Tipologia: CCNL
Data firma: 18 giugno 2024
Validità: 01.07.2024 - 30.06.2027
Parti: Invitalia e Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca-Uil
Settori: Gruppo Invitalia, Quadri e Impiegati
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Articolo 1 - Campo di applicazione
Articolo 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Rapporti e diritti sindacali
Articolo 3 - Livello Confederale
Articolo 4 - Sistema delle Relazioni Sindacali
Articolo 5 - Livello Nazionale
Articolo 6 - Livello Aziendale
Articolo 7 - Organi direttivi, Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del Gruppo, Rappresentanze Sindacali Aziendali: componenti, funzionamento e permessi sindacali
Articolo 8 - Statuto dei Lavoratori
Articolo 9 - Assemblea
Articolo 10 - Locali, Diritto di affissione
Articolo 11 - Trattenute per contributi sindacali
Articolo 12 - Affissione del contratto
Contrattazione collettiva
Articolo 13 - Decorrenza, durata e procedura di rinnovo
Articolo 14 - Struttura della contrattazione
Articolo 15 - Procedura di rinnovo della contrattazione di secondo livello
Ambiente di lavoro e sicurezza
Articolo 16 - Attuazione delle norme di sicurezza e ambiente di lavoro
Articolo 17 - Costituzione, diritti e formazione del RLS
Particolari contratti di lavoro
Articolo 18 - Obiettivi delle Parti e tipologie contrattuali escluse
Articolo 19 - Apprendistato professionalizzante
Articolo 20 - Tirocini formativi e di orientamento
Articolo 21 - Contratto a tempo determinato
Articolo 22 - Contratto di somministrazione
Articolo 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale - Part time
Articolo 24 - Lavoro agile  
Sistema di inquadramento e mobilità professionale
Articolo 25 - Logiche di classificazione del personale
Articolo 26 - Inquadramento del personale
Articolo 27 - Quadri
Articolo 28 - Salario di ingresso
Articolo 29 - Sviluppo professionale
Articolo 30 - Mobilità interna professionale
Articolo 31 - Mobilità interna - Cambi di sede e Trasferimento
Articolo 32 - Mobilità esterna
Formazione e diritto allo studio
Articolo 33 - Logiche del sistema formativo
Articolo 34 - Sistema di formazione
Articolo 35 - Piano di formazione
Articolo 36 - Diritto allo studio
Norma particolare per lavoratrici/lavoratori iscritti a università telematiche
Articolo 37 - Formazione individuale
Articolo 38 - Congedi formativi
Articolo 39 - Periodi sabbatici
Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 40 - Assunzione
Articolo 41 - Periodo di prova
Articolo 42 - Durata del rapporto di lavoro

Trattamento economico
Articolo 43 - Struttura retributiva
Articolo 44 - Minimo conglobato
Articolo 45 - Indennità di quadro

 

Articolo 46 - Welfare
Articolo 47 - Indennità per Responsabili Unici di Progetto (R.U.P.)
Articolo 48 - Superminimo individuale
Articolo 49 - Una Tantum
Articolo 50 - Corresponsione della retribuzione
Articolo 51 - Retribuzione giornaliera e oraria
Articolo 52 - Trasferte e Missioni
Articolo 53 - Servizio fuori sede
Articolo 54 - Ticket mensa
Articolo 55 - Indennità cassa e maneggio valori
Articolo 56 - Indennità centralinisti non vedenti
Articolo 57 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Articolo 58 - Premio di Produzione
Orario di lavoro contrattuale
Articolo 59 - Orario di lavoro
Articolo 60 - Articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale
Articolo 61 - Attestazione presenza
Articolo 62 - Orario Compattato
Articolo 63 - Lavoro straordinario e reperibilità
Articolo 64 - Banca delle ore
Articolo 65 - Banca delle ore solidale
Articolo 66 - Festività
Articolo 67 - Ferie e festività soppresse
Articolo 68 - Permessi retribuiti
Articolo 69 - Lavoro Discontinuo
Sospensione del rapporto di lavoro
Articolo 70 - Assenza
Articolo 71 - Assenza per malattia
Articolo 72 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia e infortunio extraprofessionale
Articolo 73 - Infortuni sul lavoro
Articolo 74 - Gravidanza, puerperio e congedi dei genitori
Articolo 75 - Aspettativa
Doveri e norme disciplinari
Articolo 76 - Doveri
Articolo 77 - Provvedimenti disciplinari
Articolo 78 - Cause di risoluzione  
Articolo 79 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Articolo 80 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 81 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Altre materie
Articolo 82 - Tossicodipendenza ed Etilismo
Articolo 83 - Tutela delle persone diversamente abili
Articolo 84 - Diritto d'autore
Assicurazioni e previdenza complementare
Articolo 85 - Strumenti a tutela del benessere psico-fisico di Lavoratrici/Lavoratori
Articolo 86 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Articolo 87 - Polizze assicurative
Articolo 88 - Tutela legale
Articolo 89 - Responsabilità civile
Articolo 90 - Previdenza complementare
Norme finali
Articolo 91 - Obbligo di riserva
Articolo 92 - Trattamento Economico
Articolo 93 - Dichiarazioni finali


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia
 
Il giorno 18 giugno 2024, presso la sede di Roma dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia -, si sono incontrati: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti […] e le OO.SS della stessa: Fisac-Cgil […], First-Cisl […], Uilca-Uil […], le Parti, come sopra rappresentate, hanno definito il quadro normativo ed economico da applicare a Lavoratrici/Lavoratori, Quadri e Impiegati, del Gruppo Invitalia, come riportati nel testo coordinato del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia.
 
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti Quadri e Impiegati, dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa - Invitalia spa (nel seguito per brevità "Invitalia spa" o, alternativamente, "Invitalia") e delle seguenti ulteriori Società direttamente controllate e/o che svolgono attività funzionali alle attività di Invitalia spa:
1. Infratel Italia spa
2. Italia Turismo spa
3. Invitalia Partecipazioni spa
4. DRI Italia spa
Per definire la funzionalità si individuano i seguenti elementi congiunti di valutazione:
- partecipazione azionaria maggioritaria da parte di Invitalia spa;
- attività omogenea e strumentale alla stessa Invitalia spa
In caso di costituzione di nuove Società controllate nell'ambito del Gruppo Invitalia, le Parti si incontreranno per verificare l'applicabilità del presente CCNL in funzione dei parametri precedentemente definiti.
In caso di acquisizione di nuove Società, le Parti si incontreranno per valutare l'applicazione del presente CCNL anche alle Società acquisite; in caso affermativo, l'esame congiunto proseguirà per definire tempi e modalità della transizione al presente CCNL nonché le necessarie regole di armonizzazione.
Nel caso in cui in una Società del Gruppo controllata direttamente ci siano cambiamenti derivanti dall'ingresso di soci privati, le Parti s'impegnano, su richiesta motivata dalla stessa Società, a valutare nel corso di apposito esame congiunto l'aderenza del presente CCNL alla nuova situazione societaria e l'eventuale adozione di un diverso CCNL. Qualora nella Società nella quale si è verificato il mutamento dell'assetto societario si opti per l'adozione di un diverso CCNL, le Parti si incontreranno per esaminare le modalità del passaggio al nuovo contratto e per definire le regole di armonizzazione.

