Tipologia: Accordo rinnovo CRL
Data firma: 16 giugno 1981
Validità: 01.06.1981 - 30.09.1983
Parti: Associazione toscana spedizionieri e corrieri, Associazione pratese spedizionieri internazionali, Spedimar Livorno, Apal Livorno, Fita-Cna; Upaf e Filt-Cgil, Filtat-Cisl, Uiltatep-Uil
Settori: Trasporti, Spedizioni ecc., Toscana
Sommario:
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1) Investimenti |
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7) Diritti sindacali |
Accordo per il rinnovo del contratto integrativo regionale per la Toscana per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi ausiliari del trasporto, nonché dalle agenzie marittime e raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, che esercitano tali attività promiscuamente a quella di spedizione
Il 16 giugno 1981, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della M.O. di Firenze, tra: le Associazioni imprenditoriali del settore: Associazione toscana spedizionieri e corrieri, Associazione pratese spedizionieri internazionali, Spedimar Livorno; Apal Livorno, Fita/Cna; Unione per autotrasportatori Firenze (Upaf) e le Segreterie regionali Filt (Cgil)-Filtat (Cisl)-Uiltatep (Uil), le Segreterie provinciali, la Rappresentanza unitaria dei lavoratori, si è provveduto al rinnovo del contratto integrativo regionale 6 dicembre 1977 per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi ausiliari del trasporto, nonché dalle agenzie marittime e raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, che esercitano tali attività promiscuamente a quella di spedizione.
2) Livelli occupazionali
A) Mobilità interna […]
B) Turni
L'inserimento di eventuali turni è ammesso per reali ed accertate necessità per lo svolgimento del lavoro e deve essere regolamentato in modo da non compromettere la obiettiva necessità di aumento dei livelli occupazionali.
a) Tale necessità dovrà essere verificata fra l'azienda e la RSA.
b) Il turno dovrà essere continuativo e limitato in un arco di tempo massimo di 8 ore.
c) L'interruzione per la consumazione dei pasti dovrà in ogni caso considerarsi lavoro effettivo per la durata massima di 45 minuti.
C) Straordinario e controllo periodico dei livelli occupativi
Richiamandosi a quanto disposto in materia dal CCNL 26 luglio 1979, all'art. 14, le parti - mentre confermano i caratteri di eccezionalità e saltuarietà delle prestazioni straordinarie - convengono di rinviare alla verifica e alla trattativa in sede aziendale tutti quei casi nei quali gli stessi lavoratori siano chiamati a prestazioni straordinarie con carattere di continuità per oltre 60 giorni lavorativi.
In seconda istanza - in caso di mancato accordo - il problema sarà demandato, entro 10 giorni, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto integrativo.
È prevista la facoltà per il lavoratore che effettui lavoro straordinario di richiedere che tale prestazione non sia retribuita ma trasformata in riposo compensativo retribuito (previo accordo con la Direzione aziendale), in periodo a scelta del lavoratore interessato da utilizzare, comunque, entro il mese successivo alla maturazione del diritto. Quando ciò non avvenga le prestazioni straordinarie saranno, comunque, retribuite con le maggiorazioni contrattualmente stabilite.
D) Noleggi
In materia di noleggi si stabilisce quanto segue:
[…]
e) per la presa e consegna delle merci con operazioni di carico e scarico - compiuta nell'ambito della cerchia urbana mediante noleggiati, le aziende sono tenute ad affiancare agli autisti i fattorini di presa e consegna.
I noleggiati sono tenuti a rispettare gli orari di lavoro del dipendente che lo affianca.
Nota a verbale
La Fita-Cna e l'Upaf non considerano realizzabile per i loro associati, nell'attuale situazione, quanto previsto all'ultimo capoverso del par. "e".
E) Occupazione giovanile
Le aziende dichiarano il loro interesse nei riguardi della legge 1° giugno 1977 ed in particolare sul "contratto di formazione".
Le Associazioni imprenditoriali faranno conoscere i dati relativi ai posti di lavoro destinati all'attuazione delle disposizioni della legge.
Le parti si impegnano a svolgere una comune azione nei riguardi degli enti locali e dell'Ente regione per la pratica attuazione della legge nel settore delle spedizioni e del trasporto merci.
F) Occupazione femminile
Nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge in materia di collocamento, le aziende - nei casi di sostituzione di personale femminile che ha cessato il rapporto - si impegnano ad assumere un'altra lavoratrice.
