Tipologia: Accordo CCRL
Data firma: 4 ottobre 2013
Validità: 01.10.2013 - 30.06.2016
Parti: Fiaip e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Agenti immobiliari professionali, Liguria
Sommario:
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Premessa |
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Articolo 9 Altri regimi di orario - Banca ore |
Verbale di accordo
Il 4 ottobre 2013, in Genova, tra: la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: Fiaip Collegio Regionale Liguria, […] e la Federazione del commercio turismo e servizi: Fisascat-Cisl regione Liguria, l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi: Uiltucs-Uil regione Liguria, dato atto che: le Parti si riconoscono reciprocamente in quanto rappresentanti degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro nei settori della mediazione immobiliare e creditizia in Liguria.
Premesso che:
Il settore della mediazione immobiliare nell'ambito turistico, che rappresenta per la Regione Liguria una specificità economica di particolare rilevanza, è caratterizzato da una forte concentrazione di lavoro a livello stagionale, sorge la necessità di definire uno specifico contratto collettivo regionale di lavoro, Agenti immobiliare, mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi in vigore, introduca una normativa contrattuale che, sulla base delle disposizioni in materia del CCNL Dipendenti da Agenti immobiliari e Mediatori Creditizi, possa dare risultati idonei a regolare il rapporto di lavoro medesimo tra i datori di lavoro e i propri dipendenti.
Tale regolamentazione contrattuale e le conseguenti relazioni sindacali che ne discendono dovranno, favorire, tra l'altro, la crescita professionale delle imprese e dei loro dipendenti per conseguire l'obiettivo centrale della sempre maggiore qualificazione del servizio attraverso progetti mirati e condivisi.
Le Parti, perciò, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono utile, anche alla luce della sfavorevole congiuntura economica, dare continuità al lavoro avviato per lo sviluppo della contrattazione collettiva di lavoro regionale, che si ritiene funzionale alla tenuta ed allo sviluppo del comparto oltre alla realizzazione di più significative esperienze di relazioni sindacali a livello territoriale, onde poter garantire idoneo sostegno alle imprese ed ai loro dipendenti anche tramite interventi condivisi indirizzati verso politiche del lavoro attive tese
- alla continuità dell'impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori già attivi presso il settore;
- alla creazione di occupazione stabile e di qualità.
Considerato che:
le Parti Sociali:
- riconoscono che il settore della mediazione immobiliare ai fini turistici rappresenta una componente rilevante dell'economia ligure, ed è una parte significativa della mediazione immobiliare esercitata in Liguria;
- riconoscono, inoltre, che la situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta mettendo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese anche in questo ambito.
- confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più razionali modelli di organizzazione del servizio alla clientela il conseguimento di più elevati livelli di qualità delle imprese ed il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro;
- considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari cogenza, introdotto dalla vigente contrattazione collettiva.
Rammentando che le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Agenti Immobiliari originano dalla condivisa volontà di pervenire ad un modello di regole funzionali al concretamento del disposto dalla L. 39/1989, nell'intendimento di creare un insieme di disposizioni finalizzate a dare, attraverso una valutazione concertata e condivisa, certezze e garanzie in materia di relazione di lavoro alle imprese ed ai lavoratori, in tale intento e facendo riferimento al CCNL ed allo spirito che ne ha contraddistinto e caratterizzato la stipula, Le Parti Sociali firmatarie la presente intesa condividono le soluzioni adottate.
Tutto ciò premesso e considerato, è convenuto quanto segue.
Articolo 1 Competenza del livello regionale
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro regola le normative demandate dal CCNL al secondo livello e tutte le materie ivi regolamentate che non siano di esclusiva competenza del livello nazionale.
Articolo 2 Campo d'applicazione
Il CCNL, si applica, come previsto dal ceni, ai lavoratori dipendenti dagli Agenti Immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi della regione Liguria.
