Cassazione Civile, Sez. 3, 03 giugno 2024, n. 15474 - Infortunio mortale con il macchinario scava-diaframmi in movimento. Rischi interferenti



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso iscritto al n.32177/2021 R.G.,

proposto da

A.A., B.B.; rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Mei (pec dichiarata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), in virtù di procura su foglio separato notificata unitamente al ricorso;

- ricorrenti -

nei confronti di

C.C., in proprio e quale legale rappresentante della D.D. Costruzioni Srl; rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Sicari (pec dichiarata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), in virtù di procura in calce al controricorso;

- contro ricorrente -

nonché di

E.E.; rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Caparrini (pec dichiarata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e di

Cattolica di Assicurazione Spa, in persona del procuratore, dott. F.F.; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Malatesta (pec dichiarata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché di

Zurich Insurance Public Limited Company, in persona del procuratore, dott. G.G.; rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Cattaneo (pec dichiarata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e Giovanni Pieri-Nerli (pec dichiarata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 2574/2021 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 7 ottobre 2021, notificata l'8 ottobre 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani.

 

Fatto


1. Con sentenza 7 ottobre 2021, n. 2574, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 1046 del 2016, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta da A.A. e B.B. nei confronti di diversi soggetti (la Drenater Snc, il suo socio amministratore H.H., il suo dipendente I.I., il geometra E.E., la D.D. Costruzioni Srl, il suo legale rappresentante C.C., la Ediltavollo Srl e il suo legale rappresentante J.J.), per i danni subìti in conseguenza della morte del loro congiunto K.K. (figlio della prima e fratello del secondo), il quale era deceduto il 3 marzo 2009, in occasione di lavoro, presso un cantiere aperto in R per l'esecuzione dell'opera di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, appaltata alla D.D. Costruzioni Srl, in cui prestavano la loro attività diverse imprese subappaltatrici, tra cui la Drenater Snc e la Ediltavollo Srl

Precisamente, al momento dell'infortunio, K.K., quale autotrasportatore al servizio della Ediltavollo Srl, cui era stato affidato in subappalto il servizio di trasporto e scarico del calcestruzzo, dopo essere entrato nel cantiere con l'autobetoniera, si era avvicinato, per lo scarico del calcestruzzo, nella zona in cui operava I.I., dipendente della Drenater Snc, subappaltatrice dei lavori di realizzazione di "diaframmi" in cemento armato per il contenimento del suolo; disceso dalla betoniera e postosi sul retro del mezzo, aveva azionato i comandi di scarico ivi presenti e, dopo aver terminato l'operazione di scarico del calcestruzzo, aveva rimosso il canale dall'imbuto di colata nel diaframma e lo aveva lavato; nel momento in cui lo stava riagganciando nell'anello collocato sul lato destro della parte posteriore della betoniera, I.I., che operava con la macchina scava-diaframma di proprietà della Drenater Snc ad una distanza di circa due metri, aveva compiuto una manovra di rotazione in senso antiorario per scaricare il materiale scavato e lo aveva violentemente colpito con il contrappeso della macchina medesima, facendolo urtare contro la barra metallica posta in testa al canale di scarico della betoniera e facendolo rovinare al suolo; il colpo aveva provocato lo schiacciamento del torace, la frattura dello sterno e la lacerazione del cuore, determinando la morte dell'autotrasportatore.

2. La Corte territoriale, sulla base della documentazione acquisita nell'ambito del procedimento penale iniziato dalla Procura di Rimini e rifluita nel giudizio civile risarcitorio (tra cui, in particolare: le informative degli ufficiali di Polizia Giudiziaria; il rapporto del Dipartimento della Sanità Pubblica della ASL di Rimini; la consulenza autoptica e quella medico-legale), ha accertato la responsabilità della Drenater Snc, del suo socio ed amministratore H.H. e dell'operatore dipendente I.I., sul rilievo che "il macchinario scava-diaframmi in movimento, di proprietà di Drenater, "... non è stata utilizzata conformemente alle istruzioni d'uso ..." non essendosi, in particolare, "provveduto a delimitare la zona di pericolo ..."; esso era posizionato ad una distanza vietata dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/08 ed ha, con il proprio contrappeso di diverse tonnellate in rotazione pacificamente fuori dalla visuale del suo operatore, schiacciato il torace del K.K. provocandone la morte".

2.a. In particolare, avuto riguardo alle contestazioni operate dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai funzionari della ASL di Rimini, sono state ravvisate, nei confronti della Drenater Snc, nonché di H.H. e di I.I., le seguenti violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81 del 2008: uso del macchinario scava-diaframmi in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Manuale; omessa delimitazione della zona di pericolo circostante il macchinario; omesso divieto della presenza di altri lavoratori nel suo raggio d'azione; omesso rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) della Drenater Snc; omessa formazione del dipendente alla guida del macchinario, che aveva tenuto una condotta "pericolosa" e "imprudente" (pp. 8-9 della sentenza impugnata).

