Ministero della difesa
Decreto 11 aprile 2024
Indicazioni sulle competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri e criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.
G.U. 6 giugno 2024, n.131
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato COM, il quale prevede, in particolare, agli articoli:
- 161, comma 1-bis, che «l'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare»;
- 161-bis, comma 1, che «per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive»;
- 174-bis e al Libro IV Titolo VIII, Capi I, II, III, e IV, disposizioni in materia di organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973»;
Visti gli articoli 1 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», i quali prevedono principi generali dell'attività amministrativa e l'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro sulle aree protette»;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il Libro IV - Titolo VIII, Capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi e urbani»;
Vista la legge 22 maggio 2015, n. 68 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), n. 2), 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che prevedono i comparti di specialità delle Forze di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto l'art. 19, comma 1-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede la ridenominazione del «Comando carabinieri per la tutela ambientale e transizione ecologica» in «Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 11 novembre 1986 relativo all'istituzione del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, recante «Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia»;
Visti gli articoli 5 e 6 del «Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa», approvato con decreto del Ministro della difesa 23 marzo 2018, i quali disciplinano il conflitto d'interessi e l'obbligo d'astensione;
Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 «Piano nazionale anticorruzione 2019», parte III, paragrafo 1.4, in riferimento al conflitto d'interessi;
Visto il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 del Ministero della difesa, annesso 5, paragrafo 10, relativamente alle misure di disciplina del conflitto d'interessi;
Considerato che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel disciplinare i comparti di specialità delle Forze di polizia, ha attribuito all'Arma dei carabinieri quello della «sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare», anche in ragione dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato disciplinato dal medesimo provvedimento;
Considerato che il decreto del Ministro dell'interno, datato 15 agosto 2017, ha stabilito le modalità di esercizio dei comparti di specialità in termini di esclusività o preminenza, prevedendo per l'Arma la competenza, in via «esclusiva» in ambito forestale, nonché «preminente» nei settori ambientale e agroalimentare;
Considerato che le attribuzioni in materia di tutela ambientale, già conferite al Corpo forestale dello Stato dalle disposizioni normative soprariportate, sono state devolute all'Arma dall'art. 7, comma 2, lettera c), d), e), g), h), i), l), m), n) e u), del decreto legislativo 177 del 2016, con riferimento alla salvaguardia delle aree naturali protette, delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale ed internazionale, del patrimonio faunistico, degli ecosistemi e del territorio, delle specie di flora e fauna in via di estinzione e con il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti ed all'inquinamento delle acque;
Ritenuto necessario procedere alla definizione delle competenze del personale ispettivo e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive,
Decretano:
Art. 1
Competenze del personale ispettivo
1. Il personale ispettivo di cui all'art. 161-bis del COM, ferme restando le competenze dei militari effettivi al Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica o al Comando carabinieri per la Ttutela forestale e dei parchi o, comunque, appartenenti al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 821, comma 1, lettera b) e 2212-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del COM, nonché fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato, svolge gli interventi ispettivi caratterizzati da ulteriori e qualificate capacità di verifica nei seguenti settori, con riferimento a quelli per cui ha conseguito la specifica formazione di cui all'art. 161-bis, comma 2, del COM:
a. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore;
b. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ecosistema forestale, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore, con particolare riguardo all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c. vigilanza, prevenzione e repressione, per quanto attiene alla tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico e acustico, alla salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi unitari e agli interventi operativi a tutela dell'equilibrio ecologico, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore;
d. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del relativo danno ambientale;
e. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f. ispezioni e verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite, ai sensi dell'art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g. asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h. vigilanza, prevenzione e repressione attinente al rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e del traffico e dello smaltimento illecito di materiale radioattivo e afferente, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Art. 2
Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva
1. L'attività ispettiva é svolta in conformità:
a. alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, nonché ai «Piani nazionali anticorruzione» dell'Autorità nazionale anticorruzione, per quanto applicabili, oltre che ai principi di trasparenza, efficacia e imparzialità e alla normativa discendente;
b. al criterio di rotazione del personale ispettivo nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento;
c. al rispetto dell'obbligo di astensione in caso di presenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'amministrazione provvede alle attività previste dal decreto medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 11 aprile 2024
Il Ministro della difesa Crosetto
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin
Il Ministro dell'interno Piantedosi
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2024 Difesa, fog. n. 1855