Tipologia: CIA
Data firma: 27 maggio 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2026
Parti: Banca Popolare-Volksbank e RSA/Fabi, Fisac-Cgil, First, Uilca, Unisin, Asgb
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Popolare - Volksbank
Fonte: fisac-cgil.it

 

Sommario:

 

Parti contraenti
Premesse
Dichiarazioni delle Parti sulla situazione attuale
Parte I - Assetti contrattuali
Art. 1) Ambito di applicazione
Art. 2) Decorrenza e validità
Art. 3) Procedura di rinnovo
Art. 4) Coordinamento con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e normativa
Parte II - Materie demandate alla contrattazione di secondo livello
Art. 5) Profili professionali ed inquadramenti minimi
Art. 6) Premio Variabile di Risultato ex art. 55 CCNL del 19 dicembre 2019
Art 7) Fruizione del PVR tramite Credito Welfare
Art. 8) Assistenza sanitaria integrativa
Art. 9) Previdenza complementare
Art. 10) Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie
Parte III - Altre materie
Art. 11) Formazione del personale
Art. 12) Orario di lavoro e di apertura degli sportelli
Art. 13) Part time

 

Art. 14) Viaggi durante l’orario di lavoro straordinario
Art. 15) Permessi, aspettativa, e pianificazione ferie
Art. 16) Banca Etica delle Ore
Art. 17) Il Credito Welfare per dipendenti
Art. 18) Trattamento economico integrativo
Art. 19) Indennità tragitto casa-lavoro
Art. 20) Il buono pasto
Art. 21) Assicurazione
Art. 22) Mutuo prima casa
Art. 23) Utilizzo autovettura privata, trasferte e danni
Art. 24) Missioni
Art. 25) Ex premio di rendimento
Parte IV - Funzionamento del contact center in BPAA anche ai sensi dell'art. 4 l. 300/1970
Art. 26) Contact Center - premesse
Parte V - Relazioni industriali
Art. 27) Permessi, libertà ed agibilità sindacali
Art. 28) Bacheca sindacale elettronica
Art. 29) Assemblee aziendali


Contratto integrativo aziendale per il personale appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali della Banca Popolare - Volksbank

Parti contraenti
In Bolzano, il giorno 27 maggio 2024 tra la Banca Popolare dell’Alto Adige spa con sede legale in Bolzano, via del Macello n. 55, […] e le seguenti Rappresentanze Sindacali Aziendali: la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], la Delegazione Sindacale (First) […], la Delegazione Sindacale (Uilca) […], la Delegazione Sindacale (Unisin) […], la Delegazione Sindacale della Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftsbund - Unione sindacati autonomi altoatesini (Asgb) […]

Dichiarazioni delle Parti sulla situazione attuale
Le Parti hanno effettuato, anche nel corso del corrente anno, congiuntamente un’analisi ricognitiva su cinque punti cardine riguardanti (i) la retribuzione del personale, (il) le prestazioni aggiuntive anche non aventi carattere monetario, (iii) gli istituti che riguardando lato sensu il benessere del personale e ne aumentano la produttività, (iv) la soddisfazione sul posto di lavoro nonché (v) gli strumenti di conciliazione del benessere casa/lavoro.
Le Parti, inoltre, hanno manifestato la volontà di integrare nel presente Contratto Integrativo Aziendale l’accordo riguardante il funzionamento del Contact Center in BPAA rivedendone al contempo il contenuto. Le Parti, infine, concordano sul fatto che il presente CIA recepisce a tutti gli effetti l’accordo in materia di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smart working) per il triennio 2024-2026 sottoscritto in data 19 marzo 2024 e che lo stesso ne costituisce parte integrante.
Tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si è convenuto di stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali della Banca Popolare dell'Alto Adige spa.

Parte I - Assetti contrattuali
Art. 1) Ambito di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito CIA) si applica al personale della Banca inquadrato nelle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente alla medesima data.

