INL
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione centrale
coordinamento giuridico

Agli Ispettorati interregionali del lavoro
e p.c.
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Alla Provincia autonoma di Trento
All’Ispettorato regionale del lavoro di Palermo


Oggetto: interdizione ante/post partum dal lavoro in ambito scolastico per le lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (art. 17, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.) - periodo di interruzione delle attività scolastiche ed inizio della pausa estiva.


Si informa del parere reso dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla nota prot. n. 9443 dell’8 novembre u.s. con la quale, in relazione alla questione in oggetto sollevata da taluni Uffici di questo Ispettorato, ha chiarito che:
“(...) durante il periodo di chiusura dell'anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (ins

. Pertanto, non sarebbe giustificata l’emanazione di un provvedimento di astensione dell’insegnante dal lavoro in corrispondenza di un periodo di mancato svolgimento dell’attività principale, individuata come fattore di rischio all'interno del DVR”.
Si segnala altresì come il predetto Ufficio abbia evidenziato la necessità di “verificare i presupposti che in altri settori consentirebbero il provvedimento di interdizione anche nel periodo in cui la lavoratrice non sarà esposta al rischio e valutare l’opportunità di applicare in maniera uniforme il criterio della impossibilità di rilasciare un provvedimento di astensione dal lavoro per quei periodi che, al momento della sua adozione, siano già noti come periodi di accertata inattività della lavoratrice (come può essere nello specifico il caso della conclusione dell'anno scolastico o della totale chiusura aziendale ordinariamente programmata durante il periodo estivo)”.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA