Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 26 luglio 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Anas spa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Sada-Fast-Confsal, Snala-Cisal, Ugl, Dirstat
Settori: Trasporti, Anas
Fonte: FILT-CGIL

Sommario:

Premessa
Allegato al Verbale
Allegato 1
Protocollo sulle Relazioni Industriali

Art 1. Area di applicazione
Art. 2 Durata del contratto
Art. 3 Procedure per il rinnovo
Art. 4 Diritti di informazione
A) Livello nazionale confederale e di categoria
B) Livello nazionale di categoria
C) Livello regionale e di unità produttiva
Art. 5 Contrattazione
A) Livello nazionale di categoria

B) Livello regionale e di unità produttiva
Art. 6 Procedura e Sedi di composizione delle controversie
A) Livello unità produttiva
B) Livello nazionale
Art. 7 Interpretazione autentica del contratto
Art. 8 Quote sindacali
Art. 9 Diritto di affissione
Art. 10 Referendum
Art. 11 Assemblee e locali rappresentanze sindacali
Art. 12 Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 13 Aspettativa sindacale
Art. 14 Permessi sindacali retribuiti
Art. 15 Rappresentanze sindacali unitarie
Allegato 2 - Protocollo sui criteri e le procedure per la copertura dei posti vacanti

Allegato 3 - Protocollo sulle tipologie contrattuali
Premessa
Art. 1 Altre tipologie di rapporto di lavoro
Art. 2 Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 3 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 4 Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 5 Telelavoro
Art. 6 Apprendistato
Art. 7 Contratto di Inserimento
Art. 8 Tirocini formativi e di orientamento
Allegato 4 - Protocollo su Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 1 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro
Art. 2 Organismi paritetici
Art. 3 Indumenti di lavoro
Art. 4 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 5 Unità produttive
Art. 6 Contrattazione decentrata
Art. 7 Monte ore retribuito e strumenti operativi
Art. 8 Formazione
Art. 9 Infortuni e malattie professionali
Allegato 5 - Protocollo sulle progressioni di carriera e mutamenti di mansione
Art. 1 Progressione Verticale
Art. 2 Variazione della posizione

Protocollo di intesa

Il giorno 26.07.207 al termine dell'incontro i Rappresentanti dell'Anas S.p.A, ed i Rappresentanti delle OO.SS: nazionali, riuniti per il rinnovo del CCNL di Lavoro dei dipendenti Anas 2006-2009, scaduto il 31 dicembre 2005.

[...]
si concorda quanto segue:
[...]
7) Aggiornamento del Sistema delle Relazioni Industriali, con articolazione su tre livelli, secondo quanto contenuto nell'articolato allegato, con l'inserimento di un livello confederale nel cui ambito collocare il confronto sulle linee strategiche aziendali, prevedendo la revisione, attraverso accordo da definirsi entro il mese di ottobre 2007, del Regolamento dell'organismo bilaterale.
[...]
11) Avviare entro il mese di Ottobre la trattativa legata al completamento della parte normativa del CCNL, per la definizione in particolare dei seguenti temi:
- Organizzazione del Lavoro e Produttività, al fine di procedere alla distribuzione della presenza sul lavoro in linea con le esigenze aziendali, nell'ottica di un recupero di efficienza nella gestione del personale. Tale obiettivo si potrà conseguire attraverso la determinazione di una nuova articolazione dell'orario di lavoro che può scaturire dall'adozione dell'auspicabile contratto della viabilità o, in mancanza dello stesso, dalla contrattazione successiva tra le parti da effettuarsi entro gennaio 2008. Pertanto, ferma restando la attuale durata dell'orario di lavoro di 36 ore, le parti stabiliscono dal 1 Novembre 2007 la distribuzione dell'orario presso le sedi della Direzione Generale e degli uffici territoriali come di seguito indicato:
- dal lunedì al giovedì, 7 ore e 30 minuti
- il venerdì, 6 ore
con l'introduzione di una flessibilità pari ad 90 minuti da effettuarsi a partire dalle ore 7.45 fino alle ore 9.15, e con il mantenimento dell'attuale disciplina della pausa pranzo.