2.b. La Corte d'appello ha invece generalmente escluso la responsabilità degli altri convenuti, sul rilievo che, sebbene fossero state accertate "le violazioni relative agli inadempimenti circa la comunicazione dei piani di sicurezza", esse, peraltro, "seppure rilevanti sul piano delle violazioni formali, non (erano) rilevanti in ordine alla concreta dinamica causale dell'evento" (p. 9 della sentenza impugnata).

2.c. la Corte territoriale, ancora, con particolare riguardo al geometra E.E. - redattore del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) della D.D. Costruzioni Srl, nonché Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione - ha accertato che, al momento del fatto, egli "non fosse al corrente che i lavori erano iniziati"; che non era risultato "altresì che fosse stato officiato del ruolo di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione", sicché non gli si poteva imputare "di aver omesso, od impedito, la previsione di interferenze tra lavorazioni nel piano di sicurezza in fase di progettazione"; inoltre, che quando era stato officiato del "ruolo di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione ha redatto il piano, senza lacune".

In ogni caso, l'omessa previsione, nel piano, dell'interferenza tra diverse lavorazioni, non poteva "ritenersi causalmente sufficiente a cagionare l'evento e neppure a renderlo più probabile" (pp. 9-10 della sentenza impugnata).

2.d. Infine, la Corte di merito ha accertato il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, per aver posizionato l'autobetoniera nel cantiere senza delimitare l'ambito di lavoro in conformità alle prescrizioni per l'uso del mezzo, così ponendosi in "una condizione di rischio-obiettivo" (p.10).

3. Sulla base degli illustrati rilievi, la Corte territoriale ha liquidato il danno patrimoniale e quello non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subìti da B.B. e A.A., a carico solidale di H.H., di I.I. e della Drenater Snc, di cui ha accolto la domanda di manleva proposta contro la società assicuratrice chiamata in causa, Generali Italia Spa; ha invece rigettato la domanda principale formulata nei confronti degli altri convenuti, con conseguente "reiezione sostanziale" (p.11 della sentenza impugnata) di quella accessoria di manleva da loro proposta nei confronti delle rispettive società assicurative, Unipol UGF (assicuratrice di Editavollo Srl), Cattolica di Assicurazione Spa (succeduta a Duomo Unione Spa nel rapporto assicurativo con la D.D. Srl) e Zurich Insurance Company PLC, società di assicurazione del professionista E.E.

4. Quanto alle spese, la Corte d'appello ha condannato Generali Italia Spa, Drenater Snc e I.I., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali dei due gradi di giudizio, nella misura dell'80%, sostenute dagli attori-appellanti, mentre ha condannato questi ultimi al rimborso delle spese del grado di appello sostenute "dagli altri appellati E.E., C.C. ed Ediltavollo" (p.13 della sentenza impugnata), nonché dalle compagnie assicurative chiamate in giudizio.

5. Propongono ricorso per cassazione A.A. e B.B. sulla base di undici motivi.

Rispondono con distinti controricorsi: la D.D. Costruzioni Srl unitamente a C.C.; la società Cattolica di Assicurazione, compagnia assicuratrice della D.D. Srl; E.E.; la Zurich Insurance Pubblic Limited Company, compagnia assicuratrice di E.E.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.

I ricorrenti, il controricorrente E.E. e la controricorrente Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance PLC) hanno depositato memorie.

 

Diritto


A. Prima dello scrutinio dei motivi di ricorso, va esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità dello stesso per difetto di interesse, sollevata dai controricorrenti C.C., D.D. Costruzioni Srl, Cattolica di Assicurazione Spa, E.E..

Secondo gli eccipienti, dall'eventuale accoglimento del ricorso, i ricorrenti non trarrebbero alcuna utilità, dal momento che: a) la statuizione di condanna al risarcimento del danno emessa solidamente nei confronti di Drenater Snc, H.H. e I.I., non solo sarebbe passata in giudicato (in quanto non impugnata), ma sarebbe stata persino esattamente eseguita, talché la condanna di ulteriori responsabili solidali non recherebbe nessun ulteriore vantaggio ai creditori, i quali avrebbero già realizzato il loro credito per l'intero, mediante l'adempimento di taluni degli obbligati; b) anche la condanna accessoria al rimborso delle spese processuali sarebbe stata debitamente eseguita dai debitori adempienti, con conseguente integrale soddisfacimento anche di tale credito e conseguente inutilità, in funzione dell'interesse creditorio, di una omologa condanna in capo agli altri obbligati; c) la sussistenza dell'interesse al ricorso per cassazione non potrebbe poi predicarsi in ragione della circostanza che gli attori-appellanti sono stati condannati a rimborsare le spese del giudizio agli altri convenuti-appellati e alle relative compagnie assicurative, oltre che alla Tua Assicurazioni Spa (convenuta per errore in appello quale successore della Duomo Unione Spa, invece da identificarsi nella Società Cattolica di Assicurazione), in quanto: rispetto a quest'ultima condanna i ricorrenti avrebbero prestato acquiescenza; rispetto alla condanna in favore della Ediltavollo Srl, vi sarebbe stata rinuncia della creditrice; rispetto alla condanna in favore della D.D. Srl e di C.C., di E.E. di Zurich Insurance e di Cattolica Assicurazioni, le somme liquidate a carico dei ricorrenti a titolo di spese "non sono state né chieste né pagate" (p. 10 del controricorso di E.E.).

