PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE DI QUALITA’
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
REGIONE CAMPANIA
COMITATO REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
I.N.P.S. DIREZIONE DEL COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI
I.N.A.I.L.
I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE
INL – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
INL - ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI
OPRA CAMPANIA
CGIL CAMPANIA
CISL CAMPANIA
UIL CAMPANIA
CONFAPI
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
CNA
CONFARTIGIANATO
CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
LEGACOOP
ASSINRETE
COPAGRI
FEDERAZIONE REGIONALE UNIMPRESA
CONSIGLIERA REGIONALE PARI OPPORTUNITA’
CLAAI
CASARTIGIANI
UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
FEDERTERZIARIO CAMPANIA
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI
PREMESSO
- che l’art. 117, comma 3, della Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riservando la determinazione di principi fondamentali alla legislazione dello Stato;
- che l’art. 39 della Costituzione e il Testo Unico sulla Rappresentanza Sindacale (Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014) riconoscono e regolano la rappresentanza e rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali;
- che l’Accordo sancito nella Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 21 dicembre 2000, pone in capo ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il coordinamento regionale delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, all’assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed all’emersione del lavoro irregolare;
- che il D.Lgs. n. 124/2004 prevede un’organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 8 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all’organizzazione complessiva e al coordinamento dell’attività ispettiva, affidata alla Direzione Regionale del lavoro, di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza sociale;
- che con la Legge n. 248/2006, di conversione del Decreto Legge n. 223/06 (c.d. decreto Bersani), sono state introdotte, all’art. 36-bis, una serie di misure urgenti, dirette a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- che la Legge n. 296/2007 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che le vigenti leggi attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello amministrativo;
- che la Regione Campania esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- che il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori/lavoratrici disabili;
- che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, prevede, all’articolo 10, che le Regioni e altre Istituzioni ed Organismi, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- che lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto l’istituzione dei Comitati regionali di coordinamento, presieduti dal Presidente della Giunta regionale, con l’obiettivo di realizzare sul territorio l’uniformità degli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e il necessario raccordo con la Commissione consultiva permanente;
- che il medesimo D.Lgs. n. 81/2008 prevede, all’art. 11 comma 3 bis, che le Regioni finanzino progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici Protocolli di Intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL, inoltre, al successivo comma 5, che l'INAIL finanzi con risorse proprie progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
- che l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 215/2021, prevede, in capo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il potere di emettere provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- che, ai sensi dell’art. 30 comma 6 del suddetto D.Lgs. n. 81/2008, tra le attività finanziabili ai sensi del sopra richiamato articolo 11, rientra l'adozione, nelle imprese fino a 50 lavoratori, di modelli di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idonei ad assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici di cui al comma 1 del medesimo art. 30;
- che, pertanto, la specifica normativa di settore, nel promuovere la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, stimola e favorisce in maniera incisiva l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo una disciplina di favore nonché meccanismi di premialità per le imprese che si dotino dei predetti modelli organizzativi;
- che il sopra menzionato art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede altresì, al comma 5-bis, che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
- che, in data 27 novembre 2013, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, un documento finalizzato a fornire alle piccole e medie imprese indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza idonei a prevenire i reati previsti dall’art. 25 septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- che la Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo l’Ente Pubblico Nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- che l’art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ed il discendente Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, recante “Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”, attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti del comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
- che l’Ispettorato Territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 149/2015, esercita la vigilanza ed il coordinamento della vigilanza in materia di legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza sull’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, estesa a tutti i settori dal novellato art. 13 del D.Lgs. 81/2008;
