Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 5 luglio 2024
Validità: 01.07.2024 - 31.12.2027
Parti: Federalberghi, Faita- Federcamping/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo
Fonte: federalberghi.it


Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo 5 luglio 2024

Il giorno 5 del mese di luglio 2024, la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – Federalberghi […], con la partecipazione della Commissione Sindacale, […] composta da […] Sindacato Italiano delle Località e delle Imprese Termali e del benessere - Federalberghi Terme, […] Sindacato Italiano delle Attività Ricettive Extralberghiere - Federalberghi Extra, […] Comitato Nazionale Giovani Albergatori - Cnga, […] Unione delle Associazioni Albergatori delle Isole Minori - Federalberghi Isole Minori, […] Unione Italiana Hotel Franchising - Unihotel Franchising Federalberghi, […] Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici - Assonat, […], la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - Faita- Federcamping, […], con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l'Italia, […], e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil, […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl, […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs, […], si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

Sfera di applicazione
L'articolo 1 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come integrato dall'Accordo di rinnovo del 18 gennaio 2014, è sostituito dal seguente:
Articolo 1- Sfera di applicazione
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sottoindicate ed il relativo personale dipendente:
1) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;
b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali, locali notturni, e altri pubblici esercizi annessi agli alberghi e pensioni alle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; hostel, residences, villaggi turistici;
d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
d-f) colonie climatiche e attività similari;
e g) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;
h) attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) Porti e approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
IV) Rifugi alpini
Chiarimento a verbale
Nei punti I) e II) si intendono incluse tutte le aziende inquadrate nella divisione 55 della classificazione delle attività economiche (ATECO), anche se non espressamente menzionate. 
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.

Titolo II - Capo II (Pari opportunità, utilizzo degli impianti e politiche attive del lavoro)
L'articolo 7 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 7 - Pari opportunità
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità di genere, interventi che favoriscano le pari opportunità nel lavoro. A tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione e all'attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) volte all'effettiva realizzazione della parità di genere.
(2) In tale contesto le Parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato da ultimo dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 e dalla direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione istituendo, nelle imprese con più di cinquanta dipendenti, una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro alfine di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda passano godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio dovuto alle eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
(3) In seno all’Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
(a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per genere, livello di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di lavoro e retribuzione di fatto, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
(b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
(c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
(d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di violenza, molestia e discriminazione nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a violenza e molestie;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge dell'8 marzo 2000, n. 53 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare e monitorare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
1) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006, al fine di condividere e monitorare i dati ricevuti.
(4) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
(5) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(6) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente / Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 settembre 2024 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore. v
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle / disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Fondo FAST, QuAS, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente bilaterale nazionale del settore turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.

Titolo II - Capo III (Secondo livello di contrattazione)
Gli articoli 11 e 12 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificati dall'accordo di rinnovo 18 gennaio 2014, sono sostituiti dal seguente:
Articolo 11 - Premio di risultato e relativi indicatori […]
Articolo 12 - Indicatori


L'articolo 13 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello  […]

Titolo II - Capo IV (Enti Bilaterali)
Finanziamento

L'articolo 23 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 23 - Finanziamento […]


Titolo III - Classificazione del personale
Gli articoli 48, 49, 50, 51, 201, 234 e 252 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall'accordo di rinnovo del 18 gennaio 2014, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 48 - Classificazione del personale […]
Articolo 49 - Valorizzazione della professionalità
[…]
Articolo 50 - Inquadramento
[…]
Articolo 51 - Passaggi di qualifica
[…]
Articolo 52 - Mansioni promiscue
[…]

Titolo IV - Capo III (Lavoro a tempo determinato e aziende di stagione)
Dopo l'articolo 79 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo 79 bis - Contratti di durata superiore a dodici mesi […]

Capo IX - Appalto di servizi
L'articolo 97 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall'accordo del 18 gennaio 2014, è sostituito dal seguente:
Articolo 97 - Appalto di servizi
(1) L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo
Contratto, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. ’
(2) Tale procedura si esaurirà entro quindici giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
(3) Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente Contratto.
(4) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU e/o delle organizzazioni sindacali territoriali di cui ai commi 1 e 3, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall'appalto di servizi di pulizia e riassetto delle camere e altri servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento /i dell'unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
(5) Tale confronto dovrà concludersi entro quarantacinque giorni dalla Convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
(6) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere e altri servizi, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es. vitto/alloggio) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(7) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d'appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
(8) In caso di successivi cambi d'appalto, l'azienda convocherà le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU), unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto, al fine di informarle rispetto alle modalità di subentro del nuovo appaltatore. Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente Contratto.
(9) In particolare, l'informativa riguarderà:
a) la salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) l'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7;
c) il CCNL che sarà applicato dall'azienda subentrante, fermo restando che - in conformità alle norme di legge - al personale impiegato nell'appalto di servizi spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale di settore stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(10) Tale confronto si concluderà entro dieci giorni dalla convocazione di cui al comma 8. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
(11) Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
(12) L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 o 31 per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.
(13) Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui al comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'articolo 33 del presente Contratto, con l'assistenza dell'organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce mandato.
(14) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali e aziendali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.

Dopo l'articolo 97 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall'accordo del 18 gennaio 2014, è inserito il seguente:
Articolo 97 bis - Internalizzazione
(1) Il datore di lavoro che intenda assumere in gestione diretta un servizio che in precedenza era affidato alla gestione di un appaltatore informerà, anche per il tramite dell'organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente Contratto, le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU) unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto al fine dell'attivazione di un confronto e della definizione di eventuali intese sulla materia, con particolare riferimento alle modalità di armonizzazione delle eventuali differenze tra il trattamento economico e normativo in precedenza applicato dall'appaltatore e il trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.
(2) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali o aziendali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.