Parte II - Materie demandate alla contrattazione di secondo livello
Art. 10) Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie

10.1 Adempimenti demandati in materia di consultazione e partecipazione dei/delle lavoratori/trici dal d.lgs. 81/2008.
La Banca ha dato attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. modifiche nonché gli accordi ABI e OO.SS. vigenti tempo per tempo.
Elezioni/nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
La rappresentanza dei/delle lavoratori/trici per la sicurezza deve essere composta dal numero di RLS previsto dal d.lgs. 81/2008 e ss. modifiche (attualmente n. 6).
La costituzione della rappresentanza dei/delle lavoratori/trici per la sicurezza avviene mediante elezione unitaria e diretta da parte dei/delle lavoratori/trici o, in difetto di elezione o qualora le candidature non superino le unità previste, nomina diretta da parte delle singole OO.SS. tra le stesse condivisa.
Comunicazioni tra lavoratori/trici e RLS
La Banca assicura la messa a disposizione nell’Intranet aziendale di una bacheca elettronica utile agli RLS per l'affissione di comunicati indirizzati ai lavoratori per le materie della salute e sicurezza sul lavoro.
Altresì, con lo stesso fine, è consentito effettuare comunicazioni telefoniche e via e-mail aziendale.
Inoltre, la Banca assicura una e-mail di gruppo denominata rls@ dove i/le lavoratori/trici possono comunicare con gli RLS.
Bacheca elettronica Banca/RLS
La Banca assicura nell'Intranet aziendale una bacheca elettronica dove inserire tutta la documentazione (in forma non esaustiva DVR, DUVRI, verbali delle riunioni) utile ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per l’espletamento delle relative funzioni. L’accesso a tale bacheca è riservato agli RLS che ne utilizzeranno i contenuti ai soli fini istituzionali e mantenendone la riservatezza.
Visite nei luoghi di lavoro
Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 81/2008 per l’espletamento del mandato sono concessi a ciascun RLS permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art 50, comma 1, lettere b), c) d) i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate della autorità competenti - e lettera I).
Da detto monte ore sono altresì esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ove si esegue la visita.
Le spese di trasferimento saranno rimborsate agli RLS applicando le tariffe Banca previste per le trasferte, vigenti tempo per tempo.
Gli RLS s’impegnano ad inserire gli appositi giustificativi per l’utilizzo dei permessi come- sopra descritti.
10.2 Norme a tutela della sicurezza dei/delle dipendenti
Reperibilità ed intervento

La Banca ha facoltà di chiedere la disponibilità ai/alle dipendenti per intervenire presso i locali di una sede locale dell’azienda a seguito di entrata in funzione dell’allarme ed intervento della forza pubblica.
La Banca individua i/le dipendenti, a quali richiedere tale disponibilità, evitando coloro che indichino di trovarsi in situazioni di particolare fragilità (psicologica, fisica ecc.) o che la residenza (o domicilio) degli stessi disti notevolmente dall’unità lavorativa alla quale si richiede di intervenire.
La Banca si impegna ad istruire in modo adeguato i/le dipendenti su quali attività debbano essere svolte, quali siano da evitare e su come prevenire i rischi in caso di intervento.
In tali casi:
1) il mancato intervento non può dar luogo a provvedimenti disciplinari, note di biasimo né nel colloquio del collaboratore né in altri tipi di valutazione;
2) in casi di intervento al di fuori dell'orario di lavoro, oltre all’orario straordinario, la Banca riconosce agli/alle stessi/e:
a. il chilometraggio previsto per le trasferte;
b. nel caso di intervento notturno tra le 22:00 e le 05:00, un recupero compensativo da usufruire tramite flessibilità per il personale appartenente alla terza area professionale o autogestione per i quadri direttivi pari alla durata dell’intervento, previa comunicazione al diretto preposto.
c. un’indennità di intervento pari a euro 80,00.
Dispositivi di sicurezza in caso di presenza di un/a dipendente in unica U.O.
Qualora per motivazioni aziendali in unità locali cui sono assegnati/e fino a 4 dipendenti, la Banca adotta, entro luglio 2024, specifici dispositivi di sicurezza che provvedano a segnalare l’eventuale malessere/malore del personale ivi presente (es. “uomo a terra").
Rapine e coinvolgimento del dipendente in eventi rivestenti la qualifica di reato
Qualora un/a dipendente rimanga coinvolto/a anche indirettamente in una rapina o tentata rapina o altro evento rivestente la qualifica di reato, la Banca provvederà a:
• offrire ai/alle dipendenti che ne facciano richiesta un adeguato sostegno psicologico, supportandone in foto e senza limitazione tutte le relative spese;
• concedere ai/alle dipendenti coinvolti/e due giorni di permesso retribuiti, oltre a quello in cui è avvenuto l’evento.
10.3 Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro
La Banca si impegna ad assicurare ambienti di lavoro puliti e salubri ottimizzando gli interventi di pulizia.
Giornalmente assicura in tutti gli ambienti di lavoro un’adeguata pulizia:
• degli spazi lavorativi e le scrivanie con prodotti adeguati;
• degli spazi adibiti all’utilizzo di distributori automatici di bevande, caffè e snack;
• svuotamento dei cestini.
• pulizie di fino di scaffali, cassetti e arredi comuni in genere;
• pulizia dei tappeti presenti all’ingresso delle filiali.
Con periodicità semestrale:
• igiene e sanificatone di tendaggi, tappeti e tessuti.
Con periodicità annuale:
• sanificazione delle moquettes.
Prima dell’avvio dei condizionatori, in adempimento alle normative vigenti:
• manutenzione di condizionatori e di impianti di ventilazione;
• pulizia di filtri e griglie;
• pulizia del motore dell'impianto di condizionamento;
• controllo del liquido refrigerante.
La Banca invita tutto il personale a segnalare alle uu.oo. preposte (attualmente FMG) eventuali disservizi o difformità rispetto a quanto sopra descritto.