- che con deliberazione di Giunta Regionale del 10 maggio 2016, n. 193 è stato istituito il Comitato Regionale di Coordinamento, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, che assolve i compiti previsti dal DPCM 21 dicembre 2007 ed, in particolare, ha cura che i bisogni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, presenti a livello locale, rilevati ed espressi dalle singole Istituzioni componenti, siano tradotti e sviluppati in piani di attività e progetti operativi, in coerenza alle esigenze e alle priorità regionali e si adopera affinché le criticità riscontrate nei diversi territori provinciali nell’esercizio delle attività di vigilanza da parte dei diversi soggetti istituzionali siano discusse, analizzate e superate;
- che con la Legge Regionale 26 ottobre 2021, n. 17 sono state previste disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne;
- che il Piano triennale INAIL per la Prevenzione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 15 del 28 dicembre 2022 - strumento di riferimento per attuare politiche di prevenzione partecipate in sinergia con le Istituzioni e le Parti Sociali - prevede la collaborazione con la Regione quale modalità primaria con la quale INAIL esercita, a livello territoriale, le competenze ex art. 10 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- che il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020, rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health) e, scegliendo di sostenere il riorientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un approccio di Promozione alla Salute, intende consolidare l’attenzione sulla centralità della persona;
- che nel PNP 2020-2025 sopra citato è stato individuato il macro obiettivo di Salute M04 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali” declinato in Obiettivi Strategici di promozione e prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppati in Programmi Predefiniti (PP) con caratteristiche uguali e vincolanti per tutte le Regioni e le Province Autonome e monitorati attraverso indicatori e relativi valori attesi uguali per tutte le Regioni e le Province Autonome e Programmi Liberi (PL) che sviluppano Obiettivi Strategici non coperti dai PP o coperti solo in parte dai PP;
- che l’Intesa Stato-Regioni concernente il "Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020- 2025" è stata recepita dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 29.12.2020 (BURC n.09 del 25-01-2021);
- che la medesima Intesa prevede da parte delle Regioni la condivisione e l’impegno all’adozione, nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP), della visione, dei principi, delle priorità e della struttura del PNP;
- che con deliberazione di Giunta Regionale del 28.12.2021, n. 600 è stato adottato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;
- che la Regione Campania, nell’ambito dei propri piani di prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, assume come obiettivi generali della propria programmazione di settore l’integrazione delle strategie del sistema dei servizi pubblici territoriali di prevenzione con le politiche delle altre istituzioni competenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e con quelle delle parti sociali;
- che nell’ottica dell’intersettorialità, più volte richiamata dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, tali azioni potranno coinvolgere anche altri Soggetti Istituzionali e Intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una “Rete” integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
PREMESSO altresì
- che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) ha il compito di fornire le informazioni in tema di prevenzione e cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, senza tenere in considerazione la dimensione dell'azienda o il settore di attività e facendo in modo che le stesse siano rilevanti per ogni utente;
- che la Commissione europea con la Comunicazione (2021) 323 ha adottato il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, in cui sono delineati i miglioramenti per assicurare una maggiore protezione dei lavoratori e per garantire che gli indirizzi di sicurezza e salute possano tenere il passo con le prossime sfide;
- che il quadro adotta un approccio tripartito, coinvolgendo le istituzioni comunitarie, gli Stati membri, le parti sociali e altri soggetti interessati, e si concentra su tre priorità chiave: anticipo e gestione del cambiamento nel contesto della transizione verde, digitale e demografica; miglioramento delle azioni di prevenzione per la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; incremento delle strategie di preparazione per reagire alle crisi sanitarie attuali e future;
- che la Convenzione ILO 190 sulla violenza e sulle molestie, 2019 (ratificata dal Senato italiano con Legge del 15 gennaio 2021 n.4 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021) promuove un'ampia protezione contro violenza e molestie non solo nei luoghi di lavoro, ma anche in occasioni collegate al lavoro includendo tutte le lavoratrici, i lavoratori/lavoratrici e le altre persone nel mondo del lavoro e prevede il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali per l’adozione e l’attuazione delle politiche di contrasto al fenomeno;
- che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- con Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 è stato istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- che con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, la Commissione europea ha approvato l’Accordo di partenariato con l’Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, trasmesso dal Dipartimento per le politiche di coesione, secondo le modalità richieste per la notifica formale;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 489 del 12/11/2020 è stato adottato il “Documento Regionale di Indirizzo Strategico” periodo di programmazione 2021/2027;
- che con la medesima deliberazione di Giunta Regionale ha, altresì dato mandato alle ADG di elaborare i documenti programmatici di cui ai Regolamenti comunitari per la programmazione 2021-2027, relazionandosi con il Gruppo di lavoro, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 44/2020, coordinato dal Responsabile della Programmazione Unitaria;
