Tipologia: Accordo
Data firma: 22 marzo 2024
Validità: 01.07.2024 - 31.03.2027
Parti: 2i Rete Gas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Chimici, Gas-Acqua, 2i Rete Gas
Fonte: filctemcgil.it
Verbale di accordo
Il giorno 22/03/2024 si sono incontrati in Roma, in modalità mista in presenza e da remoto, 2i Rete Gas spa, […] le Segreterie Nazionali, Filctem Cgil […], Femca Cisl […] e Uiltec Uil […] unitamente alla delegazione sindacale delle rappresentanze regionali, territoriali e RSU
Premesso che
a) il 27 gennaio 2022 è stato sottoscritto l'accordo aziendale che regola il lavoro agile in 2i Rete Gas, con durata di 12 mesi decorrenti dal 1° aprile 2022;
b) con successivo accordo del 27 marzo 2023 ne è stata prorogata la sola data di scadenza sino al 31 marzo 2024, lasciando invariate le restanti disposizioni dello stesso;
c) le Parti si sono incontrate per confermare la necessità di continuare il monitoraggio complessivo, l'andamento dello strumento e valutare la sussistenza delle condizioni che ne consentano una implementazione, anche considerando eventuali variabilità;
d) ad esito degli approfondimenti svolti, le Parti con l'intento di valorizzare l'esperienza sviluppata, confermano la volontà di favorire, anche in prospettiva di sostenibilità ed in una logica di work-life balance, la conciliazione delle esigenze professionali con quelle private mediante l'applicazione dello strumento del lavoro agile;
e) le Parti, danno altresì atto dell'esigenza di una affermazione della modalità di lavoro agile in una logica di migliore strutturalità e maggiore flessibilità dello stesso.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:
Le premesse costituiscono parte della presente intesa.
Ferme restando le previsioni di cui agli accordi vigenti del 27 gennaio 2022 e del 27 marzo 2023, e a parziale modifica degli stessi, le parti convengono che:
1) Limitatamente ai seguenti articoli si stabilisce che:
1.1. Art. 4: entro il limite di spettanza settimanale disponibile in relazione alla funzione di appartenenza, senza che ciò comporti l'incremento del numero massimo complessivo di giornate di lavoro agile, è consentita, previa autorizzazione del proprio responsabile, una sola volta in un mese, la possibilità di spostare (anticipare o posticipare) la fruizione di una giornata di lavoro agile in una diversa settimana del medesimo mese, in modalità flessibile. Nella settimana di flessibilità il limite consentito sarà pertanto fino a 3 gg a settimana di lavoro agile per le funzioni di Staff e di Dipartimento e fino a 2 gg a settimana di lavoro agile per le funzioni di Area. Tale previsione non applica in caso di accesso alle casistiche di cui all'art. 4 bis.
1.2. Art.4 lett. c): Le funzioni di Area, inoltre, potranno disporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e previa autorizzazione del proprio responsabile, di 1 giorno mese aggiuntivo non utilizzabile nella settimana di flessibilità, non cumulabile in altro mese in caso di mancata fruizione ed in caso di applicazione delle casistiche di cui al punto 4 bis.
1.3. Art. 4 bis lavoro agile post neo genitoriale-, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e previa autorizzazione del proprio responsabile, i genitori con figli che hanno compiuto 3 anni e fino al raggiungimento del 6° anno di età, potranno fruire, in aggiunta alle spettanze settimanali disponibili, di ulteriori 5 giorni di lavoro agile all'anno (solare); i giorni predetti non sono cumulabili nella stessa settimana ed in caso di mancata fruizione nell'anno successivo, non sono utilizzabili nella settimana di flessibilità di cui al punto 1.1 e non fruibili in caso di accesso alle altre casistiche di cui all'art. 4 bis
Le previsioni di cui ai predetti punti 1.1, 1.2 ed 1.3, anche al fine di consentire un corretto adeguamento dei sistemi di autorizzazione, avranno efficacia a decorrere dal 01 luglio 2024.
Per tutto quanto non espressamente citato e/o revisionato, restano ferme tutte le previsioni di cui agli accordi vigenti che restano integralmente richiamate ed efficaci.
Viene confermato il sistema di monitoraggio attualmente in vigore.
L'accordo del 27 gennaio 2022, unitamente alle previsioni di cui al presente verbale, cessa i suoi effetti alla data del 31/03/2027.