Rapporti e diritti sindacali
Articolo 3 - Livello Confederale

Data la specificità della missione del Gruppo Invitalia quale Agenzia di Sviluppo del Paese, e considerata anche la specifica articolazione societaria nazionale e territoriale, annualmente e/o su richiesta di Invitalia spa e/o delle Organizzazioni Sindacali Confederali Nazionali si terranno incontri informativi al fine di approfondire i seguenti temi:
1. necessità e/o valutazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo del territorio nazionale;
2. piani e progetti per singoli territori o filiere di prodotto;
3. l'evoluzione e le previsioni sulle attività del Gruppo Invitalia e loro ricadute, anche occupazionali, esterne al Gruppo.

Articolo 4 - Sistema delle Relazioni Sindacali
Le Parti convengono sull'opportunità di adottare un sistema di relazioni sindacali volto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo e a garantire la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità.
Al fine di definire regole che trovino sintesi efficace fra gli obiettivi del Gruppo e le attese di Lavoratrici/Lavoratori, le Parti hanno individuato un modello di Relazioni Sindacali impostato su due livelli distinti di relazione e di attribuzione di funzioni: uno a livello nazionale di Gruppo e uno a livello di singola Società.
Il primo a livello di Gruppo, vede come parti Invitalia spa Capogruppo e il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali del Gruppo Invitalia; il secondo, a livello di singola Società, vede come parti la singola Società e la rispettiva Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA).
Il sistema delle relazioni sindacali si completa a livello nazionale con il Comitato per lo Sviluppo del Personale e con il Comitato Pari Opportunità.

