Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 marzo 2024, n. 7225 - Tardiva denuncia di malattia professionale dell'artigiano
Nota a cura di Pelliccia Luigi, in Labor on line, 06.07.2024 "In caso di tardiva denuncia della malattia professionale di un artigiano, l’unica conseguenza è la perdita del diritto all’indennità economica temporanea per il periodo di tempo che precede l’eventuale tardiva comunicazione"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - Rel. Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 30331-2022 proposto da:
A.A., B.B., in proprio e
nella qualità di legali rappresentanti pro tempore della A.A.
Snc, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall'avvocato ROSANNA MAGRO;
- ricorrenti -
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO –
PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 492/2022 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 239/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 30/01/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.
Fatto
1.- La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha compensato tra le parti le spese processuali del primo grado, confermando per il resto la sentenza appellata che aveva rigettato il ricorso proposto da A.A. e B.B., in proprio e nella qualità di soci e rappresentanti legali della A.A. Snc, avverso le ordinanze ingiunzioni n. 291/2019 e n. 292/2019 emesse dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Livorno-Pisa, con le quali era stata loro irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1290 ciascuno, quali trasgressori della violazione dell'art. 53, comma 5 d.p.r. 1124/1965, per avere gli stessi effettuato la denuncia di malattia professionale del socio A.A. oltre il termine di cinque giorni previsto da detta disposizione, provvedendo a trasmetterla all'Inail in data 25/9/2015 pur avendone avute notizie dallo stesso stesso A.A. in data 9/9/2015.
2.- A fondamento della sentenza la Corte d'appello ha confermato l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 53 d.p.r. 1124/1965 che prevede la sanzione amministrativa per il ritardo nella denuncia di malattia; in luogo dell'articolo 52 dello stesso d.p.r. 1124/1965 che prevede per il lavoratore che ritarda nella denuncia la sola perdita delle prestazioni maturate per i giorni precedenti senza assoggettamento a sanzioni.
3.- Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A.A. e B.B., in proprio e nella qualità di soci e rappresentanti legali della A.A. Snc, con un motivo di ricorso; a cui ha resistito con controricorso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Livorno-Pisa. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Diritto
1.- Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 203, comma 2 d.p.r. n. 1124/1965 in combinato disposto con gli articoli 52, 53 e 131 d.p.r. n. 1124/1965 ex articolo 360 n.3 c.p.c. per avere la Corte di appello sostenuto che la disciplina dell'art. 52 cit. non si applica alle malattie ma solo per gli infortuni.
2.- La Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata, mentre nulla ha rilevato sotto il profilo soggettivo, ha bensì confermato che nei confronti del lavoratore artigiano esista nel d.p.r. n. 1124/65 una differenza di trattamento tra il ritardo della denuncia di un infortunio ed il ritardo di una denuncia per malattia.
3.- Questa Corte è chiamata quindi a dirimere la questione se al titolare di impresa artigiana (o ai soci titolari) in caso di ritardo nella denuncia per malattia professionale si applicano le stesse regole stabilite dal d.p.r. n. 1124/65 in materia di ritardo per la denuncia di infortunio professionale occorso al titolare di azienda artigiana (o ai soci) oppure le norme stabilite a carico dei datori di lavoro per gli infortuni e le malattie occorse ai dipendenti.
Nel primo caso al titolare di impresa artigiana (o ai soci titolari) non si applicherebbe sanzione amministrativa alcuna, ma soltanto la decadenza dal trattamento per il periodo precedente alla denuncia; nel secondo caso si applicherebbe la sanzione amministrativa prevista a carico del datore di lavoro che denuncia in ritardo o non denunci la malattia o l'infortunio del dipendente.
4.1.- Viene in rilievo anzitutto l'art. 203 del d.p.r. 1124/65 che si occupa degli artigiani:
1. "I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per la assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni.
2. Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all'art. 53, alla denuncia dello infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52.
3. In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore"
4.2. L'art. 52 d.p.r. 1124/65 rivolgendosi all'assicurato dispone: "L'assicurato è obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia"
4.3. L'art. 53 d.p.r. 1124/65 si rivolge invece al datore di lavoro e dispone al primo comma che: " Il datore di lavoro è tenuto a denunciare entro due giorni all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni"; al 5 comma stabilisce che "la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore.
I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie." Infine la norma commina, al comma 11, la sanzione amministrativa per chi contravviene le disposizioni precedenti.
