Tipologia: CCNL
Data firma: 21 luglio 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Sistema di concertazione e di informazione
• A livello nazionale
• A livello territoriale
Protocollo sulla politica industriale e sulla politica del lavoro nell'industria delle costruzioni
• Osservatorio
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione e documenti
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Mansioni promiscue
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Soste di lavoro
Art. 9 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 10 - Recuperi
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 12 - Elemento economico territoriale
Art. 13 - Lavoro a cottimo
Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Gratifica natalizia
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Trattamento economico per ferie - Gratifica natalizia e festività - Accantonamento presso l'Edilcassa
Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 22 - Trasferta.
Art. 23 - Trasferimento.
Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Modalità di pagamento
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia
Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
• Norme comuni
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Anzianità professionale edile
Art. 31 - Conservazione degli utensili, custodia dei cieli e motocicli
Art. 32 - Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 33 - Preavviso
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Indennità in casi di morte
Art. 36 - Reclami
Art. 37 - Edilcasse
Art. 38 - Quote sindacali
Art. 39 - Commissione Tecnica Nazionale
Art. 40 - Accordi locali
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 41 - Assunzione
Art. 42 - Periodo di prova
Art. 43 - Orario di lavoro
Art. 44 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 45 - Stipendio minimo mensile
Art. 46 - Elemento economico territoriale
Art. 47 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie
Art. 49 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 50 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 51 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 52 - Indennità di zona malarica
Art. 53 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 54 - Lavori fuori zona
Art. 55 - Trasferta
Art. 56 - Trasferimento
Art. 57 - Alloggio
Art. 58 - Mutamento di mansioni
Art. 59 - Pagamento della retribuzione
Art. 60 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 61 - Ferie
• Norma transitoria
Art. 62 - Tredicesima mensilità
Art. 63 - Premio annuo

Art. 64 - Premio di fedeltà
Art. 65 - Trattamento in caso di malattia
Art. 66 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 67 - Fondo previdenza impiegati
Art. 68 - Prestazioni integrative per impiegati
Art. 69 - Congedo matrimoniale
Art. 70 - Aspettativa
Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
Art. 74 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 75 - Certificato di lavoro
Art. 76 - Quote sindacati
Art. 77 - Regolamentazione speciale per i quadri
• Assicurazione
• Indennità di funzione
• Cambiamento di mansioni
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori
• Qualifiche escluse dalla quota di riserva dell'art. 25, comma II, l. n. 223/91
Art. 80 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 81 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 82 - Tutela della maternità e paternità
A) Donne - Tutela e accesso al lavoro
B) Videoterminali
C) Permessi per il padre lavoratore
Art. 83
A) Lavoratori invalidi

B) Portatori di handicap
Art. 84 - Lavoratori extracomunitari
Art. 85 - Tossicodipendenti
Art. 86 - Mense aziendali
Art. 87 - Alloggiamenti e cucine
Art. 88 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 89 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

B) Formazione professionale per la sicurezza
C) Organizzazione della prevenzione
• Rappresentante per la sicurezza
Art. 90 - Previdenza complementare
Art. 92 - Diritto allo studio
Art. 93 - Addestramento professionale
Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato
• Norma transitoria
Art. 95 - Assenze
Art. 96 - Provvedimenti disciplinari
Art. 97 - Licenziamenti
Art. 98 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 99 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 100 - Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie - Reclami e controversie
• Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
• Rappresentanze Sindacali Unitarie
• Reclami e controversie
Art. 101 - Assemblee
Art. 102 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 103 - Affissioni
Art. 104 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 105 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 106 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali condizioni di miglior favore
Art. 107 - Disposizioni generali
Art. 108 - Decorrenza e durata
Art. 109 - Esclusiva di stampa
Allegati
Allegato A
• Valori mensili minimi di paga base degli operai
• Tabelle dei minimi di paga base oraria
Allegato B - Aumenti retributivi e minimi di paga base
Allegato C - Regolamento dell'anzianità professionale edile
Allegato D - Protocollo aggiuntivo sul trattamento di malattia e infortunio
Allegato E - Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato F - Protocollo sul sistema delle Casse Edili
Allegato G


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

Premessa
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente comma e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei Lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto.
Viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc., applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marinette, marmo, borettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti.
Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.
Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
* Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterni, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
- Messa in opera di pali, tralicci è similari; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di «costruzioni di linee e condotte» debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicatile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
L'Aniem dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.

