Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2024, n. 22599 - Sequestro probatorio del macchinario a seguito di infortunio sul lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro - Relatore -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a C il Omissis
AUDIO OHM DI B.B. Srl
avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di LODI
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG
Fatto
1. Il difensore di A.A. e della Srl Audio Ohm di B.B. propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lodi, depositata il 23.2.2024, nella parte in cui ha confermato il decreto di convalida del PM in ordine al sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria nei confronti della macchina tipo Fusibili Maxi modello automatico, matr. L020, presso cui è avvenuto l'infortunio subito da C.C., avvenuto all'interno della sede produttiva della società Audio Ohm.
2. I ricorrenti lamentano, quanto alla condizione di ammissibilità del fumus commissi delicti, che la motivazione assunta dal Tribunale per giustificare il sequestro del macchinario non dice nulla di specifico, al di là della mera affermazione della regola generale: ritengono la motivazione tautologica, laddove pretende di soddisfare l'esigenza di individuazione del fumus mediante l'affermazione secondo cui solo il sequestro probatorio permetterà di conoscere se sussiste davvero una fattispecie possibile di reato, al di là della generica indicazione, rappresentata dalla polizia giudiziaria, riferita ad una non meglio precisata "elusione dei sistemi di sicurezza" del macchinario in questione. Inoltre, non è stata considerata l'assenza delle esigenze probatorie richiamate, atteso che dalla data del 2.2.2024 nessuna attività di indagine è stata disposta e condotta dalla Procura della Repubblica sul macchinario robotico di alta tecnologia, bloccato e ancora inutilizzabile.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. I dedotti motivi di ricorso sono inammissibili, non confutando in maniera dirimente e puntuale le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Soprattutto, essi non deducono alcuna effettiva violazione di legge ma solo eventuali vizi motivazionali, in relazione ai quali va rammentato che, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01).
2. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale ha fornito una adeguata motivazione logico-giuridica sia del fumus commissi delicti, sia del nesso di pertinenzialità del bene in sequestro, dovendosi dunque ritenere che non sia configurabile, nel provvedimento impugnato, alcuna violazione di legge sotto il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione.
3. Si deve osservare, in estrema sintesi, che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente rappresentato come il sequestro in esame - in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. - sia stato eseguito per accertare le cause dell'infortunio sul lavoro avvenuto mediante l'utilizzo del macchinario (matr. L020) su cui stava operando il dipendente infortunato; rispetto a tale macchinario, da un primo sommario esame della polizia giudiziaria intervenuta si è prospettata la concreta possibilità che, al momento dell'incidente, non avessero funzionato i relativi sistemi di sicurezza; di qui l'esigenza di sottrarre il macchinario alla libera disponibilità dell'azienda, al fine di svolgere gli opportuni accertamenti onde riscontrare eventuali responsabilità connesse alla funzionalità della macchina utensile in questione.
3.1. Sul piano del fumus del reato, occorre considerare che per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Rv. 276727 - 01). Né risulta necessaria, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la descrizione degli elementi dai quali emerga la eventuale negligenza conseguente alla elisione dell'efficacia dei sistemi di sicurezza del macchinario in questione e la eventuale riferibilità di tale condotta colposa all'indagata o ad altri soggetti, trattandosi di profili la cui verifica passa attraverso gli approfondimenti rispetto ai quali è funzionale proprio il sequestro in disamina. Invero, come è stato efficacemente argomentato da Sez. 6, n. 19426 del 08/02/2022, la motivazione del provvedimento di sequestro probatorio deve solo spiegare la configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657).
3.2. Sulla scorta dei principi sopra richiamati, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta esauriente e conforme a diritto anche con riferimento alle finalità probatorie perseguite dal sequestro in disamina, che sono state legittimamente indicate nell'esigenza di accertare con precisione la dinamica del sinistro e di individuare eventuali malfunzionamenti che abbiano avuto carattere determinante nella verificazione dell'evento dannoso.
3.3. Quanto al lamentato ritardo nello svolgimento degli approfondimenti tecnici da parte del Pubblico Ministero, è evidente che tale doglianza attenga al merito dei tempi e delle modalità di conduzione dell'indagine e sia, quindi, inammissibile nella presente sede di legittimità.
3.4. In definitiva, la funzione probatoria del sequestro ha trovato una spiegazione logica e razionale, modulata in relazione al caso concreto, in assenza di violazioni di legge sindacabili nella presente sede di legittimità.
4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2024.