Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2024, n. 26802 - Operaio schiacciato sotto la benna meccanica del bobcat durante il trasporto di calcestruzzo


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Giudice

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Giudice

Dott. DAWAN Daniela - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a M.(...)

B.B. nato a S. (...)

avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO

che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

letta la memoria del difensore di A.A..

 

Fatto


1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede del 27 maggio 2020, che ha confermato nel resto, ha rideterminato la pena nei confronti di B.B. e C.C. e ridotto l'importo della provvisionale, liquidato in favore delle costituite parti civili, posto a carico di C.C., eliminando le statuizioni civili gravanti su A.A. e B.B..

2. A A.A., C.C. e B.B. era stato contestato di avere, ciascuno per la propria posizione e condotta, cagionato la morte di D.D., dipendente presso la ditta edile A.A., il quale, mentre era intento ad aprire la valvola di rilascio del cemento dal tubo che consentiva lo scarico di esso dalla benna nella macchina operatrice semovente (bobcat), condotta in quel frangente da C.C., rimaneva schiacciato sotto la benna meccanica del bobcat, il quale si ribaltava a causa dell'instabilità del terreno accidentato, caratterizzato dalla presenza di un avvallamento in prossimità del punto di scarico e del peso caricato sulla pala. In M., il 13 giugno 2012.

3. Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, derivata dalla acquisizione dei risultati della perizia espletata in sede di incidente probatorio, dalla documentazione acquisita, dalle dichiarazioni testimoniali e da quelle dei consulenti tecnici di parte, nel giugno del 2012, la ditta artigiana edile A.A. era impegnata in lavori di ristrutturazione di un immobile privato danneggiato dall'evento sismico dell'aprile 2009. Nell'esecuzione dei lavori, erano coinvolti, oltre al titolare della ditta, anche il coordinatore per la salute e sicurezza nell'esecuzione dell'opera, B.B., ed il dipendente C.C..

4. Il 13 giugno 2012, si stava eseguendo l'operazione di getto di calcestruzzo per il rinforzo dei cordoli di fondazione del fabbricato e C.C. conduceva, lungo una piccola strada che costeggiava l'edificio, una mini-pala bobcat con la quale, utilizzandone la benna, stava trasportando il calcestruzzo prelevato dalla betoniera. Il materiale dalla benna veniva versato in un condotto in pvc agganciato alla benna, per poi essere trasportato mediante carriole sino all'area di effettivo scarico. C.C., a circa 60 cm. dal punto di scarico nel condotto in pvc, provocava il ribaltamento della mini-pala, andando a colpire con la benna (che era alzata a circa m. 2,64 dal suolo) il capo di D.D., dipendente della ditta appaltatrice che decedeva immediatamente a causa delle gravissime lesioni riportate.

5. L'evento era stato causato dall'utilizzo non appropriato del mezzo bobcat, non idoneo al trasporto di materiale, oltre ad altri antecedenti concomitanti, quali le condizioni del terreno (costituito da materiale di riporto non adeguatamente costipato ed in leggera pendenza) ed il comportamento imprudente del conducente, che, una volta verificatosi lo sbilanciamento del mezzo a causa dell'innalzamento della benna e dello sprofondamento della ruota anteriore sinistra, doveva aver frenato improvvisamente, innescando un ulteriore fattore causale di ribaltamento.

6. Dunque, il titolare della ditta e datore di lavoro della vittima, A.A., è stato ritenuto responsabile per non aver previsto nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), i rischi inerenti al trasporto del calcestruzzo dalla betoniera al punto di utilizzo e per non aver assicurato la corretta viabilità nel cantiere, consentendo, altresì, l'utilizzo improprio del bobcat. C.C., lavoratore esperto nell'uso del bobcat, è stato ritenuto responsabile per aver causato parte degli antecedenti causali dell'evento, costituiti dall'utilizzo improprio del mezzo per trasportare merci, con la benna alzata e su strada non piana e cedevole, nonché verosimilmente, frenando improvvisamente e causando così il ribaltamento del mezzo. B.B., titolare di una posizione di garanzia in quanto coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, è stato ritenuto responsabile, in violazione degli artt. 92, comma 1 lett. a, e 158, comma 2 lett. a, D.Lgs. n. 81 del 2008, per non aver sorvegliato sulla corretta applicazione, da parte della ditta incaricata dei lavori, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di non aver rilevato che il P.S.C., non prevedeva l'utilizzo del bobcat per lo spostamento del calcestruzzo dalla betoniera all'area di utilizzo, e per non aver percepito le carenze organizzative che avevano causato l'evento e che erano immediatamente percepibili nel cantiere.