A.1. L'eccezione è infondata.

Il ricorso è stato proposto per la cassazione delle statuizioni di rigetto, contenute nella sentenza di appello, delle domande risarcitone proposte in confronto di C.C., della D.D. Costruzioni Srl e di E.E., le cui domande di garanzia - rispettivamente nei confronti della Cattolica di Assicurazione e della Zurich Insurance - ad onta dell'espressione contenuta a p.11 della sentenza d'appello, ove si fa riferimento alla loro "reiezione sostanziale" - devono ritenersi assorbite per effetto delle dette statuizioni di rigetto emesse sulle domande principali.

Ciò posto, è evidente che, in seguito all'eventuale cassazione di tali statuizioni, le domande principali dovranno essere delibate nel merito dal giudice del rinvio e le domande di garanzia potranno essere riproposte dai convenuti.

Dall'esito di tale nuova delibazione potrà discendere, oltre all'eventuale condanna risarcitoria dei detti convenuti (non utile agli attori, che hanno già realizzato il credito risarcitorio in ragione dell'adempimento dei coobbligati precedentemente condannati con statuizione passata in giudicato ed eseguita), anche la diversa regolazione delle spese di tutti i gradi in ordine ai rapporti processuali vertenti tra gli attori e gli altri convenuti e chiamati (C.C., D.D. Srl, E.E., Zurich Insurance Europe AG, Società Cattolica di Assicurazione).

Pertanto, in difetto di rinuncia o transazione sulle spese del grado di appello, sussiste l'interesse al ricorso per cassazione in capo agli attori, a nulla rilevando che le somme oggetto delle relative condanne non siano state "né chieste né pagate".

B. Passando allo scrutinio nel merito delle doglianze veicolate con il ricorso per cassazione, possono essere anzitutto congiuntamente esaminati, per ragioni di connessione, i primi tre motivi, diretti a censurare la statuizione di rigetto della domanda proposta contro C.C., previa esclusione della sua responsabilità.

B.1. Con il primo motivo viene denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., "Omesso esame di un fatto decisivo della controversia discusso inter partes - violazione degli obblighi antinfortunistici - sussistenza del nesso di causalità tra la violazione di detti obblighi e l'evento mortale (questione riferita a C.C.)".

I ricorrenti premettono che nel procedimento penale era stata contestata a C.C., quale legale rappresentante della D.D. Costruzioni Srl, la violazione di specifiche norme antinfortunistiche cogenti, ed in particolare: i) la violazione dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (omessa vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), per aver permesso che la macchina scava-diaframmi fosse utilizzata senza vietare la presenza di altri lavoratori nel suo campo d'azione; ii) la violazione dell'art. 26, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n.81/2008, per avere omesso il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui erano esposti i lavoratori nel cantiere, anche in ragione delle interferenze tra le diverse lavorazioni; iii) la violazione dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, per avere omesso il coordinamento degli interventi di cooperazione tra la Drenater Snc e la Ediltavollo Srl; iiii) la violazione dell'art.93 del D.Lgs. n.81/2008, per avere omesso di verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt.91 e 92 del medesimo decreto legislativo.

Dopo aver ricordato che tali violazioni erano state addotte a fondamento anche della domanda risarcitoria proposta nei confronti di C.C. in sede civile, i ricorrenti osservano che il fatto storico della violazione delle surricordate prescrizioni, poste in sede penale in nesso di causalità con l'evento dannoso letale subìto da K.K., era stato oggetto discussione tra le parti e sarebbe stato altresì decisivo in funzione dell'accertamento della responsabilità di C.C.

Lamentano, tuttavia, che questo fatto non sarebbe stato esaminato dalla Corte d'appello, la quale, dopo avere accertato la responsabilità di Drenater Snc, di H.H. e di I.I., si sarebbe limitata ad escludere in modo generico la responsabilità degli altri convenuti, sul rilievo che, pur essendo risultate "le violazioni relative agli inadempimenti circa la comunicazione dei piani di sicurezza", esse, peraltro, "seppure rilevanti sul piano delle violazioni formali, non (erano) rilevanti in ordine alla concreta dinamica causale dell'evento" (p. 9 della sentenza impugnata).

