Tipologia: CCNL
Data firma: 3 luglio 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Agidae e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal, Sinasca
Settori: Scuola privata, Agidae
Fonte: snalsveneto.it


Sommario:

 

Parte Prima Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa
A) Relazioni sindacali
Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
Art. 4 - Composizione delle controversie
Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
B) Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Rappresentanza sindacale
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
Art. 10 - Affissioni
Art. 11 - Ritenute sindacali
Art. 12 - Pari Opportunità
C) Livelli di contrattazione
Art. 13 - Il secondo livello di contrattazione
Art. 14 - Tutele del personale
Parte Seconda Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione

Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 16 - Decorrenza e durata
Art. 17 - Inscindibilità
Art. 18 - Ambito del rapporto
II - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Tirocinio
Art. 21 - Insegnanti statali
Art. 22 - Periodo di prova
III - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 24 - Part-time
Art. 25 - Apprendistato professionalizzante
Art. 26 - Somministrazione di lavoro
Art. 27 - Contratto di lavoro intermittente
Art. 28 - Collaborazioni coordinate e continuative
IV - Trattamento economico
Art. 29 - Retribuzione mensile globale
Art. 30 - Retribuzione tabellare
Art. 31 - Indennità di contingenza
Art. 32 - Salario di anzianità
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Assistenza Sanitaria Integrativa - Fondo di Previdenza Complementare PREVIFONDER 
Art. 35 - Incentivo economico di produttività
Art. 36 - Servizio fuori sede
Art. 37 - Indennità di funzione
Art. 38 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 39 - Prospetto-paga
Art. 40 - Trattamento previdenziale
V - Mansioni e qualifiche
Art. 41 - Classificazione e inquadramento del personale
Art. 42 - Trasferimento di Istituzioni scolastiche e ramo di azienda
Art. 43 - Mutamenti di qualifica
Art. 44 - Mansioni promiscue
Art. 45 - Composizione delle sezioni
Art. 46 - Attività integrative e parascolastiche

 

Art. 47 - Commissione esami
Art. 48 - Supplenza personale docente
VI - Orario di lavoro

Art. 49 - Orario di lavoro
Art. 50 - Autonomia didattica
Art. 51 - Completamento orario
Art. 52 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 53 - Banca ore - Personale non docente
Art. 54 - Riposo settimanale
Art. 55 - Vitto e alloggio
Art. 56 - Ferie
Art. 57 - Le ferie solidali
Art. 58 - Permessi retribuiti
Art. 59 - Permessi brevi e recupero ritardo
Art. 60 - Permessi non retribuiti
Art. 61 - Permessi elettorali
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 62 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 63 - Infortunio sul lavoro
Art. 64 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 65 - Permessi per lavoratori invalidi
Art. 66 - Congedo matrimoniale
Art. 67 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 68 - Servizio militare
Art. 69 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 70 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
Art. 71 Aspettativa non retribuita
Art. 72 - Diritto allo studio
Art. 73 - Crescita professionale
VIII - Norme disciplinari
Art. 74 - Regolamento interno
Art. 75 - Doveri dei lavoratori
Art. 76 - Provvedimenti disciplinari
Art. 77 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 78 - Licenziamento per mancanze
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 79 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 80 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 81 - Disciplina dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
Art. 82 - Licenziamento o riduzione d’orario per causa di forza maggiore
Art. 83 - Licenziamento collettivo
Art. 84 - Formulazione delle graduatorie
Art. 85 - Reimpiego
Art. 86 - Chiusura degli Istituti
Art. 87 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 88 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 89 - Decesso del lavoratore
Art. 90 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Art. 91 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 92 - Tentativo di conciliazione
Art. 93 - Collocamento obbligatorio disabili: criteri di determinazione della base di computo
Art. 94 - Rinvio alle leggi
Note a verbale
Norme transitorie
Dichiarazione sulla costituzione delle RSU
Allegato n. 6 - Tutela della maternità e della paternità


CCNL Agidae Scuola 2024-2027 Verbale di accordo


Il giorno 3 luglio 2024, in Roma, presso la Sede Nazionale dell’Agidae, in Via V. Bellini 10, tra: l’Agidae - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica […], e il Sindacato Nazionale Flc Cgil […], la Cisl Scuola […], la Federazione Uil Scuola Rua […], lo Snals-Confsal […], il Sinasca […], è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’Agidae.
Il presente Contratto si compone di 3 parti tra loro inscindibili:
• Parte prima: il sistema delle relazioni sindacali;
• Parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro;
• Parte terza: allegati.

