assunti dalla Regione Toscana La Regione Toscana, relativamente agli appalti ed alle concessioni di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.500.000, ovvero agli appalti ed alle concessioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, tutte somme al netto di I.V.A.: a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto o di concessione, ovvero all’autorizzazione di subappalti e/o subcontratti assimilati ai subappalti di cui all’art. 105 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni di valore pari o superiore a euro 100.000 (di seguito per brevità individuati entrambi con il temine “subappalti”), di acquisire - tramite Banca dati nazionale antimafia (BDNA) - le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all’oggetto ed al valore del contratto o subappalto. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente emetta informazioni antimafia interdittive, si uniforma alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno e dall’ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto. In caso di risoluzione del vincolo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 94 comma 3, del d.lgs. 159/2011, a carico dell'impresa nei cui confronti siano adottate informazioni antimafia interdittive sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto di appalto o di concessione qualora il provvedimento interdittivo sia disposto nei confronti dell’aggiudicatario; ove quest’ultimo sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la penale sarà applicata nella stessa misura del 15% relativamente alla quota del valore del contratto del membro del raggruppamento colpito da interdittiva antimafia. Laddove l’interdittiva sia adottata nei confronti del subappaltatore, la penale sarà determinata nella misura del 15% del valore del subappalto e posta a carico delle somme dovute al subappaltatore e non ancora corrisposte. In ogni caso, qualora il valore del contratto non sia determinato o determinabile, la suddetta penale sarà stabilita in misura pari al valore delle prestazioni al momento eseguite dall’impresa destinataria del provvedimento interdittivo. La stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi dovuti all’impresa raggiunta dall’interdittiva (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera). Le presenti disposizioni si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190. b) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale - specificando che i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta - degli obblighi di vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave o reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto. In particolare nei bandi di gara saranno previsti i seguenti obblighi: • tutte le imprese con dipendenti presenti nel cantiere e che svolgono attività edile, ovvero le imprese addette alla realizzazione di opere edili e delle attività disciplinate dalla regolamentazione collettiva del settore edile (costruzioni edili; costruzioni idrauliche; movimento di terra; cave di prestito; costruzioni stradali e ferroviarie; costruzioni di ponti e viadotti; costruzioni sotterranee; costruzioni di linee e condotte; produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato) applicheranno il CCNL e i contratti territoriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e saranno iscritte alla Cassa Edile o alla CERT, fermo restando quanto previsto dagli accordi regionali in materia di trasferta sottoscritti dalle Parti Sociali; • per tutti i lavori diversi da quelli edili, come specificati nel punto precedente, l’impresa esecutrice si impegna ad applicare al personale il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell’ambito dell’appalto, come indicato dall’art. 3 della L.R. 18/2019; • ai dipendenti del subappaltatore, ai sensi del comma 14 dell’art.105 del d.lgs. n.50/2016, sarà garantita la corretta applicazione del CCNL applicato ai lavoratori dell’impresa contraente, individuato secondo i criteri di cui ai punti precedenti. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto e/o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto, in caso di provvedimenti di sospensione adottati dall’Ispettorato del lavoro, nei confronti delle aziende affidatarie o in subappalto, ai sensi dell’art.14 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per i quali sia stato adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art.14 il conseguente provvedimento interdittivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, con espresso divieto all’impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione. c) si impegna a riportare, nei bandi di gara e nei contratti di appalto e di concessione, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate in fase di partecipazione alla procedura di affidamento e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del subappalto: Clausola n. 1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la legalità sottoscritta il 1 dicembre 2022 dalla Regione Toscana con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo della Toscana, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, CGIL, CISL UIL, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, UGL Toscana, CONFINDUSTRIA Toscana, ANCE Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, CONFARTIGIANATO IMPRESE Toscana, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFCOOPERATIVE Toscana, LEGACOOP Toscana e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Clausola n. 2 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso di risoluzione del vincolo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 94 comma 3, del d.lgs. 159/2011, a carico dell'impresa nei cui confronti siano adottate informazioni antimafia interdittive sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto di appalto o di concessione qualora il provvedimento interdittivo sia disposto nei confronti dell’aggiudicatario; ove quest’ultimo sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la penale sarà applicata nella stessa misura del 15% relativamente alla quota