Parte III - Altre materie
Art. 12) Orario di lavoro e di apertura degli sportelli

L'orario di lavoro per tutti/e i/le dipendenti è fissato, di regola, in 37 ore e 30 minuti settimanali da prestarsi, secondo le modalità di seguito previste tra le ore 8.00 e le ore 17.30 di ogni giorno. A partire dal 1° luglio l'orario di lavoro settimanale scenderà a 37 ore.
In ogni caso sono fatti salvi i singoli accordi individuali specifici intercorrenti tra la Banca ed il/la singolo/a dipendente a meno che quest’ultimo/a non opti per l’applicazione di quanto previsto dal presente articolato.
La flessibilità come disciplinata dal presente accordo verrà applicata anche ai/alle dipendenti con orario parziale rispettandone la relativa peculiarità. A titolo esemplificativo, il/la dipendente con orario parziale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 potrà scegliere autonomamente il proprio orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il proprio orario di uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30.
L'orario di apertura degli sportelli potrà avvenire esclusivamente all'interno delle fasce di orario obbligatorio sottoindicate e, in ogni caso, la chiusura dovrà avvenire almeno dieci minuti prima del termine dell'erario obbligatorio pomeridiano.
Il personale appartenente alle aree professionali ha l’obbligo di timbratura all’inizio ed alla fine della prestazione lavorativa nonché all'inizio ed alla fìne della pausa pranzo ed all'inizio ed alla fine di ogni altra pausa come sotto disciplinata.
La prestazione lavorativa dei quadri direttivi ha caratteristiche di flessibilità temporale e criteri di elasticità. Pertanto, il personale appartenente alle categorie dei quadri direttivi timbra una sola volta durante la giornata. Il quadro direttivo può usufruire in autogestione fino a un massimo di 4 ore giornaliere dandone comunicazione tramite la procedura predisposta dalla Banca. Tale assenza non necessita di motivazione alcuna e la causale sarà compatibile con tutte le altre causali di assenza per le restanti ore.
Sono concesse al/alla dipendente una o più pause, nell’ambito della giornata, per una durata complessiva massima di 15 minuti, da usufruire compatibilmente con le esigenze lavorative ed operative dell’unità organizzativa di appartenenza. La fruizione in misura inferiore, anche suddivisa in più pause, verrà, comunque, complessivamente considerata ad ogni effetto di 15 minuti e non darà diritto a recuperi. L’eventuale protrazione delle pause oltre i 15 minuti verrà decurtata ai fini dell’orario di lavoro giornaliero nella misura di un numero di minuti pari alla durata della protrazione.
L'intervallo per la colazione previsto dal CCNL vigente (pranzo) è fissato, di regola, in un'ora e mezza e può essere ridotto fino a 30 minuti; esso viene, di norma, effettuato tra le ore 13.00 e le ore 14.30. La fruizione in misura inferiore ai 30 minuti verrà, comunque, considerata ad ogni effetto di 30 minuti e non darà diritto a recuperi della medesima.
Per i/le dipendenti appartenenti alle aree professionali viene confermato il cd. orario “flessibile", con esclusione dei servizi di volta in volta concordati tra le OO.SS. e la Banca solo per ragioni tecnico-organizzative e comunicati a tutti/e i/le dipendenti tramite disposizione di servizio interna. Pertanto, ogni lavoratore/trice potrà determinare autonomamente il proprio orario di lavoro giornaliero
• effettuare una prestazione lavorativa settimanale di almeno 37 ore e 30 minuti fino al 30 giugno 2024 e di 37 ore a partire dal 1° luglio 2024, decurtata della pausa di 15 minuti giornalieri come sopra definita;