Articolo 5 - Livello Nazionale
Negoziazione
Alle Federazioni nazionali di categoria, congiuntamente al Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Società per le quali è applicato il presente CCNL, competono le funzioni di:
a) negoziare il rinnovo normativo ed economico del presente CCNL;
b) mediante specifici accordi o interpretazioni congiunte con Invitalia, assicurare l'interpretazione autentica delle norme del presente CCNL in corso di vigenza normativa.
Al Coordinamento delle RSA delle Società alle quali è applicato il presente CCNL compete di:
a) provvedere congiuntamente alle rappresentanze territoriali alla contrattazione di secondo livello di tutto il Gruppo ai sensi dell'Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 e dell'articolo 14;
b) assicurare, in coerenza con il CCNL, l'omogeneità di tutele, diritti e trattamenti nei confronti di Lavoratrici/Lavoratori facenti parte dell'area contrattuale;
c) affiancare le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) delle singole Società nelle attività sindacali connesse ai processi riorganizzativi che comportino variazione nei livelli occupazionali.
Confronto
Costituiscono oggetto di confronto a livello nazionale le seguenti materie:
- valutare l'andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
- valutare nuovi regimi d'orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro;
- valutare la situazione occupazionale diretta e indiretta e relative linee di tendenza;
- valutare l'evoluzione dell'organizzazione produttiva;
- valutare le pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991 nonché D.Lgs. 198/2006;
- valutare le politiche di formazione del Gruppo e l'attività svolta;
- proporre iniziative a favore del volontariato e iniziative di solidarietà in genere;
- valutare forme e modalità di accesso dall'esterno;
- attivare i confronti specificamente previsti dal presente CCNL.
Informativa
Le Parti esamineranno i dati forniti dalla Capogruppo (Appendice 4) in appositi incontri aventi il seguente calendario:
a) semestralmente, di norma 30 giorni dopo la scadenza del semestre, saranno forniti i dati informativi relativi al personale per singola Società in consistenza al 31 dicembre e al 30 giugno;
b) di norma entro 30 giorni dai termini previsti dalle procedure aziendali per l'approvazione del budget della Capogruppo o del forecast o da eventuali revisioni del budget, verrà fornita informazione complessiva sulle dinamiche previsionali o revisionali aziendali ed eventuali impatti su politiche e distribuzione degli organici.
Il bilancio della Capogruppo approvato dall'Assemblea degli azionisti sarà trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione.
Le Parti convengono sull'opportunità di effettuare in occasione dell'incontro relativamente ai contenuti sub a), specifico o accorpato all'incontro di budget, una verifica sulle forme di lavoro presenti nel Gruppo con particolare riferimento alle formule di lavoro flessibile e alle politiche degli organici attuate nel Gruppo nel periodo.
Negli incontri di cui al comma precedente saranno congiuntamente esaminati:
- i problemi connessi allo sviluppo delle capacità professionali di Lavoratrici/Lavoratori e le relative correlazioni in ordine all'inquadramento dei medesimi;
- l'eventuale necessità dì elevazione del limite di ore straordinarie a 250 ore annue;
- la quantità di ricorso alla somministrazione del lavoro;
- le informazioni relative a Lavoratrici/Lavoratori assegnati al servizio fuori sede;
- la dinamica di applicazione dell'istituto delle Una Tantum.
Compete inoltre al Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali assistere su richiesta delle singole Rappresentanze Sindacali aziendali (RSA) le stesse nel dirimere controversie circa l'applicazione del presente contratto di lavoro.
Fanno inoltre riferimento al Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali le materie espressamente rinviate dal presente contratto nei singoli articoli.
La convocazione degli incontri tra le Parti è effettuata dalla Capogruppo che provvederà a rendere noto l'ordine del giorno ai Responsabili del Coordinamento della RSA. Inoltre, nel caso di richiesta d'incontro effettuata dai responsabili del Coordinamento delle RSA la Capogruppo provvederà entro 15 giorni, dal ricevimento della richiesta stessa, a convocare l'incontro.
Sulle materie oggetto di confronto o di negoziazione, su richiesta di una delle Parti, potrà essere definito apposito verbale di riunione.
Sono altresì istituiti a livello nazionale di Gruppo, i seguenti Osservatori e Comitati, composti pariteticamente tra i firmatari del presente CCNL. Tali organi si riuniranno due volte l'anno e saranno composti da rappresentanti scelti dalla Capogruppo e da componenti di rappresentanza congiunta delle Organizzazioni Sindacali nazionali. Non è previsto alcun gettone di partecipazione.
Osservatorio People Sustainability
È istituito l'Osservatorio People Sustainability con la finalità di creare un costante punto di riferimento interno all'organizzazione per l'analisi e il monitoraggio delle best practice nazionali in materia di iniziative HR in termini di ESG e delle strategie di gestione sostenibile del Personale, lungo le seguenti direttrici:
- engagement, inteso come coinvolgimento della popolazione aziendale nell'ambito di iniziative collettive e partecipative; 
- empowerment, inteso come processo sociale attraverso il quale si favorisce l'acquisizione di una maggiore consapevolezza, al fine di favorire efficacia e controllo sulla propria vita personale e professionale;
- responsabilità sociale, intesa come coinvolgimento della popolazione nelle implicazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa.
L'Osservatorio è composto da n. 1 componente effettivo di ciascuna O.S. firmataria del presente CCNL e da un equivalente numero di membri indicati dall'Agenzia, ma potrà avvalersi della collaborazione di professionisti del settore e di organizzazioni, pubbliche o private, operanti nel settore della sostenibilità.
L'Osservatorio si riunisce almeno con cadenza semestrale e su richiesta di una delle Parti, entro 30 gg. dalla richiesta medesima, con l'obiettivo di confrontarsi sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e ai relativi impatti sulle generazioni operanti nel Gruppo Invitalia.
È interesse dell'Osservatorio analizzare fenomeni, modelli, iniziative e best practice in materia di sostenibilità, con particolare riferimento a:
- wellbeing e salute dei dipendenti (sport, servizi culturali, team building, alimentazione sana e aree ristoro, riorganizzazione degli spazi, servizi di conciliazione vita-lavoro, rispetto diritti umani, orario di lavoro, monitoraggio dei modelli normativi del lavoro agile e delle iniziative dirette a gestire gli effetti di solitudine professionale, sicurezza sul lavoro ...);
- iniziative di sensibilizzazione ambientale (iniziative green, sharing, riduzione veicoli privati, impatto del commuting sul pianeta e sul singolo, riduzione dei consumi...);
- iniziative di sensibilizzazione sociale (volontariato, iniziative a valenza sociale, donazioni...).
Osservatorio Al e Machine Learning
È istituito l'Osservatorio sull'intelligenza Artificiale (Al) e sul Machine Learning (ML), con la finalità di creare un costante punto di riferimento interno all'organizzazione per lo studio e l'analisi delle relative innovazioni tecnologiche.
L'Osservatorio è composto da n. 1 componente per ciascuna O.S. firmataria del presente CCNL e da un equivalente numero di membri indicati dall'Agenzia.
L'Osservatorio potrà avvalersi della partecipazione di professionisti del settore provenienti dal mondo della ricerca scientifica e da organizzazioni pubbliche o private specializzate nelle tecnologie dell'informazione. A tal fine, l'Osservatorio potrà attingere al budget di risorse economiche che saranno definite anno per anno dalle singole realtà economiche - aziende o Gruppi di aziende - che applicano il presente contratto. 
L'Osservatorio si riunisce almeno con cadenza semestrale e su richiesta di una delle Parti, entro 30 gg. dalla richiesta medesima, con l'obiettivo di condividere, promuovere e divulgare la conoscenza delle tecnologie e metodologie correlate al mondo dell'intelligenza Artificiale e del Machine Learning, con particolare attenzione agli impatti delle relative tecnologie innovative sul business del Gruppo Invitalia e della Committenza, anche con la produzione di guide pratiche e best practice.
Saranno oggetto di studio, con particolare attenzione, gli effetti dell'applicazione dell'Al e del ML nel mondo del lavoro e, in particolare, sulle aree di business in cui il Gruppo Invitalia agisce.
È interesse dell'Osservatorio verificare la possibilità di impiegare le tecnologie oggetto di osservazione per:
- apportare benefici alla produttività, alla qualità del lavoro, alla creatività e allo sviluppo di nuove competenze;
- favorire un maggiore equilibrio tra vita e lavoro;
- contribuire all'automazione dei processi e delle relative attività, promuovendo l'intervento di Lavoratrici/Lavoratori nell'ambito di mansioni il cui valore sia sempre più riconoscibile;
- generare un positivo impatto sull'etica del lavoro e minimizzare i rischi di occupabilità.
L'Osservatorio si propone di pubblicare con cadenza periodica una valutazione delle prospettive di applicazione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale e Machine Learning e in particolare degli effetti di tale applicazione sulla quantità/qualità del lavoro.
Comitato Pari Opportunità
È istituito il comitato paritetico Pari Opportunità, che sostiene principi di parità e non discriminazione tra tutte le persone - in termini, in modo esemplificativo e non tassonomico, di genere, età, orientamento sessuale, etnia, condizione fisica ed economica, orientamento politico e religioso - al fine di creare le condizioni e il contesto organizzativo per cui ognuno possa esprimere la propria unicità.
Il Comitato è composto da n. 1 componente effettivo di ciascuna O.S. firmataria del presente CCNL e da un equivalente numero di membri indicati dall'Agenzia.
Il Comitato si riunisce almeno con cadenza semestrale e su richiesta di una delle Parti, entro 15 gg. dalla richiesta medesima.
In tale Comitato, nei previsti incontri, saranno oggetto di confronto ex ante le logiche e gli strumenti finalizzati ad attuare le dinamiche di pari opportunità e si
valuterà ex post l'effetto dell'applicazione delle logiche presentate anche al fine di valutare eventuali proposte migliorative da parte delle componenti sindacali.
Nello specifico, saranno oggetto di confronto:
- le modalità e le strategie di costruzione e diffusione di una cultura basata sulla valorizzazione delle caratteristiche del singolo,
- le modalità di promozione di comportamenti orientati alla pari opportunità di accesso alle opportunità offerte dall'organizzazione,
- l'introduzione di strumenti per la libertà di espressione in tutte le sue forme,
- la rimozione degli ostacoli all'effettiva parità in sede di inserimento in azienda, di sviluppo professionale e di carriera, nonché nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico valorizzando il modello aspirazionale di ciascuno,
- i risultati raggiunti nel tempo.
Il Comitato costituirà il soggetto per il confronto costruttivo sulle proposte avanzate dalle diverse componenti.
Comitato Sviluppo del Personale
È istituito il comitato paritetico per lo Sviluppo del Personale, che assorbe al suo interno le competenze della Commissione tecnica per la formazione e la valorizzazione del personale di cui all'art. 5 del previgente contratto, in coerenza con il ruolo fondamentale della formazione e dell'accrescimento delle competenze quale primaria leva di sviluppo del Personale del Gruppo.
Il Comitato è composto da n. 2 componenti effettivi, oltre a un eventuale supplente, per ciascuna O.S. firmataria del presente CCNL e da un equivalente numero di membri indicati dall'Agenzia.
Il Comitato si riunisce almeno con cadenza semestrale e su richiesta di una delle Parti, entro 15 gg. dalla richiesta medesima.
In tale Comitato, nei previsti incontri semestrali, saranno oggetto di confronto ex ante le logiche e gli strumenti di sviluppo del personale, con particolare riguardo alle attività da implementare per l'evoluzione delle competenze di gruppi di Lavoratrici/Lavoratori, nonché le politiche da adottare, con le relative previsioni di impatto, per le dinamiche di sviluppo inquadramentali.
Ex post sarà valutato l'effetto dell'applicazione delle logiche presentate anche al fine di valutare eventuali proposte migliorative da parte delle componenti sindacali.
In relazione allo sviluppo di competenze, in ambito di Comitato saranno oggetto di confronto ex ante e di definizione le principali linee di evoluzione su metodologie e tematiche oggetto di formazione su un periodo annuale. 
Il Comitato costituisce altresì la sede per l'illustrazione e il confronto collaborativo ex ante degli strumenti diagnostici in materia di:
- assessment dei profili di potenziale, professionale e gestionale delle risorse,
- review delle conoscenze tecniche, anche dirette alla migliore pianificazione degli strumenti formativi e - più in generale - di accrescimento delle competenze (learning on the job, trasferimento delle competenze).
Ex post sarà oggetto di confronto e valutazione l'effetto delle politiche di sviluppo delle competenze e di formazione implementate nel periodo di riferimento annuale.
[…]

