Tipologia: Accordo
Data firma: 27 giugno 2024
Parti: Intrum e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intrum Italy
Fonte: falcri-is.com


Verbale di accordo

In data 27 giugno 2024 tra, Intrum Italy spa (“Intrum”) e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin di seguito, congiuntamente, le “Parti”
Premesso che
• Con Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 (di seguito l’“Accordo”), le Parti stabilivano i principi per lo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità agile nel contesto aziendale, tenuto conto della cessazione della fase del lavoro agile in via “c.d. semplificata”, ferma restando la disciplina mantenuta per le categorie di lavoratori di cui alla deroga legislativa nei termini dalla stessa legge stabiliti, e ciò sino al 31 dicembre 2023.
• Con Verbale di Accordo del 13 dicembre 2023, le Parti, ritenendo ancora attuali le ragioni e i contenuti condivisi nell’Accordo in vista della condivisione di una futura disciplina collettiva aziendale, stabilivano di prorogare i termini dell’Accordo al 30 giugno 2024.
• In vista della predetta data di scadenza, le Parti, avendo avviato avanzate trattative per la revisione della disciplina aziendale in tema di lavoro agile, e tuttavia non ancora definite nella loro articolazione, ritengono, nell’attualità e funzionalità organizzative delle ragioni e dei contenuti condivisi nell’Accordo, di prorogare i termini dell’Accordo stesso.
• In tale contesto, le Parti ritengono altresì di provvedere alla regolamentazione di ulteriori materie in tema di buoni pasto e orario di lavoro in ragione di quanto previsto dal CCNL, recentemente rinnovato con l’Accordo del 23 novembre 2023.
In tali termini, le Parti convengono quanto segue.
A) Ferma restando l’applicazione integrale della disciplina prevista dall’Accordo, salvo la cessazione definitiva al 31 marzo 2024 del regime di smart working c.d. “semplificato” per la tutela dei lavoratori “fragili” e la priorità allo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni, le Parti intendono prorogarne la durata sino al 31 ottobre 2024, con l’impegno alla continuità e alla definizione di trattative per la disciplina aziendale in relazione allo svolgimento ordinario dell’attività con modalità agile entro il suddetto periodo, che laddove venisse sottoscritta antecedentemente alla scadenza sopra detta, sostituirà la disciplina aziendale vigente con effetto immediato.
B) In ragione di quanto previsto dall’art. 104 CCNL del 19 dicembre 2019, così come modificato dall’Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023, in materia di riduzione dell’orario di lavoro settimanale, a far data dal 1 luglio 2024, le Parti concordano di riconoscere ai dipendenti l’intera riduzione oraria settimanale pari a 30 minuti al termine (c.d. “fine lavoro”) della giornata del venerdì di ciascuna settimana. A decorrere dal 1 gennaio 2025, i dipendenti potranno optare, all’esito di richieste connesse a specifiche esigenze e compatibilmente a quelle organizzative aziendali, una sola volta nel corso dell’anno di calendario, per un periodo non mutabile di 12 mesi successivi alla decorrenza della scelta, l’utilizzo di una giornata settimanale alternativa al venerdì per usufruire della detta riduzione oraria settimanale. Fermo restando quanto precede, per coloro che sono titolari di rapporto di lavoro part-time si fanno proprie le determinazioni della Circolare ABI n. 32 del 31 maggio 2024 che stabilisce la riduzione di orario convenuta per il personale a tempo pieno in proporzione al minore orario effettuato e che, “nelle more della definizione del testo coordinato del CCNL 23 novembre 2023 - nel cui ambito verrà definito il tema - dal 1° luglio 2024 la menzionata proporzionale riduzione di orario per le lavoratrici/lavoratori a part-time andrà riconosciuta sotto forma di permesso retribuito”.
C) In ragione di quanto previsto dall’art. 10 dell’Accordo Conciliazione Tempi di Vita e Lavoro sottoscritto tra le Parti in data 24 febbraio 2022, a decorrere dal 1 gennaio 2025 al personale a tempo pieno è attribuito un buono pasto in forma elettronica pari ad euro 8,00 (otto). Restano ferme le restanti disposizioni di cui all’art. 10 citato, incluse quelle riguardanti i lavoratori part-time.