del valore del contratto del membro del raggruppamento colpito da interdittiva antimafia. Laddove l’interdittiva sia adottata nei confronti del subappaltatore la penale sarà determinata nella misura del 15% del valore del subappalto e posta a carico delle somme dovute al subappaltatore e non ancora corrisposte. In ogni caso, qualora il valore del contratto non sia determinato o determinabile, la suddetta penale sarà stabilita in misura pari al valore delle prestazioni al momento eseguite dall’impresa destinataria del provvedimento interdittivo. La stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile, e, in ogni caso, nei limiti degli importi dovuti all’impresa raggiunta dall’interdittiva (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera). Clausola n. 3 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola che prevede la possibilità per la regione Toscana di recedere dal contratto e/o di revocare l’autorizzazione al subappalto in caso di provvedimenti di sospensione adottati dall’Ispettorato del Lavoro nei confronti delle aziende affidatarie o in subappalto ai sensi dell’art.14 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e per i quali sia stato adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art.14 il conseguente provvedimento interdittivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, con espresso divieto all’impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione. ART. 3 Impegni assunti dalle Prefetture della Toscana Ciascuna Prefettura si impegna ad individuare nel proprio organico un referente quale interlocutore unico in materia di documentazione antimafia che curi i rapporti tra l’Ufficio cui è preposto e la Regione Toscana. ART. 4 Opere nel territorio di più province Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di facilitare l’espletamento dei poteri di accesso ispettivo nei cantieri, la Regione Toscana invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori ed i relativi aggiornamenti, che consentano di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione. ART. 5 Clausole anticorruzione 1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui alla presente intesa, la Stazione appaltante-ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara le dichiarazioni da rendere da parte degli offerenti e da parte dell’appaltatore, sulla base delle seguenti dichiarazioni: a) Clausola 1: “Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare immediatamente alla Prefettura competente l’avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia. I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento consentirà alla stazione appaltante di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui al primo periodo sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per fatti inerenti il contratto in oggetto. L'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte dall'autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015. b) Clausola 2: “Il contraente dichiara di conoscere ed accettare che la Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzione specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p. e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353- bis c.p.”. 2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. ART. 6 Integrazioni a bandi di gara, capitolati e contratti 1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra la Regione Toscana, operante quale stazione appaltante, si impegna a indicare nel bando di gara, nel capitolato, nel contratto di appalto o di concessione, le seguenti integrazioni: a) nell'ipotesi in cui le Prefetture competenti non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a clausola risolutiva espressa derivante dalla successiva emanazione di un’informazione antimafia interdittiva; b) l'obbligo per l'aggiudicatario di contratti di lavori pubblici di comunicare alla stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali ed alle prestazioni di servizi che siano destinate in via esclusiva alla realizzazione dei lavori oggetto del contratto e di importo superiore a € 50.000, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Rispetto alle attività “sensibili” individuate dall’art. 1, comma 53 L. 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, l’obbligo di comunicazione opera anche al di sotto dell’anzidetta soglia di valore; c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti gli affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190, la clausola risolutiva espressa, che consente la risoluzione immediata, e l’applicazione delle sopra citate penali, nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subappaltatore; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice nel relativo contratto; d) la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012); e) le imprese appaltatrici si impegnano a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico. f) le imprese appaltatrici si impegnano a prevedere, nei contratti stipulati con i subappaltatori di cui all’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, l’obbligo per il subappaltatore di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico. ART. 7 Impegni assunti dalle parti sociali Le Parti sociali, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, nel condividere gli obiettivi e finalità del presente protocollo, assumono l’impegno di diffonderne il contenuto e di fornire ai propri associati e ai propri iscritti il supporto necessario per la sua corretta applicazione. ART. 8 Monitoraggio 1. La Regione Toscana, in qualità di stazione appaltante, per gli appalti di lavori e concessioni di lavori di valore pari o superiore a euro 1.500.000, si impegna ad acquisire e rendere disponibile tramite il proprio sistema SITAT e le ulteriori componenti del sistema informativo regionale ad esso interconnesse le informazioni relative agli esecutori ed a ciascun contratto e subappalto stipulato per le attività relative o connesse alla realizzazione dell’opera, ed in particolare, in forma di dato o documento consultabile, quelle relative a: a) anagrafica dell’operatore economico aggiudicatario, comprensivo delle imprese consorziate esecutrici e del subappaltatore; b) tipologia e importo del contratto/sub appalto; c) oggetto delle prestazioni; d) durata del contratto/sub appalto; e) stato di esecuzione dei lavori; f) annotazioni relative alle modifiche dell’elenco degli esecutori, dell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico; g) informazione su verifiche antimafia; h) l’indirizzo del cantiere; i) il registro delle presenze dei lavoratori in cantiere. 