- Codice Etico, Codice Disciplinare, Mobbing, Pari Opportunità con l'obiettivo di armonizzare i testi rispetto alle evoluzioni della normativa esterna ed interna di riferimento e" al fine di garantire una più efficace gestione delle risorse aziendali anche attraverso un adeguamento delle previsioni contenute nel codice disciplinare, il necessario raccordo con il codice etico aziendale, nonché la definizione di una idonea e completa disciplina della salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di mobbing;

- Aree di Classificazione attraverso la realizzazione di un impianto di classificazione rispondente alle necessità di inquadramento delle professionalità oggi presenti nella nuova articolazione delle attività aziendali, nonché strutturato su un adeguato numero di livelli
Tale nuova struttura rifletterà la specifica tipologia di attività svolta dalle risorse, il differente grado di responsabilità assegnato, nonché le diverse competenze e conoscenze necessarie per la copertura delle posizioni organizzative, anche al fine di consentire la realizzazione di specifici percorsi di carriera, finalizzati al costante stimolo delle risorse aziendali, nonché all'individuazione di un livello dove fare confluire i ruoli strettamente a ridosso delle posizioni apicali del management aziendale e di diversi "livelli di ingresso".

- Le ulteriori seguenti materie saranno definite o rivisitate con accordo tra le parti entro il 31.12.2007;
• Ex art. 18 Legge Merloni
• Trasferte
• Mobilità
• Attività ricreative e sociali
• Formazione professionale e continua
• Disciplina del rapporto di lavoro ex Titolo II vigente CCNL
Le parti si riservano di sottoporre la presente intesa ai propri organismi competenti.

Allegato al Verbale
In ragione della particolare funzione e delle caratteristiche del tutto peculiari rivestite in ambito aziendale dal Centro Sperimentale di Cesano, quale struttura di eccellenza della ricerca tecnico-scientifica, le Parti convengono di riconoscere allo stesso, per quanto attiene allo svolgimento delle relazioni industriali, una sede negoziale specifica nell'ambito dell'unità produttiva di riferimento.

Allegato 1
Le parti, nel ribadire la centralità strategica del Sistema di Relazioni Industriali, che consenta il costante raccorda tra la totalità dei soggetti coinvolti nelle decisioni di indirizzo delle politiche aziendali, al fine anche di anticipare □ di gestire le criticità centrali e/o periferiche nell'ambito dell'azienda stessa, soprattutto nell'ottica di agevolare la prosecuzione del processo di trasformazione in atto, stabiliscono il seguente

Protocollo sulle Relazioni Industriali
Art 1. Area di applicazione
1) Il contratto collettivo nazionale si applica al personale dipendente dell'Anas Spa.
[...]

Art. 4 Diritti di informazione
A) Livello nazionale confederale e di categoria

Periodicamente, di norma ogni semestre, l'Azienda e le Segreterie Confederali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno, congiuntamente alle Segreterie Nazionali di categoria delle OO.SS. dei lavoratori, attraverso la convocazione di un Organismo Bilaterale Nazionale, disciplinato da apposito Regolamento, al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
1) Costituzione di nuove società e partecipazioni societarie dell'ANAS;
2) accordo di programma, suo stato di attuazione, nonché sulle eventuali successive modifiche introdotte;
[...]
4) progetti di intervento sugli assetti organizzativi, che comportino riflessi sul personale, per I quali potranno anche essere attivate specifiche consultazioni, finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento sugli aspetti dell'occupazione, sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro;
5) sicurezza stradale e qualità del servizio;
6) piani di investimento;

B) Livello nazionale di categoria
Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta di una delle parti, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali Nazionali del lavoratori si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
1) stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite, con valutazione sui risultati raggiunti nel quadrimestre precedente;
2) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;
3) stato e dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dell'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dall'occupazione femminile e l'utilizzo del reclutamento ex L. 68/99 comprensivi anche della mobilità del personale;
4) stato di attuazione dei programmi di formazione, addestramento e riqualificazione professionale;
5) gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali ed alla sorveglianza sanitaria;
6) orientamenti in materia di appalti, in relazione non solo all'attività di manutenzione ordinaria, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possono esplicarsi. Inoltre, l'ANAS indicherà la tipologia degli appalti avente carattere nazionale, entro 30 giorni dalla richiesta, con le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso;
7) azioni positive e di pari opportunità;
[...]
Nel corso degli incontri la Società fornirà gli eventuali aggiornamenti sulle tematiche esaminate negli incontri precedenti.