Articolo 4 Relazioni sindacali
Ferme restando l'autonomia delle Parti Sociali, le rispettive e distinte responsabilità, condividendo di consolidare concrete e costruttive relazioni sindacali, le stesse convengono su un sistema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva del settore nonché gli interventi di supporto, che possano incidere sullo sviluppo del settore, da realizzare, anche attraverso un confronto con l'Ente Bilaterale nazionale di Settore (EBNAIP), l'Ente Regione, gli Enti Provinciali ed in generale con la Pubblica Amministrazione.
Le Parti, pertanto, confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al confronto ed al dialogo e ribadiscono, come previsto dal CCNL, la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risolvere le problematiche derivanti dalla evoluzione del mercato della mediazione immobiliare, in particolare con il presente CCRL quello della Regione Liguria.
Articolo 5 "Osservatorio Paritetico"
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni sindacali partecipate e pertanto convengono di istituire "l'Osservatorio Paritetico Territoriale - Liguria" con sede presso la Fiap Liguria.
La collaborazione avviata con il presente CCNL rappresenta un buon inizio per realizzare una condivisa osservazione del settore, punto cardine del sistema di informazione utile per la realizzazione di quanto specificato dall'art. 4 che precede.
L'Osservatorio avrà il compito, tra gli altri, di raccogliere dati e informazioni rispetto a:
- Andamento della congiuntura;
- Numero delle imprese e degli addetti per provincia;
- Trend di utilizzo dei contratti ivi contemplati;
- Struttura delle imprese;
- Livelli occupazionali;
- Uso ammortizzatori sociali (cassa integrazione in deroga);
- Sicurezza sul lavoro, ambiente, prevenzione e andamento antinfortunistico;
- Retribuzioni e costo del lavoro;
altri indicatori individuati anche da indagini congiunturale del settore quali quelli di Unioncamere e Regione Liguria, e quant'altro dal presente CCRL
Le Parti si incontreranno almeno 2 volte l'anno, di norma nei mesi di febbraio e ottobre, ovvero su richiesta di una delle parti firmatarie, per analizzare i dati raccolti, anche al fine di svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle Agenzie immobiliari.
Articolo 6 Ambiente e sicurezza
Le Parti convengono che la sicurezza sul lavoro è un bene primario per le imprese e per i lavoratori.
Le Parti riconoscono, infatti, che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori perché prestano nell'impresa la loro opera professionale.
Con la sottoscrizione di specifici accordi sul tema, nel dichiarare che il comparto immobiliare è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e che contribuisce in modo significativo a mantenere e a sviluppare l'occupazione, le Parti sono consapevoli che per la sicurezza nei luoghi di lavoro è fondamentale assolvere gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
È pertanto necessario continuare a sviluppare un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori per affermare una cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
A tal fine le parti convengono di incontrarsi entro 4 mesi dalla data di stipula del presente per convenire uno specifico protocollo inerente l'introduzione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza presso il comparto analizzando congiuntamente le esigenze delle imprese della Regione Liguria.
Articolo 7 Formazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL ed in considerazione del settore immobiliare della Regione Liguria, Le Parti promuoveranno, anche attraverso singoli protocolli da stipularsi con soggetti qualificati ed abilitati, la progettazione di Piani Formativi specificamente volti alle risorse del settore presso il territorio regionale tesi:
1. a migliorare la professionalità dei lavoratori e dei datori di lavoro;
2. a realizzare concrete azioni di pari opportunità in ambito aziendale e/o territoriale;
3. a progettare modalità di inserimento per lavoratori in condizione di disoccupazione;
4. in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in rapporto con l'Ente Bilaterale Nazionale EBNAIP.
La promozione delle attività formative avverrà attraverso iniziative congiunte di sensibilizzazione nei confronti degli Enti Preposti.
Flessibilità
La complessità del mercato, la forte caratterizzazione stagionale e/o ciclica della mediazione immobiliare a fini turistici in Liguria e l'attuale crisi economica, richiedono flessibilità di risposta alle esigenze dell'utenza/clientela.