Articolo 6 - Livello Aziendale
Rappresentanza Sindacale Aziendale
Alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ovvero RSU quando saranno eventualmente costituite) delle Società per le quali è applicato il presente CCNL eventualmente assistite dal Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o dalle competenti strutture territoriali delle OO.SS. di categoria, e all'interno delle cornici definite nel presente contratto, sono attribuite le funzioni di:
- negoziazione, per le materie espressamente rinviate dal presente contratto nei singoli articoli;
- confronto per le seguenti materie:
o gestione di nuovi modelli organizzativi che comportino ricaduta su Lavoratrici/Lavoratori;
o verifica delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ivi compreso l'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
o verifica del rispetto delle intese contrattuali in tema di flessibilità e tipologie lavorative; 
o verifica dei processi aziendali finalizzati a favorire lo sviluppo professionale di Lavoratrici/Lavoratori e dei conseguenti percorsi di carriera.
Ogni semestre, nel corso di un apposito incontro, l'Azienda fornirà alle Rappresentanze Sindacali aziendali, un'informativa sui contenuti indicati in Appendice 4 al presente CCNL Per le Società in cui non è costituita la RSA, l'informativa di cui al punto precedente sarà fornita direttamente al Coordinamento delle RSA del Gruppo Invitalia.
L'Azienda fornirà inoltre alle RSA informativa preventiva sulle disposizioni organizzative che comportino riallocazione di risorse prima dell'emanazione delle disposizioni medesime.
Al fine della più ampia conoscenza e condivisione degli obiettivi e orientamenti societari, l'Azienda terrà un incontro annuale con la RSA nel quale saranno forniti i dati di budget e di bilancio della Società con le stesse tempistiche e modalità previste dal livello nazionale. La convocazione degli incontri tra le Parti è effettuata da parte della Società o dalla Capogruppo che provvederà a rendere noto l'ordine del giorno ai Responsabili delle RSA. Inoltre, nel caso di richiesta di incontro effettuata dai Responsabili delle RSA, la Società o la Capogruppo provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, a convocare l'incontro.

Articolo 8 - Statuto del Lavoratori
L'applicazione della L. 300/70 nelle Società controllate rientranti nel campo di applicazione del presente contratto è riconosciuta anche se il numero dei dipendenti è inferiore a 15. 
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che quanto previsto dall'art. 8 del presente CCNL riguarda le sole materie di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970 n. 300, quale deroga di miglior favore alla disposizione di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della citata L. 300/1970.

Articolo 9 - Assemblea
Lavoratrici e Lavoratori hanno diritto a 15 ore annue di assemblea retribuite.
Le assemblee sono indette dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e saranno richieste dalle stesse con almeno 48 ore di anticipo alla Società.
L'Azienda si impegna a mettere a disposizione nel posto di lavoro idonei locali per lo svolgimento delle assemblee stesse, ove questo non fosse possibile si impegna a reperire locali idonei nelle adiacenze.
I tempi di spostamento di Lavoratrici e Lavoratori dalla propria sede operativa di servizio al luogo dell'assemblea non saranno considerati ai fini del computo delle ore di assemblea retribuita.
L'Azienda permette lo svolgimento di assemblee anche fuori dell'orario di lavoro nei locali aziendali.

Articolo 10 - Locali, Diritto di affissione
L'Azienda fornirà alle RSA un locale idoneo e debitamente attrezzato con collegamento telefonico e strumenti informatici.
L'Azienda si impegna a riservare alle OO.SS uno spazio specifico di comunicazione con Lavoratrici/Lavoratori sulla Intranet aziendale.
L'Azienda riconosce per ogni O.S. firmataria del presente contratto e alle relative RSA l’utilizzo degli strumenti comunicazione elettronica (e-mail) tramite apposite caselle di posta elettronica dedicate e con il libero utilizzo delle opportune mailing list aziendali.
Per l'eventuale riproduzione di materiale connesso all'attività sindacale, nell'ambito di un generale orientamento alla sostenibilità ambientale, è riconosciuto alle RSA l'utilizzo delle apparecchiature aziendali di fotocopiatura.

Articolo 12 - Affissione del contratto
Il presente CCNL sarà reso disponibile nell'Intranet aziendale in modo che sia accessibile a tutto il personale, anche in ottemperanza a quanto previsto dalle norme disciplinari e di comportamento.
L'Azienda consegnerà il presente CCNL in forma elettronica, anche mediante rinvio all'Intranet aziendale.

Contrattazione collettiva
Articolo 14 - Struttura della contrattazione

La contrattazione collettiva nel Gruppo Invitalia si articola su due livelli.
Il primo livello è costituito dalla contrattazione nazionale, a livello di Gruppo; essa ha di norma durata triennale sia per la parte economica sia per la parte normativa e ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi per tutte/i le/i Lavoratrici/Lavoratori del Gruppo Invitalia, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del presente CCNL. […]
È previsto un secondo livello di contrattazione riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli di primo livello, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL, che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - e le materie del secondo livello.
Le Parti condividono, inoltre, che le seguenti materie saranno regolate nell'ambito della contrattazione aziendale, ferme le discipline temporanee richiamate nel presente contratto:
- regolamentazione lavoro agile,
- indennità di ruolo,
- regime di trasferte.
[…]

Ambiente di lavoro e sicurezza
Articolo 16 - Attuazione delle norme di sicurezza e ambiente di lavoro

Le Parti, nel dare attuazione alla disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, confermano l’importanza della prevenzione del danno.
Per aspetti e figure specifiche quali, per esempio, il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza), modalità di elezione, obblighi del datore di lavoro, diritti e doveri di Lavoratrici/Lavoratori, si rimanda a specifiche intese e accordi con le RSA.
In particolare, le OO.SS di Lavoratrici/Lavoratori rivendicano l'esclusività del loro ruolo per quanto attiene alle problematiche di carattere generale, derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e, in senso più ampio, per quel che concerne le strategie aziendali in tema di sicurezza e prevenzione.