C) Livello regionale e di unità produttiva
Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta di una delle parti, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali competenti a livello di unità produttiva si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
1 ) argomenti di cui al punti 2) e 3) del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale;
2) situazione tecnico organizzativa dell'unità produttiva e programmi sugli investimenti in corso;
3) programmi di aggiornamento ed addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
4) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni secondo le diverse tipologie utilizzate e nelle eventuali diverse articolazioni interne;
5) la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
5) i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza nel lavoro;
7) le linee in materia di appalti di cui al precedente punto 6 lettera B, relativamente al rispettivo ambito territoriale;
[...]
A richiesta delle RSA/RSU sarà effettuato un esame congiunto su particolari aspetti delle problematiche sopracitate nel corso di un apposito incontro da convocare entro 10 giorni dalla apposita richiesta.
Per unità produttive si intendono: i Compartimenti della viabilità, gli Uffici speciali, la Direzione Generale. Per quanto attiene le Sezioni Staccate le Relazioni Industriali avverranno congiuntamente alla sede compartimentale di riferimento.

Art. 5 Contrattazione
A) Livello nazionale di categoria

Costituiscono oggetto di confronto:
1. linee e strategie occupazionali;
2. programmi ed interventi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale;
3. l'organizzazione generale dei servizi e le ricadute in termini di orari di lavoro;
4. il reclutamento del personale con contratto diverso dal contratto a tempo indeterminato, per il superamento dei limiti posti dall'articolo relativo alle tipologie contrattuali;
[...]

B) Livello regionale e di unità produttiva
Costituiscono oggetto di confronto:
1 la situazione tecnica organizzativa dell'unità produttive e le prospettive sugli investimenti in corso;
2. i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
3. i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
4. la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni;
4 bis. L'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali anche in rapporto a mobilità e carichi di lavoro;
5. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
6. l'articolazione dell'orario di lavoro (orario settimanale, flessibilità, lavoro domenicale e festivo, turnazioni)
7. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro
8. l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione de/le norme di legge e del CCNL
9. le politiche per le azioni positive e pari opportunità
10. le eventuali ricadute degli accordi nazionali
[...]

Art. 6 Procedura e Sedi di composizione delle controversie
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti, che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, l'interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse, per la loro definizione, alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate perla composizione delle controversie sull'applicazione del Contratto.

A) Livello unità produttiva
1) Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene stabilita dal CCNL, può chiedere che l'esame della questione venga esaurito tra Unità Produttiva e la RSA/RSU/OOSS territoriali interessate entro i 30 giorni successivi all'inoltro della richiesta.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si ritiene disattesa ed i motivi della contestazione;
2) In caso di controversie plurime, intendendo al riguardo le vertenze sul diritti derivanti dal contratto o da accordi e riguardanti una pluralità di dipendenti, la richiesta di composizione può essere assunta direttamente d RSA/RSU e dalle OO.SS. territoriali interessate secondo la seguente procedura;
• La richiesta di esame della questione avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si ritiene disattesa ed i motivi della contestazione;
• Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda il Responsabile dell'ANAS competente territorialmente fissa l'incontro con la rappresentanza sindacale per l'esame della controversia. Al termine dell'incontro dovrà essere redatto un apposito verbale;
• In caso di mancato accordo può essere richiesta eventualmente l'assistenza del Servizio Relazioni Industriali nazionale, da svolgersi entro i 15 giorni successivi;
• Al termine di tale fase viene redatto specifico verbale. Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte si seguirà la procedura di cui al successivo livello nazionale.

B) Livello nazionale
1) Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame dei competenti Organi Nazionali e si concluderà entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né, da parte aziendale, verrà data attuazione a provvedimenti concernenti le questioni oggetto della controversia.
2) in caso di controversie originatesi in sede di trattativa nazionale, le parti si impegnano a svolgere un incontro, che sarà fissato dall'Azienda entro 10 giorni successivi alla effettuazione della richiesta di raffreddamento.

Art. 7 Interpretazione autentica del contratto
1) Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2) Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3) L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalia vigenza del contratto collettivo nazionale.

Art. 9 Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in appositi spazi che l'ANAS ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.