Sistema di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali articolate nel presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi e riservata alla competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti.
1.1. Il sistema di concertazione tra le parti e finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e politiche di mercato;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali.
1.2. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
1.3. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

A livello nazionale:
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità / flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali territoriali, in particolare in materia di professionale, evasione contributiva e prevenzione.

A livello territoriale:
Nelle sessioni territoriali il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilita;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli Enti pubblici preposti.
1.4. Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dall'Aniem territoriale su richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le imprese e i consorzi di imprese, aggiudicatarie di opere di significativa rilevanza a livello provinciale (intendendosi per tali quelle superiori ai 3 milioni di ECU) assistiti dalla propria Associazione territoriale, forniranno, al fine di una valutazione congiunta, alle RSU, unicamente alle OO.SS., informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura ed andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
1.5. Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 40 aderenti all'Aniem su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo stesso, le singole imprese, i consorzi e i raggruppamenti operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività Si Proietta nell'insieme dei comporti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 100 lavoratori, forniranno alla RSU unicamente alle OO.SS. territoriali, al fine di una valutazione congiunta, informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali;
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 15;
- attuazioni in materia di sicurezza.
1.6. Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.

Protocollo sulla politica industriale e sulla politica del lavoro nell'industria delle costruzioni
L'Aniem ed i Sindacati Nazionali dei lavoratori edili Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil riconoscono l'esigenza di sviluppare un sistema di concertazione disciplinato dal Contratto Nazionale sulle politiche e su mercato dell'edilizia con specifico riferimento al settore delle piccole e medie imprese.
Tale sistema si avvarrà del dati e delle informazioni elaborati dall'Osservatorio settoriale sull'industria della costruzioni previsto dal presente CCNL.
[...]

Osservatorio
1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, costituito norma della prima parte del CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria della costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL.
2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e mobilita, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo
3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale.
Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali.
Entro sei mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.
In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:
- fabbisogno e livelli occupazioni;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica
4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna organizzazione e di informazioni derivanti da organismi pubblici e privati.
5. La gestione dell'Osservatorio sarà affidata ad un comitato paritetico composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e tre supplenti in rappresentanza dell'Aniem, 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell'osservatorio. All'interno di tale regolamento saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento dell'osservatorio, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
* definire un programma operativo relativo a:
- le fase progressive di messa a regime dell'osservatorio;
- le risorse umane dedicate a partire da quelle presenti negli organismi paritetici perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione del costi di struttura;
- la progettazione di specifiche ricerche finanziarie anche da soggetti pubblici e privati;
- la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione ed una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei CCNL edili.

Regolamentazione per gli operai
Art. 5 - Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 40 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'articolo 20 del presente contratto.
L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sarà ripartito su cinque giorni per settimana.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico produttive da portare a preventiva conoscenza della RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25. Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU di cui all'art. 100 ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative nonché alla predisposizione della sosta per la consumazione dei pasti.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL.
L'operaio deve prestare la sua opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[...]

Art. 6 - Addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti e tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[...]
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 265 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 7 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'articolo 25 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'articolo 20 punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 10 - Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 - Lavoro a cottimo
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla RSU o e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi col lettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
[...]
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
[...]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interpretazione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere, caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.
Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale , previo confronto con il Consiglio dei delegati e/o con il Sindacato territoriale.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri voi ti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto nazionale e dagli accordi locali di cui all'art. 40 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alle RSU ed al sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data alla Edilcassa ed agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza ed alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all'Aniem-Confapi.
Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della RSU deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.
c) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b)
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c) debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 36 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito delle RSU di cui all'art. 100 intervenire nei confronti della direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[...]
Nell'ambito di un massimo di 150 ore all'anno, l'operaio è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro supplementare per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale l'impresa fornirà alla RSU indicazioni sul lavoro supplementare effettuato nel bimestre.
[...]

Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi del la retribuzione dì cui al punto 3) dell'art. 25 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora (compresa la prima mezzora)
Tab. unica nazionale .......4
Situazione extra ..............5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)
Tab. unica nazionale .......5
Situazione extra ..............5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango
Tab. unica nazionale .......5
Situazione extra .............12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario
Tab. unica nazionale .......8
Situazione extra .............15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume
Tab. unica nazionale .......8
Situazione extra .............15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe
Tab. unica nazionale .......8
Situazione extra .............17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettronicamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio
Tab. unica nazionale .......10
Situazione extra .............10
8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa, oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio
Tab. unica nazionale .......10
Situazione extra .............10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività
Tab. unica nazionale .......11
Situazione extra .............17
10) I lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)
Tab. unica nazionale ....... 12
Situazione extra .............. 20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio
Tab. unica nazionale .......13
Situazione extra ..............20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre
Tab. unica nazionale .......13
Situazione extra ..............23
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti
Tab. unica nazionale .......16
Situazione extra ..............22
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)
Tab. unica nazionale .......16
Situazione extra ..............28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta
Tab. unica nazionale .......17
Situazione extra ..............35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso
Tab. unica nazionale .......17
Situazione extra ..............35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m
Tab. unica nazionale ....... 19
Situazione extra .............. 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria
Tab. unica nazionale .......19
Situazione extra ..............35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3
Tab. unica nazionale .......20
Situazione extra ..............35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti
Tab. unica nazionale .......21
Situazione extra .............40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 22
Tab. unica nazionale .......22
Situazione extra .............40
22) lavori in pozzi neri preesistenti
Tab. unica nazionale .......27
Situazione extra .............55
In situazioni extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con, i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio - 46
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione - 26
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie -18
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori In galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione, che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi pia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono, in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondere in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri ..................54
b) da oltre 10 a 16 metri ........72
c) da oltre 16 a 22 metri ......120
a) oltre 22 metri ..................150
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) - Lavori marittimi
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore. - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, te indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il entro di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Gruppo E) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, i lavori di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione delle canalizzazioni e il ripristino, l'esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazione sostegni e rizzamento pali, è dovuta un 'indennità nella del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente in atto.
Dichiarazione a verbale
"Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'articolo 21 gruppo E) del CCNL restano confermati ad personam per i lavoratori adibiti a tali lavorazioni per gli importi orari in atto nel mese di maggio 1995.
L'erogazione degli importi così determinati resta comunque commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa nell'ambito delle lavorazioni di cui al citato art. 21."
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decidemmo sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riunimmo entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti per la determinazione di un'indennità nella massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti CCNL.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al comma 3 del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente e immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le componenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 31 - Conservazione degli utensili, custodia dei cieli e motocicli
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesto ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Art. 32 - Obblighi e responsabilità degli autisti
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[...]

Art. 37 - Edilcasse
A) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Edilcassa. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'Aniem e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Filtea-Cgil), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Edilcasse contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Edilcasse costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Edilcasse previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Edilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.
[...]
B) La Edilcassa nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Associazioni di cui al secondo comma, raccoglierà dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima una dichiarazione scritta di adesione al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché allo Statuto ed al Regolamento della Edilcassa stessa, con formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 105, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
[...]
D) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Edilcasse sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente, costituito tra le Organizzazioni nazionali di cui al primo comma.
E) Le Associazioni nazionali di cui al primo comma assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle Edilcasse alla disciplina contenuta nel presente contratto.

Art. 39 - Commissione Tecnica Nazionale
È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello nazionale:
a) per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del contratto di lavoro, avuto anche riguardo alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia.
La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali scelte di comune accordo;
b) per l'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti, di cui agli artt. 14 e 15 del presente contratto;
c) per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 21.

Art. 40 - Accordi locali
In conformità all'intesa Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro riconosciute dall'Aniem Nazionale e del lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1997 e con validità quadriennale.
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 21;
[...]
e) alle attuazioni di cui all'art. 19;
[...]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[...]
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Edilcasse a norma dell'art. 37 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
[...]
4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93
[...]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesti, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
[...]

