MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
OGGETTO: assenze per malattia - Concessione dell’ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’art. 29, comma 2, del CCNL 2019/21 - Giudizi della C.M.O.
A Elenco indirizzi in allegato (All. 1)
…omissis…
Seguito: circolare prot. M_D GCIV n. 0010078 del 12.02.2014.
1. In materia di procedura per la concessione dell’ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro - ai sensi dell’art. 29, comma 2, CCNL 2019/21 e della circolare D. G., § 7.2, cui si fa seguito - pervengono alla scrivente D. G. sempre più numerosi verbali delle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere (C.M.O.) che recano giudizi, quali “Si idoneo” oppure “Temporaneamente inidoneo per giorni X”, e simili, che sono validi ed efficaci soltanto in costanza dell’ordinario periodo di conservazione del posto previsto dell’art. 29, comma 1 CCNL cit. (c. d. periodo di comporto), ma del tutto inadeguati alla particolare fattispecie in argomento, in cui il periodo di comporto sia stato ormai superato ed occorra concedere un ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro.
2. Orbene, con la presente circolare si ribadisce quanto già specificato dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare (Igesan) nella circolare prot. M_D SIGSM 0003097 del 21.03.2014 (che si allega), e cioè che il giudizio della C.M.O. che è da ritenere valido ed efficace ai fini della concessione - da parte della scrivente D. G. - dell’ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del CCNL cit., è esclusivamente e tassativamente il seguente:
“NON SUSSISTONO CAUSE DI PERMANENTE INIDONEITÀ’ PSICOFISICA
ASSOLUTA AL SERVIZIO E (se del caso) A PROFICUO LAVORO ”
3. Pertanto, giudizi formulati dalla C.M.O. (o C.M.V.) che siano diversi da quello sopra indicato non potranno dar luogo alla concessione, al dipendente, dell’ulteriore periodo di conservazione del posto ai sensi dell’art. 29, comma 2, CCNL cit. da parte della scrivente D. G., competente in via esclusiva, con la conseguenza che, al suddetto fine, i relativi verbali dovranno essere necessariamente rettificati dalla C.M.O (o C.M.V.) conformandoli, come da circolare Igesan, al giudizio sopra indicato nel § 2.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria DE PAOLIS