Tipologia: CPL
Data firma: 18 maggio 2012
Validità: 01.07.2012 - 30.O6.2015
Parti: Agci, Confcooperative, Legacoop e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Cooperative, Catania

Sommario:

 

Articolo 1 Decorrenza e durata
Articolo 2 Ente Bilaterale
Articolo 3 Relazioni sindacali (art. 3 (paragr) "e" / punto 1)
Articolo 4 Ambiente e salute
Articolo 5 Attività di patronato
Articolo 6 Indennità di trasporto
Articolo 7 Rimborso spese
Articolo 8 Mense aziendali
Articolo 9 Classificazione
Articolo 10 Classificazione florovivaisti

 

Articolo 11 Fasi lavorative
Articolo 12 Alta professionalità
Articolo 13 Orario di lavoro e flessibilità
Articolo 14 Organizzazione del lavoro
Articolo 15 Salario per obiettivi
Articolo 16 Indennità di cassa
Articolo 17 Fondo integrazione malattia - Infortunio e fondo per l'assistenza contrattuale
Articolo 18 Riassunzione
Articolo 19 Interruzione e recuperi
Articolo 20 Modalità pagamento retribuzione


Accordo della Provincia di Catania per i lavoratori dipendenti da Imprese Cooperative del Settore Agricolo

Il 18 maggio 2012, in Catania, tra: Agci, Confcooperative […], Legacoop […] e Flai - Cgil, Fai - Cisl, Uila - Uil, si è stipulato il Contratto Provinciale della Provincia di Catania per i lavoratori dipendenti da Imprese Cooperative del Settore Agricolo.

Articolo 1 Decorrenza e durata
Il presente CIPL, insieme al CCNL dell'1.01.2010 - 31.12.2012, regola i rapporti di lavoro tra impiegati, tecnici, operai agricoli o florovivaisti e le imprese cooperative del settore agricolo della provincia di Catania. […]
Con la sottoscrizione del presente CIPL le parti si danno atto di avere definito una normativa complessivamente migliorativa rispetto a quella preesistente a livello provinciale che si intende completamente superata e sostituita dalla presente.

Articolo 2 Ente Bilaterale
Entro 1 mese dalla stipula del presente contratto sarà costituita una commissione consultiva composta da n. 2 rappresentanti per ciascuna organizzazione firmataria. Essa assorbirà anche le funzioni relative ai precedenti organismi paritetici: Commissione Territoriale, Commissione Pari Opportunità, Commissione Consultiva per la Formazione e Cilca, Commissione Paritetica Prevenzione e Protezione. Al momento della costituzione dell'Ente Bilaterale saranno individuati i temi, le funzioni, le attività e gli obiettivi da svolgere. All'ente bilaterale e affidato il compito di gestire le attività della Cilca ed, inoltre, definirà quanto previsto ai punti: 10 - 18 - 22 dell'art. 3 - 1. “e”.

Articolo 3 Relazioni sindacali (art. 3 (paragr) "e" / punto 1)
Le parti decidono di incontrarsi almeno una volta l'anno, o su richiesta di una delle stesse, per valutare la situazione del settore e con riferimento alle tematiche previste dall'art. 4 del CCNL.

