Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 1° giugno 2001
Settori: Tessili, Venezia


Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero di Venezia

Consulta territoriale calzaturiera
1. Di costituire la "Consulta territoriale calzaturiera" che sarà composta da:
a) Un numero massimo di 6 rappresentanti dei lavoratori, tramite le loro organizzazioni sindacali.
b) Un numero massimo di 6 rappresentanti degli imprenditori tramite le loro organizzazioni territoriali.
2. La consulta eleggerà al suo interno un ufficio di Presidenza, che avrà durata triennale, composto da un Presidente e da un Vicepresidente; tali cariche saranno assunte alternativamente tra le parti (Associazione degli imprenditori da una parte e Sindacati dei lavoratori dall'altra) che compongono la consulta.
3. Alla Consulta faranno riferimento tutti i gruppi di miglioramento previsti dall'accordo del 15 marzo 1995 (Formazione, Mercato del Lavoro, Organizzazione e Ambiente di Lavoro).
4. La Consulta si riunirà di norma, almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque ogni qualvolta che il Presidente e/o il Vicepresidente lo riterranno comunemente opportuno.
5. La Consulta si riunirà ogni volta che sarà richiesto da parte dei componenti di una delle parti sindacali dei lavoratori o degli imprenditori.
6. L'ACRIB svolgerà, tramite i suoi uffici, le funzioni di segreteria della Consulta.
7. La Consulta avrà rappresentanza esterna tramite l'ufficio di Presidenza composta dal Presidente e da un Vice.
8. La Consulta potrà assumere tutte le iniziative che riterrà opportuno di comune accordo tra le parti che la compongono, sia nei confronti delle istituzioni sia di qualsiasi altro ente che si rendesse necessario ed opportuno. Così come potrà promuovere nel territorio tutte le iniziative che saranno ritenute idonee a migliorare qualità ed efficienza del distretto, a partire dalla soluzione dei problemi che si presentano di volta in volta nel distretto e che possono coinvolgere sia le imprese che i lavoratori, pur nel, rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti.
9. La Consulta, inoltre, sarà la sede dove confluiranno tutte le informazioni relative all'andamento del distretto secondo quanto previsto dal CCNL del 27 aprile 2000 parte generale capitolo III° lettera A punti 3 - 4 - 5 e lettera B ed F.
10. Tra i suoi compiti la Consulta svilupperà azioni di monitoraggio, di analisi e di valutazione anche, attraverso un apposito osservatorio per una migliore conoscenza della realtà in divenire, sviluppando, anche azioni di proposta, suggerimento ed indirizzo nei confronti di tutti gli organismi competenti. Svilupperà inoltre, iniziative relative alla estensione di azioni positive per le pari opportunità, per la formazione e l'orientamento scolastico, per i portatori di Handicap e per la valorizzazione e applicazione del codice di condotta di cui al protocollo n. 12 allegato al CCNL. Infine la Consulta assumerà tutte le iniziative opportune nei confronti della Regione per promuovere un tavolo del sistema moda a livello Regionale e per una corretta applicazione dello stesso patto territoriale per quanto di competenza dei soggetti che compongono la Consulta.
La Consulta così costituita avrà un carattere sperimentale per i prossimi 3 anni sia negli obiettivi, che nei suoi aspetti organizzativi. Le parti che la compongono possono in qualsiasi momento apportare quelle correzioni e/o modifiche che si rendessero necessari e che sono dalle stesse parti condivise.