Art. 10 Referendum
L'ANAS deve consentire lo svolgimento, di "referendum', sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle RSA/RSU e OO.SS. territoriali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 11 Assemblee e locali rappresentanze sindacali
1) Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2) Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
3) La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale, partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'ANAS con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima
4) Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo.
5) Alle organizzazioni sindacali, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di Idonei locali disponibili all'interno delle sedi dell'ANAS, nonché il diritto di usufruire, all'interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 12 Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1) Il trasferimento, dalla propria sede di lavoro, dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle Organizzazioni Sindacali, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, possono essere disposti solo previo nulla osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
2) Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

Art. 15 Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti convengono sul riconoscimento delle RSU anche con riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia; tenuto conto delle specificità del settore della viabilità stradale di riconoscere, altresì, l'accordo sottoscritto il 29-7-1994 allegato e parte integrante del presente contratto. Le elezioni avranno luogo entro il 31.12.2007.

Allegato 3 - Protocollo sulle tipologie contrattuali
Premessa
Qualora vengano apportate modifiche legislative o definiti accordi interconfederali disciplinanti le tipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato le parti convengono di aprire un confronto sulla materia entro 60 giorni.

Art. 1 Altre tipologie di rapporto di lavoro
1. L'ANAS potrà stipulare tipologie di contratti di lavoro secondo le previsioni dei seguenti articoli.
2. Fermo restando che il modello tipo di rapporto di lavoro, è costituito da quello a tempo pieno e indeterminato così come disciplinato dal Codice Civile (art. 2096 e seguenti), possono essere utilizzate entro i limiti previsti dagli articoli che seguono ed in applicazione della normativa vigente, le seguenti tipologie contrattuali:
- tempo determinato
- tempo parziale
- lavoro temporaneo
- apprendistato
- telelavoro
- inserimento/reinserimento
- tirocini formativi e di orientamento
4. La somma del personale utilizzabile attraverso le tipologia contrattuali di cui agli articoli seguenti non potrà superara per ciascuna unità produttiva la percentuale complessiva del 30%, calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente presso ciascuna unità produttiva.

Art. 2 Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Il contratto a tempo determinato, si applica in presenza delle seguenti ragioni di carattere produttivo, organizzativo e/o sostituivo:
a) necessità di svolgere lavori temporanei
b) necessità di svolgere lavori temporanei per fattori di stagionalità legati ad eventi meteorologici e di intensificazione del traffico veicolare
c) sopperire alla fornitura di service stagionali agli Enti Pubblici Territoriali
d) assenze di lungo periodo per malattia/aspettativa/maternità (periodo obbligatorio)/congedi parentali o di lavoratori impegnati in attività formative
e) necessità di intensificare in particolari aree l'attività lavorativa, senza che sia possibile sopperire con il normale organico alle esigenze determinate dalla maggiore domanda
f) sostituzione di assenze per ferie in nei periodi giugno/settembre
g) sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
h) per far fronte a periodi di riorganizzazione o riconversione di singoli settori ed uffici, anche a livello di unica unità produttiva;
i) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività o di progetti, anche di tipo sperimentale
2. Il contratto a tempo determinato non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto di cui al punto f).
3. La durata massima del contratto é pari a 12 mesi prorogabili per un periodo di ulteriori 12 mesi per la medesima attività lavorativa.
4. La quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell'anno:
a) 25 % del personale di esercizio
b) 20 % del restante.
A livello di unità produttiva verranno contrattate le percentuali di utilizzo del personale riferite all'unità stessa, fermo restando che specifiche o maggiori esigenze, costituiranno oggetto di esame congiunto tra le parti nel competente livello di negoziazione.
5. I lavoratori assunti a tempo determinato , a parità di condizioni, hanno diritto di precedenza, ove necessari, per le assunzioni a tempo indeterminato.
6. Per le restanti figure, tenuto conto della specificità delle attività dell'ANAS, è di norma escluso il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per le figure professionali di seguito elencate, che svolgono funzioni caratterizzate da coordinamento e/o preposizione di attività o di altri lavoratori:
Capo cantoniere - Capo Officina Garage - Assistente di nucleo - Assistente tecnico - Tecnico specializzato - Esperto della prevenzione - RSPP e fino all'apicale di area quadri.

Art. 3 Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le assunzioni di personale e tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dal seguente articolato contrattuale.
[...]
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative a turno. [...]
3. Il personale a tempo parziale impiegato in ogni unità produttiva non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
[...]
Nei caso di prestazioni lavorative in turni, tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno così come previsti dal successivo art. 34, tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo art. Xxxx
[...]
15 Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, salve le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dei principi di non discriminazione previsti dall'art. 4 del decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, chiarendo le parti che le clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionate alla durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni di ferie annua [...]