Articolo 17 - Costituzione, diritti e formazione del RLS
Le Parti, con l'obiettivo comune di instaurare rapporti partecipativi sulla tutela e la salute di Lavoratrici/Lavoratori, al fine di creare un ambiente in grado di garantire il miglioramento continuo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di Lavoratrici/Lavoratori, stabiliscono che, anche nella fase di elaborazione e/o di revisione e aggiornamento del documento aziendale per la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione, saranno date informazioni tempestive e preventive ai RLS sui seguenti aspetti:
- definizione dei criteri per l'individuazione di potenziali rischi;
- individuazione delle eventuali sorgenti di rischio;
- verifiche del livello di protezione esistente rispetto ai rischi individuati;
- stima dei rischi per i quali sono necessari interventi integrativi e relativa definizione della tipologia di intervento;
- definizione e programmazione degli interventi con particolare attenzione alla problematica della presenza di Lavoratrici/Lavoratori con disabilità.
Per l'attuazione delle misure di prevenzione saranno stabilite con le Aziende visite di controllo dei RLS, preferibilmente d'intesa con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dandone preventiva comunicazione alla Società, fermo restando la possibilità dei RLS di effettuare autonome visite negli ambienti di lavoro.
Le Parti ribadiscono la convinzione che per la migliore gestione della materia sono auspicabili soluzioni condivise; pertanto, in tutti i casi di insorgenza della controversia relativa all'applicazione delle norme, s'impegnano a effettuare incontri per definire, ove possibili, soluzioni concordate.
Per lo svolgimento delle attività complessive ogni RLS ha diritto a permessi retribuiti per un totale di 40 ore annue. Tale monte ore non è utilizzato per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 50, lettere b, c, d, g, i, l.
Si conviene che i RLS restino in carica tre anni e, comunque, fino a nuove elezioni.
Il numero di RLS, espressione dei dipendenti di Invitalia, è stabilito in sede aziendale, con almeno un rappresentante per organizzazione sindacale.
Le Aziende sosterranno gli oneri di formazione dei RLS con specifico modulo formativo di base della durata di 40 ore, valutato nei contenuti con gli stessi RLS.
A fronte di innovazioni che abbiano attinenza con la tutela della salute e la sicurezza di Lavoratrici/Lavoratori, saranno effettuati ulteriori e opportuni interventi formativi d'intesa con i RLS. Tale formazione si svolgerà con utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi alle 40 ore previste per quella di base.
I RLS opereranno prevalentemente nell'ambito delle sale assegnate alle RSA/RSU.
L'Azienda, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuerà le modalità di formazione e provvederà alla informazione di Lavoratrici/Lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, secondo le disposizioni degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
A tale scopo, l'Azienda predisporrà gli opportuni strumenti.
Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al citato D.Lgs. 81/2008 e sue modificazioni.
Le Parti confermano l'impegno per realizzare un partecipato meccanismo di diffusione delle conoscenze in materia di salute, sicurezza e ambiente, al fine di coinvolgere tutte/i le/i Lavoratrici/Lavoratori, a tutti i livelli, nella concretizzazione dei principi di gestione della sicurezza sul lavoro e renderli consapevoli dei loro obblighi e responsabilità in queste materie.
Le Parti concordano che, in assenza di diverso accordo aziendale, saranno effettuati tre incontri annuali tra il responsabile aziendale e i RLS.

Particolari contratti di lavoro
Articolo 18 - Obiettivi delle Parti e tipologie contrattuali escluse

Le Parti convengono sulla sperimentazione e regolamentazione di tutte le forme di lavoro, a esclusione della somministrazione del lavoro a tempo indeterminato e del lavoro intermittente che non sono introdotte nel Gruppo Invitalia, con l'obiettivo comune di favorire lo sviluppo occupazionale ed evitare, nel contempo, forme di lavoro precario.
Di seguito, sono elencate le tipologie di contratto di lavoro esistenti, a seconda dei casi integrati dalle discipline demandate dalla Legge o dagli accordi interconfederali alla regolamentazione collettiva.
Nota a verbale
Saranno annualmente fornite le informative di merito relative alle diverse forme contrattuali applicate secondo le normative vigenti (tempo determinato, apprendistato, somministrazione).

Articolo 19 - Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato è regolamentato dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
In attuazione della delega prevista, le Parti hanno inteso con le norme che seguono dare completa attuazione alle previsioni legislative in materia.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli di inquadramento E e D.
La durata dell'apprendistato è fissata in un periodo massimo di 36 mesi. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiori a trenta giorni, su richiesta dell'apprendista il rapporto di lavoro sarà prolungato per un periodo di tempo pari alla durata di detta assenza, per una sola volta.
All'Apprendista è corrisposto il seguente trattamento economico, rapportato alla retribuzione del Lavoratore qualificato:
- per la prima metà del periodo 1'80% del minimo conglobato del livello di destinazione al termine del periodo di apprendistato;
- per la seconda metà del periodo il 90% dello stesso.
Al Lavoratore apprendista è garantito un monte ore annuale di formazione esterna o interna rapportata al titolo di studio posseduto:
- diploma di scuola media superiore: 80 ore annue;
- diploma universitario: 60 ore annue;
- diploma di laurea: 60 ore annue.
Il monte ore suddetto sarà integrato dall'Azienda fino al raggiungimento delle 120 ore previste dalla legge. Per i programmi formativi, l'Azienda si uniformerà alle specifiche previsioni in vigore per la Regione Lazio o, in alternativa, definirà un programma da sottoporre alla Regione Lazio.
Le Parti ritengono che, salvo diversa previsione specifica, al Lavoratore apprendista si applicano le norme del presente CCNL.
Al termine del periodo di formazione, l'Azienda e la/il Lavoratrice/Lavoratore potranno recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Articolo 20 - Tirocini formativi e di orientamento
Al fine di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, le Parti convengono sulla utilità di attivare iniziative di tirocini formativi e di orientamento, a favore di soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi, coerentemente con i requisiti previsti per l'accesso ai percorsi professionali di Invitalia spa e delle Società del Gruppo Invitalia.
L'attivazione delle iniziative suddette dovrà svolgersi nel rispetto dei principi e criteri indicati nelle normative regionali applicabili e comunque nelle linee guida in materia di tirocini allegate all'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013.
Resta inteso che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e che i tirocinanti non possono sostituire Lavoratrici/Lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso. Le Parti verificheranno inoltre l'utilità di attivare ulteriori e specifiche convenzioni, con i relativi percorsi, finalizzate allo svolgimento di tirocini di natura curriculare al fine di agevolare il completamento dei percorsi formativi mediante momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Articolo 21 - Contratto a tempo determinato
[…]
Le Parti riconoscono che la forma normale di rapporto di lavoro subordinato nel Gruppo Invitalia è rappresentata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato; riconoscono altresì la necessità di dare esecuzione ai rinvii operati dalla normativa vigente all'autonomia contrattuale, al fine di disegnare un istituto adeguato alle necessità organizzative del Gruppo Invitalia, alla sua mission, al contesto operativo. In tale ambito, nel ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato, le Parti convengono che sarà data preferenza al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rispetto alla somministrazione a termine.
Limiti al ricorso al rapporto a tempo determinato
Le Parti prendono atto che la natura delle commesse gestite dalle Aziende che applicano il presente contratto è prevalentemente caratterizzata da durata determinata richiedendo pertanto anche il ricorso a personale a termine. Conseguentemente le Parti, anche al fine di dare seguito alle ulteriori opportunità di occupazione che tali commesse generano, ritengono opportuno concordare che il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato, inclusi i rapporti stipulati nell'ambito di un contratto di somministrazione, sia consentito nel limite del 30% dell'organico calcolato su base media annua.
In caso di commesse straordinarie o che comportino un mutamento significativo nell'organizzazione aziendale, le Parti procederanno a un esame congiunto a conclusione del quale potranno concordare l'innalzamento di detta percentuale, allo scopo di soddisfare le esigenze determinate da tali commesse.