In tale ottica l'adeguamento delle prestazioni lavorative alle esigenze del servizio dettate dalle richieste del mercato della Regione Liguria costituisce uno degli elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio economico che le Aziende si pongono.
Per favorire l'adozione di tali politiche le parti convengono di sperimentare modalità lavorative volte a sopperire alla concentrazione di attività nel periodo di Primavera ed Estate.
Articolo 8 Orario di lavoro - Organizzazione del lavoro
In attuazione delle premesse di cui sopra, le Parti condividono l'esigenza di estendere e semplificare l'adozione di soluzioni organizzative per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo, della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'Agenzia immobiliare e dei lavoratori.
A decorrere dal 1° ottobre 2013, le Parti riconoscono idonea l'adozione di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 12 mesi, al cui interno comunque la giornata lavorativa non potrà comunque essere superiore ad 11 ore.
I periodi di massima concentrazione dell'orario lavorativo, nel rispetto del limite orario giornaliero di cui sopra, non potranno comunque superare una durata complessiva di 5 mesi.
- l'indicazione di una giornata di riposo, comunque pari a complessive 24 ore di riposo consecutivo, diversa dalla domenica onde permettere la prestazione lavorativa nel corso del week end in forma di orario di lavoro, fermo restando che dopo 6 giorni consecutivi di lavoro dovrà effettuarsi 1 giorno di riposo.
Le Parti concordano che la programmazione della flessibilità di cui al presente articolo, sarà riferita a mesi interi e la comunicazione di tale organizzazione sarà data dal datore di lavoro al lavoratore almeno 7 giorni prima dell'inizio del mese interessato.
Le relative modalità attuative sono definite a livello aziendale tra impresa e lavoratore. Di tali modalità sarà data comunicazione all'osservatorio di cui all'articolo 5 tramite l'invio di apposita comunicazione entro 5 giorni dall'adozione delle stesse.
[…]
Le ore eventualmente eccedenti a quelle programmate saranno retribuite come lavoro straordinario nel mese interessato, fatto salvo la facoltà del lavoratore di richiedere l'inserimento nella banca ore di cui all'articolo 9.
Articolo 9 Altri regimi di orario - Banca ore
Considerata la stagionalità delle attività di mediazione immobiliare nella regione Liguria, che comporta alternanza di picchi di attività lavorativa e periodi di bassa attività, a decorrere dal 1° aprile 2014 è convenuto che l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale, potrà essere realizzato come media nell'arco temporale di dodici mesi, con programmazione semestrale (1° aprile - 30 settembre, 1° ottobre - 31 marzo) fatte salve eventuali modifiche mensili, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, comunque all'interno di un massimo settimanale pari a 48 ore lavorative ed un minimo pari a 18 ore lavorative settimanali, che su richiesta del lavoratore potranno essere ulteriormente ridotte.
Potranno essere altresì previste giornate a zero ore, fatto salvo che in caso di prestazione lavorativa giornaliera la stessa non potrà comunque essere inferiore a 3 ore lavorative giornaliere.
Eventuali saldi orari negativi al 30 marzo dovranno essere recuperati nei mesi di aprile e maggio successivi.
Nel caso in cui, alla fine di ciascun mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, saranno accantonate nel conto individuale denominato "banca ore - art. 9 CCNL Liguria.
Il datore di lavoro potrà, considerate le esigenze dell'azienda e le necessità del lavoratore, in occasione di riduzione dei carichi di lavoro, usare sino al 100% delle ore accantonate, dandone comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno una settimana lavorativa.
Le ore non usate come sopra descritto potranno essere utilizzate, previo accordo con l'azienda, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei periodi feriali.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disciplinato dal CCNL.
[…]
Articolo 11 Contratto a tempo determinato
Le Parti si richiamano al CCNL ed alle vigenti disposizioni di legge in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro.