4.4. L'INAIL è intervenuto con una interpretazione adeguatrice ed estensiva dell'impianto normativo indicato, fin con la circolare n. 22/1998 richiamata anche nella sentenza impugnata. Secondo l'INAIL anche la tardiva denuncia della malattia del socio titolare di impresa artigiana comporta soltanto la decurtazione o la perdita della indennità di temporanea assoluta, senza alcuna sanzione amministrativa. In tal modo l'Istituto ha risolto sia la questione della riferibilità al socio titolare di impresa artigiana della norma di cui al secondo comma dell'art. 203, sia la riferibilità della stessa norma alla tardività della denuncia della malattia e non soltanto dell'infortunio.
5.- Secondo i giudici fiorentini invece (che non fanno parola del profilo soggettivo) la tesi dell'INAIL comporterebbe un'estensione indebita sul piano oggettivo perché l'art. 203, 2 comma parla soltanto dell'infortunio e non della malattia e perché la regola del 2 comma dell'art. 203 costituisce una eccezione alla regola generale stabilita nel primo comma.
6.- Ad avviso di questo collegio, invece, nell'impianto normativo c'è uno ampio spazio interpretativo, anche di carattere letterale oltre che logico, per sostenere la tesi contraria.
Con una conclusione che pare più congrua ed aderente al principio supremo di ragionevolezza, oltre che alle circolari INAIL (anche più recenti, v. n. 24 del 9.9.21 che richiama appunto la n. 22 del 2.4.1998), occorre infatti affermare che la disciplina dell'omissione o del ritardo della denuncia da parte del lavoratore artigiano all'INAIL trovi una medesima soluzione sia quando l'evento protetto integri un infortunio, sia quando esso integri una malattia.
6.1. Occorre anzitutto osservare che il 2 comma dell'art. 203 rinvia all'art. 52 in toto, ed in tale rinvio abbraccia quindi anche la malattia regolata al secondo comma. L'art. 203, 2 comma dice precisamente, al plurale, "si applicano le disposizioni di cui all'art. 52".
6.2. Inoltre, sul piano generale, va valorizzata soprattutto la norma estensiva dell'art. 131 TU secondo cui "Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo".
Da ciò si ricava che le particolari disposizioni stabilite nel d.p.r. n. 1124/65 a proposito degli infortuni devono essere applicate anche per le malattie, senza necessità di una specifica regolamentazione o di un espresso richiamo delle disposizioni dettate di volta in volta.
6.3. D'altra parte, come si è detto, non solo non esiste alcuna ragione logico giuridica per assoggettare a sanzione amministrativa l'artigiano ammalato che non denunci nei termini la propria malattia professionale. Ma al contrario darebbe pure adito a sospetti di irrazionalità affermare che, mentre se si infortuna l'artigiano non subisce alcuna sanzione, quale che sia la sua tipologia ed anche se si tratta di infortunio di lieve entità; se invece si ammali di una patologia professionale, anche grave o gravissima egli sarebbe nondimeno assoggettato a sanzione amministrati Data p in caso di tardiva denuncia, oltre che alla perdita del trattamento previdenziale.
6.4. Muove verso una parificazione delle situazioni considerate anche la ratio della interpretazione, essendo essa da rinvenire nell'assenza di un'organizzazione articolata in capo al titolare artigiano che gli impedirebbe, sia che si tratti di infortunio sia che si tratti di malattia professionale, di procedere alla denuncia nei termini; non potendo il termine di poco più lungo previsto per la malattia professionale condurre a una disparità di trattamento in capo al medesimo soggetto.
6.5.- Come conferma appunto la disciplina amministrativa dettata dall'Inail, che in caso di tardiva denuncia ha previsto come unica conseguenza la perdita del diritto all'indennità di temporanea per periodo di tempo che precede l'eventuale tardiva comunicazione.
7.- Sulla scorta di tali premesse, occorre quindi procedere all'accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata per violazione delle norme indicate.
Non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere quindi decisa nel merito con accoglimento della domanda formulata dai due ricorrenti e con l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
8. In forza del cd. effetto espansivo, la cassazione della sentenza si estende e, quindi, travolge la statuizione sulle spese e poiché questa Corte ha deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., occorre provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio (ex multis, Cass. n. 6938 del 2003). Il Collegio considerata la novità della questione trattata ritiene di poter compensare per intero tra le parti le spese processuali dei tre gradi del giudizio.
9.- Si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale pari a quello previsto per il ricorso, ex art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla l'ordinanza ingiunzione opposte in giudizio. Dispone la compensazione delle spese processuali dei tre gradi del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma all'udienza del 30 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2024.