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 43 - Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L'orario normale contrattuale di lavoro sarà ripartito su cinque giorni per settimana. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico produttive da portare a preventiva conoscenza della RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell' 8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 44.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai precedenti commi, fino alla concorrenza dei maggiori orari previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 53 del presente contratto.
[...]

Art. 51 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44.
b) Per lavori in galleria una indennità di L. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 52 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 53 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[...]
Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Art. 60 - Giorni festivi e riposo settimanale
[...]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel quale caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 61 - Ferie
[...]
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro del l'impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versagli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 4).
[...]

Art. 66 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[...]

Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella del reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura, degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori

[...]
Entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto le Associazioni nazionali sottoscritte costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto,
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Associazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto,
Entro i termini di cui al comma 1, le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al primo comma, con il compito di analizzare le nuove professionalità ed il relativo inquadramento di impiegati tecnici e quadri.

Art. 80 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 82 - Tutela della maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
"Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL".

B) Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti - pilota da parte del CTP nazionale, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Per gli addetti ai videoterminali varino programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 83
A) Lavoratori invalidi

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

B) Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap;
- per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico riabilitativi.
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ed i permessi, si fa riferimento all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 84 - Lavoratori extracomunitari
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 93 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 87 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve prevedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
[...]
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Art. 88 - Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) A istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi rispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura della Edilcassa, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale il registro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinano in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituendo servizio sanitario nazionale.

Art. 89 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
È demandata alla Associazioni Sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 100 per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
Le associazioni firmatarie demandano ai Comitati Paritetici Territoriali, istituiti dal CCNL 17 aprile 1991, le funzioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626.
I suddetti Comitati saranno disciplinati da accordo nazionale che sarà sottoscritto entro il 31 ottobre 1995.
"Le Associazioni nazionali sottoscritte si impegnano ad elaborare e concordare entro il 31 ottobre 1995 uno schema tipo di statuto dei Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626."
Le parti terranno comunque conto delle eventuali intese intervenute a livello territoriale.

B) Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinata il ruolo della costituendo Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli ESE e ai CTP territoriali.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici CTP.
La Commissione Nazionale Scuole Edili, in collaborazione con quella dei CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.
Tali corsi saranno svolti:
- per i lavoratori ti con contratto di formazione lavoro nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dall'accordo interconfederale del 16/11/1988;
- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 92.
Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema-tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 90.

C) Organizzazione della prevenzione
Le parti concordano sulla positività del Piano di Sicurezza, nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.
In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i Piani predisposti dalle imprese esecutrici.
L'insieme delle rappresentanze di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.

Rappresentante per la sicurezza
Alle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti i rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dal lavoratore nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dal lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Nell'ipotesi di cui al punto 1.a) del testo relativo alle RSU, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Con accordo delle Organizzazioni Territoriali aderenti alla Organizzazioni Nazionali stipulanti, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 40.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) del citato art. 17.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 70 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie nuove sostanze e preparati pericolosi.
Alla formazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 626/94 del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario dì lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 626/94. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Art. 93 - Addestramento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi alle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il Direttore, all'infuori dei Consiglio stesso, di designazione delle Associazioni territoriali del lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in del presente contratto dovranno essere adeguate secondo I sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corti di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello di manovale specializzato e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 2.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 2, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-Scuola, gli operai ritenuti idonei ad incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
È istituito un organismo paritetico a livello nazionale, con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina dell'istituto anche in relazione ai compiti demandati all'organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli Enti-Scuola.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalla Scuola Edile qualora il corso di formazione professionale sia articolato, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola e in cantieri di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente-Scuola e approvati dalle Associazioni territoriali di cui all'art. 40.

Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.
[...]
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
[...]
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della legge 19 gennaio 1988 n. 25, da effettuarsi di nomina presso le Scuole Edili di cui all'art. 93 sono stabilite in quattro ore settimanali e possono essere effettuate in ore diverse da quelle desti. nate alla normale attività, come previsto dall'art. 37 del regolamento della legge sull'apprendistato.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.
Agli apprendisti operai ed impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera B) dell'art..5, e nella lettera B) dell'art. 43.
[...]