In tal modo - concludono - non sarebbe stata presa in considerazione la posizione specifica di C.C. né le specifiche violazioni contestategli, che non coincidevano con quella di "omessa comunicazione dei piani di sicurezza", ascritta, invece, ex art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, alla D.D. Costruzioni Srl

B.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la "Nullità della sentenza per carenza del requisito (necessaria motivazione) di cui all'art. 132, co. 2, n. 4 cpc (questione riferita a C.C.)".

I ricorrenti sostengono che la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta contro C.C., genericamente emessa mediante riferimento al "resto dei convenuti ed appellati" (p. 9 della sentenza d'appello), sarebbe caratterizzata da "omissione" o da "apparenza" della motivazione, poiché il rilievo in ordine all'emersione delle "violazioni relative agli inadempimenti circa la comunicazione dei piani di sicurezza", non sarebbe riferibile alla posizione di C.C. come persona fisica, al quale consimili violazioni non erano state contestate.

B.3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. 81/08 artt. 90 - 93 - 97 comma 1 - 26 comma 2 lett. B. - 97 comma 3 lett. A e artt. 1228, 2048, 2049, 2050 e 2087 c.c., art. 2697 c.c., principio del "più probabile che non" (questione riferita a C.C.)".

Viene dedotta la violazione, da parte della Corte d'appello, oltre che delle succitate regole generali codicistiche in tema di responsabilità civile e di riparto dell'onere della prova, anche delle specifiche norme contenenti le prescrizioni antinfortunistiche poste a fondamento delle contestazioni elevate a carico di C.C. nel procedimento penale, con particolare riferimento all'omessa vigilanza sull'improprio utilizzo della macchina scava-diaframmi e all'omesso coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi derivanti particolarmente dalle interferenze tra le diverse lavorazioni eseguite nel cantiere, nonché degli interventi di cooperazione tra le imprese impegnate nelle lavorazioni medesime (artt. 97, comma 1; 26, comma 2, lett. b; 97, comma 3; 93 del D.Lgs. n.81/2008); ciò, per aver omesso di accertare l'effettiva violazione di tali prescrizioni - tra l'altro, neppure contestata - da parte di C.C., nonché per avere mancato di esprimere il giudizio circa l'eventuale relazione di causalità tra tali specifiche violazioni e l'evento dannoso, in funzione dell'affermazione della sua responsabilità, in applicazione del criterio causale del "più probabile che non", nelle due specificazioni del "più probabile che non propriamente detto" e del "criterio di prevalenza relativa".

B.3.1. I primi due motivi sono fondati e devono essere accolti; per effetto di tale accoglimento deve quindi dichiararsi l'assorbimento del terzo.

B.3.1.a. Sebbene la sentenza impugnata non faccia alcun riferimento al convenuto C.C. quale persona fisica anziché quale legale rappresentante della D.D. Costruzioni Srl, tuttavia non sussiste omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria rivolta contro di lui, sulla quale il giudice d'appello ha provveduto con generico rigetto, escludendo la responsabilità del "resto dei soggetti convenuti ed appellati" dopo avere accertato quella di Drenater Snc, di H.H. e di I.I.

Però, nell'emettere tale generica pronuncia di rigetto, la Corte territoriale ha effettivamente omesso di considerare il fatto storico discusso e decisivo delle specifiche violazioni di norme antinfortunistiche contestate a C.C., esaurendo la motivazione con il riferimento ad un ordine di violazioni (quelle per omessa comunicazione dei piani di sicurezza) che era stato contestato (non a C.C. persona fisica, bensì) alla D.D. Costruzioni Srl, di cui egli era legale rappresentante.

Pertanto, relativamente alla statuizione in esame, sussiste, da un lato, l'omesso esame di fatto controverso e decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e, dall'altro, il vizio di motivazione omessa o apparente, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

B.3.1.b. Il rilievo di questi vizi e il conseguente accoglimento dei primi due motivi di ricorso determinano l'assorbimento del terzo motivo sulla violazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: la Corte territoriale, infatti, per avere omesso di fare alcun riferimento a C.C. persona fisica e di tenere conto del fatto storico dell'avvenuta contestazione nei suoi confronti delle specifiche violazioni degli artt. 97, 93 e 26 del D.Lgs. n.81/2008, nonché della circostanza che tali violazioni erano state poste a fondamento della domanda risarcitoria, non ha potuto svolgere l'indagine circa l'effettiva violazione di tali prescrizioni antinfortunistiche da parte del C.C. medesimo, né quella successiva in ordine alla rilevanza causale di essa violazione in funzione della realizzazione dell'evento dannoso letale subito da K.K.: tale indagine dovrà dunque essere svolta dal giudice del rinvio.

