Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 9 luglio 2024
Validità: 09.07.2024 - 31.12.2025
Parti: Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC-CRA
Fonte: firstcisl.it
Sommario:
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Articolo 1 |
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Articolo 11 |
Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 2022 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane
Il 9 luglio 2024, in Roma, tra Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Fabi - Federazione Autonoma Bancari Italiani, First/Cisl - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, Fisac/Cgil - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito, Ugl Credito, Uilca - Uil Credito e Assicurazioni, si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali.
Articolo 1
L’art. 2 (Nozione di controllo) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 2 Nozione di controllo
Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario, di cui all’art. 1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3 ed ai sensi dell’art. 37-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il ‘‘Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Disposizione di attuazione
Le Parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e/o integrazioni.
Dichiarazione delle Parti
Con riferimento alle società controllate di cui all’art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3, che svolgano attività diversa da quella bancaria, finanziaria o strumentale, anche al di fuori del Sistema del Credito Cooperativo, possono essere definite intese aziendali finalizzate all’applicazione del presente contratto, anche mediante le misure dei contratti complementari di cui all’art. 4. Tali intese sono raggiunte con la necessaria partecipazione delle Parti stipulanti.
Articolo 2
L’art. 15 (Conciliazione ed arbitrato) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 15 Conciliazione ed arbitrato […]
Articolo 3
L’art. 35 (Modalità delle assunzioni) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 35 Modalità delle assunzioni
Le assunzioni di personale vanno effettuate in conformità con le norme di legge vigenti in materia.
Non sono ammesse assunzioni di personale a condizioni diverse da quelle previste dal presente contratto.
[…]
Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del lavoratore, di norma presso Enti di diritto pubblico.
Le lavoratrici e i lavoratori guariti da patologie di carattere oncologico, ai sensi della Legge n. 193/2023, hanno diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.
L'assunzione deve essere comunicata per iscritto dalla Azienda al lavoratore, specificando quanto al riguardo previsto dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
Il lavoratore deve a sua volta dichiarare per iscritto all’Azienda che accetta le condizioni proposte.
Raccomandazione
Le Parti stipulanti del presente contratto raccomandano alle Aziende di favorire, laddove possibile, compatibilmente con organizzazione ed esigenze dei propri uffici, collocamento e condizioni di lavoro dei non vedenti e delle persone con disabilità.
Articolo 4
L'art. 38 (Obblighi fondamentali) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 38 Obblighi fondamentali
Nell'esecuzione del contratto di lavoro, il personale deve usare la diligenza richiesta dall'art. 2104 cod. civ.
Deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, impartite dagli organi sociali e direttivi dell'Azienda.
[…]
Non può entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell'orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione; non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio.
[…]
Articolo 5
L’art. 49 (Indennità modali) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 49 Indennità modali
[…]
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del livello stradale spetta un’indennità nella misura indicata nell’allegato A.
[…]
Dichiarazione a verbale
Relativamente alla indennità di rischio, disposizioni in deroga possono essere concordate in sede di contrattazione integrativa di secondo livello a fronte di nuove forme di organizzazione del lavoro comportanti sostanziali cambiamenti del servizio di cassa.
Disposizioni di attuazione
[…]
Articolo 6
L’art. 55 (Malattie e infortuni) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 55 Malattie e infortuni
[…]
Alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e/o che si sottopongano a terapie salvavita spettano flessibilità di orario in entrata con correlativo spostamento dell'orario di uscita, ovvero permessi tramite una riduzione della prestazione giornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione da effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso. Le giornate di assenza per effettuare terapie rese necessarie da tali condizioni di salute non sono computate ai fini della determinazione del periodo di comporto.
[…]
Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati nei precedenti commi 1 e 2, il lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 12 mesi.
La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare 12 mesi in un quinquennio.
Nei casi di malattie di carattere oncologico, ovvero di quelle di cui al secondo comma, la durata massima dell’aspettativa di cui al presente articolo è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in più periodi.
Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti anzidetti.
Al tossicodipendente, in effettiva cura riabilitativa, che ne faccia richiesta, può essere concessa, per una sola volta nell'arco del rapporto di lavoro, una aspettativa non retribuita per la durata massima di 24 mesi, frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi.
I periodi trascorsi in aspettativa non comportano decorso dell'anzianità, a nessun effetto.