- che con Decisione n. C(2022)6831 del 20/09/2022 la Commissione europea ha approvato il Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2021IT05SFPR003;
- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 27/09/22 (BURC n. 82 del 03/10/22) la Regione Campania ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2022)6831 che approva il Programma Regionale PR Campania FSE+ 2021-2027;
- che con Decisione di esecuzione C (2022) 7879 del 26/10/2022, in esito al processo negoziale, la Commissione europea ha approvato il "Programma regionale Campania FESR 2021-2027" (PR FESR 2021/2027) per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Campania in Italia (codificato come CCI 2021IT16RFPR005);
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 559 del 3 novembre 2022 si è preso atto della succitata Decisione di esecuzione C (2022) 7879 del 26/10/2022;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 630 del 29/11/2022 si è preso atto del Regolamento delle relazioni partenariali per il ciclo di programmazione unitaria 2021-2027;
- che con Decreto Dirigenziale n. 15 del 13/02/2023 si è provveduto a prendere atto dei criteri di selezione del PR Campania FSE+ 2021-2027 approvati nella seduta del comitato di sorveglianza del 24/01/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n. 80 del 16/03/2023 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR Campania 2021 – 2027 ed è stato approvato il Regolamento interno;
- che con Decreto Dirigenziale n. 147 del 16/05/2023, l’Autorità di Gestione ha preso atto del documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR CAMPANIA 2021-27 con procedura di consultazione scritta d’urgenza avviata con nota PG/2023/0152457 del 21/03/2023 e conclusasi con nota prot. PG/2023/0170699 del 29/03/2023;
RILEVATO
- che gli infortuni sul lavoro, con elevata frequenza di casi mortali e di gravissima invalidità, rappresentano, purtroppo, nella Regione Campania un fenomeno socialmente ed umanamente grave;
- che dal Rapporto annuale INAIL Regione Campania 2022 è emerso che nell’anno 2022 in Campania sono state rilevate ben 33.409 denunce di infortunio, corrispondenti al 4,75% del totale nazionale, in aumento in confronto sia al 2020 (+49,25%), sia al 2021 (+64,25%);
- che le denunce di malattia professionale protocollate nel 2022 (2.589) sono aumentate, del 5,80% in più rispetto al 2020 e diminuite del 1,30% in meno rispetto al 2021;
- che dall’attività ispettiva condotta dall'INAIL nell’anno 2022 in tema incentivi per la sicurezza, verifica, certificazione e omologazione di macchinari e attrezzature, è emerso che in Regione Campania ben 739 aziende di cui 733, ossia il 99,19%, sono risultate irregolari e che tale dato è 5,60 punti percentuali al di sopra del valore nazionale (93,59%);
- che tale fenomeno presenta forti interconnessioni con forme di lavoro irregolare e sommerso, di per sé stessi elementi distorsivi per l’economia del Mezzogiorno, in conseguenza dell’elevato tasso di evasione contributiva e fiscale, che si accompagnano alla mancata adozione delle misure previste a tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- che l’obiettivo comune delle Parti è quello di far diminuire sempre più il numero degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- che ai fini della garanzia e del potenziamento della salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori risulta necessario promuovere interventi e azioni specifiche per assicurare in Regione Campania una sinergia istituzionale volta al controllo e alla vigilanza oltre che alla promozione di azioni mirate di prevenzione;
- che la Regione e l’INAIL riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di potenziare il Sistema Regionale della Prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli;
- che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per la Regione e per l’INAIL e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
- che la collaborazione tra i soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro consente una maggiore incisività nell’azione di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e, contestualmente, una più esaustiva mappatura delle situazioni di rischio nei diversi ambiti lavorativi;
- che il miglioramento delle condizioni di sicurezza, oltre ad avere ovvie motivazioni etiche ha anche risvolti economici, infatti, una più ampia diffusione della predetta cultura della sicurezza può comportare, anche notevolissimi risparmi, nel medio e lungo periodo;
- che la tutela dei diritti del lavoro e dell’occupazione si accompagnano a quelli della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intesi nella più ampia accezione;
- che la Regione Campania, di intesa con le Organizzazioni Sindacali, intende contribuire alla valorizzazione di azioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel rispetto dei CCNL di riferimento.
RITENUTO
- che il miglioramento della sicurezza sul lavoro è un tema trasversale che interessa l’intero mondo delle imprese;
- che le Parti hanno espresso il comune interesse a collaborare per implementare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei CCNL e della legge.
VISTI
- tutti gli atti richiamati
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premessa
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Articolo 2
Obiettivi
L’obiettivo che si intende perseguire, attraverso la stipula del presente Protocollo di Intesa, è di rafforzare il contrasto ai fenomeni di concorrenza sleale e dumping contrattuale al fine di tutelare e offrire un vantaggio alle imprese che non solo operano nel rispetto dei CCNL e della legge, ma che pongono in essere ulteriori azioni rispetto al dettato legislativo, a salvaguardia della salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro.
