Tipologia: Accordo attività da remoto
Data firma: 9 luglio 2024
Parti: Blue Assistance e RSA/Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Blue Assistance
Fonte: fisac-cgil.it
Verbale di accordo su attività svolta da remoto oltre il normale turno di lavoro - Centrale operativa di Blue Assistance spa
Il giorno 09/07/2024, tra Blue Assistance spa, […], con l’assistenza […] della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Blue Assistance spa, con l’assistenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, […] Fisac/Cgil […], First/Cisl […], Uilca […], Fna […], Snfia […]
Premesso che
a) all’interno degli accordi con le committenze sottoscritti da Blue Assistance sono presenti obblighi di rispetto di livelli di servizio minimi, sia qualitativi che quantitativi, che, qualora non rispettati, comporterebbero un inadempimento contrattuale che potrebbe condurre all’applicazione di penali e/o alla disdetta del contratto stesso;
b) si possono verificare situazioni non prevedibili in cui, a causa di picchi di attività e/o di assenze numericamente rilevanti del personale presente in sede, non è possibile garantire il raggiungimento dei suddetti livelli di servizio o il corretto presidio delle attività della centrale operativa;
c) il vigente accordo sul lavoro agile dispone che il lavoro straordinario è incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza;
d) le Parti convengono sull’opportunità di regolamentare l’attività svolta da remoto oltre il normale turno di lavoro, al fine di renderla compatibile con le attuali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
e) per attività svolta da remoto oltre il normale turno di lavoro deve intendersi la prestazione lavorativa effettuata in modalità agile oltre l’orario stabilito per ciascun turno dalle griglie orarie di volta in volta vigenti per la centrale operativa;
f) l’attività, oltre il normale turno di lavoro, sia in presenza che in remoto, viene svolta su base volontaria, previo accordo con il responsabile;
si conviene quanto segue:
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L’Azienda richiederà di effettuare prestazioni lavorative eccedenti il normale turno di lavoro in via prioritaria al personale operante in presenza presso la sede e, qualora permanesse la necessità, al personale in servizio da remoto, fermo quanto indicato alla lettera f) delle premesse.
3. In relazione alla sopra indicata prestazione lavorativa svolta da remoto oltre l’orario normale (“extra-lavoro”), cumulabile fino a un massimo di 10 ore, in via sperimentale a decorrere dall’1/09/2024, al dipendente sarà riconosciuta:
a) 1 ora e 30 minuti di riposo compensativo per ogni ora di lavoro aggiuntiva effettuata nei giorni festivi, di domenica e in orario notturno (intendendosi per tale quello compreso tra le ore 21 e le ore 7);
b) 1 ora di riposo compensativo per ogni ora di lavoro aggiuntiva effettuata nei giorni e/o ore diversi da quelli indicati alla precedente lettera a).
4. Le ore di riposo compensativo saranno accumulabili e fruibili in accordo con il proprio responsabile; le prestazioni in “extra-lavoro” potranno essere effettuate fintanto che i saldi, al netto di eventuali fruizioni di ore di permessi di recupero accumulate, risultino inferiori al limite di 10 ore;
Eventuali saldi di ore residue risultanti al 31/12 di ciascun anno saranno compensati con la maggiorazione del 30% della paga oraria con la mensilità del successivo mese di gennaio.
Il dipendente dovrà mantenere costantemente aggiornati i saldi delle ore di riposo compensativo accumulate mediante tempestivo caricamento sul portale ADP delle ore di lavoro aggiuntive effettuate e/o delle ore di riposo fruite.
5. In considerazione del fatto che il caricamento dei giustificativi da parte del lavoratore è consentito ex post fino al giorno 10 del mese successivo, rimane inteso che il conteggio del monte ore “extra-lavoro” e il conseguente controllo del non superamento della soglia stabilita dal presente accordo saranno a carico del singolo lavoratore.
6. Le Parti si incontreranno entro il 31/12/2024 per una verifica sullo stato di applicazione del presente accordo; l’Azienda, in ogni caso, convocherà in via preventiva le RSA qualora le misure previste dalla presente intesa non dovessero soddisfare le esigenze di flessibilità e/o i livelli di servizio attesi della centrale operativa.
Il presente accordo si intende sottoscritto essendo tutte le persone indicate presenti in collegamento video e reciprocamente riconoscibili.