4. La Corte d'Appello, confermata la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di ciascuno degli imputati, in ragione della inidoneità dei motivi di appello ad incrinare il ragionamento adottato dal Tribunale, ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche in favore di B.B., con effetto riduttivo sulla pena irrogata, ed ha considerato il minor grado della colpa ascrivibile a C.C., al fine di ridurre la pena nei suoi confronti.

La Corte territoriale, infine, ha preso atto degli accordi completamente satisfattivi intercorsi tra le parti civili costituite e A.A., nonché con la compagnia assicurativa di B.B., e dell'impegno del difensore delle parti civili, a rinunciare alla costituzione in quella sede, non risultando conclusioni.

5. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, mediante il proprio difensore, B.B., sulla base di un unico ed articolato motivo, che può essere riassunto nei seguenti termini.

5.1. Si denuncia vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza. Il ricorrente denuncia il travisamento della prova testimoniale di E.E., che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, aveva affermato di lavorare da un paio di settimane, che fino al giorno prima il getto di calcestruzzo era stato effettuato trasportando il materiale con carriole e che il tubo per portare il calcestruzzo dalla benna sollevata alla carriola era stato collocato la mattina dell'incidente., con il rimprovero mosso al B.B., di aver redatto in modo generico il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di aver eluso il compito di sorveglianza sul cantiere, lasciando che si utilizzasse in modo improvvido il bobcat. Sostiene il ricorrente che tale contraddittorietà emergerebbe anche dalla dichiarazione resa dal collaboratore della direzione dei lavori, ing. F.F., che aveva confermato che il giorno prima il calcestruzzo veniva impastato con la betoniera a bicchiere e trasportato con le carriole, nonché dalla dichiarazione dell'autista della betoniera e dal contenuto della relazione tecnica di parte redatta dall'ingegner G.G.. Quest'ultimo aveva evidenziato la completezza del P.S.C., e che la scellerata modalità di realizzazione del getto era stata, per la prima volta, attuata quel giorno, per cui si trattava di evento del tutto imprevedibile.

6, Con altro ricorso, proposto dal difensore, impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello, A.A., sulla base del seguente articolato motivo, così sintetizzato:

6.1. Sotto un primo profilo, si denuncia la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che si mostrerebbe nell'aver travisato gli accadimenti relativi alla modalità di impiego del bobcat (con specifico riferimento all'innesto del corrugato di raccordo per lo sversamento del calcestruzzo). La ricostruzione adottata contrasterebbe con quanto emerso dall'esame del consulente di parte dell'imputato C.C., H.H., nonché con le dichiarazioni rese dai testi I.I., J.J. e K.K., dalle quali si evincerebbe che l'unico responsabile dell'evento sarebbe C.C., posto che le indicate fonti probatorie avrebbero dimostrato che il conducente del bobcat aveva percorso il tratto di strada tra la betoniera e l'area di lavoro con la benna abbassata e carica, su terreno sufficientemente stabile, raggiungendo senza problemi il punto in cui sarebbe dovuto avvenire lo scarico. Solo a quel punto aveva sollevato la benna per consentire alla vittima di collegare il tubo di sei metri, ma, accortosi che restava una distanza di circa 50 cm. per raggiungere il punto esatto, piuttosto che smontare il tubo ed abbassare la benna, aveva proceduto con la benna alzata, provocando il ribaltamento del mezzo.

6.2. Sotto altro profilo, si denuncia vizio di illogicità della motivazione quanto alle caratteristiche del terreno ed alla loro incidenza in ordine al verificarsi del sinistro. In particolare, il ribaltamento era avvenuto nel punto di scarico e la Corte aveva affermato che in quel punto il terreno non era sufficientemente compatto, per cui vi era stato il cedimento del terreno sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo. Tuttavia, di tale cedimento non vi era stata conferma ed anzi lo stesso era stato escluso dal consulente L.L.. A tale obiezione, la Corte aveva risposto dicendo che anche un lieve avvallamento avrebbe potuto determinare la reazione del conducente tale da agevolare il ribaltamento, ma tale ricostruzione contrasta con quella offerta dal teste K.K., che ha riferito che il ribaltamento vi fu dopo l'arrivo del mezzo e dopo il collocamento del tubo a benna già sollevata.

Entrambi i ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei propri confronti.

7. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

8. La difesa di A.A. ha depositato memoria in replica alle conclusioni del P.g. con allegata documentazione richiamata in ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso proposto da A.A. è infondato.

