Regione Lazio
Ordinanza del Presidente della Regione
Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, 1’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze dì carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”
VISTO l'art. 650 del codice penale;
VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l'innalzamento delle temperature tipico della presente stagione renderà rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell’aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;
CONSIDERATO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
CONSIDERATO che l'INAIL nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Lazio interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
RITENUTO, pertanto, nelle more di acquisire e recepire le raccomandazioni, da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall’inna1zamento delle temperature, in particolare nei cantieri edili e affini, in agricoltura e nel florivivaistico, di disporre, fino al 31 agosto 2024, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a:“lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;
ORDINA
per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:
1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento;
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato);
4. Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, ai Prefetti delle Province della Regione Lazio, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Lazio, alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di Lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;
5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Il Presidente
Francesco Rocca