Parte Prima Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali, in particolare le parti:
• si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti da essi rappresentati aderenti al Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
• si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
• confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
• concordano sull’opportunità di definire momenti d’incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione - aggiornamento.
L’Agidae conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
Le OO.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
• Concertazione, Informazione, Bilateralità
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dall’allegato di cui al presente CCNL.
Le OO.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

A) Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
- l’Ente Bilaterale
- l’Osservatorio  
- la Commissione Paritetica Bilaterale.

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. e l'Agidae firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della Scuola non statale religiosa.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della Scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in un’azione comune verso le Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da Statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo articolo, nonché coordinare l’attività degli Osservatori Regionali;
d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
g) promuovere forme di previdenza complementare.

Art. 2 - Osservatorio Nazionale
1. Le parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale, l’Osservatorio Nazionale Permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
2. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
3. Nell'ambito dell’Osservatorio sono costituite le seguenti Sezioni:
3.1 Ambiente, igiene e sicurezza
1. Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul la-voro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione
dell'Osservatorio Nazionale e Regionale.
A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni Ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
confrontare i reciproci orientamenti a fronte, dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.
2.2 Formazione
1. La Sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:
• valorizzazione professionale delle risorse umane;
• aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il FOND.E.R.;
• monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
• realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli Organismi Bilaterali Regionali.
2.3 Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri Enti competenti pubblici e privati.
2.4 Sezione mercato del lavoro
1. Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
2.5 Norma transitoria
1. Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell’Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui al successivo articolo 3 A.

Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
A. Nazionale
1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
• esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
• esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
• individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
• porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
• concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'Agidae o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Agidae o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale. 
B. Regionale
1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
• il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
• l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
• la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
• l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'Agidae;
• l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall'Agidae.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
• verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
• esaminare le controversie inerenti all’applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure;
• verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 84 del CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL.
Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
1. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.
2. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
3. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro/le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si/fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali in Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti del presente articolo.

B) Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l’Agidae e le Scuole/Istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL nazionali e territoriali e alle RSA sugli atti che riguardano il rapporto di lavoro del personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

Art. 7 - Rappresentanza sindacale
1. Possono essere costituite negli Istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL […]

Art. 8 - Assemblea
1. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle OO.SS. territoriali.
Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue retribuite per tenere l’assemblea dei dipendenti in orario di lavoro, all’interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSA e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.
3. Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della Scuola o in altra sede.
4. Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola.
Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.
5. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
6. La richiesta presentata dai membri delle RSA o dalle Organizzazioni Sindacali dovrà contenere:
• luogo, data, ora e durata dell'assemblea;
• ordine del giorno;
• eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS., solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.
7. Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
8. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell’istituto.

Art. 10 - Affissioni
1. Le RSA o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 12 - Pari Opportunità
1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
• accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;
• flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
• perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali.

C) Livelli di contrattazione
Art. 13 - Il secondo livello di contrattazione

1. Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.
2. Tra l’Agidae e tra tutte le OO.SS. firmatarie del presente Contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello.
3. La contrattazione decentrata regionale è prevista per le seguenti materie:
• qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
• erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti e/o sulla base di interventi legislativi a sostegno della Scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio e le attività per il mantenimento dei requisiti di qualità certificati;
• erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati, correlate ai risultati conseguiti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’istituto;
• regolamentazione del lavoro agile in base alla vigente normativa legale di cui all’allegato n. 3 - accordo del 09/12/2020;
• materie previste dagli articoli del presente Contratto.
• tutele occupazionali in caso di crisi aziendali di cui al successivo art. 14.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale, al fine di armonizzare le esigenze didattico- organizzative degli Istituti che abbiano più di quindici dipendenti, le parti individuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA o, in assenza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, materie che concorrono alla definizione del contratto integrativo di Istituto con particolare riferimento a:
1. distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
2. distribuzione delle ferie per il personale non docente;
3. eventuali indennità, anche di carattere temporaneo, a figure non previste e non obbligatorie per legge;
4. eventuale salario accessorio erogato dal singolo Istituto;
5. ogni altra materia concordata dalle parti.
5. Le eventuali richieste presentate all’Agidae di competenza dalle strutture sindacali regionali, vengono altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto e all’Agidae nazionale. […]

Parte Seconda Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione
Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto

1. Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all’Agidae, in Italia e all’Estero.
Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
• Asili nido
• Micronido
• Scuola dell’infanzia
• Scuola primaria
• Scuola secondaria di primo grado
• Scuola secondaria di secondo grado
• Accademie
• Conservatori musicali
• Istituzioni scolastiche post-secondarie
• Scuole interpreti e traduttori
• Scuole speciali per minori
• Corsi di doposcuola
• Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici.
2. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali Convitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.
3. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
4. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rap-porto di lavoro a tempo determinato.