Art. 4 Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. L'attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a tempo determinato.
2. Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dalla normativa vigente in materia, è ammesso il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative, sostitutive, di carattere eccezionale ed occasionale e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo iniziale non superiore a 120 giorni mediante accordo aziendale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Al lavoratore somministrato si applica la disciplina riguardante il rapporto di lavoro di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile.
[...]
5. A carico dell'Anas, nei confronti dei lavoratori somministrati, si applicano le previsioni legislative in materia di sicurezza e salute del lavoro.
6. Le condizioni di cui al secondo capoverso del comma 1 devono rientrare nel seguenti casi:
a) assunzione di personale per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto acquisiti dall'ANAS, definiti predeterminati nel tempo
b) esigenze di carattere transitorio di figure professionali nuove o non facili da reperire sul mercato del lavoro
c) assunzione di nuovi servizi o funzioni e/o per l'avvio di nuove tecnologie
d) per la temporanea ed eccezionale utilizzazione di qualifiche previste in organico ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del presente protocollo;
e) per l'inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell'organico qualora se ne voglia testare l'utilità o comunque si intenda coprire posizioni di lavoro non stabilizzate per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi.
5 La percentuale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato impiegata per le fattispecie sopra Indicate, non può complessivamente superare il 10% del totale del lavoratori occupai, a tempo indeterminato alle data del 31 dicembre dell'anno precedente nell'ANAS, da calcolarsi come media su base annua, nell'ambito delle unità produttiva interessata.
6 L'ANAS fornirà l'informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici Per la sicurezza e la salute, esplicitando tale onere nel contratto di somministrazione di lavoro, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria di cui al capo IV del D. Lgs. 626/94.
[...]
8. Sono esclusi dal lavoro somministrato le attività riconducibili ai seguenti profili professionali in quanto soggette o a garanzia di rischi particolari:
- Capo cantoniere
- Capo Officina-garage
- Cantoniere
- Operaio specializzato
- Operatore specializzato
- Assistente di nucleo
- Assistente ai lavori
- Assistente tecnico
- Tecnico specializzato

Art. 5 Telelavoro
1. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa a tempo indeterminato rispetto alla tradizionali dimensioni di spazio e tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/ù telematici.
2. Le Parti si impegnano ad avviare una sperimentazione biennale finalizzata all'applicatone del presente articolo, prevedendo una verifica finale congiunta.
3. I lavoratori con contratto di telelavoro non potranno, in ogni caso, superare la percentuale del 3% dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno, dell'unità produttiva interessata, calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I dipendenti in servizio potranno liberamente avanzare richiesta di accedere a tale istituto; nell'ambito delle richieste da esaminare, fino al compimento della percentuale di cui al comma precedente, l'Anas favorirà le richieste di trasformazione o l'assunzione del personale, appartenente alle sottoelencate categorie:
- portatori di handicap,
- lavoratrici in gravidanza (con esclusione del periodo di congedo obbligatorio) o lavoratori/trici con figli di età inferiore ad anni 14,
- lavoratori/trici con situazioni familiari disagiate,
- lavoratori/trici domiciliati/ e al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.
In ogni caso il/la lavoratore/trice assunti o che richiedano di svolgere la propria attività lavorativa in telelavoro, dovrà, all'atto delta domanda, dichiarare la sussistenza delle condizioni di seguito indicate:
a) disponibilità nella propria abitazione o in un una zona limitrofa, di un ambiente di lavoro separabile da quello normalmente dedicato all'attività quotidiana;
b) conformità dei locali di lavoro alle norme legali e contrattuali da attestarsi attraverso idonea certificazione;
c) l'eventuale durata del telelavoro, che non potrà essere inizialmente inferiore a dodici mesi.
5 Il telelavoro può essere distinto nelle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare: l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene presso il domicilio del lavoratore ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;
- telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma.
6. Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore è pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e resta in organico alla struttura aziendale di appartenenza, non subendo alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato cosi come disciplinato dal presente CCNL.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
Pertanto i telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo di carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locati dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione
I telelavoratori ricevono eventualmente una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
7. Al fine di promuovere la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale sono da prevedersi periodici rientri presso la sede aziendale, da concordare con il lavoratore. Sono altresì assicurati le agibilità ed i diritti sanciti dalia L. 300/70.
8. Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D. Lgs. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e della L. 300/1970.
Pertanto, il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
[...]
9. Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese dell'ANAS, che ne mantiene la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto o danneggiamento. [...]
Si farà carico altresì della ordinane manutenzione e della riparazione per eventuali problemi di funzionamento delle stesse apparecchiature.
10. Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.
11. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
[...]
12. L'azienda installerà in comodato, presso il domicilio del lavoratore/trice una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza, comprendente gli apparati di comunicazione e collegamento con gli uffici
Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizzate esclusivamente per motivi di servizio
In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro, il telelavoratore dovrà darne avviso alle strutture aziendali competenti che provvederanno a loro carico al ripristino della postazione lavorativa
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
[...]
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro del 16-07-2002.

