Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 4 giugno 2024
Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR).
G.U. 12 giugno 2024, n. 136

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW, relative all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.21 Personal Safety and Social Responsibilities;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2001 relativo alla istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR);
Visto il «Code of Safety for Special Purpose Ships» di cui alla risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008 oltre al codice di cui alla risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983;
Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei porti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 in data 9 ottobre 2018;
Visto la risoluzione MSC.418 (97) recante «Interim personnel on board vessels engaged on international vaoyages»;
Visto il Capito XV SOLAS recante le «Safety measures for ships carrying industrial personnel»;
Visto l'«International code of safety for ships carrying industrial personnel (IP code)» di cui alla Risoluzione MSC.527(106) del 10 novembre 2022 ed, in particolare, la regola 1 della parte III;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017;
Visto il manuale del Sistema di gestione per la qualità rilasciato a questo Comando generale apposito Certificato di conformità ISO 9001-2015;
Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione soprarichiamata e la corrispondente sezione A-VI/2.1.4 del relativo codice STCW;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 9 maggio 2024;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità

1. Il presente decreto istituisce il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsabilities), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, in conformità alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 del codice STCW.
 

Art. 2
Ambito di Applicazione

1. Il presente decreto si applica:
a) Ai lavoratori marittimi italiani:
1. Iscritti nelle matricole della gente di mare;
2. Destinati ad imbarcare a seguito di dichiarazione rilasciata da società appaltatrici di servizi di bordo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 856/1986;
b) Ai piloti dei porti;
c) Al personale speciale;
d) Al personale industriale in alternativa ai requisiti di formazione di cui al paragrafo 5.5 delle raccomandazioni per la formazione e la certificazione del personale sulle unità mobili offshore (risoluzione A.1079(28)) o Parte III regola 1 del Codice internazionale per il trasporto di personale industriale (risoluzione MSC.527(106)) o standard di formazione industriale, come quelli della Global Wind Organization (GWO), Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) o Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (accreditata da OPITO);
e) Ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'art. 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento come definito dal decreto legislativo n. 71/2015.
2. É facoltativa la frequenza del corso per i fini di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
 

Art. 3
Organizzazione del corso

1. Il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto.
2. Il corso della durata non inferiore a diciotto ore ed articolate in tre giorni, incluso esame, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui alle colonne 1 e 2 della tabella A-VI/1-4 dello stesso codice.
3. Il corso è organizzato per un numero non superiore a venti discenti e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori/direttore del corso ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, é stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
6. Il programma del corso é svolto in modo organico come da allegato A con possibilità di rimodulare gli argomenti trattati ma fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, preliminarmente all'inizio del corso, alla Capitaneria di porto competente per territorio.
 

Art. 4
Accertamento delle competenze

1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, con funzioni di presidente, e dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato per il corso PSSR in qualità di membro e segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test) di trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta, della durata non superiore a sessanta minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).
3. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno duecento domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica.
 

Art. 5
Rilascio dell'attestato di superamento del corso di corso di sicurezza personale e responsabilità sociali e mantenimento delle competenze

1. Ai discenti che superano l'esame di cui all'art. 3, é rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato D del presente decreto.
2. Gli attestati di fine corso sono firmati direttore/vicedirettore del corso e dal discente e vistati dal Presidente della commissione d'esame quale rappresentante dell'Autorità marittima.
3. Per quanto attiene:
a) piloti dei porti: al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza come da allegato E;
b) personale speciale:
1) inserito nel ruolo d'appello si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo;
2) non inserito nel ruolo d'appello, su cui ricade l'obbligo di frequenza dei corsi di addestramento di base, non hanno l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato F;
c) personale industriale su cui ricade l'obbligo di frequenza dei corsi di addestramento di base, non hanno l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato G;
d) Il personale di cui all'art. 2 comma 2 non ha l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato H. Nel caso in cui tale personale sia un lavoratore marittimo (art. 2, comma 1, lettera a)) si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto - per effetti di norma internazionale - non hanno scadenza e non sono, pertanto, soggetti a rinnovo periodico.
 

Art. 6
Norme di qualità

1. I soggetti di cui all'art. 3 devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 nella sua versione aggiornata, che identifichi, tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
2. Altresì devono essere costantemente aggiornati alle norme vigenti al momento dell'erogazione del corso i punti 2, 5 e 6 di cui all'allegato B del presente decreto (ed ogni altra variazione ad esso).
 

Art. 7
Norme transitorie

1. Per coloro che sono in possesso dell'attestato di addestramento del corso PSSR rilasciato ai sensi del d.d. 19 giugno 2001, all'atto del corso di aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio o del corso antincendio base o avanzato - gli istituti, enti o società presso cui si svolgono tali corsi provvederanno ad apporre il seguente talloncino/timbro sull'esistente dell'attestato di addestramento del corso PSSR:

2. Qualora l'attestato di addestramento del corso PSSR, rilasciato ai sensi del d.d. 19 giugno 2001, scada prima della frequenza del corso di aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio/antincendio, ad eventuali richieste da parte di PSCO ovvero personale dell'amministrazione deve essere esibita la dichiarazione in allegato I.
 

Art. 8
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Dall'entrata in vigore del presente decreto i centri di addestramento devono essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto dandone dichiarazione/comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed alla Capitaneria di porto competente per territorio.
3. La Capitaneria di porto competente per territorio verifica l'adeguamento come da dichiarazione/comunicazione del centro di addestramento alla prima ispezione trimestrale successiva alla comunicazione di adeguamento a cura del centro.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il d.d. 19 giugno 2001 ed il d.d. 28 maggio 2002.

Roma, 4 giugno 2024

Il Comandante generale: Carlone

Allegati A-I