Tipologia: Protocollo di intesa RLS
Data firma: 21 giugno 2021
Parti: Azienda USL Modena e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials*, Fsi-Usae*, Nursing-Up, RSU
Comparti: P.A., SSN, Azienda USL Modena
Sommario:
Protocollo di intesa tra l'Azienda USL di Modena, e le rappresentanze sindacali di area comparto per la definizione delle modalità di individuazione delle funzioni e delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il giorno 19.05.2021 ha avuto luogo l'incontro in via telematica tra la delegazione dell’Azienda USL di Modena ed i soggetti di cui all’art. 8 comma 3 del CCNL 21/05/2018.
Facendo seguito all’iter di sottoscrizione avviato il 19/05/2021 e concluso il 21/06/2021 con la sottoscrizione della maggioranza della RSU, le parti condividono il seguente testo definitivo del verbale in oggetto.
Per la delegazione trattante dell’Azienda USL di Modena […]
Per la delegazione trattante di parte sindacale Fp Cgil […], Cisl Fp […], Uil Fpl […], Fials *, Fsi confederazione Usae *, Nursing Up […], componenti RSU […]
Modena lì 21 giugno 2021
Le parti
Premesso che:
l'art. 47 del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.:
• dispone che in tutte le Aziende o unità produttive debbano essere eletti o designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• demanda alla contrattazione collettiva la determinazione del numero dei rappresentanti, le modalità di designazione o elezione degli stessi, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle relative funzioni;
l’art. 50 dello stesso decreto precisa le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di detti Rappresentanti,
il testo di riferimento per la contrattazione collettiva applicabile è costituito dal CCNQ vigente;
la Regione Emilia Romagna in data 25/07/2013 ha emanato un “atto di indirizzo in materia di espletamento delle funzioni attribuite ai RLS ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e del CCNQ in G.U. del 30 luglio 1996”;
concordano quanto segue
Art. 1 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con il D.Lgs.626/1994 e relativo CCNQ 5/6/1996 prima, e, successivamente, con il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. viene individuata la figura del RLS in ambito aziendale.
Tale figura ha una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni attribuite dall'art. 50 dello stesso decreto 81/2008.
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Art. 2 Individuazione del numero dei RLS
Per le aree di contrattazione del personale comparto in considerazione dell'Atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna del 25/07/2013, art.31, il numero dei RLS è fissato in 12 nell’ambito della RSU eletta.
L’individuazione dei RLS avviene nell’ambito della RSU eletta, tramite designazione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. Pertanto le cariche di RLS saranno suddivise tra tali O.O.S.S. proporzionalmente alla rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale accertata come media tra il dato elettorale risultante dalla ultima elezione RSU e il dato associativo rilevato nella medesima occasione. Ai fini della suddetta ripartizione sarà utilizzato, in seconda istanza, il criterio di riparto sulla base dei migliori resti, fino alla concorrenza dell’attribuzione delle cariche previste, in analogia al metodo di ripartizione dei seggi in occasione delle elezioni RSU.
Con riferimento al personale di area Dirigenza Sanità e Dirigenza Funzioni locali (PTA) la designazione dei RLS avviene di concerto tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL.
Art. 3 Durata in carica dei RLS
La durata della carica di RLS è di tre anni e coincide per tutte le aree contrattuali con il decorso della RSU in carica. Nel caso in cui uno o più RLS non potessero esercitare le funzioni attribuite, si procede alla sostituzione mediante designazione a cura della sigla che aveva provveduto alla nomina.
Con le stesse modalità si procede alla sostituzione nell'eventualità che uno o più RLS rassegnassero volontarie dimissioni dall'incarico conferito ovvero in caso di revoca da parte dell’Organizzazione Sindacale designataria.
Al termine del triennio d'incarico, i RLS sono ri-designabili con atto formale comunicato alle aziende.
In fase di prima applicazione del presente protocollo di intesa, i nuovi RLS individuati sulla base dello stesso, restano in carica fino al rinnovo della RSU al fine di allineare la durata triennale della carica dei RLS con quella dei RSU.
Art. 4 Permessi retribuiti per l'assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS
Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Le suddette funzioni sono riconducibili nell'ambito delle categorie sotto descritte:
a) funzioni riconducibili ad attività del Rappresentante esercitate su iniziativa di soggetti esterni (Datore di Lavoro o suo Delegato, Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, altri Enti aventi competenza in materia) >>>> definite funzioni SUB A);
b) funzioni riconducibili alle azioni esercitate di iniziativa da parte del Rappresentante in attuazione del dettato del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. >>>> definite funzioni SUB B).