Titolo V – Capo III (Orario di lavoro)
Articolo 111 (Riduzione dell'orario) […]

Titolo V - Capo IV (Ferie)
Articolo 130 (Modalità di fruizione) […]

Titolo VI - Capo II (Paga base nazionale)
Articolo ... - Aumenti retributivi mensili […]

L'articolo 152 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 152 - Paga base nazionale […]

Capo VII - Mensilità supplementari
L'articolo 160 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 160 - Tredicesima mensilità […]

L'articolo 161 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 161 - Quattordicesima mensilità [...]

Titolo VI - Capo IX (Assistenza sanitaria integrativa)
L'articolo 163 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 163 - Assistenza sanitaria integrativa […]

L'articolo 144 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 144 - Assistenza sanitaria integrativa per i Quadri […]

Titolo VII - Capo III
Dopo l'articolo 177 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, è inserito il seguente:
Articolo 177 bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
(1) Le Parti, nel condannare la violenza di genere in tutte le sue forme, condividono l'impegno a proteggere e sostenere le donne che ne sono vittime.
(2) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, così come previsto dalla citata norma di legge.
(3) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
(4) Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni dalla data di Inizio del percorso; la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
(5) Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
(6) Il periodo di congedo di cui al comma 2 del presente articolo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
7) Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, a richiesta della lavoratrice, il periodo di congedo di cui al comma 2 del presente articolo sarà prorogato di ulteriori tre mesi, con diritto al pagamento di una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
(8) La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo, parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
(9) La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 2 può, altresì:
a) chiedere al proprio datore di lavoro di essere trasferita presso un'altra unità produttiva della stessa azienda; il datore di lavoro - verificata la disponibilità di posizioni lavorative - si impegna a trasferire la lavoratrice, ove possibile, entro 14 giorni dalla richiesta;
b) chiedere assistenza all'ente bilaterale competente per territorio ai fini della propria ricollocazione presso un'altra azienda.
(10) Su richiesta della lavoratrice, al termine del percorso di protezione e per il periodo di un anno, l'azienda valuterà positivamente la possibilità di assegnarla a un turno di lavoro che tenga conto delle esigenze della lavoratrice, salvo comprovate esigenze organizzative.

Titolo VII - Capo IV (Genitorialità)
L'articolo 178 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 178 - Tutela della genitorialità
(1) Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, e al lavoratore padre si applicano le disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e/o integrazioni).
(2) Durante lo stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) per congedo di maternità, intendendosi per tale l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice nei due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi al parto. In alternativa, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro:
1) a partire da un mese prima della data presunta del parto e nei quattro mesi successivi alla nascita, a condizione che nel corso del settimo mese di gravidanza il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato e il medico competente nel caso di attività sottoposta sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro;
2) dopo l'evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; in applicazione ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 6, il congedo di maternità può essere prorogato fino a sette mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall'ispettorato territoriale del lavoro su richiesta della lavoratrice.
b) per congedo di paternità alternativo, intendendosi per tale l'astensione dal lavoro del padre lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità per tutta la durata dello stesso o perla parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. Per quanto riguarda economico e normativo, durante il congedo di paternità alternativo si applicano le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità;
c) per congedo di paternità obbligatorio, intendendosi per tale l'astensione dal lavoro del padre lavoratore per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Durante il congedo, al padre lavoratore è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, posta a carico dell’INPS ed anticipata dal datore di lavoro. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui alla lettera b). Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro I giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, d) per congedo per la malattia del figlio, intendendosi per tale l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.
(3) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino o al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e di affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità di cui alle lettere b) e c) del comma precedente. In caso di adozione internazionale il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore o della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
(4) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio
e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di fruizione del congedo di paternità di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di adozioni e affidamenti il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
(5) Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 196 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall'articolo 187. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ovvero per il genitore che abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante II periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di dimissioni di cui al presente comma, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
(6) Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
(7) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale e applicabile il divieto stesso.
[…]

L'articolo 179 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 179 - Integrazione […]

L'articolo 180 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente: .
Articolo 180 - Congedo parentale
(1) Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
a) si intende per congedo parentale l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi dodici anni di vita del bambino; tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso bambino;
[…]

All'articolo 181 (Permessi per allattamento) del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, il comma 7 è abrogato.

Titolo IX (Vigenza contrattuale)
L'articolo 199 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 199 - Decorrenza e durata […]

Stesura del CCNL
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2024 per procedere alla stesura del nuovo testo unico del CCNL, che includerà il presente accordo e i CCNL Turismo 20 febbraio 2010, e CCNL Turismo 18 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato 1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai lavoratori dipendenti alle condizioni appresso indicate:
a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino;
b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;
c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura d'aria a disposizione del dipendente;
d) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice […]
e) le parti si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto e alloggio su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi;
f) il dipendente è tenuto ad avvertire all'atto dell'assunzione il datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del servizio vitto e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni;
g) il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali non sia in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve dichiararlo per iscritto all'atto dell'assunzione in servizio del dipendente. Qualora l'impossibilità a prestare il servizio intervenga in un momento successivo datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alle RSA per ricercare le più idonee soluzioni.
Nota a verbale […]