La collaborazione tra le Parti firmatarie, quali soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro, consente una maggiore incisività nell’azione di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e, contestualmente, una più esaustiva mappatura delle situazioni di rischio nei diversi ambiti lavorativi.
Le imprese che intendono aderire fanno propri le finalità e gli obiettivi del presente Protocollo impegnandosi a garantire l’adesione allo stesso di tutte le imprese lungo l’intera filiera degli appalti che gestiscono.
Articolo 3
Oggetto
Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione sistematica tra le Parti firmatarie, sia nell’ambito dei reciproci impegni assunti, che nei confronti di altri e diversi Enti, ai fini della corretta applicazione dei CCNL per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro sul territorio della Regione Campania, mediante condivisione di sistemi di identificazione dei soggetti a rischio e delle vittime di infortuni.
Articolo 4
Impegni delle Parti
I sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a:
- sviluppare iniziative congiunte a sostegno della formazione e dell’aggiornamento di quanti sono impegnati nel settore della sicurezza e dell’applicazione dei CCNL;
- intensificare lo scambio delle informazioni disponibili, rendendo omogenea la rilevazione e la raccolta dei dati dell’attività ispettiva con modelli integrati e condivisi;
- promuovere l’attivazione di Tavoli tecnico-operativi, in sinergia anche con Enti pubblici e privati diversi dalle Parti firmatarie, affinché, mediante il confronto e lo scambio di informazioni e di esperienze, queste diventino patrimonio comune;
- elaborare e suggerire l’adozione di nuove misure, formulare proposte di modifica al Protocollo, al fine di renderlo più efficace ed efficiente nella prevenzione dei rischi che possano ledere l’integrità psico fisica dei lavoratori, anche in relazione al contesto territoriale nel quale le misure di sicurezza sono adottate;
- promuovere la diffusione e il consenso sul Protocollo per favorire la nascita di un modello regionale condiviso di potenziamento delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei CCNL lungo l’intera filiera degli appalti;
- curare l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento a particolari settori e anche presso altre amministrazioni o organismi nazionali, comunitari e internazionali;
- svolgere attività di promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione e buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché di valorizzazione di accordi sindacali, dei codici di condotta ed etici, direttive e monitoraggi sull’efficacia delle azioni di prevenzione.
Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati per lo sviluppo delle attività congiunte.
Nell’ambito delle specifiche competenze, quindi, le Parti firmatarie assumono i seguenti impegni:
• La Regione Campania si impegna a garantire una proficua collaborazione con le altre Parti firmatarie del presente Protocollo al fine di elevare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro al di sopra degli standard obbligatori. In tale direzione, la Regione, nell’ottica di garantire occupazione e tutela del lavoro, con l’obiettivo di valorizzare il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa e diffondere una cultura della legalità, intende prevedere, nell’ambito delle operazioni cofinanziate a valere sui Fondi SIE:
- premialità in termini di punteggio per quelle imprese che, nel rispetto della normativa di riferimento, aderiscano al presente Protocollo, e abbiano adottato strumenti idonei a certificarne la capacità di conformarsi alla normativa sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro (codice etico, rating di impresa, certificazione social accountability 8000, certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ISO 45001, certificazione OHSAS 18001);
- percentuali di contributo incrementale associate all’impegno delle imprese a stabilizzare i livelli occupazionali, trasformando i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato e prevedendo percorsi di formazione specifici sulla sicurezza per il personale stabilizzato, con l’obiettivo di incrementare la qualità dell’occupazione, ivi compresa la maggior attenzione alle situazioni di svantaggio, e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Regione, inoltre, si impegna a fornire indicazioni, nell’ambito delle procedure di attuazione delle operazioni cofinanziate a valere sui fondi SIE, inserendo nei provvedimenti di evidenza pubblica, e segnatamente nella documentazione da allegare all'atto della presentazione delle domande/proposte, una sezione del formulario di progetto/proposta progettuale dedicata alla descrizione della “struttura d’impresa”. Nella suddetta sezione del formulario sarà specificato il numero di dipendenti in organico suddivisi per tipologia di contratto (a tempo indeterminato e determinato) e per qualifica professionale, le assunzioni, i licenziamenti e le qualità delle dimissioni rese degli ultimi tre anni, l’elenco dei contratti eseguiti, precisando la percentuale di esecuzione di ciascun contratto con personale dell’impresa e con personale di subappaltatori nonché il CCNL applicato.