• effettuare una pausa pranzo, come sopra definita, di almeno 30 minuti consecutivi;
• effettuare la prestazione lavorativa all'interno della fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 17.30 con l’obbligo che la propria prestazione lavorativa ricomprenda la seguente fascia oraria (cd. Kernzeit): dalle ore 8.30 fino alle ore 13.00 (12.30 per gli uffici interni) e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (16.00 per la giornata del venerdì a partire dal 1° luglio 2024).
Nel caso dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i/le dipendenti interessati/e saranno tenuti/e al rispetto di quella parte di “Kernzeit” ricompresa nel proprio accordo individuale. A titolo esemplificativo, il/la dipendente con orario parziale dalle ore 8.00 alle ore 12.00 potrà scegliere autonomamente il proprio orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il proprio orario di uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30.
In ogni caso la Banca potrà limitare o modificare l’orario "flessibile" per eccezionali esigenze dì servizio ma dovrà comunicare detto provvedimento ai/alle singoli/e interessati/e con un congruo preavviso. Tale eccezionalità dovrà essere limitata nel tempo.
Ad integrazione di quanto sopra previsto, il/la singolo/a dipendente appartenente alle Aree professionali, potrà usufruire di un saldo orario in positivo o in negativo pari a 10 ore massime complessive che saranno gestite attraverso il cd. "Zeitkonto”.
Pertanto, con riferimento a ciascuna giornata lavorativa, viene indicato un saldo orario (positivo nel caso di maggiore prestazione resa rispetto alle 7 ore e 30 minuti - 7 ore per il venerdì a partire dal 1° luglio 2024 - ovvero negativo nel caso di prestazione ridotta). Sono escluse dal computo le trasferte per le quali verrà erogato il trattamento previsto dal presente CIA. La prestazione giornaliera oltre le 7 ore e 30 minuti (7 ore per la giornata del venerdì a partire dal 1° luglio 2024) non sarà conteggiata per i primi 15 minuti ed in caso di superamento il conteggio decorrerà dal primo minuto.
Il recupero avverrà a minuti e qualora il/la dipendente intenda usufruirne all’interno delle fasce orarie obbligatorie di presenza, dovrà essere preventivamente autorizzato dal preposto.
La prestazione lavorativa giornaliera resa oltre le 7 ore e 30 minuti (7 ore per la giornata del venerdì a partire dal 1° luglio 2024) non costituisce di norma lavoro straordinario fino al limite massimo di 10 ore, e potrà essere recuperata attraverso un meccanismo di compensazione delle prestazioni giornalmente rese. Il limite delle 10 ore trova applicazione anche ai/alle lavoratori/trici con contratto di lavoro a tempo parziale.
Eventuali prestazioni che eccedessero le 10 ore sopra previste dovranno essere, di volta in volta, previamente autorizzate dal responsabile o, eccezionalmente, entro il giorno lavorativo successivo, e verranno trattate ai sensi del CCNL vigente. È riconosciuto al/alla singolo/a dipendente il diritto a richiedere e ad inserire straordinario, anche prima del raggiungimento del predetto limite delle 10 ore ed anche all’interno della fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 17.30.
Il lavoro straordinario deve avere carattere di urgenza e non differibilità e deve essere preventivamente autorizzato dal preposto. Il tempo di lavoro straordinario minimo che può essere autorizzato è costituito da blocchi ciascuno pari ad almeno 30 minuti consecutivi.