3) Nastro lavorativo - Distribuzione dell'orario di lavoro - Orario di lavoro - Straordinario
Il nastro lavorativo è fissato in 11 ore.
Al fine di addivenire alla determinazione di un orario regionale unico da mandare in vigore entro il termine di validità del presente contratto integrativo, le parti concordano di darsi una Commissione paritetica che dovrà intervenire nei confronti delle Associazioni industriali territoriali e degli Uffici doganali, al fine di realizzare l'auspicabile riduzione della durata dei servizi, allo scopo di giungere alla contrazione del termine delle prestazioni del personale dipendente dalle aziende trasporto merci, corrieri e spedizionieri.
L'orario del termine della prestazione lavorativa giornaliera per tutto il personale dipendente da spedizionieri internazionali è fissato alle ore 18.
Per particolari servizi (ad es. aereo, doganale, di magazzino, movimento automezzi e containers) è consentito, per una quota di personale complessivo per tutti i servizi derogati, il superamento del limite di orario di lavoro sopra indicato in misura non superiore al 10% del totale del personale aziendale, ferme restando le condizioni di miglior favore in atto.
Considerata la particolare situazione esistente nel Comprensorio di Prato, le parti convengono che, per quanto concerne le case di spedizione che svolgono attività di traffici internazionali, l'orario del termine della prestazione lavorativa giornaliera ordinaria per tutto il personale è fissata al limite massimo delle ore 19.
Le parti si impegnano altresì a ricercare concrete possibilità per giungere ad una ulteriore contrazione, alle ore 18, del termine dell'orario ordinario entro il 30 settembre 1983. A tale scopo le parti stabiliscono di costituire una Commissione paritetica che dovrà intervenire nei confronti dei committenti, degli Uffici doganali e delle Organizzazioni dei lavoratori autogestiti nell'arco di validità del contratto integrativo regionale 16 giugno 1981.
Per particolari servizi (ad es. aereo, doganale, di magazzino, movimento automezzi e containers) è consentito per una quota di personale complessiva, per tutti i servizi derogati, il superamento del limite di orario di lavoro sopraindicato in misura non superiore al 20% del totale del personale aziendale, ferme restando le condizioni di miglior favore in atto ed il rispetto dei limiti previsti dal CCNL per le prestazioni straordinarie.
4) Impiego di lavoratori appartenenti a carovane e/o cooperative di facchinaggio
Le parti concordano sulla necessità di addivenire ad una modifica degli attuali assetti relativamente all'impiego di carovane e/o cooperative da parte delle aziende del settore.
Premesso l'impegno per la totale applicazione della legge n. 407 con specifico riguardo al rispetto delle tariffe determinate con decreto prefettizio, viene riconosciuto alle strutture sindacali potere di intervento per l'accertamento vuoi della adozione piena delle tariffe, vuoi del regolare adempimento delle prescrizioni in materia economica e contributiva da parte delle carovane e/o cooperative nei confronti del personale addetto, vuoi della regolare iscrizione del lavoratore autogestito nell'apposito registro, vuoi di quanto sarà stabilito dalle apposite Commissioni che regolano le norme riguardanti le carovane e/o cooperative di facchinaggio.
Nei casi in cui, su segnalazione delle strutture sindacali di base o delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, vengano accertate e provate irregolarità nel trattamento economico e/o previdenziale che la cooperativa o carovana è tenuta a riservare al singolo lavoratore facchino, l'azienda committente deve interrompere il rapporto con l'organismo economico inadempiente, garantendo in ogni caso l'occupazione al lavoratore od ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa o carovana che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.
Al fine di realizzare un graduale riassetto nello specifico settore dell'impiego delle carovane e/o cooperative, si stabilisce il principio di massima secondo cui il personale di carovane e/o cooperative sistematicamente e continuamente impiegato in attività e mansioni di facchinaggio non potrà comunque superare l'aliquota del 15% in rapporto al personale in organico della rispettiva unità produttiva, fatte salve le situazioni particolari, locali o aziendali da esaminarsi in separata sede fra le Organizzazioni sindacali stipulanti.
Ovviamente, non rientra nell'aliquota di cui sopra il personale di carovana e/o cooperativa utilizzato stagionalmente o eccezionalmente dall'azienda, essendo questi i momenti che giustificano istituzionalmente il ricorso alle carovane e/o cooperative.