• Il Comitato Regionale di Coordinamento si impegna a:
- proporre nuovi indirizzi di programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, ispezione, controllo, anche al fine di individuare future linee strategiche di intervento, sulla base del background socioculturale delle diverse aree territoriali
- promuovere e coordinare la comunicazione, l’informazione e la formazione, attivando sinergie tra le diverse istituzioni competenti in materia;
- valorizzare gli accordi aziendali e territoriali in grado di orientare i comportamenti dei datori di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale.
• Le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL si impegnano a:
- collaborare per il più efficiente espletamento dell'attività di vigilanza degli Organismi istituzionalmente competenti nonché a erogare servizi di consulenza giuslavoristica e vertenziale ai lavoratori, specialmente a quelli che versano in condizioni di disabilità, disagio fisico e psico fisico e agli stranieri;
- divulgare le informazioni relative alla normativa del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli strumenti di tutela sindacale;
- sottoporre agli interessati appositi moduli-questionari, previa informativa legale e raccolta del consenso dei lavoratori;
- coordinarsi con le altre Parti del presente Protocollo al fine di esercitare efficacemente la propria funzione di tutela dei lavoratori, nonché in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- divulgare il presente Protocollo ai fini della più ampia adesione da parte delle imprese che operano nel territorio della Regione Campania.
• Le Organizzazioni datoriali si impegnano a:
- divulgare le informazioni relative alla normativa del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- coordinarsi con le altre Parti del presente Protocollo al fine di esercitare efficacemente le proprie funzioni;
- divulgare il presente Protocollo ai fini della più ampia adesione da parte delle imprese che operano nel territorio della Regione Campania.
• L’INPS si impegna a:
- monitorare la situazione contributiva per gli operatori economici destinatari di finanziamenti a valere sui fondi SIE, al fine di controllare l’esatto versamento dei contributi in riferimento agli obblighi di legge nonché di contrasto all’evasione contributiva, all’impiego irregolare di manodopera assicurando l’applicazione dei CCNL;
- svolgere attività ispettiva sui luoghi di lavoro qualora emergessero inadempienze a seguito degli accertamenti documentali di cui sopra;
- promuovere studi e ricerche volte all’analisi congiunta della legalità nel sistema economico della Regione Campania nell’ambito dei finanziamenti concessi a valere sul PR FESR 2021– 2027;
- promuovere, attraverso specifiche iniziative, la cultura della legalità e della sicurezza, come espressione primaria di responsabilità sociale;
- aggiornare costantemente il gruppo di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente Protocollo, rispetto agli esiti dei controlli alle imprese beneficiarie di finanziamenti a valere sul PR FESR Campania 2021 – 2027, nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e ss.mm.ii., dal GDPR - Regolamento UE 2016 679 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
• L’INL si impegna a:
- svolgere le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- predisporre, anche su segnalazione dell’Amministrazione, eventuali verifiche finalizzate al rispetto delle condizioni di salute e sicurezza e alla corrispondenza tra le attività attribuite ai lavoratori e quelle effettivamente espletate; aggiornare il gruppo di lavoro di cui all’articolo 8 del presente Protocollo rispetto agli esiti dei controlli alle imprese beneficiarie di finanziamenti a valere sul PR FESR Campania 2021 – 2027, nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e ss.mm.ii., dal GDPR - Regolamento UE 2016/679 e dal GDPR - Regolamento UE 2016 679.
• L’INAIL si impegna a:
- svolgere e promuove programmi di interesse regionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- svolgere compiti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed impegnarsi nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- curare la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione dei lavoratori sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- realizzare proposte progettuali finalizzate a promuovere nei lavoratori la comprensione delle problematiche connesse alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti sicuri negli ambienti di lavoro;
- trasmettere le dichiarazioni rese dai lavoratori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente senza ritardo, al fine di consentire, se necessario, l’apertura di un procedimento;
- mantenere rapporti con i soggetti denuncianti anche successivamente all’invio delle segnalazioni alla Procura, seguendo le fasi procedimentali successive esercitando la facoltà prevista dall’ artt. 116 c.p.p. in merito all’istanza di accesso agli atti al fine di garantire un’adeguata tutela ai lavoratori, sempre in sinergia con gli altri soggetti coinvolti;
- perseguire il modello, cosiddetto Rating di Sinistrosità e Prevenzione (RSP), costituito dalle due seguenti componenti: rating di sinistrosità (RS), legato all’andamento infortunistico aziendale e rating di prevenzione (RP), che invece è funzione della politica di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
- Il RSP ha l’obiettivo di incidere positivamente nel contrasto del fenomeno infortunistico, agevolando i committenti di gare pubbliche nella scelta delle aziende più virtuose in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante criteri oggettivi, trasparenti e indipendenti;
- aggiornare costantemente il gruppo di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente Protocollo, rispetto agli esiti dei controlli alle imprese beneficiarie di finanziamenti a valere sul PR FESR Campania 2021 – 2027, nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e ss.mm.ii., dal GDPR - Regolamento UE 2016/679 e dal GDPR - Regolamento UE 2016 679.