Art. 96 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita per gli Impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7) dell'art. M, per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
2) l'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
e) introduca bevande alcooliche senza avesse avuto preventiva autorizzazione;
j) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
[...]

Art. 97 - Licenziamenti
Fermo l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 601, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) Per giusta causa senza preavviso nei casi che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto 3).
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Art. 100 - Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie - Reclami e controversie
Rappresentanze Sindacali Unitarie
1. a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi (intendendosi per tale la durata di lavoro effettivo) qualora l'impresa principale o aggiudicataria in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti di procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL per l'edilizia.
b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lettera a), scende al di sotto di 20.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno tenuto conto della previsione di cui all'art. 15 della legge 2 giugno 1995 n. 216 intendendo privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.
Pertanto, qualsiasi modifica dell'assetto contrattuale come sopra definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.
2. È compito della rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei contro della direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 39 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 1) lettera a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
4. In sede di stesura, si provvederà a coordinare le norme contenute nel presente testo con le disposizioni di cui all'art. 98 del CCNL per la parte non modificata.

Reclami e controversie
Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 40 sarà esperito il tentativo di conciliazione tra la RSU e la Direzione aziendale.
In caso di mandato accordo, la controversia stessa sarà definita all'esame delle componenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall'altra Organizzazione territoriale.
Durante l'espletamento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento delle procedure nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 101 - Assemblee
A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede filiale o ufficio o reparto autonomo) di cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSU costituite nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la RSU.
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle associazioni nazionali contraenti, daranno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
[...]

Art. 103 - Affissioni
La RSU hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi, e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 104 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le organizzazioni nazionali contraenti stipulanti il presente contratto convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime organizzazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.

Art. 107 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
Allegato F - Protocollo sul sistema delle Casse Edili
L'Aniem e le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie, riaffermando la piena validità degli accordi sul sistema Edilcasse che promanano dalla contrattazione collettiva delle stesse parti, convengono sul comune obiettivo di pervenire, su tutto il territorio nazionale ad un sistema di casse edili unico per tutto il settore e gestito con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL operanti nel settore delle Costruzioni.
Quanto sopra ha anche la finalità di estendere la tutela contrattuale dei lavoratori e di realizzare condizioni di perequazione dei costi per le imprese. Al fine di accelerare tale processo, le parti concordano di inserire apposite clausole volte a favorire la partecipazione di altre Organizzazioni all'attività delle casse edili qualora con valutazione congiunta delle Associazioni di cui al paragrafo 1) si accerti che tali organizzazioni:
- abbiano stipulato contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria che prevedano organismi similari;
- abbiano regolamentato il sistema degli accantonamenti, delle prestazioni per i lavoratori e delle contribuzioni in modo uniforme rispetto alla regolamentazione posta in essere tra le parti di cui al par. 1) ed applicate dalle casse edili, o comunque aderiscano a questa regolamentazione;
- abbiano una effettiva adeguata rappresentatività nazionale nel settore delle costruzioni edili;
- impegnino tutti i loro iscritti al pieno rispetto degli obblighi di accantonamento e contribuzione verso le casse edili.
Per favorire l'armonizzazione tra differenti contrattazioni collettive, ai soli effetti da quanto finora esposto nel presente articolo e nel rispetto dell'autonomia contrattuale di ciascuna organizzazione. le parti definiranno importi convenzionali per la base imponibile dei contributi dovuti alle casse edili.
La partecipazione all'attività delle casse edili si realizzerà nell'ambito del Comitato di gestione e del Consiglio Generale.
A tal fine gli statuti dovranno prevedere la presenza nel Comitato di Gestione e nel Consiglio Generale di rappresentanti nominati direttamente dalle Organizzazioni con le quali siano intervenuti gli accordi per la loro partecipazione all'attività delle casse edili.
Gli accordi nazionali prevedranno altresì i modi ed i tempi per i superamento di situazioni di pluralità di organismi nella stessa circoscrizione territoriale, laddove esistenti.
Le parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della Legge n. 109/94, sull'obbligo che i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati, iscritti, opereranno, fissandone le modalità in via contrattuale, per la piena ed immediata attuazione di quanto previsto dalla citata disposizione di Legge, sulla base del principio della reciprocità.