Per il riassorbimento delle eccedenze, fatte salve le disposizioni sul collocamento e con l'assenso scritto del lavoratore interessato, le parti concordano sulla opportunità che il lavoratore facchino, che abbia prestato attività continuativa per 15 mesi dal 6 dicembre 1977 presso la medesima azienda, venga assunto come lavoratore subordinato previo accordo fra RSA e azienda.
In presenza di situazioni aziendali per le quali al 6 dicembre 1977 risulta raggiunta l'aliquota sopra fissata, non si potrà fare luogo ad aumenti di personale appartenente a carovane e/o cooperative, salvo particolari situazioni locali e aziendali da esaminarsi fra RSA e azienda.
Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di una più equa redistribuzione del lavoro svolto dalle aziende attraverso personale dipendente e personale di cooperative e/o carovane, saranno attuate in sede aziendale e con le RSA periodiche verifiche sulla scorta di elementi obiettivi; nel caso che in tale sede non sia possibile addivenire ad intese reciprocamente soddisfacenti, la questione sarà demandata alle Associazioni stipulanti e, ove occorra, presso l'Ufficio del lavoro.
L'orario di lavoro degli appartenenti alle carovane e/o cooperative dovrà conformarsi a quello in vigore per il personale alle dipendenze delle aziende presso le quali essi prestano la loro attività.
Tenuto conto della particolare situazione esistente nel Comprensorio pratese, le parti precisano che la materia regolamentata dall'art. 4 non si applica alle cooperative e/o carovane retribuite secondo tariffe rapportate al peso della merce manipolata, presupponendo tale condizione un rapporto tra le cooperative e/o carovane stesse e le case di spedizione diverso da quello che costituisce fondamento del predetto art. 4. In particolare, la materia in questione non si applica alle cooperative e/o carovane che esercitano il solo trasporto o attività miste di trasporto e facchinaggio, ferma restando la rigorosa applicazione della legge n. 407 del 3 maggio 1955.
5) Ambiente e condizioni di lavoro - Prevenzione malattie
Ambiente e condizioni di lavoro
Per questo titolo più specificatamente per ambiente e condizioni di lavoro le Organizzazioni stipulanti ritengono si debbano affrontare i seguenti aspetti: le condizioni igienico-ambientali degli uffici, delle ribalte, dei magazzini, la necessità di dotare i lavoratori di mezzi tecnici atti ad alleviare il loro sforzo fisico, di operare in condizioni di viabilità (istituzione di piazzole di sosta riservate all'autotrasporto merci e rigoroso rispetto delle zone a traffico limitato - utilizzo da parte dei mezzi di trasporto merci, dei privilegi riservati alla circolazione dei mezzi pubblici di trasporto persone) che influiscano positivamente sulle condizioni di lavoro, su mezzi che abbiano garanzia di piena efficienza, con servizi igienici all'interno di ogni singola azienda (docce, gabinetti) e con quanto si renderà necessario ad alleviare le condizioni dei lavoratori.
Prese e consegne
Le merci si intendono ritirate e consegnate a piano terra; per i servizi suppletivi (consegna a piano, ecc.) l'azienda dovrà fornire l'attrezzatura tecnica necessaria (mezzi o uomini) per l'espletamento del servizio stesso.
Tutela della salute
Le parti riconoscono l'esigenza di attuare concreti interventi per tutelare la salute fisica dei lavoratori, prevenirne gli infortuni e le malattie. A tal fine, le parti stesse prenderanno contatto al più presto o comunque non oltre tre mesi dalla data di stipulazione dell'accordo, con Istituti sanitari di diritto pubblico per conoscere se sia possibile verificare scientificamente l'eventuale esistenza di cause provocanti malattie professionali.
Le parti riconoscono l'esigenza di attuare concreti interventi per la tutela della salute fisica dei lavoratori e per prevenire gli infortuni e le malattie.
Si impegnano inoltre ad istituire il libretto di rischio ed i registri dei dati ambientali e biostatistici ed a stabilire, mediante appositi incontri, le modalità dei rilevanti.
Per la elaborazione dei dati e per la eventuale identificazione di cause provocanti malattie invalidanti o professionali, faranno riferimento alle Unità sanitarie di base ed alle strutture che si realizzeranno nei vari ambiti territoriali, con la realizzazione della riforma sanitaria.