2. Il motivo, riproponendo l'analoga censura di appello, muove dalla considerazione che l'errore centrale della sentenza impugnata sarebbe quello di ritenere che il bobcat condotto da C.C., al momento del sinistro, avesse la benna alzata (cosa impossibile a realizzarsi senza ribaltarsi subito).

3. Invece, la corretta interpretazione del materiale istruttorio indicato (esame consulente H.H., c.t. di C.C., testimonianza di M.M. e N.N., nonché del teste K.K.) dimostrerebbe che sino al punto dell'incidente il bobcat aveva proceduto a benna abbassata e che il ribaltamento era avvenuto solo quando il mezzo era giunto sul posto prefissato e la benna era stata alzata per consentire l'aggancio del tubo. Il terreno era solido e l'utilizzo del bobcat per l'attività era previsto dal piano di sicurezza, per cui l'evento era del tutto eccentrico rispetto al rischio gestito dal datore di lavoro.

Dalla foto allegata agli atti di causa, scattata il giorno dell'evento, inoltre, si evincerebbe che non si era verificato alcun cedimento del terreno sotto la ruota del mezzo. Il ricorrente evidenzia che la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata farebbe rinvio alla deposizione del teste I.I. (pag. 10 secondo la sentenza), in realtà esistente; altra contraddizione si dovrebbe ravvisare tra l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui il datore di lavoro avrebbe tollerato che C.C. conducesse il mezzo con la benna alzata e quanto invece affermato dal teste K.K., che aveva raccontato l'esatto contrario.

4. È opportuno premettere che le sentenze di primo e di secondo grado hanno raggiunto le medesime conclusioni in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e, quindi, le stesse vanno lette in modo da realizzare un unico corpo motivazionale, in applicazione del principio, secondo il quale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12 giugno 2019 (dep. 2019) Rv. 277218 - 01).

5. Inoltre, si deve precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.

6. Invero, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez. 5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n.5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).

7. Ciò premesso, deve osservarsi che la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello in quanto in grado di resistere ai motivi di appello, ha fondato il giudizio di responsabilità penale del ricorrente sui seguenti elementi:

1) l'inidoneità del bobcat ad effettuare il carico di calcestruzzo dalla betoniera, posta a 70 metri dal punto di scarico, e poi a trasportare il medesimo materiale lungo la stradina che costeggia la parte laterale del fabbricato, sino al punto di aggancio del tubo in pvc; l'assoluta inidoneità del bobcat allo scopo cui in concreto era stato adibito era stato ben chiarito in giudizio dal perito O.O. e ciò risultava anche dal libretto di istruzioni;

2) il giorno 13 giugno 2012, alla presenza del datore di lavoro, era stato impastato il calcestruzzo attraverso una autobetoniera a bicchiere posizionata lungo la strada pubblica a circa 70 metri dal punto di scarico;

3) il calcestruzzo, una volta impastato, veniva poi versato all'interno della benna di un bobcat per essere trasportato sino al termine del sentiero adiacente alla parte laterale dell'edificio;

4) da qui il calcestruzzo veniva versato in un condotto in pvc appositamente agganciato alla benna della pala meccanica, per consentirne lo scivolamento all'interno di alcune carriole posizionate circa due metri al di sotto del piano in cui si trovava il mezzo meccanico;

5) infine, il prodotto veniva trasportato mediante le già menzionate carriole sino alla zona di scarico effettivo;

6) nel procedere alle operazioni di trasporto del calcestruzzo, il bobcat guidato da C.C., arrivato in prossimità del termine della strada laterale dell'edificio, a circa 60 cm. di distanza dal punto di scarico, e prima ancora di arrestare la propria corsa in via definitiva, come dichiarato dal teste K.K., testimone oculare, si era ribaltato, gravando con la benna, posta all'altezza di m. 2,64 di altezza dal suolo, sul capo di D.D., che decedeva immediatamente.

Sul punto relativo al fatto che il bobcat fosse o meno in movimento, aveva risposto il teste K.K., rispondendo a plurime domande incentrate sul momento in cui avvenne il ribaltamento. Il teste aveva riferito che il mezzo aveva percorso il tragitto, caratterizzato da terreno non solidamente compattato, con la benna piena ed alzata. Il Tribunale ha osservato che la perizia, pur ipotizzando la ricorrenza sia dell'ipotesi del cedimento del terreno che quella della brusca frenata, aveva riconosciuto il carattere determinante del rallentamento impresso al mezzo, tale da destabilizzarlo, in considerazione del fatto che la benna era alzata ed a pieno carico. Il Tribunale ha pure confutato la tesi del consulente H.H., secondo la quale unica causa del ribaltamento sarebbe stato il cedimento del terreno, perché basata su ricostruzione meramente ipotetica e non rispettosa del principio ricostruttivo causale della considerazione hic et nuc della verificazione dell'evento.

