Tipologia: Accordo regionale
Data firma: 19 novembre 1998
Parti: Alsea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Spedizione ecc., Lombardia
Sommario:
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Relazioni industriali |
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Parte economica |
Accordo regionale di lavoro per il personale dipendente dalle imprese di spedizione e trasporto di Milano
Il 19 novembre 1998, presso l'Alsea di Milano, tra l'Alsea - Associazione Lombarda spedizionieri e Autotrasportatori e la Filt Cgil – Lombardia, la Fit Cisl – Lombardia, la Uiltrasporti – Lombardia, si è convenuto il seguente Accordo di 2° livello
Il Presente accordo, richiamandosi allo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno dei sistema produttivo", sottoscritto il 23 luglio 1993, realizza la contrattazione del secondo livello, in sede territoriale, così come previsto dall'art. 47 del CCNL.
Senza soluzione di continuità il presente accordo intende rinnovare, innovando l'accordo integrativo regionale del 1° giugno 1989, prorogato dagli accordi interconfederali del 31 luglio 1992 e del 23 luglio 1993.
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si pongono l'obbiettivo di costituire e consolidare un più avanzato ed organico quadro di regole, anche attraverso fase di bilateralità nei rapporti fra le Parti, dando particolare attenzione alle condizioni di lavoro, nonché agli assetti dell'organizzazione del lavoro e della professionalità.
Relazioni industriali
Le parti, al fine di favorire un migliore sistema di relazioni industriali, si incontreranno periodicamente, di regola 2 volte all'anno e a richiesta di una delle Parti, per esaminare congiuntamente le seguenti tematiche;
- i programmi inerenti le prospettive del settore con articolazioni per i trasporti specialistici più significativi;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali del trasporto merci, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento dei dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni, previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi olia quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/esternalizzato o terziario. Ciò anche con particolare attenzione alle recenti innovazione normative (L. 407 e pacchetto Treu), relativamente ai segmenti del ciclo produttivo, specifiche figure professionali e modalità delle prestazioni.
Le Parti anche al fine di favorire la trasparenza delle prestazioni del settore, si attiveranno, anche presso enti per gestire gli attuali strumenti e nel caso individuarne di nuovi.
Le Parti convengono di ridefinite, armonizzandoli, gli strumenti già esistenti, atti a gestire i processi di ristrutturazione aziendale e processi di mobilità interaziendale.
Osservatorio regionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio regionale lombardo così come previsto dal Capitolo I del CCNL 12 aprile 1995.
L'Osservatorio regionale sarà composto da 6 membri per parte.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del trasporto delle merci in conto terzi, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e al loro risultanti, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità di cui alle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto; (legge n. 626/94);
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e della RSU eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e dalle organizzazioni territoriali e i sindacati degli altri paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti alla elaborazione della politica sociale della Comunità;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmati di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente accordo e potrà avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di licenza previe decisioni assunte di volta in volta.
L'Osservatorio trasmette alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la sua attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e può promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'umanità dai componenti dell'Osservatorio possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
L'Osservatorio ha sede presso l'Alsea che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
L'Osservatorio regionale lombardo verrà costituito ai sensi del Capitolo I del CCNL 12 aprile 1995 successivamente alla costituzione dell'Osservatorio Nazionale.
Formazione professionale
Le parti riconoscono la necessità di una adeguata formazione professionale al fine di incremento l'occupazione giovanile e migliorare la professionalità del personale già in attività.
A tal fine le parti convengono di costituire una commissione tecnica permanente formata da tre rappresentanti per parte con il compito di assumere le informazioni quantitative sugli ingressi e sulle uscite e quelle qualitative sulle professionalità necessarie alla categoria.
La commissione potrà contattare enti pubblici e privati al fine di predisporre progetti formativi per le categorie individuate, anche al fine di utilizzare le risorse stanziate per la formazione a livello regionale e comunitario.
Ogni decisione in merito ai progetti formativi dovrà essere assunta all'umanità in via prioritaria si individuano progetti formativi relativi a:
- L. 626/94 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- sistemi informatici legati al settore;
- lingue straniere;
- abilitazione ADR.
Terziarizzazione
Le parti si impegnano ad operarsi nel piano rispetto della legislazione vigente in merito alla terziarizzazione.
Con riferimento alle problematiche degli appalti, le partì convengono sulla necessità che da parte delle imprese sia verificata l'idoneità dei soggetti economici interessati da eventuali terziarizzazioni. In tali circostanze le imprese forniranno preventivamente alle RSA/RSU, le informazioni necessarie circa l'applicazione dei confinati di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) delle normative previdenziali e legge (in caso di socio di cooperativa). Quanto sopra anche nei casi di cambio di appalto.
Nei casi in cui, su segnalazione delle strutture sindacali di base o delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, vengono accertate irregolarità nel trattamento economico e/o previdenziale che l'appaltatore è tenuto a riservare al singolo lavoratore facchino, l'azienda committente deve interrompere il rapporto con l'organismo economico inadempiente, garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offre garanzie di pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.
Considerate le modifiche della legislazione nazionale (legge quadro 407/1955) e della nuova legge sugli appalti di prestazioni e servizi terzi, le parti potranno convenire - al fine di sperimentare concretamente nel trasporto merci una politica attiva del lavoro - di redigere e diffondere per opportuna conoscenza presso la aziende, elenchi di imprese consortili e/o cooperative che assicurino il rispetto delle normative relative alla retribuzione, all'orario e alle condizioni della prestazione lavorativa.
Clausola di salvaguardia
Le Parti confermano che il presente accordo è stato stipulato nello spirito del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro, e sul sostegno del sistema produttivo sottoscritto il 23 luglio 1993. Pertanto qualora tale accordo venga modificato o sostituito le Parti si incontreranno per un adeguamento del presente accordo alle nuove disposizioni.
Le parti convengono di verificare l'esito del presente accordo trascorso il primo anno dalla sua applicazione.