Per l'esercizio delle funzioni sub A) e sub B) si stabilisce un monte di 200 ore/anno di permessi retribuiti per ogni Rappresentante. La fruibilità di tale monte ore si esaurisce nell’anno di riferimenti e non è cumulabile sull’anno successivo. Non rientrano in tale monte ore quelle connesse alla formazione di cui all’art. 12 del presente protocollo.
Le ore connesse alle funzioni sub A) (consultazione, sopralluoghi, tavoli tecnici) sono comunque computate e scontate dal suddetto monte annuo del RLS a prescindere dall’effettiva partecipazione del RLS alle stesse.
Si prevedono ulteriori 300 ore/anno per promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Tale monte ore non è attribuito pro-capite bensì suddiviso tra tutti i RLS previo accordi.
Art. 5 Modalità di fruizione dei permessi
1. Permessi per espletamento delle funzioni sub A)
Gli organismi istituzionali competenti sono tenuti a fornire notizia delle attività di cui si rende necessario l'espletamento con un preavviso minimo, di norma, pari a 5 giorni. Tale notizia è comunicata ai RLS e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale. I RLS a loro volta devono farsi carico di avvisare, almeno 48 ore prima, il responsabile/referente dell'Unità Operativa di afferenza.
2. Permessi per espletamento delle funzioni sub B)
I RLS comunicano la propria attività:
• al Servizio di Prevenzione e Protezione
• ai Responsabili di Servizio/U.O. di afferenza dei RLS
• al Servizio Amministrazione del Personale
L'attività deve tenere conto delle esigenze di servizio. L'attività per l'espletamento delle funzioni sub B) deve avere di norma un preavviso di 5 giorni, fatte salve situazioni che richiedano un sopralluogo tempestivo e non diversamente programmabile. In ogni caso, permane l’obbligo di richiedere il permesso per l’espletamento delle funzioni in sub B), in mancanza del quale non vi sarà il riconoscimento orario.
I responsabili delle Unità Operative di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a favorire l'attività di questi ultimi, agevolando la fruizione dei permessi necessari, anche programmando la presenza di un’unità lavorativa in sostituzione dell’RLS, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, rappresentate e motivate in forma scritta.
L’utilizzo del monte ore per l'esercizio delle funzioni sub B) è effettuato sulla base della modulistica predisposta dall’Azienda (allegata al presente protocollo) e rilevato attraverso apposita causale WHRTIME in utilizzo dal RLS. Detta modulistica deve essere consegnata al responsabile dell'Unità Operativa di afferenza che a sua volta la trasmette al Servizio Personale ed al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.
Per le funzioni sub A), gli organismi istituzionali competenti su iniziativa dei quali sono state effettuate le attività, inviano al Servizio Personale, di norma trimestralmente, un resoconto nominativo dei RLS che hanno partecipato alle attività medesime. L’esercizio della funzione è parimenti rilevato attraverso apposita causale WHRTIME in utilizzo dal RLS.
I permessi utilizzati sia per l'esercizio delle funzioni sub A) sia per l'esercizio delle funzioni sub B) sono assimilabili all'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In occasione della fruizione dei permessi in questione viene corrisposto l'intero trattamento retributivo spettante, ivi comprese le indennità collegate all'effettiva presenza in servizio e la fruizione del servizio di mensa.
Nel caso di fruizione di permessi per l’assolvimento delle funzioni sub A), vengono riconosciute tutte le ore impiegate, suffragate dalle modalità di accertamento summenzionate.
Nel caso di fruizione per l'assolvimento delle funzioni sub B), le ore utilizzate vanno conteggiate a copertura del debito orario dovuto per quel giorno e comunque non danno luogo a recuperi e a liquidazioni di ore di straordinario.
Art. 6 Individuazione nominativa dei RLS
I RLS sono eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali mediante le seguenti modalità procedurali:
1. OO.SS comunica il nominativo formalizzandolo con lettera rivolta al Servizio Personale, alla funzione Relazioni Sindacali e al SPPA;
2. la funzione Relazioni Sindacali verifica la regolarità della nomina che formalizza all’interessato inviandogli tutta la documentazione necessaria (protocollo d’intesa, modulistica per richiesta di permesso sub A) e sub B), e invia comunicazione di attestazione regolarità alla OO.SS. ed al SPPA di riferimento;
Il Servizio Amministrazione del Personale, per conto del DDL, comunica annualmente all'INAIL, in via telematica, i nominativi dei RLS in caso di nuova elezione o designazione.