Articolo 7
L’art. 63 (Formazione) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 63 Formazione
[…]
Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate due ore a dirigenti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative (o loro raggruppamenti) per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità o paternità, malattia o infortunio, nonché per lunghi periodi a qualsiasi titolo, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
[…]
Nei piani formativi dovrà essere riservato adeguato spazio alle tematiche relative all’inclusione, al benessere organizzativo, alla parità di genere, alla lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di lavoro.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti ritengono necessario che le Aziende conformino i propri comportamenti ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Sulla evoluzione del processo di digitalizzazione in ambito bancario, le Parti prenderanno a riferimento i principi contenuti nella “Joint declaration on the impact of the digitalisation on employement’’ del 30 novembre 2018 e nella “Joint declaration on employment aspects of artificial intelligence” del 14 maggio 2024 sottoscritte dalle Parti Sociali europee1 i cui testi si riportano in allegato al presente contratto.
Chiarimento a verbale
Le ore di formazione previste dalla contrattazione di secondo livello concorrono al raggiungimento del quantitativo di formazione stabilito nel presente articolo.
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1 EBF European Banking Federation - ESBG European Savings and Retail Banking Group - EACB European Association of Co-operative Banks - UNI Europa Finance
Articolo 8
L’art. 87 (Azioni sociali) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 87 Azioni sociali
Le Parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l’analisi delle relative tematiche.
Le Aziende agevolano la conoscenza e promuovono la fruizione degli istituti e dei presidi a sostegno della famiglia e della genitorialità.
Le Aziende prenderanno in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
Le Aziende in caso di ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie adotteranno le misure che facilitino l’accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.
Nell’ambito delle rispettive progettualità di rilievo sociale, le Federazioni e/o le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi possono coordinare specifiche iniziative di solidarietà a benefìcio delle comunità territoriali, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali, con la partecipazione di Aziende e lavoratrici/lavoratori.
Articolo 9
L’art. 94 bis (Banca del Tempo Solidale) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 94 bis Banca del Tempo Solidale […]
Articolo 10
L’art. 118 (Orario settimanale) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 118 Orario settimanale
La disciplina dell’orario settimanale è la seguente.
Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti.
Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore.
Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali).
Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall’orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora.
L’utilizzazione delle ore di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti.
L’orario di lavoro di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° luglio 2025, è fissato in 37 ore.
Articolo 11
L’art. 119 (Orario giornaliero) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 119 Orario giornaliero
L'Azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo i seguenti nastri orari:
- un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori;
- un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 22%, con un minimo di 10 adatti, di tutto il personale dipendente dall’Azienda;
- articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 4 %, con un minimo di 5 addetti, di tutto il personale dipendente dalla Azienda, per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle Aziende.
Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni di cui all’art. 3 - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’Azienda, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali.
Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 50% del personale medesimo; detta percentuale assorbe quella del 20% prevista dal 1° comma, 2° alinea, del presente articolo.
Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma restano, inoltre, escluse le succursali con orari speciali di cui all’art. 122, punti da 2 a 7, ed i relativi addetti, nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 121.
Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 4% di cui al 1° comma, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 48% del personale dipendente dall’Azienda, fermo restando i numeri minimi di addetti sopra indicati.
Nell’ambito del complessivo piano annuale di gestione degli orari di cui all’art. 25, vanno accolte eventuali richieste di orario di lavoro flessibile (laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano), nel limite di 30 minuti, con priorità per il personale interessato da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a pendolarismo, menomazioni fisiche e/o a necessità familiari determinate da portatori di handicap e/o persone con disabilità.
Articolo 12
L’art. 122 (Orario di sportello) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 122 Orario di sportello
Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’Azienda.
Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali;
7. aree territoriali costiere, montane o rurali distanti dai principali centri di offerta di servizi.
Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’Azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata sono possibili nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma (esclusi i complessi industriali).
Presso le succursali situate in località turistiche, al lavoratore non può essere richiesta la propria prestazione professionale nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su sei giorni per sei ore al giorno, ovvero su quattro giorni per nove ore al giorno.
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’Azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
Fra l’inizio dell’orario giornaliero di lavoro e quello dell’adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.