C. Vanno ora esaminati - anche questi congiuntamente per ragioni di connessione - i motivi di ricorso (il quarto, il quinto e il sesto) diretti a censurare la statuizione di rigetto della domanda proposta contro la D.D. Costruzioni Srl, previa esclusione della sua responsabilità.

C.1. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto artt. 93 e 101 comma 2 D.Lgs. 81/08 - artt. 1228, 2048, 2049, 2050, 2087 e 2697 c.c. -responsabilità non abdicabile del committente - principio del "più probabile che non" (questione riferita a D.D. Costruzioni Srl)".

Sulla premessa che in capo all'impresa committente dei lavori gravava la responsabilità generale per l'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica (non essendo stato nominato un responsabile dei lavori con delega di funzioni), nonché quella particolare per avere omesso la trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle altre imprese operanti nel cantiere soggetto ad interferenze di lavorazioni e ai lavoratori autonomi, i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello avrebbe violato, oltre alle succitate regole generali codicistiche in tema di responsabilità civile, gli artt. 93 e 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (nella formulazione applicabile ratione temporis), per avere mancato di accertare l'effettiva violazione di tali prescrizioni da parte della D.D. Costruzioni Srl e per avere omesso di esprimere il giudizio circa l'eventuale relazione di causalità tra queste specifiche violazioni e l'evento dannoso, in funzione dell'affermazione della responsabilità di questa società, in applicazione del criterio causale del "più probabile che non" nelle due specificazioni del "più probabile che non propriamente detto" e del "criterio di prevalenza relativa". Ciò, tra l'altro, in contraddizione con l'affermazione - contenuta a pag. 7 della sentenza impugnata - che il cantiere operava in situazione di pericolo per la forza lavoro e che tale situazione era deducibile dalla documentazione resa dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria nell'immediatezza del sinistro mortale.

In tal modo, il giudice d'appello avrebbe violato anche l'art.2697 cod. civ., atteso che l'onere di provare l'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso sarebbe spettato alla stessa società committente.

C.2. Con il quinto motivo viene denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., "Omesso esame di un fatto decisivo della controversia discusso inter partes avente ad oggetto la responsabilità del committente per violazione degli obblighi antinfortunistici e la sussistenza del nesso causale tra la violazione di detti obblighi e l'evento mortale (questione riferita a D.D. Costruzioni Srl)".

I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame del fatto storico che alla D.D. Srl era stata contestata la violazione dell'art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.

C.3. Con il sesto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la "Nullità della sentenza per carenza del requisito (necessaria motivazione) di cui all'art. 132, co. 2, n. 4 cpc - Motivazione apparente e generica (questione riferita a D.D. Costruzioni Srl)".

I ricorrenti imputano alla Corte d'appello di aver motivato in maniera "apparente" la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della D.D. Costruzioni Srl, con il generico rilievo secondo il quale, pur essendo risultate "le violazioni relative agli inadempimenti circa la comunicazione dei piani di sicurezza", esse, peraltro, "seppure rilevanti sul piano delle violazioni formali, non (erano) rilevanti in ordine alla concreta dinamica causale dell'evento" (p.9 della sentenza impugnata).

La Corte di merito avrebbe infatti stabilito l'irrilevanza causale delle violazioni "senza spiegare le ragioni di detta ritenuta "irrilevanza"" (p.27 del ricorso).

C.3.1. Dei motivi in esame, va rigettato il quinto, mentre è fondato e deve essere accolto il sesto. Il quarto va rigettato, limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., mentre resta assorbito, per effetto dell'accoglimento del sesto, limitatamente alla dedotta violazione degli artt. 93 e 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

C.3.1.a. Non sussiste l'omesso esame di fatto discusso e decisivo dedotto con il quinto motivo, dal momento che il fatto storico della contestazione della violazione dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008 è stato tenuto espressamente in considerazione dal giudice d'appello, avuto riguardo al rilievo contenuto nella sentenza impugnata (pag. 9), secondo cui erano risultate "le violazioni relative agli inadempimenti circa la comunicazione dei piani di sicurezza".

C.3.1.b. Però, accertata la sussistenza di tali violazioni, l'espresso giudizio di irrilevanza causale delle stesse in ordine alla realizzazione dell'evento dannoso è viziato da apparenza della motivazione, non essendo spiegato perché tali violazioni sarebbero state prive di sostanziale efficacia causale in ordine all'evento lesivo; sussiste pertanto il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante denunciato con il sesto motivo.

