CONFINDUSTRIA
Formazione e realtà virtuale - Interpello 3/2024 del Ministero del lavoro
1 luglio 2024
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha risposto ad un quesito dell'università di Siena sul possibile utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento per i lavoratori.
La Commissione, nell'interpello 3/2024, ricorda che la normativa rinvia agli accordi tra lo Stato e le Regioni.
In questo ambito, evidenzia la Commissione, occorre fare riferimento alla disciplina sulla "Metodologia di insegnamento e apprendimento" contenuta nell'Accordo 21 dicembre 2011 (Allegato III, punto 3), della quale la Commissione evidenzia alcuni elementi:
• metodologie di apprendimento interattive
• riferimento a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche
• simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche
• metodologie di apprendimento innovative, con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscono l'impiego di strumenti informatici
Su questa base, la Commissione conclude semplicemente che, “nelle more dell'adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell'ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3’.
Sul piano squisitamente legislativo, la conclusione è ineccepibile, posto che l'obbligo non può che essere riferito alla fonte a cui fa riferimento la normativa, ossia gli accordi Stato-Regioni vigenti,
In realtà, la Commissione non risponde esplicitamente al quesito, che sembra chiaramente finalizzato a capire se, tra le "metodologie di apprendimento innovative!’ espressamente indicate dall'accordo vigente, possa oggi rientrare anche il ricorso alla realtà virtuale.
Indirettamente, la Commissione si dimostra ben consapevole che, nella bozza del nuovo Accordo Stato-regioni previsto dall'art. 13 del DL n. 146/2021, le indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio prevedono espressamente “metodologie didattiche innovative!' che, "attraverso le opportunità offerte dalle ICT (Information and Communication Technologies), dagli strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali, permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento". In questo ambito, il primo riferimento è proprio la realtà aumentata e virtuale.
Secondo quelle disposizioni, “l'utilizzo della realtà virtuale consente di usufruire di momenti formativi, senza essere fisicamente presenti in un determinato luogo di lavoro e di simulare diversi scenari a scopo esercitativo e didattico. Le attività di formazione vengono così rese possibili e semplificate, grazie alla capacità di visualizzare in tempo reale le informazioni, permettendo di ripetere prove e operazioni in più sessioni formative, riducendo le conseguenze di eventuali error!'.
La Commissione conclude richiamando semplicemente l'accordo vigente tra lo Stato e le Regioni del 21 dicembre 2011 (Allegato A punto 3).
Ed è proprio il punto 3 che fa espresso riferimento a "metodologie di apprendimento innovative!', al “ricorso linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docentf, alle “simulazioni'.
È ovvio che lo sviluppo della tecnologia nel 2011 non aveva consentito di prevedere espressamente la realtà virtuale, ma l'ampio rinvio dell'epoca alle nuove tecnologie, ai linguaggi multimediali, alle simulazioni non può che essere letto in chiave evolutiva, che oggi ha raggiunto anche la realtà virtuale.
Del resto, il rinvio dell'epoca alle tecnologie informatiche, ai linguaggi multimediali ed alle simulazioni appare pienamente in linea ed assonanza con le metodologie didattiche attive, le simulazioni ed il ricorso alle opportunità offerte dalle ICT ed ai linguaggi digitali del prossimo accordo.
Dalla data di conclusione dell'accordo oggi ancora vigente (2011) ad oggi sono passati ben 13 anni, nei quali hanno fatto ingresso nel sistema della formazione modalità logiche, modalità e strumenti innovativi. Se, all'epoca, appariva innovativo il sistema dell'e-learning, successivamente sono apparsi, ad esempio, la formazione in videoconferenza sincrona ed i simulatori virtuali e fisici (si pensi ai corsi di formazione per gli ambienti confinati, da tempo integrati dal ricorso a simulatori fisici ed alla realtà aumentata).
Si ritiene, quindi, che la Commissione, nel rinviare correttamente all'accordo vigente, evidenziando il generale rinvio a metodologie di apprendimento innovative, all'informativa ed alle simulazioni, non abbia precluso il ricorso agli strumenti evoluti apparsi successivamente al 2011, il che sarebbe stato in contrasto con il medesimo accordo, che non ha individuato gli strumenti in modo puntuale ma ha opportunamente lasciato spazio all'evoluzione tecnologica, tempo per tempo presente.
fonte: confindustriabn.it
