Regione Puglia
Legge regionale 30 maggio 2024, n. 19
“Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale”
B.U.R. 3 giugno 2024, n. 45
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’ articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (nuovo codice degli appalti), di seguito denominato Codice, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili).
2. Per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 119, comma 2, del Codice.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture o l’esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all’articolo 57 del Codice, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e dalle società controllate.
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.
CAPO II
Disposizioni per la qualità del lavoro
Art. 3
Programmazione e disposizioni preliminari all’avvio della procedura di appalto
1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all’assetto del mercato, l’acquisto di servizi e forniture nonché l’esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge è oggetto di programmazione effettuata ai sensi dell’articolo 37 del Codice, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell’articolo 77 del Codice.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 78 del Codice.
Art. 4
Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici
1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all’articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 5.
2. Conformemente a quanto previsto al comma 1, negli appalti ad alta intensità di manodopera le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e alla struttura tecnico-organizzativa dedicata all’appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all’attività prevalente oggetto dell’appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore oppure del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all’attività prevalente, secondo quanto disposto dall’articolo 119, comma 12, del Codice.
Art. 5
Criteri qualitativi premiali
1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 108 del Codice, nei contratti di appalto o di concessione di cui all’articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali:
a) l’organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell’appalto e alle unità di personale utilizzato nell’appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell’appalto;
b) i percorsi di certificazione che riguardano l’organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell’articolo 30 del d.lgs. 81/2008, attraverso un registro di aziende informatizzato (in cloud con tecnologia Oracle o similare al fine di garantire i dati in ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e in pieno rispetto della conformità dell’Agenzia per l’Italia digitale) con monitoraggio continuo almeno quadrimestrale da parte di soggetto terzo accreditato ISO 17021 o in partner con esso;
c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008, costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, rappresentati direttamente e indirettamente al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), dove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività lavorativa;
d) le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;
e) le misure volte a promuovere l’occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare:
1) la messa a punto di azioni volte all’assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età;
2) la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma dell’articolo 47 del d.lgs. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021;
f) il punteggio conseguito nel rating di legalità di cui all’articolo 5 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, rilasciato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;
g) le misure per l’inserimento dei lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione, nonché dei lavoratori rientranti nella categoria delle persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). Per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è considerato quale criterio valutativo premiale di aggiudicazione solo nel caso in cui le suddette assunzioni riguardano una quota percentuale superiore al 30 per cento del numero complessivo dei lavoratori della cooperativa;
h) l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione anche al subappaltatore o all’eventuale impresa associata in rete distaccante personale;
i) l’assunzione dell’obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall’appaltatore uscente, da parte dell’appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto, ai sensi dell’articolo 6 del Codice, al fine dell’attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo;
j) l’applicazione del trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi;
k) la presenza di nidi aziendali, spazio gioco e servizi educativi per l’infanzia.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, approva le linee guida e i capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l’indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
CAPO III
Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro
Art. 6
Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, di seguito denominato Comitato, con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di cui alla presente legge.
Art. 7
Composizione e compiti del Comitato
1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, i suoi componenti durano in carica quattro anni ed è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
c) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;
d) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
e) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;
f) un rappresentante delle Camere di commercio;
g) un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione;
h) un rappresentante dell’ordine degli esperti contabili e dottori commercialisti;
i) un rappresentante dell’ordine dei consulenti del lavoro o degli esperti in materia del diritto del lavoro.
2. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale e alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all’articolo 2, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell’ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto o di concessione di cui alla presente legge.
3. In presenza di appalti di particolare rilevanza economica e su richiesta di almeno tre componenti, il Comitato può riunirsi anche con cadenza ulteriore a quanto previsto al comma 2.
4. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisire informazioni e dati relativi alle procedure di appalto o di concessione per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l’utilizzo del subappalto da parte dell’aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all’articolo 2;
b) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
c) redigere un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell’impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008;
d) elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro di cui alla presente legge.
5. Il rapporto di sintesi di cui al comma 4, lettera b), è trasmesso, a cura del Comitato, al direttore della struttura regionale con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi.
6. Il rapporto di sintesi e il report di cui al comma 4, rispettivamente, lettere b) e c), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
7. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi delle informazioni e dei chiarimenti forniti, ai sensi del comma 2, dalle strutture competenti di volta in volta in riferimento all’oggetto dell’appalto o della concessione.
8. La partecipazione dei membri del Comitato e di eventuali soggetti esterni ai sensi del comma 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto avviene a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità operative e di gestione del Comitato.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 maggio 2024
MICHELE EMILIANO