Le parti convengono di dare inizio a turni di visite e di controllo, in coerenza con la finalità della prevenzione, secondo modalità da concordare.
Fermi restando gli impegni assunti, verrà costituita una Commissione tecnica a livello delle Segreterie regionali per calendarizzare gli impegni.
6) Mense
Le parti riconfermano la validità dell'istituzione di mense interaziendali o intercategoriali e demandano alla sede sindacale lo studio circa la possibilità di attuazione di tali servizi che sarà analizzato dalla Commissione regionale.
A tal fine si impegnano reciprocamente a svolgere ogni opportuna azione di propulsione e promozione nonché di stimolo nei confronti dei poteri locali ai fini della realizzazione di questi servizi collettivi.
[…]
Nel caso in cui i lavoratori debbano consumare i pasti all'interno dell'azienda, dovrà essere allestito idoneo ed attrezzato locale con scaldavivande e frigorifero.
[…]
7) Diritti sindacali
a) Distacchi […]
b) Delegato di impresa
Nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso fra le 10 e le 15 unità, in deroga a quanto statuito dall'art. 46 CCNL al paragrafo titolato "Assemblea e delegato di impresa" viene prevista la elezione di due delegati - in luogo in uno soltanto - in rappresentanza dei lavoratori.
Sono confermati gli accordi di cui al precitato art. 46 relativamente alle attribuzioni e ai diritti dei delegati.
c) Assemblea annua retribuita
Nelle unità produttive nelle quali non esistano le RSA, sia per il limitato numero dei dipendenti, sia per la non ancora avvenuta elezione delle strutture di base suddette, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori - in accordo con le Direzioni aziendali - potranno indire una assemblea annua retribuita nel limite di 4 ore.
d) Delegato delle carovane e/o cooperative
Ai lavoratori delle carovane e/o cooperative è riconosciuto il diritto di farsi rappresentare da un delegato della carovana, la cui elezione è consentita a partire da un minimo di 3 lavoratori; tale delegato integra la RSA e fruisce del monte ore aziendale spettante ai lavoratori dipendenti, nonché del diritto di partecipare alle assemblee e agli incontri con la Direzione aziendale, diritto da intendersi limitato ai soli casi nei quali vengano posti in discussione problemi strettamente connessi alla posizione della carovana e/o cooperativa nell'ambito aziendale.
Resta inteso che per effetto della partecipazione alle RSA, il lavoratore, non dipendente dall'azienda, non può acquisire le tutele e le altre prerogative attribuite ai componenti le RSA previste dalla legge n. 300 e dalle norme contrattuali.
e) Consigli sindacali unitari e Consigli intercategoriali di zona
Le parti concordano nel riconoscimento di tali particolari strutture sindacali aziendali e territoriali e confermano che - nel mentre i Consigli sindacali unitari aziendali assorbono i diritti e le prerogative previsti per le RSA - resta convenuto che da tale riconoscimento non discendono ulteriori gravami in termini di monte ore, di diritti sindacali e quant'altro previsto dalla legge n. 300 a carico delle aziende.
Nota a verbale
La Fita-Cna, pur consapevole che gli obblighi previsti dal presente articolo non interessano le aziende artigiane, dichiara la propria disponibilità, per quanto di competenza all'impegno per consentire la realizzazione del contratto.
La Upaf, pur consapevole che gli obblighi previsti dal presente articolo non interessano la totalità delle aziende associate, dichiara la propria disponibilità, per quanto di competenza, all'impegno per consentire la realizzazione del contratto.
9) Invalidi e handicappati
L'attività degli invalidi e degli handicappati, nelle aziende del settore, dovrà essere regolamentata secondo le capacità del singolo lavoratore, in conformità alle leggi vigenti.
10) Disposizioni transitorie e finali
a) Per tutti i punti trattati - anche per quanti non contengano esplicito richiamo - i confronti debbono intendersi fra azienda e RSA, fra azienda e sindacato, laddove non esista RSA e fra le parti stipulanti il presente contratto a livello di zona - di comprensorio - di regione.
b) Il presente contratto - avente dimensioni regionali - assorbe gli accordi aziendali e/o provinciali ferme restando le condizioni di miglior favore.
c) L'accordo particolare riferito al trasporto merci collegato alle attività portuali regionali sarà demandato alla contrattazione territoriale.