Articolo 22 - Contratto di somministrazione
La somministrazione di lavoro è regolata dagli artt. 30 e ss. del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche integrazioni, nonché dal presente CCNL che integra la legislazione nelle materie da questa delegate alla contrattazione collettiva.
Il ricorso alla somministrazione è ammesso nei limiti di cui all'articolo precedente.
[…]
In conformità con la normativa vigente, l'Azienda informerà le RSA in merito al numero del ricorso alla somministrazione di lavoro; detta informazione potrà essere resa anche in occasione degli incontri periodici di cui all'art. 6 del presente CCNL. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'Azienda potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula dei contratti di somministrazione. Inoltre, in occasione degli incontri annuali di cui al citato art. 6 del presente CCNL, l'Azienda darà complessiva informazione in merito al numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno precedente, alla durata degli stessi, al numero e alla qualifica di Lavoratrici/Lavoratori interessati.
Le Parti confermano che a Lavoratrici/Lavoratori impiegati con lo strumento della somministrazione di lavoro temporaneo è applicata la contrattazione collettiva in vigore presso la Società, con la sola esclusione delle polizze sanitarie integrative e di fondi pensione integrativi nonché delle polizze infortuni malattie professionali ed extra professionali.
[…]

Articolo 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale - Part time
[…]
Si conviene sulla possibilità di reversibilità del part-time, a richiesta di Lavoratrici/Lavoratori interessati con comunicazione da effettuare sei mesi prima della data di richiesta della trasformazione.
[…]

Articolo 24 - Lavoro agile
Le Parti concordano che la modalità di lavoro denominata Lavoro agile, già sperimentata dalle Società del Gruppo, configura uno strumento per favorire l'equilibrio nel rapporto fra tempo di lavoro e vita privata di Lavoratrice/Lavoratore, oltre che per ridurre l'impatto ambientale legato al pendolarismo casa-lavoro, e ne condividono l'attualità nel contesto socio-economico e organizzativo, rappresentando una modalità organizzativa di adempimento della prestazione lavorativa con una significativa flessibilizzazione del luogo e tempo di espletamento della stessa.
La regolamentazione specifica dell'istituto sarà definita a livello di singola Azienda, nel quadro delle compatibilità con le esigenze organizzative e produttive nonché in coerenza con le esigenze della Committenza.
Le Parti si impegnano a definire la regolamentazione specifica entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
Fermo restando quanto indicato, le Parti convengono sulla necessità di tenere in particolare considerazione le specifiche esigenze di salute e/o assistenziali di Lavoratrici/Lavoratori, per i quali, in presenza di specifiche situazioni di particolare gravità/complessità le Aziende potranno riconoscere condizioni più favorevoli di accesso e utilizzo del Lavoro agile, in misura anche pari alla totalità delle giornate di lavoro (Lavoro agile esteso). In quest'ottica, è intenzione delle Parti, garantire condizioni più favorevoli di accesso al Lavoro agile per le seguenti categorie di Lavoratrici/Lavoratori:
- genitori nei sei mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'art. 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. (nella misura di un genitore per nucleo familiare se entrambi i genitori sono dipendenti della Società o di Società del Gruppo);
- genitori adottivi nei sei mesi successivi all'accoglienza del minore nel nucleo familiare (nella misura di un genitore adottivo per nucleo familiare se entrambi i genitori sono dipendenti della Società o di Società del Gruppo);
- genitori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;
- Lavoratrici e Lavoratori immunodepressi in possesso della certificazione ex art. 3 comma 1, L. n. 104/1992 e s.m.i.;
- Lavoratrici e Lavoratori caregiver in possesso della certificazione ex art. 3 comma 3 L n. 104/1992 e s.m.i.
Tali condizioni di miglior favore saranno riconosciute nell'ambito del quadro normativo che dovrà essere definito a livello di singola Azienda nell'ambito della contrattazione di secondo livello. Nell'ambito delle attività dei Comitati, le Parti valuteranno l'estensione delle condizioni di miglior favore a categorie ulteriori di Lavoratrici/Lavoratori.
Resta ferma la necessità di garantire la presenza in sede per attività non remotizzabili come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione ad attività di formazione in presenza ovvero qualora la presenza in sede sia richiesta dal responsabile per motivate necessità.
Inoltre, quale condizione di miglior favore rispetto alle previsioni in materia, le Parti confermano il riconoscimento del ticket mensa in caso di Lavoro agile, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 - Ticket mensa. Le Parti confermano l'impegno, tuttavia, a salvaguardare prioritariamente la competitività dell'offerta aziendale escludendo l'erogazione del buono pasto nelle giornate di lavoro agile ove la variazione delle prassi della committenza lo richiedesse.
Nota a verbale
L'Azienda ritiene che l'istituto del Lavoro agile esteso costituisca una risposta più evoluta alle esigenze precedentemente complessivamente garantite dall'istituto del Telelavoro di cui all'art. 26 del CCNL previgente.
Preso atto di ciò, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti convengono che il personale attualmente in regime di Telelavoro confluirà nel regime di Lavoro agile esteso. Alle/ai Lavoratrici/Lavoratori che al momento della sottoscrizione del presente Contratto risultino in regime di Telelavoro presso le Aziende che applicano il presente CCNL, le suddette Aziende sottoporranno per la sottoscrizione un accordo di lavoro agile esteso alla totalità delle giornate lavorabili, con applicazione degli istituti propri del lavoro agile.
Resta inteso che l'istituto del lavoro agile esteso, per tali categorie di Lavoratrici e Lavoratori, sarà regolato nel rispetto delle prerogative stabilite in precedenti accordi collettivi ancora vigenti relativi allo strumento del telelavoro, a eccezione di quanto previsto relativamente all'indennità mensile lorda per le utenze, che si ritiene superata.
Le valutazioni sugli strumenti di flessibilità organizzativa (quali il Lavoro agile) saranno effettuate nell'ambito dell'appositamente costituito Osservatorio Invitalia - People Sustainability.
 
Formazione e diritto allo studio
Articolo 34 - Sistema di formazione

[…]
Le Parti concordano, altresì, che durante la vigenza del presente CCNL, le principali iniziative di formazione, fatte salve eventuali esigenze specifiche, saranno rivolte:
[…]
- al personale in posizione di responsabilità gestionale o tecnica, al fine di creare professionalità in grado di governare la complessità e garantire un reale sistema di people care attraverso la gestione dei modelli ibridi del lavoro, la riduzione del rischio di solitudine e del burnout e l'agevolazione dell'armonizzazione del rapporto vita-lavoro;
[…]

Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 40 - Assunzione

L'assunzione del personale, che viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, si perfeziona per iscritto.
[…]
I limiti di età per l'assunzione sono quelli stabiliti dalla legge.
[…]
Non è ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto e, per le materie dallo stesso non regolamentate, dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 42 - Durata del rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro si intende di norma stipulato a tempo indeterminato.
Tuttavia, l'assunzione può essere fatta anche con l'apposizione di un termine, che deve risultare dalla lettera di assunzione.
Le assunzioni a termine e la disciplina dei relativi rapporti di lavoro sono regolate dalle norme di leggi vigenti nonché dall'art. 21 del presente CCNL, cui si rinvia.
Si rinvia parimenti all'art. 23 del presente CCNL per la disciplina del contratto a tempo parziale.

Orario di lavoro contrattuale
Articolo 59 - Orario di lavoro

La durata dell'orario di lavoro è stabilita in 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 66/2003 in relazione al riposo del Dipendente di 11 ore consecutive ogni 24 ore e di 24 ore consecutive ogni 7 giorni, queste ultime da cumularsi con il riposo giornaliero, le diverse forme di articolazione di orario settimanale di lavoro dovranno essere ricomprese nella fascia oraria dalle 7.00 alle 22.00 con un intervallo minimo di 30 minuti, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'Azienda.