Art. 18 - Ambito del rapporto
1. Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico-formative svolte in una determinata sede.
2. L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore dello stesso o, comunque, da chi ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
3. Ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell'istituto nel rispetto delle norme costituzionali.
4. Nell'ambito dell'indirizzo dell'istituto i docenti partecipano collegialmente con la Direzione della Scuola alla realizzazione del programma e alle iniziative del progetto educativo.

II - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 20 - Tirocinio

1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla legge, non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

III - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti aderenti all’Agidae è a tempo indeterminato.
1. È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
[…]
2. Limiti quantitativi
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.lgs. n.81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione anche a progetto, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato. I lavoratori assunti con contratto part- time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 6 del D.lgs. n.61/2000, ovvero conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali, quali campi scuola, colonie estive ... ;
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
e) con il personale docente privo di abilitazione.
Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2025.
B - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la sostituzione di personale religioso in servizio, appartenente alla Congregazione che gestisce l'istituto dispensato temporaneamente per esigenze di salute, formazione, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione, anche per parte dell’orario di servizio.
[…]
23.2 - Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte delle Scuole/Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]
23.5 - Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
a. i contratti di inserimento e somministrazione;
b. i contratti di apprendistato;
c. le attività di stage e tirocinio.
23.6 - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
[…]

Art. 24 - Part-time
[…].
D - Diritto alla trasformazione del rapporto
18. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.lgs. n. 81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
E - Priorità alla trasformazione del rapporto
19. Ai sensi dell’art.8 comma 4 D.lgs. n.81/2015, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
20. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
21. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
[…]

Art. 25 - Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante è regolamentato dall’Allegato 4, parte integrante del presente

Art. 26 - Somministrazione di lavoro
[…]
2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'istituto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
L’Agidae comunica preventivamente alle RSA o in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e il motivo del ricorso degli stessi.
Annualmente, l’istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
[…]
d. da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - Contratto di lavoro intermittente
[…]
5. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
[…]
- le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.
6. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo il numero dei contratti di lavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la qualifica dei lavoratori/lavoratrici interessati.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
13. E vietato il ricorso al lavoro intermittente:
[…]
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 28 - Collaborazioni coordinate e continuative
Le modalità di applicazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, art.2 del D.lgs. n.81/2015, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore, sono riportate nell’Allegato n. 5.

VI - Orario di lavoro
Art. 49 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente
1° livello:
38 ore settimanali.
2° livello:
38 ore settimanali.
2 ore settimanali per i modelli viventi.
3° livello: 
38 ore settimanali;
30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
24 ore settimanali per i lettori di lingua madre o esperti di lingua straniera in compresenza con il docente.
4° livello:
38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti, logopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;
37 ore settimanali per: educatrici di Asilo nido e Micronido, puericultrici, comprensive delle attività connesse alla funzione quali: la conservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco, i rapporti generali e particolari con le famiglie dei bambini, la collaborazione connessa all’organizzazione della Scuola, la predisposizione dei piani di acquisto in relazione alle proprie competenze, la partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dal Nido o Micronido, le attività collegiali di accoglienza, la partecipazione alle Commissioni di continuità, la cura dell’igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale; educatori di convitto; educatori per supporto educativo-comportamentale.
31 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di Scuola dell’infanzia e per gli insegnanti di sostegno;
24 ore settimanali d’insegnamento per i docenti della Scuola primaria e per quelli di sostegno della Scuola primaria;
18 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici.
5° livello:
38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED, responsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;
22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno, docenti tu dell’alternanza scuola-lavoro;
6° livello:
38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e presidi.
2. Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.
3. Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.
4. Qualora intervenissero modifiche strutturali dell'orario di lavoro nell'arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per l'adeguamento alle nuove normative.
5. Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e didattico, di formazione e riqualificazione del personale comprese le attività connesse alla gestione del “sistema qualità”, promossi dalla Scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, vengono recuperate trasformandole in giorni di ferie aggiuntive.
6. La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti per il personale part-time.
[…]
Per i non docenti
8. Ai dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV, V a 37 ore e a 38 ore settimanali in servizio al 9/12/2010, vengono confermate 26 ore annuali di permesso retribuito (riferito ad anno scolastico). I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.
9. La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità d’introdurre \ regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla Direzione dell'istituto in ambito di contrattazione
10. Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze dell'istituto nel rispetto della propria professionalità.
Il personale docente
[…]
18. Oltre alle ore d’insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 29, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei docenti, è impegnato in attività accessorie per il funzionamento della Scuola:
Punto 1 - Fino ad un massimo di 50 ore annue per:
a) attività di aggiornamento, salvo quanto previsto dal comma 5;
b) attività di programmazione;
c) progettazione, revisione e gestione del Piano dell’offerta Formativa;
d) incontri collegiali con genitori o specialisti/esperti.
19. Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un orario individuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario contrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a 20 ore annue.
[…]
Punto 2-70 ore annue che possono essere richieste per:
a) attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari, programmate dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami o altre attività deliberate dal Collegio dei docenti proprie della funzione e del livello;
b) uscite didattiche giornaliere, limitatamente alle ore eccedenti l’orario individuale;
c) eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico.
23. Il personale docente, in mancanza di programmazione del Collegio dei docenti e/o del Consiglio di classe, può richiedere all’istituto di svolgere le 70 ore annue in attività proprie della funzione e del livello.
24. Le ore di cui al presente Punto 2 sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell’orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell’orario settimanale contrattuale.
25. Le ore di cui al presente Punto 2 e al precedente comma 24 vanno recuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore effettivamente svolte.
[…]
29. Le ore annue di cui al Punto 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione nelle attività di Nido e Micronido.
[…]