Art. 6 Apprendistato
1. L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo ovvero uno speciale rapporto di lavoro rivolto ai giovani in cerca di occupazione, che favorisce in modo particolare l'aspetto formativo e di apprendimento.
2. Le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire anche nelle more dell'approvazione delle leggi regionali e dei regolamenti in materia di profili formativi, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.
3. Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e di formazione:
a) un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell'azienda;
b) un periodo di formazione, in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta dall'apprendista secondo il comma 16. impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.
4. In considerazione dell'attività svolta dalla Società, le tipologie di apprendistato utilizzabili sono:
a) apprendistato professionalizzante: può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni, finalizzato alla qualificazione professionale, attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
b) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per giovani dai 19 ai 29 anni.
5. L'ANAS SpA può occupare come apprendisti non più del 30% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, ad esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture ed unità organizzative anche elementari.
6. Il contratto di apprendistato professionalizzante si stipula mediante atto scritto, sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista e deve indicare:
- i dati anagrafici dell'apprendista
- la prestazione oggetto del contratto
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato
- la durata del periodo di apprendistato
- il periodo di prova
- il piano formativo individuale
[...]
8. Il contratto di apprendistato non può essere stipulato per attività di tipo stagionale
9. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
- 15 mesi per gli apprendisti dell'Area dell'Esercizio
- 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizione economiche organizzative B1- B2
- 36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizione economiche organizzative B- A1
10. i periodi di apprendistato e la relativa formazione devono essere certificati dalla Società, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. Tali percorsi formativi sono registrati nel previsto libretto formativo individuale.
[...]
12. Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda stessa, anche presso strutture di riferimento, di almeno 150 ore annue media per l'acquisizione competenze di base e tecnico-professionali. A partire dal secondo anno, il monte ore di formazione sarà pari a 120 ore. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda o presso altra struttura di riferimento.
13. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionalizzante. Alla formazione a carattere trasversale, che avrà contenuti omogenei per tutti gli apprendisti, sarà dedicato a:
- il 50% della formazione generale per le posizioni economiche organizzative C1- B1;
- il 35% par le posizione economiche organizzative B-A1.
Quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
14. Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un 'Tutor", designato in base al possesso di una adeguata e coerente professionalità, che curerà l'addestramento sul lavoro ed il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione teorico-pratica.
15. Conformemente alla normativa vigente in materia, le attività formative trasversali sono cosi articolate;
a) competenze relazionali;
b) competenze in materia di organizzazione ed economia;
c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL;
d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la formazione obbligatoria
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lettere c) e d) che precedono sarà effettuata nel primo anno.
16. Agli apprendisti spettano gli istituti retributivi e normativi previsti dal presente CCNL.
[...]