C.3.1.c. Il rilievo di questo vizio e il conseguente accoglimento del sesto motivo determina l'assorbimento del quarto sulla violazione di norme di diritto, limitatamente agli artt. 93 e 101, comma 2, del D.Lgs. n.81/1008, poiché l'apparente motivazione non dà conto dello svolgimento dell'eventuale indagine circa l'effettiva violazione di tali prescrizioni antinfortunistiche da parte della D.D. Srl né di quella successiva in ordine alla rilevanza causale di essa violazione in funzione della realizzazione dell'evento dannoso letale subìto da K.K.: tale indagine dovrà dunque essere svolta dal giudice del rinvio.

Va però sottolineato che il quarto motivo è infondato rispetto alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ. poiché l'assunto che la D.D. Srl avrebbe dovuto provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento non tiene conto della circostanza che, nella fattispecie, l'azione risarcitoria non era stata esercitata nell'ambito di un rapporto contrattuale (ad es. di lavoro subordinato o autonomo), bensì, a titolo extracontrattuale, dai congiunti superstiti del soggetto che aveva posto la sua attività al servizio di una delle imprese subappaltatrici in confronto dell'impresa committente dei lavori.

Dei motivi diretti a censurare il rigetto della domanda proposta contro la D.D. Srl va, dunque, rigettato il quinto e accolto il sesto; per effetto di tale accoglimento, va dichiarato l'assorbimento del quarto limitatamente alle dedotte violazioni degli artt. 93 e 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008; il quarto motivo va invece rigettato limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ.

D. Vanno ora esaminati i motivi di ricorso (il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo) diretti a censurare la statuizione di rigetto della domanda proposta contro E.E., previa esclusione della sua responsabilità.

D.1. Con il settimo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto artt. 100 e 92 co. 1 lett. "a" - "b" - "c" co. 2 D.Lgs. 81/08 - art. 2697 c.c. principio del "più probabile che non" (questione riferita al Geom. E.E.)".

I ricorrenti ricordano che al geometra E.E., redattore del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) della D.D. Costruzioni Srl e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione, era stata contestata in sede penale la violazione dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione al Punto 2.3. dell'Allegato XV allo stesso decreto legislativo, per avere redatto il Piano di Sicurezza privo dei requisiti minimi in ordine all'analisi dei rischi di interferenze tra le lavorazioni con macchine scava-diaframmi ed autobetoniere, nonché in ordine alle prescrizioni operative per la separazione spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti e, infine, in ordine alle modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni delle misure preventive e protettive per ridurre al minimo i rischi residui; soggiungono che, inoltre, gli era stata contestata anche la violazione dell'art. 92, comma 1, lett. a, b, c, del D.Lgs. n.81/2008, in ordine all'omesso controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100.

Ciò ricordato, i ricorrenti evidenziano che la sussistenza di tali violazioni è stata accertata dalla Corte d'appello, la quale tuttavia ha ritenuto che di esse non dovesse rispondere il geometra E.E., sui rilievi: che sarebbe rimasto confermato che al momento del fatto egli "non fosse al corrente che i lavori erano iniziati"; che non sarebbe risultato "altresì che fosse stato officiato del ruolo di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione", sicché non gli si sarebbe potuto imputare "di aver omesso, od impedito, la previsione di interferenze tra lavorazioni nel piano di sicurezza in fase di progettazione"; e che, inoltre, quando era stato officiato del "ruolo di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione (avrebbe) redatto il piano, senza lacune"; i ricorrenti, infine, sottolineano che, in ogni caso, secondo la Corte territoriale, l'omessa previsione nel piano dell'interferenza tra lavorazioni, non avrebbe potuto "ritenersi causalmente sufficiente a cagionare l'evento e neppure a renderlo più probabile" (pp. 9-10 della sentenza impugnata).

Sostengono che con tale statuizione la Corte di merito avrebbe violato le norme antinfortunistiche cogenti sopra citate, avuto riguardo: sotto il profilo soggettivo, alla circostanza che l'obbligo di redigere il PSC e di controllarne il rispetto spetterebbe anche al Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; sotto il profilo oggettivo, alla considerazione che, ai sensi dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008, l'indicazione dei rischi interferenziali, nell'ipotesi in cui nel cantiere prestino la loro attività più imprese esecutrici con lavorazioni interferenti, costituisce il contenuto "minimo" obbligatorio del PSC, sicché la sua omissione non potrebbe essere considerata causalmente irrilevante, ove l'evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio interferenziale medesimo.

D.1.1. Il settimo motivo è fondato.