Art. 52 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
2. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch’esso lavoratore subordinato;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
[…]
6. Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
7. Per il personale non docente è considerato lavoro straordinario, quello prestato a fronte di ragioni/di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente Contratto.
8. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi d’impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
9. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 53 - Banca ore - Personale non docente
1. La banca ore si costituisce, su accordo sottoscritto tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie di cui all’art. 49, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario, di cui agli artt. 24 e 52, che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
2. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura delfiniera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Previo accordo tra le parti, di cui al c. 1, potranno essere accantonate nella banca ore, anche le ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, confluiranno nella banca ore i riposi compensativi delle festività infrasettimanali lavorate di cui all’art. 52; i recuperi delle festività infrasettimanali coincidenti con il giorno di riposo, fermo restando quando disposto dall’art. 52 c. 12.
4. Ulteriori articolazioni dell’istituto, la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale.
5. Le Istituzioni pagheranno, entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, i residui orari a credito relativi all’anno scolastico in corso e non fruiti.

Art. 54 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale retribuzione.

Art. 55 - Vitto e alloggio
[…]
2. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

Art. 56 - Ferie
[…]
10. Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
12. Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 59 - Permessi brevi e recupero ritardo
1. Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulatoli, in caso di documentate esigenze personali di carattere medico (analisi, visite mediche, accertamenti clinici, ecc.).
2. Sono inoltre concessi permessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore per anno scolastico, riproporzionati in base ai mesi di lavoro effettivamente prestati per i dipendenti a tempo determinato, da recuperare, di norma, entro il mese successivo anche in attività di supplenza per:
motivi di studio;
rinnovo dei documenti di lavoro;
eventuali ritardi.

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 63 - Infortunio sul lavoro

[…]
3. L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 64 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
1. Ai sensi dell’articolo 12-bis del D.lgs. n. 61/00, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all’art. 24.
2. L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
3. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Art. 65 - Permessi per lavoratori invalidi
1. Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26 L. n. 118/1971 e art. 10 D.lgs. n. 509/1988).
2. Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. 62.

Art. 67 - Tutela della maternità e della paternità
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori si applicano le disposizioni in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. n. 151/01 e successive modifiche e integrazioni, a cui si fa riferimento per quanto non è previsto dal presente CCNL.
[…]
3. Rinvio
Fermo restando quanto disposto dal citato D.lgs. n. 151/01 e successive modifiche e integrazioni e dal presente CCNL, si rinvia, per la normativa in materia di tutela della maternità e della paternità, all’Allegato n. 6.