Art. 7 Contratto di Inserimento
1. Alle assunzioni con contratto di inserimento si applicano le disposizioni normative vigenti e gli accordi interconfederali connessi, salvo diversa disciplina prevista nel presente CCNL
Il contratto di inserimento è attivabile per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, anche valorizzandone la professionalità già acquisita e diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
2. Il contratto di inserimento é stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato:
a) il progetto individuale di inserimento/reinserimento,
b) la durata,
c) il periodo di prova che corrisponde a quello previsto contrattualmente per il profilo di inquadramento corrispondente a quello di destinazione finale;
d) l'orario di lavoro;
e) la posizione economica di inquadramento;
f) la qualificazione professionale, al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
g) la durata e le modalità della formazione.
[...]
4. Condizione essenziale per attuare il contratto di inserimento è la definizione di un progetto individuale diretto a realizzare, mediante l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
5. I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono:
a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni cosi come definiti dal d Lgs 297/2002 e quindi alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi
c) lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro
d) lavoratori che vogliano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per 2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico
g) i soggetti riconosciuti affetti da handicap mentale o psichico,
In caso di assunzioni uguali o superiori nel numero a 6 unità, almeno il 10% di queste dovranno riferirsi alle tipologie cui alle lettere c), e), f).
6. Il contratto di inserimento avrà la durata massima di:
- 12 mesi per i progetti relativi ai lavoratori da inserirsi nelle posizione economiche organizzative B2- B1
- 18 mesi per i progetti relativi ai lavoratori da Inserirsi nelle posizione economiche organizzative B-A1
7. La formazione da erogarsi, anche con modalità di e-learning, non potrà essere inferiore a 40 ore, ripartita al 50% tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporta di lavoro ed organizzazione aziendale e tra 50% di addestramento specifico impartite, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Per l'area dell'esercizio le ore destinate alla formazione antinfortunistica la prevista quota del 50% dovrà essere maggiorata di almeno 10 ore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
8. Nell'Ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, i limiti temporali di cui al punta 6 saranno ridotti di un terzo.
[...]

Art. 8 Tirocini formativi e di orientamento
1. Sono promossi tirocini formativi e di orientamento in favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
2. I tirocini attengono alfa formazione professionale e non ai rapporti di lavoro e pertanto la loro regolamentazione rimessa alla competenza esclusiva delle amministrazione regionali.
3. In attesa che le Regioni si attivino ad emanare proprie leggi, per quanto riguarda i presupposti e i requisiti di validità degli stages, restano valide le precedenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato, ossia si applica la disciplina relativa ai tirocini formativi di cui alla Legge 196/97, attuata con Regolamento emanato con decreto del ministero del ministero del Lavoro n. 142/1998 seguito dalla circolare del ministero del Welfare n. 92/1998.
4. L'ANAS può ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nella misura non superiore al 5% dei dipendenti a tempo indeterminato computati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Allegato 4 Protocollo su Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 1 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro
1. L'Anas assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di quanto disposto anche dall'art. 9 della L.300/70, nonché del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
2. Entro 120 giorni dalla stipula del presente CCNL verrà, previa consultazione delle OO.SS. firmatarie, avviata l'introduzione di un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro (SGSSL), orientato verso le linee guida UNI-INAIL e che risponda alle specifiche esigenze aziendali. Per contribuire con efficacia all'adozione di tale sistema va promossa una costante attività di valutazione dei rischi aziendali, anche alla luce delle possibili modifiche od aggiornamenti delle attività stesse, facendo riferimento agli adempimenti di legge, ai regolamenti, alle Linee guida di emanazione Istituzionale ed alle buone pratiche, con l'individuazione delle tonti di pericolo specifiche della realtà aziendale.
3. Il sistema prevederà momenti di informazione e cooperazione che coinvolgeranno tutti i soggetti interni ed esterni interessati, secondo i diversi livelli di competenza e professionalità, secondo la concezione di massima integrazione della materia relativa alla salute ed alla sicurezza nell'intera attività aziendale.

Art. 2 Organismi paritetici
1. L'ANAS assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di quanto disposto anche dall'art. 9 della L. 300/70, nonché del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
2. Fatta salve le prerogative delle parti, tanto a livello centrale quanto a livello periferico sono costituiti gli Organismi paritetici, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale, hanno il compito di:
- costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio malattie derivanti dal servizio;
- proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia nei confronti dei lavoratori, a norma anche dell'art. 20 del D. Lgs. 626/94;
- avviare studi, ricerche e proposte per l'individuazione degli ambiti di applicazione del decreto 11 agosto 1993, n. 374 (lavori usuranti) e successive modificazioni, sia per l'individuazione di soluzioni interne, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti;
- dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione del diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
3. Il funzionamento degli Organismi paritetici predetti è disciplinato da apposito Regolamento del 17.5.2000 I componenti di detti organismi e le OO.SS. secondo la propria competenza territoriale, ricevono costante informazione sull'attività svolta dal l'ANAS sulla materia della salute e sicurezza del lavoro e su quella che possa determinare modificazioni delle condizioni di lavoro.