2. I documenti o i dati di cui alle lettere da f) ad i) saranno acquisiti come ulteriori rispetto a quelle, da a) a e) che i RUP sono già tenuti a trasmettere tramite il Sistema SITAT in adempimento agli obblighi vigenti. Relativamente a informazioni attualmente non presenti nei sistemi e nelle banche dati di cui al comma 1, la Regione Toscana si impegna a rendere operativo il registro delle presenze per i bandi pubblicati in data successiva alla firma del presente protocollo. La Regione Toscana consente la consultazione della banca dati SITAT e delle ulteriori componenti del sistema informativo regionale ad esso interconnesse a: a) Prefettura e altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica indicati dalla Prefettura; b) Gruppo interforze costituito presso la Prefettura; c) Questura; d) Comando provinciale Carabinieri; e) Comando provinciale Guardia di Finanza; f) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi opere; g) ANAC; h) Direzione Investigativa Antimafia (di seguito “DIA”). 3. La Regione Toscana si impegna a prevedere clausole, da inserire nei relativi capitolati, bandi e contratti, che prevedano l’obbligo dei soggetti aggiudicatari e dei sub-affidatari di provvedere alla rilevazione delle presenze nel cantiere di realizzazione dell’opera, allo scopo di evitare che persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro e assicurativo abbiano accesso ai siti lavorativi. La rilevazione è effettuata secondo le modalità di seguito indicate, con applicazione di penali di ordine crescente, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale in caso di inosservanza. È adottata una procedura di registrazione elettronica delle presenze e delle ore lavorate nel cantiere di realizzazione dell’opera per il tramite della tessera sanitaria elettronica. La tessera sanitaria è utilizzata per la marcatura dell’entrata, delle pause e dell’uscita dal cantiere e i relativi dati sono registrati ai fini della successiva verifica dell’orario di lavoro effettivamente osservato. Le presenze rilevate per il tramite della tessera sanitaria elettronica sono poste a disposizione della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. La tessera e il documento di riconoscimento consentono la connessione con i dati - in possesso dell’impresa - relativi alla formazione del lavoratore, alle scadenze e agli aggiornamenti formativi necessari. Saranno concordate le modalità di trasmissione reciproca delle informazioni. ART. 9 Iniziative formative sulla legalità e la sicurezza negli ambienti di lavoro Le Parti si impegnano a farsi promotrici di iniziative formative congiunte su temi di interesse comune, anche in ossequio ai principi fissati dalla legislazione nazionale e regionale in materia. ART. 10 Tracciabilità flussi finanziari Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, la Regione Toscana, quale stazione appaltante, è tenuta ad inserire, nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente avvalendosi degli intermediali finanziari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché al rispetto delle altre disposizioni previste nel medesimo articolo. La Regione Toscana, quale stazione appaltante, provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto. ART. 11 Certificazioni antimafia per i siti di stoccaggio negli impianti per la gestione di rifiuti Per garantire il massimo controllo dei siti di stoccaggio negli impianti per la gestione di rifiuti e nelle more dell’emanazione di linee guida nazionali preannunciate con circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121.21-01-2019, la Regione Toscana si impegna a richiedere l’informazione antimafia in occasione di ogni rilascio e rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti di propria competenza. Si impegna inoltre a richiedere l’informazione antimafia ogniqualvolta si verifichi una variazione nell’assetto societario delle impese autorizzate alla gestione dei rifiuti nonché ad effettuare, in virtù del D.P.R. 445/2000, controlli a campione delle autorizzazioni in vigore tramite consultazione della BDNA. ART. 12 CABINA DI REGIA REGIONALE E TAVOLI PROVINCIALI DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI MANODOPERA La Regione Toscana e la Prefettura di Firenze convocano, almeno una volta l’anno ovvero su richiesta delle parti, una cabina di regia con i firmatari del presente Protocollo al fine di verificarne lo stato di attuazione. In ciascuna Prefettura sarà costituito, con specifico riguardo alle attività di cui all’art.8, un tavolo provinciale di monitoraggio del presente Protocollo, con la partecipazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e delle parti sociali territoriali, che si riunirà almeno una volta l’anno ovvero su richiesta delle parti. ART. 13 DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO La Regione Toscana in considerazione dell’alta rilevanza delle finalità perseguite con il presente Protocollo si impegna a promuovere la diffusione dello stesso presso gli Enti del Sistema Sanitario della Toscana e gli Enti e Agenzie dipendenti ai sensi art. 50 dello Statuto, ai fini dell’adesione e sottoscrizione da parte degli stessi. ART. 14 DURATA La presente intesa, aperta alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, entrerà in vigore per gli appalti e concessioni banditi a partire dal 1 gennaio 2023 ed ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione. L’intesa potrà essere rinnovata previo espresso consenso delle parti per un ulteriore periodo di tre anni. Firenze 1 dicembre 2022