Art. 13) Part time
La Banca ed il/la dipendente possono concordare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative della Banca, la trasformazione temporanea dell’orario di lavoro in part-time (con priorità per le richieste che provengano da dipendenti in servizio).
[…]
Nelle ipotesi di rientro in servizio al termine di periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità, i/le dipendenti maturano il diritto ad ottenere il part time per i 2 anni successivi al rientro.
La trasformazione immediata dell’orario di lavoro sarà accordata dalla Banca su domanda (corredata da specifica documentazione) del dipendente che:
• sia affetto da patologia oncologica;
• sia presente grave handicap ai sensi della legge 104/1992;
• sia familiare di soggetto con handicap grave previsto dalla legge 104/1992;
• il medico aziendale disponga la riduzione dell'orario di lavoro.
La Banca darà priorità alle domande inoltrate da dipendenti con le seguenti condizioni:
• dipendenti con figli conviventi di età non superiore ad anni 13, con maggior riguardo per quelli di età inferiore e con numero maggiore di figli minori di 13 anni;
• dipendenti che assistono disabili ai sensi della legge 104/1992;
• motivi di salute dei/delle dipendenti.
A parità delle sopraindicate condizioni, si terrà conto dell'anzianità di servizio.
Ha altresì diritto al part time il dipendente al quale manchino 3 anni alla pensione ed intenda passare le proprie conoscenze al collaboratore che sarà deputato a sostituirlo. In tal caso sarà da sottoscrivere un apposito accordo da ratificarsi in sede protetta. In tal caso il dipendente è tenuto ad avanzare richiesta di part time con un preavviso di almeno 12 mesi.

Art. 15) Permessi, aspettativa, e pianificazione ferie
[…]
15.3 Aspettativa non retribuita per maternità/paternità
Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e quanto previsto in materia dal CCNL del 19 dicembre 2019, i/le dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino a 24 mesi, da fruire in seguito al congedo di maternità, al congedo parentale intero o alla prima frazione dello stesso o al termine della fruizione dei permessi giornalieri.
[…]
15.4 Permessi retribuiti nelle ipotesi di Grave Evento Patologico
Ferma la disciplina collettiva nazionale in materia di patologie e la normativa aziendale vigente in materia di permessi per visite mediche specialistiche non effettuabili al di fuori dell’orario di lavoro, la Banca riconosce al/alla dipendente la possibilità di fruire di permessi retribuiti nel limite massimo di 17 giorni all’anno per i/le dipendenti affetti da Grave Evento Patologico (“GEP", intendendosi per tali, in via tassativa, le sole ipotesi di: malattie oncologiche, infarto e S.L.A.).
Al fine di rendere più agevole la richiesta e la fruizione di tali permessi da parte del/della dipendente, si stabilisce: il/la dipendente interessato/a da un GEP è tenuto/a a presentare all’U.O. amministrazione personale, non appena possibile, la documentazione sanitaria comprovante la patologia medesima.
[…]
15.8 Pianificazione delle ferie
Il singolo dipendente dovrà consumare le ferie nel corso dell’anno di maturazione ad eccezione di un residuo massimo di 5 giorni di ferie che potrà essere usufruito negli anni seguenti. In nessun caso la somma dei vari residui potrà superare cumulativamente i 5 giorni di ferie.
[…]
Per eccezionali esigenze personali motivate, il dipendente potrà richiedere al proprio preposto di superare il predetto limite dei 5 giorni (fino a un massimo complessivo di 10 giorni). Il preposto valuterà in accordo con HR se accogliere la richiesta.
[…]

Parte V - Relazioni industriali
Art. 27) Permessi, libertà ed agibilità sindacali

In materia di agibilità sindacali si applicano le normative contenute nell’accordo di rinnovo del 7 luglio 2010 e successive modifiche in materia di libertà sindacali, sottoscritto in data 25 novembre 2015.
[…]

Art. 28) Bacheca sindacale elettronica
Le Rappresentanze Sindacali hanno a disposizione una bacheca sindacale elettronica all’interno della quale possono rendere noti i comunicati sindacali a tutti i/le dipendenti.

Art. 29) Assemblee aziendali
Le assemblee aziendali sono regolate in conformità alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all’accordo del 6 gennaio 1984.
Per le assemblee aziendali indette al di fuori del singolo orario di lavoro, ai partecipanti, ivi compresi i part time, viene riconosciuto il trattamento contrattuale delle prestazioni straordinarie; i quadri direttivi possono fare confluire le relative ore nell’autogestione del proprio orario di lavoro.
La Banca si fa carico delle spese sostenute per il servizio di interpretariato (a favore dei/delle dipendenti affetti da sordomutismo) per un massimo di due assemblee all’anno e previo accordo con HR.