Articolo 60 - Articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale
Al fine di realizzare un virtuoso bilanciamento tra lavoro e vita privata, le Parti convengono che, nell'ottica di un'organizzazione del lavoro flessibile, l'orario di lavoro viene definito secondo un modello innovativo, orientato alla migliore gestione del tempo.
Pertanto, in assenza di diverso accordo tra le Parti, l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, sarà definita sulla base del seguente modello di flessibilità e comunque nel rispetto di oggettive esigenze organizzative che saranno comunicate dal responsabile:
- dal lunedì al giovedì l'orario di lavoro standard è pari a 7 ore e 30 minuti giornalieri normalmente nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 19.30;
- il venerdì l'orario di lavoro standard è pari a 6 ore giornaliere normalmente nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 16.30.
Sempre nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative, per entrambe le fattispecie sopra richiamate:
- nel caso in cui la prestazione giornaliera ecceda le 6 ore, sono previsti 45 minuti di intervallo per il pranzo da svolgersi di regola nella fascia oraria tra le 12.45 e le 14.30,
- rimane confermata la possibilità di fruire di flessibilità nella misura massima di 90 minuti giornalieri da compensare su base mensile.
In relazione alle particolari condizioni aziendali, saranno definite tramite accordo con le RSA le articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero e le relative forme di flessibilità, nel rispetto dei limiti contenuti nell'articolo precedente.
Al fine di assicurare l'efficienza dell'attività aziendale, potranno inoltre essere definiti, in sede aziendale, orari differenziati per alcune tipologie di attività.
Per far fronte a specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, le Aziende potranno definire articolazioni alternative dell'erario di lavoro giornaliero e/o settimanale della prestazione lavorativa, a esempio in caso di:
- necessità di armonizzare l'articolazione oraria giornaliera e settimanale della prestazione aziendale con l'articolazione oraria in atto presso la Committenza;
- necessità determinate dai presidi di servizio appartenenza; 
- eventuali esigenze straordinarie di estensione dei presidi di servizio per eventi eccezionali.
Nota a verbale
Le Parti concordano di verificare - nel corso della vigenza del presente contratto - le condizioni di percorribilità di un'articolazione dell'orario settimanale pari a 36 ore su 4 giorni, in particolar modo rispetto all'esigenza di piena coerenza con le necessità operative della Committenza.
A fronte di tale verifica, potrà essere avviata a livello aziendale una sperimentazione con adesione su base volontaria, dell'articolazione oraria su 4 giorni, la cui regolamentazione sarà definita dalla contrattazione di secondo livello - potenzialmente anche limitata a specifici contesti organizzativi e/o a determinati intervalli del calendario annuale.
In tali casi, la regolamentazione dovrà definire sia la disciplina dell'orario di lavoro, sia gli impatti sugli altri istituti contrattuali.

Articolo 62 - Orario Compattato
In sintonia con le finalità della legge 8 marzo 2000 n. 53, che prevedono azioni positive per la flessibilità, mirate alla promozione e incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di vita e lavoro di Lavoratrici/Lavoratori genitori soprattutto in presenza di particolari e oggettive situazioni, le Parti convengono di effettuare l'orario compattato, inteso come possibilità di ridurre la durata della pausa pranzo, comunque da fruirsi nella misura minima di 15 minuti nel caso di genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età, anche in caso di affidamento o di adozione.
Le Parti convengono, altresì, che le richieste di ricorso a tale forma di flessibilità, fermo restando i presupposti di legge e di contratto, saranno valutate dalle Società tenuto conto dello spirito previsto dalla legge 53/2000 compatibilmente alle necessità tecnico - organizzative della Società.
 
Articolo 63 - Lavoro straordinario e reperibilità
Le Parti concordano che il ricorso al lavoro straordinario debba far fronte a effettive esigenze aziendali legate all'andamento e all'organizzazione dell'attività lavorativa.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di lavoro.
Deve essere perciò preventivamente autorizzato per iscritto e certificato di volta in volta in relazione a effettive esigenze di lavoro di carattere eccezionale.
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 200 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre); detto limite va osservato nei confronti di ciascun Dipendente.
Tale limite, previo accordo tra le Parti con le competenti OO.SS. - RSA, può essere elevato fino a 250 ore anno per specifiche attività.
Eccezionalmente ai dipendenti che a seguito di fondate motivazioni familiari o personali ne fanno formale richiesta - con almeno 3 giorni di anticipo - è riconosciuta la possibilità di non effettuare straordinari sino al venir meno della necessità medesima.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere effettuate per una durata inferiore ai 30 minuti.
È facoltà di Lavoratrici/Lavoratori verificare periodicamente il numero delle ore straordinarie eseguite a norma del comma precedente.
L'Azienda comunicherà alle OO.SS., con cadenza semestrale, il numero complessivo delle ore straordinarie per livello e nell'ambito di ogni unità produttiva nei sei mesi precedenti.
[…]
Alle/ai Lavoratrici/Lavoratori aventi la qualifica di Quadro, esclusi dalla disciplina contrattuale concernente il lavoro straordinario, è riconosciuta - per le ore eccedenti il lavoro contrattuale effettuato nella giornata di sabato - mezza giornata di riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo e, per il lavoro effettuato la domenica, una giornata di riposo compensativo.
Le Parti concordano di dare mandato alla contrattazione di secondo livello per regolamentare l'istituzione di una normativa specifica dell'istituto della reperibilità e della relativa indennità qualora ne emergesse la necessità organizzativa. È altresì ammesso il ricorso alla reperibilità sulla base di accordi individuali tra Aziende e Lavoratrici/Lavoratori.

Articolo 64 - Banca delle ore
Le Parti convengono di confermare l'istituto della banca delle ore il cui funzionamento avverrà con le seguenti modalità:
- a richiesta del Dipendente le ore di straordinario alimentano la banca delle ore;
- le ore di straordinario che sono versate nella banca delle ore sono maggiorate con la relativa percentuale prevista per il lavoro straordinario; tale maggiorazione è sostituita da un equivalente versamento in banca ore;
- le ore versate in banca ore saranno utilizzate dal Lavoratore a copertura di assenze dal lavoro e le stesse saranno considerate come permessi retribuiti;
- il lavoro straordinario eccedente il limite massimo annuale potrà essere compensato esclusivamente con permessi retribuiti commisurati come sopra;
- tenendo conto delle esigenze tecniche e organizzative dell'Azienda le richieste di fruizione dei permessi retribuiti di cui sopra dovranno essere presentate al diretto responsabile con almeno 24 ore di anticipo e potranno essere utilizzate dal Dipendente esclusivamente a copertura di assenze dal lavoro non inferiori a 30 minuti.
Le ore accantonate nella Banca delle ore saranno utilizzate dal Lavoratore, per le finalità di cui sopra, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state versate nella Banca delle ore.
In caso di mancata fruizione, la Direzione Risorse Umane predisporrà specifici piani di smaltimento delle ore accantonate e non utilizzate.