Articolo 4 Ambiente e salute
Le parti al fine di diffondere maggiormente formazione ed informazione avvieranno, con il coinvolgimento degli organismi pubblici preposti, un progetto di analisi della situazione complessiva provinciale in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione al fenomeno infortunistico.
4 a) Riduzione orario di lavoro per mansioni nocive
In relazione all'art. 7 del CCNL si intendono per lavori nocivi:
- i trattamenti con fitofarmaci comprese le operazioni connesse;
- tutte le operazioni che espongono il lavoratore all’inalazione o al contatto con sostanze classificate sull'etichetta come irritanti, tossiche, nocive o corrosive.
L'espletamento di tali mansioni dà diritto a 2,20 ore di riduzione di orario su base giornaliera.
4 b) Visite mediche
Le visite mediche previste dalla normativa in vigore o eventualmente disposte dal medico competente, saranno da effettuarsi in orario di lavoro e a spese del datore di lavoro. Nel caso che le visite vengano effettuate fuori orario di lavoro dovrà essere convenzionalmente riconosciuta al lavoratore un'ora di permesso retribuito.
4 c) Prevenzione infortuni e mezzi di protezione
Impegno ed obbligo prioritario delle aziende e la progressiva adozione di tutte le soluzioni tecnico organizzative che consentano di ridurre alla fonte i possibili rischi. I mezzi ritenuti obsoleti andranno senz'altro sostituiti con mezzi che diano le garanzie sopracitate; i mezzi non ancora completamente ammortizzati andranno utilizzati avendo cura di adottare le necessarie precauzioni.
Le aziende dovranno adottare anche i necessari mezzi individuali di protezione, quali ad esempio quelli sotto descritti, che dovranno essere conformi alle norme Cee e comunque rispondenti alle prescrizioni dei piani aziendali di sicurezza.
1) Addetti ai trattamenti di fitofarmaci in ambiente chiuso: scafandro alimentato con aria purificata
2) Addetti allo spandimento di concimi chimici: maschere con filtri polvere di tipo P2 o P3
3) Addetti all'utilizzo di mezzi agricoli non cabinati: casco di protezione adeguato, ed eventualmente cuffie o tappi per la protezione dell'udito.
4) Addetti alle celle di magazzini ortofrutticoli: giubbotto e pantaloni imbottiti traspiranti e copricapo con protezione per le orecchie
5) Addetti alle mietitrebbie: occhiali con protezioni laterali e mascherine con filtro antipolvere di tipo P2
6) Addetti all'utilizzo di motoseghe, decespugliatori, falciatrici, trinciaerba, trinciastocchi: calzature con suola antisdrucciolo e puntale rinforzato, guanti resistenti al taglio e all'abrasione, protettori per l'udito in conformità al D.Lgs. 277/1991, casco protettivo con schermo facciale.
4 d) Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza
Per quanto riguarda l'elezione e l'attività dei rappresentante dei lavoratori alla sicurezza si farà riferimento all'accordo interconfederale del 16 gennaio 1997 e al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni. Per le aziende con meno di 15 lavoratori, nelle quali non si e provveduto alla nomina del RLS, si potrà procedere alla nomina di RLST di bacino/settore in base a specifici accordi da definire a livello provinciale in sede di commissione territoriale. Tali accordi indicheranno il numero dei rappresentanti, le modalità di elezione, le ore di permesso, le modalità di pagamento da parte delle aziende e ogni altro aspetto operativo. Ai fini dell'individuazione della dimensione aziendale saranno computati i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato compresi nell'abituale organico aziendale. L'RLS/RLST sarà presente durante la misurazione dei fattori di rischio (es. rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.)
Alla Commissione territoriale sono demandati, inoltre, gli altri punti da definire in materia: riduzione dell'orario di lavoro, DPI, ecc.
Per quanto non previsto dal presente punto si fa riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni.

Articolo 8 Mense aziendali
Nelle cooperative o consorzi dove operano più di 15 dipendenti, potranno essere istituite mense aziendali le cui modalità, e correlato concorso spese, verranno stabiliti a livello aziendale.

Articolo 13 Orario di lavoro e flessibilità
I calendari di orario di lavoro saranno concordati tra le parti in sede aziendale. Le prestazioni lavorative eccedenti i regimi di orario concordate saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; mentre quelle rientranti nei suddetti regimi, ma superiori all'orario settimanale (flessibilità - comma 8 art. 22 CCNL), verranno retribuiti con una maggiorazione del 10%. Le 12 ore di permesso retribuito potranno essere godute a gruppi di 4 ore e saranno concesse, fatte salve le necessita aziendali, previa richiesta scritta del lavoratore da presentarsi, fatte salve cause di forza maggiore, almeno 48 ore prima della loro fruizione.

Articolo 14 Organizzazione del lavoro
L'effettivo godimento dei riposi per gli OTI potrà essere soddisfatto con la eventuale integrazione di manodopera, o con altre soluzioni individuate in sede aziendale.

Articolo 19 Interruzione e recuperi
[…] Per gli OTI il recupero è consentito di un'ora di lavoro giornaliero aggiuntivo, per i giorni successivi a quello di interruzione per cause di forza maggiore.