L’Azienda, anche al fine di garantirsi opportunità nella concorrenza di mercato, ha la facoltà di fissare l’orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20, ferme restando le condizioni di sicurezza del personale coinvolto, informando preventivamente gli organismi sindacali aziendali circa le articolazioni dell’orario di lavoro e di sportello. Entro 10 giorni dalla informativa i predetti organismi sindacali possono formulare le loro osservazioni, con l’eventuale assistenza dei rispettivi Organismi sindacali locali. Al termine di tale periodo l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che l’apertura al sabato sarà resa possibile anche negli sportelli ubicati nelle immediate vicinanze di quelle di cui ai commi 2 e 3, informandone gli organismi sindacali aziendali.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti, in continuità con le buone prassi adottate nel Sistema, confermano la disponibilità ad adottare ogni idonea soluzione organizzativa - anche con riferimento all’orario di lavoro ed all’apertura delle filiali - affinché sia garantita continuità di servizio alle comunità colpite da calamità naturali.
Articolo 13
L'art. 137 (Commissione di studio dei modelli di partecipazione dei lavoratori) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 137 Commissione di studio dei modelli di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività alla promozione ed alla valorizzazione della persona.
In tal senso, le Parti riconoscono che la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita delle Banche e delle Aziende, nelle sue diverse forme, contribuisce a rafforzare il processo di identificazione del personale nei valori fondanti del Credito Cooperativo.
Le Parti, quindi, condividono l’esigenza di intraprendere, nei lavori dell’istituita Commissione in materia, un percorso di approfondimento sulle tematiche inerenti il coinvolgimento attivo dei lavoratori nella vita dell’azienda, prendendo in esame e valutando modelli partecipativi efficaci e sostenibili, coerenti con le disposizioni nazionali e sovranazionali in materia, alla ricerca di soluzioni condivise.
Articolo 14
L’art. 141 (Organismo nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nel Credito Cooperativo) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:
Art. 141 Organismo nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nel Credito Cooperativo
Le Parti stipulanti istituiscono l’“Organismo nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nel Credito Cooperativo".
Obiettivo dell’organismo è di monitorare e analizzare le fasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione per elaborare soluzioni condivise da sottoporre alla Commissione nazionale di cui all’articolo 135, anche ai fini dell’individuazione di nuove mansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell’attuale sistema delle aree professionali e dei quadri direttivi.
L'Organismo è composto da un componente per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Federcasse e da un uguale numero di rappresentanti designati da Federcasse nell’ambito della Delegazione sindacale e, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi del supporto di qualificati partner, istituti di ricerca e università per l’approfondimento di profili specifici. L’Organismo si riunisce con cadenza trimestrale, nonché su richiesta di una delle Parti.
Sulla evoluzione del processo di digitalizzazione in ambito bancario, le Parti prenderanno a riferimento i principi contenuti nella “Joint declaration on the impact of the digitalisation on employement” del 30 novembre 2018 e nella “Joint declaration on employment aspects of artificial intelligence” del 14 maggio 2024 sottoscritte dalle Parti Sociali europee, i cui testi si riportano in allegato al presente contratto.
Le Parti condividono la necessità di un costante monitoraggio con riferimento agli impatti determinati dall’applicazione dell’intelligenza Artificiale nel mondo del Credito Cooperativo, con particolare attenzione ai relativi possibili rischi di omologazione del modello della banca mutualistica e di esclusione sociale.
Le Parti individueranno specifiche misure organizzative ove risultasse necessario a supportare l’operatività di filiali collocate in ambiti territoriali a rischio desertificazione bancaria.
Le Parti, infine, si impegnano all’individuazione, entro il mese di gennaio 2025, di misure riguardanti le flessibilità normative con specifico riferimento alla proroga e al rinnovo fino a 24 mesi dei contratti di lavoro a termine.
Articolo 15
L’Allegato F (Disciplina del valore di produttività aziendale) del CCNL 11 giugno 2022 è modificato come segue:
Allegato F Disciplina del valore di produttività aziendale […]
Articolo 16
L’Allegato I (Dichiarazione congiunta per la parità di genere e contro le discriminazioni, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro) del CCNL 11 giugno 2022 è modificato come segue:
Allegato I
Omissis
- il congedo di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs n. 80/2015, previsto per un massimo di tre mesi, per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e debitamente certificati, è elevato a-sei dodici mesi. Per il tutto il periodo di sospensione lavorativa coperto da congedo, le aziende si impegnano a versare la quota individuale della/del Lavoratrice/Lavoratore interessato alla previdenza complementare e garantire la relativa assistenza sanitaria integrativa.
Omissis
Dichiarazione delle Parti
Le Parti invitano le Aziende a rafforzare iniziative volte alla diffusione della cultura delle pari opportunità e dell’inclusione, contro ogni forma di violenza e discriminazione, anche con l’adozione di politiche e codici di comportamento su tali tematiche.
