Ministero delle infrastrutture e |
Roma, data del protocollo
A: VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ...omissis.... |
Lettera Circolare
Argomento: Rapporto di controllo e verifica inerenti la pesatura dei container VGM”: “Massa lorda verificata del contenitore (Verified Gross Mass packed container) - Metodo 2 VGM.
Riferimenti:
a) Regola VI/2 della Convenzione SOLAS 74, emendata dalla Risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014;
b) MSC.1/Circ.1475 del 9 giugno 2014;
c) Decreto Dirigenziale n. 367/2018 in data 09 aprile 2018;
d) Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” Serie Generale: n. 160/2020 in data 27.10.2020;
e) Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” Serie Generale: n. 164/2021 in data 07.12.2021;
f) Circolare Non di Serie n. 27/2022 in data 06.10.2022*.
1. Come noto, con l’emanazione del Decreto Dirigenziale n. 367/2018 questo Comando Generale ha aggiornato, approvato e reso esecutive le disposizioni di cui alla Regola VI/2 della Convenzione Solas, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore e le allegate linee guida di cui alla MSC.1/Circ. 1475 afferenti alle relative procedure applicative (Verified Gross Mass Packed Container - VGM), pure allegate al D.D. n. 367/2018.
2. Per il tramite delle circolari in riferimento sono state altresì fornite, nel corso del tempo, le istruzioni ed i chiarimenti relativamente all’applicazione delle linee guida in parola. In particolare, è stato anche partecipato che lo shipper che intenda utilizzare il c.d. metodo 2 VGM per la pesatura dei contenitori deve - a differenza del c.d. metodo di pesatura 1 - essere ricompreso nel relativo elenco, tenuto da questo Comando Generale, al buon esito della relativa istruttoria, finalizzata alla verifica del possesso, da parte del richiedente, tra l’altro, della prevista certificazione c.d. di qualità.
3. Premesso quanto sopra, allo scopo di accertare la corretta applicazione ed osservanza nel corso del tempo della normativa de qua, si dispone che le Autorità Marittime, nella cui giurisdizione siano ricompresi sorgitori interessati dall’imbarco di container, accertino i contenuti degli shipping document, di volta in volta presentati dagli shipper, in occasione delle operazioni propedeutiche all’imbarco. Sia verificato, in particolare, il nominativo della Ditta/Società, che ha originato il documento di che trattasi, ricercandone la presenza solo in caso di shipper che usi il cd. metodo 2, in seno al relativo elenco degli shipper autorizzati ad utilizzare il metodo 2 VGM, tenuto da questo Comando Generale (pubblicato sul sito istituzionale Guardia Costiera al seguente link: https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/Elenco%20Shipper%20autorizzati.pdf ).
Ove, evidentemente, il nominativo della società risultante sullo shipping document non fosse ricompreso nell’elenco in parola, codesti Comandi procederanno, se il fatto non costituisce più grave reato, secondo i dettami di cui all’articolo 1231 del Codice della Navigazione, dandone prontamente notizia allo scrivente Reparto.
4. La presente Lettera Circolare sarà pubblicata nell’apposita sezione dedicata alla normativa del sito istituzionale dello Scrivente, al seguente link: http://www. guardiacostiera. gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari.aspx.
IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO
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* [v. circ. 6 ottobre 2022, n. 26 n.d.r.]