Articolo 5
Diffusione del Protocollo di Intesa
Le Parti danno la più ampia diffusione alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle risultanze delle attività ivi previste, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti di massima.
Con la capillare diffusione del presente Protocollo, le Parti intendono intercettare l’intera filiera degli appalti, ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.
A tale scopo, in caso di subappalto, il subappaltatore si impegna a sottoscrivere il presente Protocollo e a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazioni previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente originario; ad applicare i medesimi CCNL del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Articolo 6
Durata, Modifiche e Recesso
Il presente Protocollo ha durata settennale e decorre dalla data della sottoscrizione e si intenderà decaduto automaticamente in assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell’anno successivo alla sottoscrizione da parte dell’Amministrazione regionale.
Le Parti potranno in qualsiasi momento proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni al presente Protocollo, anche tenuto conto della evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento. Le eventuali modifiche ed integrazioni apportate, dovranno essere accettate da tutte le Parti firmatarie per iscritto.
Le Parti possono esercitare il diritto di recesso dal presente Protocollo, in qualsiasi momento, attraverso una comunicazione da inoltrare a mezzo PEC a tutte le Parti firmatarie.
Articolo 7
Adesione al Protocollo di Intesa
I Soggetti pubblici o privati che condividono gli obiettivi e le finalità del presente Protocollo e che vi intendano aderire potranno sottoscriverlo. La sottoscrizione dei soggetti aderenti integra il documento originario.
L’adesione al Protocollo da parte delle imprese, che confluiranno in un “elenco di merito”, consentirà l’applicazione della premialità eventualmente prevista per l’accesso ai finanziamenti oltre che la valutazione di ulteriori premialità previste.
Per aderire al Protocollo ed ottenere l’inserimento nel suddetto “elenco di merito”, le imprese dovranno essere in possesso del D.U.R.C. che attesti la regolarità contributiva nei due anni precedenti all’adesione, del D.U.R.F., della certificazione della parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, dell’asseverazione di conformità rilasciata dai Consulenti del lavoro (ASSE.CO), nonché del report rilasciato dall’INAIL attestante il calcolo del Rating di Sinistrosità e Prevenzione (RSP).
Con riferimento alle imprese agricole, come definite dall’art. 2135 del c.c., è richiesta l’avvenuta adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all’articolo 6, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 116/2014.
In fase di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, le imprese, che daranno prova documentale dell’avvenuta adozione di ulteriori strumenti di misurazione della capacità di conformarsi alla normativa sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro (quali rating di legalità, bilancio sociale, codice etico, rating di impresa, certificazione social accountability 8000, certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ISO 45001, certificazione OHSAS 18001, et similia), verranno inserite in un’apposita sezione del suindicato “elenco di merito” e potranno conseguire ulteriori premialità per l’accesso ai finanziamenti, laddove previsti.
Articolo 8
Gruppo di lavoro
Al fine di rendere efficace la collaborazione, le Parti firmatarie costituiscono un gruppo di lavoro, composto da un Referente nominato da ciascuna delle Parti, che, riunendosi con cadenza almeno semestrale, monitori l’attuazione del presente Protocollo, individuando soluzioni ad eventuali criticità nell’ambito della propria sfera di competenza, valutando lo sviluppo delle relative iniziative intraprese.
In occasione della prima riunione del Gruppo di Lavoro, saranno condivide le modalità e la tempistica per la condivisione tra le Parti degli esiti dei controlli delle imprese beneficiarie di finanziamenti nonché per il monitoraggio dei dati raccolti.
Articolo 9
Oneri finanziari
Il presente Protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti firmatarie.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali e privacy
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Europeo n.679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati per l’esecuzione medesima, ivi compresi i dati relativi ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento, nonché di esercizio dei diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 11
Foro competente
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Protocollo di Intesa, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Napoli, in via esclusiva.
Articolo 12
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, si rinvia alla vigente normativa di settore regionale, statale e comunitaria.