Art. 10 - Contratto a termine Stagionale
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettera b della legge n. 92 del 28 giugno 2012, le Parti ritengono che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica d'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività e stabiliscono, a titolo esemplificativo le seguenti ulteriori casistiche di ricorso a tale contratto, in applicazione di quanto previsto dal CCNL:
- situazioni di stagionalità/attività a carattere stagionale;
- incarichi/mandati di particolare complessità;
- campagne commerciali/marketing di significativa rilevanza. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento di 20 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita.
Il numero massimo di lavoratori a tempo determinato per i quali è possibile assumere presso ogni agenzia sarà pari a 6.
[…]
Apprendistato
Le parti dandosi atto che il comparto immobiliare della regione Liguria, si contraddistingue per una sua peculiare stagionalità, convengono di dare corso ad un utilizzo sperimentale della fattispecie contrattuale dell'apprendistato professionalizzante in una forma stagionale, riconducibile in linea di massima alla stagione primavera-estate e così estendendo la possibilità anche a molti giovani a trovare un'occupazione nel periodo non coperto da impegni scolastici/universitari ricevendo nel contempo una formazione.
In tal senso l'apprendistato, si qualifica ancor più come strumento utile all'acquisizione di competenze necessarie per il lavoro costituendo nel contempo un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso nel mercato del lavoro che ad oggi risulta in tutto il sistema paese e specificamente in Liguria, di difficile accesso ai giovani, la cui condizione di disoccupazione appare oggi costituire un'emergenza.
Le parti ritengono quindi utile ai fini di un inserimento occupazionale collegare lo stesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative collegandolo alla formazione prevista sia in ambito regionale che presso il CCNL, con l'obiettivo di dare impulso e stimolo alle assunzioni di personale giovanile debitamente qualificato da parte delle aziende, per le proprie attività stagionali con le inevitabili positive conseguenze sociali che ricadrebbero nel territorio.
Articolo 12 Apprendistato Stagionale o ciclico
Considerata la premessa di cui sopra, fermo restando il limite massimo di durata previsto dall'Accordo Nazionale del 24 aprile 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, per le aziende attive presso il territorio della regione Liguria è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro settantadue mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
La prima assunzione, presso la medesima impresa, è subordinata al superamento di un periodo di prova pari a 45 giorni di effettiva prestazione.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione, fatta salva la rinuncia in forma scritta, avrà diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Per i rapporti di apprendistato stagionale di cui al presente articolo la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui all'Accordo nazionale del 24 aprile 2012 è determinato tramite il riproporzionamento del monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare all'apprendista il "quaderno dell'apprendista" ovvero una certificazione resa in regime di autocertificazione circa la durata del rapporto, il profilo professionale, il livello, e la formazione resa (eventualmente tramite certificazioni da parte degli enti accreditati a rendere tale formazione).
All'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, documentati tramite il quaderno dell'apprendista od altra documentazione comprovante, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché il percorso di formazione si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Di tali assunzioni sarà data comunicazione all'osservatorio di cui all'articolo 5 tramite l'invio di apposita comunicazione entro 5 giorni dalla data delle stesse.
Articolo 13 Contratto di lavoro intermittente
[…]
È escluso il ricorso al lavoro intermittente:
[…]
- da parte di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008;
- da parte di datori di lavoro che non applichino integralmente il CCNL, il CCRL ed i contratti integrativi.
[…]
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e dovrà contenere i seguenti elementi:
[…]
4) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
[…]
6) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine.
[…]
Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel CCNL, salvo le aree di esclusione previste o direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
Articolo 15 Disposizioni finali
Le disposizioni del presente CCRL sono applicabili da imprese che applichino integralmente il CCNL dipendenti da Agenti Immobiliari, mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi, sottoscritto da Fiaip, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil, e suoi allegati.
Per quanto non previsto dal CCRL si rinvia al sopramenzionato CCNL ed alle vigenti disposizioni di legge.