Art. 7 Organizzazione dei RLS
Entro 10 giorni dalla formale designazione il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fornisce ai RLS designati ogni informazione utile in merito a:
• modalità di accesso alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e miscele pericolose, alle attrezzature, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• alla ricognizione delle esigenze di formazione dei RLS.
L'Azienda si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, con opportune e capillari modalità, i nominativi dei RLS, nonché il recapito aziendale degli stessi. Tali informazioni vengono fornite anche al momento dell'assunzione.
Art. 8 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50 comma a) del DLgs.81/08 che sancisce che il RLS “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni”.
Non sussiste in generale l’obbligo di autorizzazione preventiva per gli accessi, ma di opportuna segnalazione con adeguato preavviso. L’accesso senza la preventiva comunicazione è subordinato a ragioni d’urgenza non prevedibili, a situazioni in cui è presente un rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento. Vi possono essere tuttavia aree in cui l’accesso è necessariamente regolato per motivi di salute e sicurezza degli operatori e/o dei pazienti ed alla cui regolamentazione dovranno strettamente attenersi i RLS.
In generale ed a maggior ragione nei casi suddetti, i RLS esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando preventivamente e per iscritto al proprio Responsabile gerarchico, al RSPP, al Dirigente per la Sicurezza e al Preposto, tempi e luoghi in cui si intendono eseguire i sopralluoghi presso le strutture dell’Azienda. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al RSPP o a loro delegati.
Art. 9 Modalità di consultazione
I RLS sono consultati dal DDL al ricorrere delle ipotesi elencate dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Le modalità operative di consultazione vengono condivise dal DDL con i RLS. Ai RLS, in occasione della consultazione, è concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Per ogni consultazione deve essere redatta apposita sintesi ove sono riportate le osservazioni e le proposte dei RLS. Tale sintesi è trasmessa ai RLS che, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, devono far pervenire le proprie eventuali integrazioni. Decorso tale periodo di tempo il processo di consultazione si intende completato.
Art. 10 Informazione e documentazione aziendale
I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali e le informazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Hanno diritto, inoltre, a ricevere, su richiesta, la documentazione sulla valutazione dei rischi nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.
I RLS, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione ed al particolare rispetto delle disposizioni del comma 6 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Ai RLS vengono altresì comunicati dal Medico Competente, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed i relativi significati.
Art. 11 Strumenti per l'espletamento dell'incarico
In ottemperanza all'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Azienda è tenuta a fornire ai RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni, ivi comprese le sedi di espletamento dell’attività che coincidono di norma con i locali
assegnati alle OO.SS. In caso di indisponibilità temporanea di tali locali, l’Azienda è tenuta a fornirne di alternativi per il tempo necessario.
Art. 12 Formazione dei RLS
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 50 - comma 1, punto g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
La formazione si connota quale attività istituzionale sub A) i cui oneri, ai sensi del decreto medesimo, sono a totale carico dell'Azienda.
Dopo un primo corso di formazione di base di almeno 32 ore, devono essere altresì previsti corsi periodici di aggiornamento su temi specifici; inoltre, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilievo ai fini della tutela e della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro provvede a un'integrazione della formazione.
È obbligo dei RLS partecipare alla formazione di base e all’aggiornamento periodico che dovrà avere cadenza annuale, della durata non inferiore a 8 ore annue.
Il Rappresentante nei giorni successivi alla conclusione dell’evento formativo, e comunque entro 10 giorni lavorativi, dovrà inviare al SPPA e al Servizio Formazione l'attestazione di avvenuta formazione di base e di aggiornamento.
Art. 13 Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche previste dall'art. 35, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno definito.
I RLS possono richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro.
Della riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 14 Disposizioni finali
A seguito della sottoscrizione del presente protocollo d’intesa ed entro 30 giorni dall’individuazione dei nuovi RLS in applicazione dello stesso, sarà attivato un tavolo tecnico composto da RLS, RSPP ed eventuali rappresentati delle Organizzazioni Sindacali nonché dell’Azienda, volto alla definizione degli aspetti operativi inerenti lo svolgimento della funzione RLS non contemplati dal presente protocollo.
____
1 “Le parti concordano di incrementare il numero dei rappresentanti rispetto al numero minimo fissato dall’art. 47, co. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e di fissare, in attesa della prossima contrattazione collettiva, il numero minimo di rappresentanti secondo la seguente formula:
6 rappresentanti quanto ai primi mille dipendenti,
1 rappresentante per ogni ulteriore quota di mille dipendenti o frazione superiore a 500 unità,
ferma restando, qualora superiore, la dotazione di rappresentanti derivante dagli accordi aziendali in essere, fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il rinnovo delle RSA aziendali”.
* Non siglano