7. La Corte di appello ha affrontato la deduzione critica devoluta in quella sede, tendente ad affermare che il terreno non presentasse caratteristiche di accidentalità, con conseguente esclusiva responsabilità del conducente del bobcat, come si rilevava dalla visione della fotografia scattata al momento dell'infortunio e che il mezzo non fosse comunque inidoneo, se utilizzato con la benna abbassata, ed ha opposto che il mezzo non era idoneo ad alcun tipo di trasporto, a prescindere dall'innalzamento della benna, non potendosi confondere il trasporto di materiali con il movimento degli stessi durante l'impastamento del cemento o il movimento della terra. Peraltro, il trasporto era avvenuto, in modo imprudente, su terreno non piano, dovendo, in casi come quello in oggetto, farsi ricorso ai carrelli. Inoltre, quanto alla modalità (con benna alzata o abbassata) dell'ultimo trasporto, i testi M.M. e N.N. non avevano assistito alla operazione di quel giorno, ma a quella del giorno precedente, per cui non veniva smentita la testimonianza del teste oculare K.K..

Dunque, il bobcat era arrivato con la benna alzata e si era ribaltato, prima che la vittima agganciasse il corrugato alla benna, come confermato dal teste I.I., ispettore ASL, che in sede ispettiva aveva accertato che il tubo non stato agganciato. In ogni caso, data la pendenza, non sarebbe stato possibile percorrere l'intero tratto con la benna sempre abbassata. Confutate, le ulteriori doglianze relative alla entità dello sprofondamento del terreno, posto che anche un lieve dislivello avrebbe avuto incidenza sulla manovra improvvida della frenatura, la Corte di appello ha reiterato il convincimento del Tribunale sulla insufficienza del Piano di sicurezza organizzativa in ordine alle procedure di sicurezza per il trasporto e lo scarico di calcestruzzo e per aver consentito l'utilizzo di mezzo inidoneo.

8. La motivazione della sentenza impugnata, articolata nei punti appena descritti, non è viziata dai vizi enunciati dal ricorrente. La stessa è basata sui riscontri puntualmente indicati ed ha messo in luce i caratteri della condotta colposa contestata in maniera congrua, per cui, difettando il travisamento di prove e la illogicità del ragionamento denunciati, il ricorso va rigettato.

9. Anche il ricorso proposto da B.B. non può essere accolto.

10. Si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove si è imputato ai B.B., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di aver elaborato un piano di sicurezza e coordinamento che non prevedeva la gestione del rischio derivante dall'attività di getto del calcestruzzo di cordoli di cemento armato in fondazione, in area di particolare difficoltà, e si è ritenuto che per ovviare a ciò il ricorrente avrebbe almeno dovuto presenziare, in concreto, nei momenti topici di lavorazione e ciò non era avvenuto, come emerso dalle testimonianze acquisite.

11. L'assunto relativo alla affermata mancata comprensione da parte dei giudici del merito delle dichiarazioni testimoniali, tende a rivalutare l'accertamento effettuato dai giudici e non può essere vagliato in questa sede di legittimità, trattandosi, come si è detto, di conformi sentenze di merito e non essendo neanche prospettate forme di effettivo travisamento della prova, nei termini di macroscopica evidenza, in cui la Corte di cassazione ne ha elaborato la nozione (vd. la citata Sez. Sez. 2, n.5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv. 272018).

12. Peraltro, le ragioni per le quali è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato sono del tutto coerenti con la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Sez. 4, Sentenza n. 47834 del 26/04/2016 Ud. (dep. 11/11/2016) Rv. 268255 - 01).

13. Trattasi di figura la cui posizione di garanzia si affianca, senza sovrapporsi, a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro. Ciò al fine di realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la Suprema Corte, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi). (Sez. 4 Sentenza n. 18472 del 04/03/2008 Rv. 240393 - 01.

13.1. Inoltre, va riaffermato il principio secondo cui, seppure la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavoratori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non mediante l'esercizio di poteri/doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), resta salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. (Sez. 4 - n. 24915 del 10 giugno 2021, Rv. 281489 - 01).

13.2. Inoltre, la carenza di previsione e gestione del rischio nella fase esecutiva è sufficiente ad integrare il nesso di causalità essendo ben nota e assolutamente pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorché l'incidente sì verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione.

14. In definitiva, i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2024.