Articolo 67 - Ferie e festività soppresse
La/il Dipendente ha diritto a fruire di un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, pari a ore 187 e 45 minuti, da utilizzare con almeno un periodo consecutivo di due settimane entro l'anno di maturazione e la parte restante di norma entro il luglio dell'anno successivo e comunque entro i diciotto mesi successivi all'anno di maturazione stessa.
[…]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita delle ferie. Resta confermato quanto previsto dall'art. 65, relativo alla banca delle ore solidale.
[…]

Articolo 68 - Permessi retribuiti
[…]
Permessi per motivi di salute
In occasione di un ricovero in day hospital e a seguito di presentazione di adeguata attestazione medica sarà riconosciuta al Dipendente una giornata di permesso retribuito.
Saranno altresì riconosciuti al Lavoratore permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario, e comunque nel limite individuale di 4 ore al giorno, al fine di sottoporsi a:
- eventuali cicli di cure direttamente conseguenti a uno stato morboso o a un infortunio, la cui necessità sia comprovata da opportune certificazioni rilasciate dalle strutture pubbliche;
- visite mediche se documentate da opportune certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie.
Il riconoscimento dei permessi di cui al comma che precede è subordinato alla condizione che dette cure e visite mediche non possano essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro; il tempo di viaggio da e/o verso la sede di lavoro (fino a un massimo di 120 minuti complessivi) sarà riconosciuto, nell'ambito di detti permessi, solo a fronte del rientro in servizio o della collocazione della visita, ovvero del ciclo di cure, a fine servizio.
Permessi a recupero
La/il Dipendente può altresì fruire per motivi personali di brevi permessi giornalieri da recuperare nel corso del mese di fruizione entro il limite massimo di dodici ore mensili; i permessi a recupero devono essere preventivamente autorizzati per i casi programmabili; la compensazione di detti permessi dovrà avvenire con le stesse modalità e limiti previsti dall'art. 60.
Il permesso da recuperare non potrà essere fruito per più di 3 ore consecutive.
Legge 104
Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i soggetti in situazione di disabilità, si applicano le disposizioni sui permessi previsti dall'articolo 33 della legge medesima.
[…]

Articolo 69 - Lavoro Discontinuo
Ai sensi della legge n. 2657/23 è da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di Si conviene che esclusivamente l'attività di autista trasporto di persone svolta a favore di singole e specifiche figure aziendali rientra, ai sensi della legge n. 2657/23, nella tipologia suddetta.
Per questi ultimi l'orario di lavoro ordinario è stabilito in 46 ore settimanali.
Fermo restando che l'attività in questione è caratterizzata da una forte variabilità, l'orario di lavoro settimanale, salvo diversi accordi, è il seguente:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 18:15;
- il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:45.
L'intervallo mensa è definito in 45 minuti.
[…]

Sospensione del rapporto di lavoro
Articolo 73 - Infortuni sul lavoro

La/il Lavoratrice/Lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, ha l'obbligo di avvertire o far avvertire immediatamente l'Azienda.
[…]

Articolo 74 - Gravidanza, puerperio e congedi dei genitori
In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.
[…]

Doveri e norme disciplinari
Articolo 76 - Doveri

La missione pubblica e le finalità istituzionali del Gruppo Invitalia inducono a una logica di trasparenza, tempestività e qualità di servizio che dovrà rispecchiarsi sia nel processo di attività interno che in quello esterno in connessione all'attuazione degli obiettivi operativi.
In tale contesto, la/il Dipendente, nell'espletamento della propria attività, è tenuto ad assumere comportamenti improntati a correttezza, responsabilità, professionalità.
In particolare, la/il Lavoratrice/Lavoratore deve:
1. nel processo di attività interno:
a) osservare le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro e le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del patrimonio aziendale;
b) attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, alle direttive organizzative aziendali;
c) rispettare l'orario di lavoro nel quadro di un'attenta e consapevole gestione del proprio tempo lavorativo e adempiere alle formalità prescritte per la rilevazione delle presenze;
[…]
e) avere cura dei beni aziendali a lui affidati;
[…]
La/il Lavoratrice/Lavoratore è altresì tenuta/o a rispettare i regolamenti aziendali.

Articolo 77 - Provvedimenti disciplinari
[…]
I provvedimenti disciplinari sono:
- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa fino all'equivalente dell'importo di quattro ore giornaliere;
- la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni;
- il licenziamento per notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- il licenziamento per giusta causa.
I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo le norme di legge in relazione alla gravità o recidiva della mancanza o della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati.
Il richiamo verbale è inflitto per le mancanze lievi. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti disciplinari si elencano le fattispecie nelle quali è consentito farvi ricorso.
A mero titolo esemplificativo e non tassativo si precisa che:
1) il provvedimento della multa si applica nei confronti della/del Dipendente che:
- sia stato oggetto per almeno tre volte, nel medesimo anno solare, di sanzione disciplinare per mancanze che abbiano comportato, a seguito di procedura disciplinare, l'applicazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto; 
- a fronte di manifestate esigenze organizzative ovvero di richiesta da parte del responsabile, ritardi di almeno trenta minuti nell'orario di ingresso rispetto all'orario comunicato, senza giustificazione;
[…]
2) il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del Lavoratore che:
- commetta per almeno tre volte nel medesimo anno solare una mancanza che abbia comportato, a seguito di procedura disciplinare, l'applicazione della sanzione disciplinare della multa (recidiva);
- risulti assente ingiustificato dal servizio per la durata di almeno un giorno;
- arrechi danno ai beni in dotazione e uso, con dimostrata responsabilità;
- abbandoni il posto di lavoro in contrasto con le indicazioni gerarchiche e senza giustificato motivo;
3) il provvedimento del licenziamento disciplinare si applica per le seguenti mancanze:
- commetta per almeno tre volte nel medesimo anno solare una mancanza che abbia comportato, a seguito di procedura disciplinare, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (recidiva);
- assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati, a fronte di motivate esigenze organizzative ovvero di richiesta da parte del responsabile, oltre il dodicesimo provvedimento per la medesima mancanza nell'arco di un biennio;
[…]
- si presenti al lavoro in evidente stato di alterazione dovuto ad alcool ovvero a sostanze stupefacenti e psicotrope;
[…]
- sottragga, manometta o distrugga intenzionalmente il patrimonio della Azienda;
- lo svolgimento, all'interno dell'Azienda, di lavoro per contro proprio o di terzi;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto tra dipendenti.
 
Altre materie
Articolo 82 - Tossicodipendenza ed Etilismo

[…]
Resta in ogni caso ferma l'applicazione degli artt. 76 ss. del presente CCNL, qualora l'infrazione disciplinare sia condotta da Lavoratore in stato di tossicodipendenza e/o di etilismo.
[…]

Assicurazioni e previdenza complementare
Articolo 85 - Strumenti a tutela del benessere psico-fisico di Lavoratrici/Lavoratori

Le Parti riconoscono l'importanza della prevenzione e pongono tra i propri obiettivi il miglioramento del benessere psico-fisico e la tutela delle condizioni di salute e di socialità del personale.
A tal fine, le Aziende provvederanno a sottoscrivere a proprio carico abbonamenti a centri fitness in favore di Lavoratrici/Lavoratori, tenendo conto della distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, al fine di selezionare centri che abbiano la capillarità più ampia possibile sul territorio.
Le Aziende potranno valutare anche centri che offrano servizi remotizzabili, al fine di massimizzare l'efficacia dell'abbonamento e dei servizi inclusi, oltre a incrementarne la fruibilità riducendo, ove possibile, gli spostamenti.