Art. 3 Indumenti di lavoro
1. L'ANAS fornisce ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in quanto a tipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza ed identificazione. Il personale destinatario di detti indumenti, salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è quello che esplica la sua attività:
- su strada
- alla guida di autoveicoli ed automezzi
- nelle officine
- presso i laboratori
- presso la anticamere, i portierati, le guardianie, i servizi fotocopie.
2. L'ANAS fornisce, altresì, adeguati dispositivi individuali e collettivi di protezione previsti dalla normativa per le attività a rischio.
3. L'ANAS si impegna ad emanare, previo confronto con le OO.SS., entro 120 gg, dalla stipula del presente CCNL, un Regolamento che disciplini la materia di cui al presente articolo.

Art. 4 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come sotto individuata, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in Azienda fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 18 del D. Lgs. n. 626/94.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU, ove costituite, cosi come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni del Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 19 del citato D. Lgs. n. 626.
5. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile.
6. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
7. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
8. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto al sensi dell'art. 7 ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.

Art. 5 Unità produttive
Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le unità produttive sono individuate come segue:
a) il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito;
b) i centri manutentori la cui attività non coincide con l'ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di omogeneità, in rapporto all'estesa chilometrica;
c) i centri manutentori che svolgono la loro attività su un'estesa chilometrica anche minore rispetto alla due fattispecie precedenti, ma con la presenza di tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del lavoro (es. Autostrade);
d) l'intero ambito compartimentale o dell'Ufficio Speciale;
e) il Centro Sperimentale di Cesano;
f) la Direzione Generale, relativamente a tutte le altre sedi, oltre quelle del Centro Sperimentale.

Art. 6 Contrattazione decentrata
1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità produttive ed il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo fissato dall'art. 18, comma 6, del D. Lgs. n. 626 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo i modelli di cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine ed autoparchi) anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
2. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della sede compartimentale potrà coincidere con uno o più Rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti, previsti per ciascun Compartimenti o Ufficio Speciale.
3. Presso la Direzione Generale la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei Rappresentanti in relazione alla diversa dislocazione delle sedi.

Art. 7 Monte ore retribuito e strumenti operativi
1. Per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è prevista l'assegnazione di un monte ore pari a tre ore annue per ciascun lavoratore da determinarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19, comma 1°, punti a) e n) del D. Lgs. n. 626/94, escludendo i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le squadre di manutenzione o di emergenza, i centri squadra e le altre sedi di lavoro.
2. Nel caso in cui l'unità produttiva individuata coincida con un'unica sede di lavoro (es.: la sede compartimentale, le sedi della Direzione generale o un'autofficina) fermo restando quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente il numero di cento ore annue.
3. L'ANAS metterà a disposizione del Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per il tempo necessario per recarsi presso le squadre o le sedi di lavoro distribuite lungo le strade statali ed autostrade, un mezzo di trasporto da individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili.
4. Il Rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo a lui assegnato.

Art. 8 Formazione
1. Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno l'ANAS fornirà alle OO.SS. Nazionali la proposta relativa al piano di formazione generale sui rischi sulla sicurezza e la salute destinata ai seguenti soggetti;
a) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) Responsabili e componenti del Servizio di prevenzione e protezione, se individuati all'interno dell'ANAS;
c) Singoli lavoratori e preposti;
d) Lavoratori Incaricati dell'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione.
2. Nella formulazione delle proposte formative l'Anas terrà conto delle Analisi e delle Linee guida per la tutèla degli addetti ai cantieri stradali ed autostradali prodotte dall'ISPESL.

Art. 9 Infortuni e malattie professionali
1. In caso di assenze dovute ad infortunio sul lavoro o ad esso riconducibile, nonché di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione al posto di lavoro fino a completa guarigione.
In tale periodo al lavoratore spetta la retribuzione fissa e variabile con esclusione dello straordinario.
2. Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o dalla infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nell'ambito della stessa provincia, a mansioni diverse riconducibili ai profili ascrivibili al livello retributivo - funzionale di appartenenza.
3 La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita preventiva periodica prevista dalla normativa vigente.
4. Al personale assunto successivamente al 18.04,1996 si applica la normativa di cui al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni
5. Per il personale in servizio alla data del 18.04.1996 continuerà ad applicarsi la normativa già vigente in materia e quella relativa ai riconoscimenti di Infermità derivanti da causa di servizio.
6. I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dall'art. 38 (assenze per malattia)