Il rilievo diretto ad escludere la possibilità di imputare al geometra E.E. "di aver omesso, od impedito, la previsione di interferenze tra lavorazioni nel piano di sicurezza in fase di progettazione", sul presupposto che non era risultato "altresì che fosse stato officiato del ruolo di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione", è erroneo in iure poiché presuppone che l'obbligo di corredare il Piano di Sicurezza dei requisiti minimi in ordine all'analisi dei rischi di interferenze tra le lavorazioni con macchine scava-diaframmi ed autobetoniere, nonché alle prescrizioni operative per la separazione spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti e, infine, alle modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni delle misure preventive e protettive per ridurre al minimo i rischi residui, incomba solo sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e non anche sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

Questo postulato è erroneo poiché l'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 dispone (par. 2.2.3.) che "In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento negli scavi; b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore; m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche".

L'allegato in esame aggiunge (par. 2.3.1.) che "Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori".

Infine, l'allegato XV stabilisce (2.3.2.) che, "In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi".

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, viene dunque in considerazione un obbligo specifico del Responsabile dei lavori in fase di progettazione (sul tema, v. Cass. pen. n. 28259 del 2016).

Erroneo in iure (oltre che non motivato, come si vedrà, infra, in sede di esame del decimo motivo) è pure il rilievo - che nell'economia della motivazione della sentenza impugnata costituisce una autonoma ratio decidendi del rigetto della domanda risarcitoria in confronto di E.E. - secondo cui, in ogni caso, l'omessa previsione nel piano dell'interferenza tra lavorazioni, non potrebbe "ritenersi causalmente sufficiente a cagionare l'evento e neppure a renderlo più probabile".

Questo rilievo, infatti, costituisce violazione dell'art.100 e dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008, poiché - nell'attribuire tout-court la patente di irrilevanza causale all'omessa indicazione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'analisi dei rischi interferenziali, delle prescrizioni operative per la cesura spaziale e temporale tra lavorazioni interferenti e delle modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni atte ad individuare misure preventive e protettive per la riduzione dei rischi residui - trascura di considerare che tali disposizioni individuano nelle predette indicazioni il contenuto minimo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il settimo motivo va dunque accolto.

D.2. Con l'ottavo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la "Violazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 116 cpc per aver il Giudice disatteso prove legali ovvero considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a libera valutazione ovvero data per scontata una circostanza di fatto che non emerge dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio (questione riferita al Geom. E.E.)".

I ricorrenti contestano l'accertamento di merito secondo cui il geometra E.E.: i) al momento del fatto non sarebbe stato al corrente che i lavori erano iniziati; ii) in quel momento non sarebbe stato officiato del ruolo di Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione; iii) quando (successivamente) sarebbe stato officiato del ruolo di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione, avrebbe redatto il piano senza lacune.

Con riguardo all'accertamento sub i) i ricorrenti deducono che E.E. avrebbe allegato la circostanza solo in comparsa conclusionale, e che la circostanza allegata non emergerebbe "da alcuna risultanza probatoria acquista in giudizio" (pag.32 del ricorso); con riguardo all'accertamento sub ii), i ricorrenti evidenziano l'omessa considerazione di un documento da cui sarebbe emersa la qualifica del geometra E.E., oltre che come Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), anche come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE); con riguardo all'accertamento sub iii) i ricorrenti deducono che il "piano redatto senza lacune" altro non era che una revisione/integrazione del vecchio piano, effettuata dopo il tragico evento, la quale, lungi dall'escludere la responsabilità del E.E., ne dava conferma perché rimarcava l'inadeguatezza del piano precedente.

D.2.1. L'ottavo motivo è inammissibile.

Viene, infatti, inammissibilmente censurato un apprezzamento di merito, peraltro irrilevante alla luce di quanto si è detto circa la sussistenza dell'obbligo di corredare il PSC dell'analisi dei rischi interferenziali anche in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

D.3. Con il nono motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto artt. 167 e 183, 6° co. n. 1 cpc (questione riferita al Geom. E.E.)".

I ricorrenti, sviluppando deduzioni già formulate con il precedente motivo, tornano ad osservare che la circostanza che la D.D. Costruzioni Srl avrebbe anticipato l'inizio della fase di scavo senza darne notizia al geometra E.E. (di modo che questi aveva redatto un Piano di Sicurezza corredato dell'analisi dei rischi interferenziali solo dopo avere ricevuto la comunicazione dell'inizio dei lavori, successivamente all'incidente) - sarebbe stata tardivamente allegata dal professionista in comparsa conclusionale.

D.3.1. Anche il nono motivo è inammissibile.

Invero, non viene in considerazione l'allegazione del fatto costitutivo di una domanda o del fatto impeditivo, modificativo o estintivo posto a fondamento di un'eccezione in senso stretto, bensì l'allegazione di una circostanza di fatto dedotta come mera difesa, oggetto di incensurabile apprezzamento di merito, peraltro irrilevante alla luce di quanto si è evidenziato in sede di esame del settimo motivo.

D.4. Con il decimo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la "Nullità della sentenza per carenza del requisito della necessaria motivazione di cui all'art.132, co. 2, n. 4 cpc - Motivazione meramente assertiva ed apparente (questione riferita al Geom. E.E.)".

I ricorrenti deducono il vizio di motivazione apparente anche con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di E.E.: esso vizio sarebbe riscontrabile sia nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato che al momento del fatto egli "non fosse al corrente che i lavori erano iniziati", sia nella parte in cui è stato ritenuto che non "fosse stato officiato del ruolo di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione", sia, infine, nella parte in cui è stato affermato che, quando era stato officiato del "ruolo di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione ha redatto il piano, senza lacune".

Pure l'assunto secondo il quale, in ogni caso, l'omessa previsione nel piano dell'interferenza tra lavorazioni, non avrebbe potuto "ritenersi causalmente sufficiente a cagionare l'evento e neppure a renderlo più probabile" è tacciata di motivazione apparente, dal momento che non sono "spiegate le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto "irrilevante" nella causazione dell'evento mortale l'assenza nel PSC redatto dal E.E. dei contenuti minimi previsti dalla Legge come obbligatori per la tutela dei lavoratori in caso di lavorazioni interferenti" (pp. 9-10 della sentenza impugnata).

D.4.1. Il decimo motivo è fondato per quanto di ragione.

Infatti, mentre l'accertamento delle circostanze relative alla mancata conoscenza dell'inizio dei lavori, all'omessa attribuzione dei compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e all'integrazione successiva del PSC, costituisce l'oggetto di un apprezzamento di merito incensurabile, invece il giudizio circa l'irrilevanza causale dell'omessa indicazione in PSC dell'analisi dei rischi interferenziali, delle prescrizioni operative per la cesura spaziale e temporale tra lavorazioni interferenti e delle modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni atte ad individuare misure preventive e protettive per la riduzione dei rischi residui, è viziato da apparenza della motivazione, non essendo spiegato perché tali omissioni sarebbero state prive di sostanziale efficacia causale in ordine all'evento lesivo; sussiste pertanto il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, denunciato con il decimo motivo.

E. Deve infine essere esaminato l'undicesimo motivo, con cui, viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (combinato disposto dell'art. 132, co. 2, n. 4, cpc e dell'articolo 118 disp. att. cpc) Motivazione apparente, generica e contraddittoria".

Con questo motivo viene generalmente dedotto un vizio motivazionale determinato dall'intrinseca contraddittorietà reciproca tra le diverse affermazioni contenute nella sentenza impugnata.

Tale contraddittorietà emergerebbe, in particolare, dal fatto che la decisione del giudice d'appello, per un verso, ha affermato che "il cantiere edile operava in una situazione di pericolo per la forza lavoro, sia dipendente che autonoma, come è dato dedurre dalla lettura della documentazione resa dai Pubblici Ufficiali nell'immediatezza del sinistro mortale, non smentiti da alcuna altra attestazione contraria" (p. 7 della sentenza); per altro verso, come si è veduto, ha escluso che le violazioni poste in essere a danno della sicurezza del lavoro da parte di C.C., della D.D. Costruzioni Srl e di E.E. si ponessero "in rapporto di causalità con l'evento" (p. 27 del ricorso).

E.1. L'undicesimo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo e del secondo motivo, riguardanti C.C.; dall'accoglimento del sesto motivo, riguardante la D.D. Costruzioni Srl; infine, dall'accoglimento del settimo motivo e, per quanto di ragione, del decimo motivo, riguardanti E.E.

F. In definitiva, vanno accolti il primo, il secondo, il sesto, il settimo e, per quanto di ragione, il decimo motivo.

Vanno dichiarati assorbiti il terzo, il quarto, limitatamente alla dedotta violazione degli artt. 93 e 101, comma 2, D.Lgs. n.81/2008, e l'undicesimo motivo.

Vanno rigettati il quarto, limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., e il quinto motivo.

Vanno dichiarati inammissibili l'ottavo e il nono.

F.1. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà a nuovo esame delle domande risarcitorie proposte da B.B. e A.A. nei confronti di C.C., della D.D. Srl e di E.E., svolgendo gli accertamenti di merito precedentemente omessi ed attenendosi agli enunciati principi.

G. Il giudice del rinvio valuterà anche le ragioni poste a fondamento delle domande accessorie restate assorbite dalla reiezione di quella principale. Ciò, in applicazione del principio, secondo cui nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello e non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte (Cass. 20/06/2007, n. 14306).

H. Il giudice del rinvio, infine, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo, il secondo, il sesto, il settimo e, per quanto di ragione, il decimo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il terzo, il quarto, limitatamente alla dedotta violazione degli artt. 93 e 101, comma 2, D.Lgs. n.81/2008, e l'undicesimo motivo; rigetta il quarto, limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., e il quinto motivo; dichiara inammissibili l'ottavo e il nono motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2024.