Art. 69 - Congedi per eventi e cause particolari
[…]
D. Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1. Ai sensi dell’art. 24 D.lgs. n.80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico, (art. 24 D. Lgs. 80/2015)
5. Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

VIII - Norme disciplinari
Art. 74 - Regolamento interno

1. Il Regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
2. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 75 - Doveri dei lavoratori
1. I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
2. Data la particolarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) a espletare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) di osservare l’orario di servizio;
c) di segnalare le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno d’istituto;
e) di osservare le eventuali modifiche di orario nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno;
[…]
h) di segnalare l’eventuale assenza o ritardo prima dell’inizio del servizio, per garantire adeguata sostituzione;
i) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]

Art. 76 - Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
[…]

Art. 77 - Richiamo scritto, multa e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'istituto;
[…]
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 78 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
comportamento in contrasto con quanto previsto al comma 2 dell'art. 19 all'interno dell'istituto; assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
[…]
insubordinazione ai superiori;
abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 77, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 76, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 76.
8) Licenziamento senza preavviso
3. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
4. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
grave insubordinazione ai superiori;
[…]
danneggiamento doloso al materiale dell'istituto;
abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
rissa o passaggio a vie di fatto all’interno dell'istituto;
assenza ingiustificata oltre i 6 giorni consecutivi, nei quali è prevista la propria attività lavorativa;
percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[…]

IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 88 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca del tutto lo svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente, dopo aver esperito ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo, anche parziale, anche in funzioni diverse da quelle proprie allo stesso livello retributivo o a livello inferiore.
Il suddetto tentativo è realizzato all’interno della procedura sia sindacale sia amministrativa.

Art. 94 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.

Dichiarazione sulla costituzione delle RSU
Le Organizzazioni Sindacali: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals- Confsal, Sinasca intendono raggiungere intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle Rappresentanze Sindacali di Istituto.
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals- Confsal, Sinasca si impegnano a emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL. Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals- Confsal, Sinasca sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
L'Agidae si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal Protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi l’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei Sindacati firmatarie del presente Protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.

Allegato n. 6 - Tutela della maternità e della paternità
Fermo restando quanto stabilito dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii. e dal vigente CCNL, il presente allegato ha lo scopo di fornire un estratto dell’attuale normativa di legge e di contratto in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, rinviando alle fonti per quanto non trattato.
Le parti firmatarie del presente CCNL si riservano di aggiornare il testo del presente allegato in caso di modifiche normative in materia.
[…]
B - Congedo di maternità e congedo di paternità alternativo (c.d. astensione obbligatoria dal lavoro)
1. Durata

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro comprende: i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto; i 3 mesi successivi al parto e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce) ai 3 mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto.
2. Flessibilità del congedo di maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici possono fruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi oppure fruire dell’intero congedo di maternità dopo il parto, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro – qualora previsto secondo il D.lgs. n. 81/2008 - attestino che non si arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Per avvalersi della flessibilità, la lavoratrice deve farsi rilasciare le certificazioni attestanti l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro nel corso del settimo mese di gravidanza.
La certificazione sanitaria prodotta dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o ginecologo convenzionato con il SSN) deve essere presentata in originale al datore di lavoro direttamente dalla gestante, insieme alla certificazione del medico aziendale, nei casi in cui sia prevista (Circ. INPS n. 106 del 29-09- 2022).
3. Anticipazione e proroga del congedo di maternità
Per la lavoratrice il periodo di congedo di maternità:
a. può essere anticipato".
- con provvedimento adottato dalla ASL, per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza;
- con provvedimento adottato dall’ITL, quando le condizioni di lavoro o ambientali o le mansioni della lavoratrice siano pregiudizievoli alla salute della donna o del nascituro e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni;
b. può essere prorogato con provvedimento adottato dall’ITL fino a 7 mesi dopo il parto, quando le condizioni di lavoro o ambientali o le mansioni della lavoratrice siano pregiudizievoli alla salute della donna e la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.
[…]
E - Riposi giornalieri (c.d. permessi per allattamento')
1. Diritto

I riposi giornalieri sono fruibili dalla madre o dal padre - lavoratori dipendenti - in base all’orario giornaliero di lavoro. 
I riposi sono riconosciuti al padre:
a. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d. in caso di morte o di grave infermità della madre.
2. Periodo di fruizione
I riposi possono essere fruiti durante il primo anno di vita del figlio.
3. Durata
I riposi consistono in due ore al giorno di permesso retribuito, se l'orario giornaliero di lavoro è di almeno sei ore, e in un'ora al giorno, se l'orario giornaliero è inferiore a sei.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
L'articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata con il datore di lavoro. In mancanza di accordo viene determinata dall’ITL, tenuto conto delle esigenze del bambino e dell'attività lavorativa.
[…]
G - Permessi per esami prenatali
1. Diritto

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
[…]