Tipologia: Accordo
Data firma: 19 gennaio 2024
Parti: Enel Italia e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Elettrici, Enel
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:


Verbale di Accordo

Roma, 19 gennaio 2024, tra Enel Italia spa, anche per conto di tutte le Società/Business Line/Global Function del Gruppo, […] e Filctem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uiltec-Uil […]

Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente (RSU-RLSA) Gruppo Enel

Premesso che
- L’assetto delle RSU/RLS per le Unità Produttive delle Business Line/Società del Gruppo Enel è stato definito con Verbale di accordo quadro del 5 novembre 2008.
- Le ultime elezioni si sono svolte nel mese di dicembre del 2008, con presa in carico delle relative funzioni e responsabilità dal gennaio 2009.
- Nel 2012, alla scadenza del mandato, nelle more della definizione di un nuovo accordo in materia, le stesse sono state confermate e prorogate con accordo tra le Parti (Verbale di accordo sul Modello di Relazioni Industriali in Enel, 17 luglio 2012). Ulteriore conferma e proroga è stata convenuta con il Verbale di accordo del 24 febbraio 2016.
- Nel corso del tempo il Gruppo Enel si è dotato di assetti organizzativi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici dettati dallo scenario economico e dal mercato energetico che hanno portato all’attuale modello organizzativo articolato in Global Business Line, Regioni-Paesi, Funzioni Globali di Servizio e Funzioni di Staff.
Tenuto conto che
- Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno stipulato specifici accordi in materia di rappresentanza (Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e Protocollo del 31 maggio 2013) confluiti nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (di seguito Testo Unico) che, nella Parte Seconda, stabilisce una nuova regolamentazione delle rappresentanze in azienda (RSA/RSU);
- Le stesse Confederazioni, in attuazione dell’Accordo interconfederale 9 marzo 2018 (meglio noto come Patto della fabbrica), hanno sottoscritto in data 12 dicembre 2018 un Accordo in materia di salute e sicurezza che detta una nuova disciplina in materia di RLS e che costituisce parte integrante del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono che in un contesto così profondamente mutato, si rende opportuna una rivisitazione della materia, sia dal punto di vista dell’aggiornamento normativo che dei riferimenti organizzativi.
La disciplina qui di seguito definita aggiorna la specifica normativa aziendale previgente in base ai nuovi accordi interconfederali, ferme restando talune specificità che le Parti hanno ritenuto di confermare in quanto complessivamente di miglior favore, tenendo conto del modello organizzativo Enel.

Costituzione delle RSU
1. Le RSU sono costituite presso le Unità produttive individuate, ai fini delle elezioni, nei documenti allegati (Allegato 1), con indicazione del numero dei componenti in relazione all’organico alla data del 1°dicembre 2023.
Tale assetto è finalizzato ad assicurare una interlocuzione sindacale coerente con l’organizzazione aziendale e funzionale a far fronte alle esigenze ed istanze rappresentate dalla RSU.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico, l’iniziativa per la costituzione delle RSU può essere assunta congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico.
3. La suddetta iniziativa può esser assunta anche da Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico 10 gennaio 2014 nonché, con espressa dichiarazione, la presente regolamentazione, e siano inoltre in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi diritto al voto. A tale fine, l’organico di riferimento per la determinazione del numero di firme dei lavoratori, che deve essere pari almeno al 5% dei dipendenti aventi diritto al voto in forza all’Unità Produttiva, sarà quello dell’ultimo giorno del mese precedente a quello dell’indizione dell’elezione.
4. In conformità a quanto previsto dal citato Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e dall’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018, attuativo del Patto per la Fabbrica del 9 marzo 2018, alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto con sistema proporzionale fra le liste concorrenti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, si terrà conto delle articolazioni organizzative dell’Azienda, nonché delle categorie di cui all’art. 2095 c.c.
Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere in relazione alle rispettive consistenze di lavoratrici e di lavoratori presenti in ogni Unità produttiva.
5. Le variazioni del numero dei lavoratori di ciascuna Unità Produttiva, comportanti un diverso numero dei componenti delle RSU, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
6. I componenti delle RSU restano in carica per 3 anni al termine dei quali decadono automaticamente.
L’iniziativa per i successivi rinnovi potrà essere assunta, oltre che dai soggetti indicati ai punti n. 2 e 3, anche dalla RSU ove validamente esistente e, in ogni caso, dovrà essere esercitata non prima del 6° mese e non oltre il 3° mese antecedente la scadenza del mandato.
In caso di dimissioni dall’incarico, di trasferimento ad altra unità produttiva o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente delle RSU, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni o per risoluzione del rapporto di lavoro si perde la titolarità di componente delle RSU anche in caso di revoca dell’iscrizione alla Organizzazione sindacale presentatrice della lista nella quale è avvenuta l’elezione e quindi anche per iscrizione ad altra Organizzazione sindacale o Associazione. Come nel caso di dimissioni, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le sostituzioni dei componenti delle RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente accordo.

Competenze e diritti delle RSU
7. Compiti, funzioni, tutele e diritti delle RSU e dei rispettivi componenti sono stabiliti dal Testo Unico del 10 gennaio 2014, nonché dal vigente CCNL, dal vigente Modello di Relazioni Industriali, dal presente Verbale di Accordo e da specifiche disposizioni di legge.
8. Le RSU, in funzione di quanto sopra, subentrano alle eventuali RSA nelle funzioni loro espressamente demandate dalla legge 300/1970. I componenti delle RSU assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalla suddetta legge alle RSA.
Le Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Unico del 10 gennaio 2014, o che aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le RSA ai sensi dell’articolo 19 legge 300/1970. In particolare le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Unico del 10 gennaio 2014 o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU.
9. In caso di mancato rinnovo delle RSU, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le relative funzioni sono assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali.
10. Qualora nello svolgimento delle funzioni proprie, una RSU dovesse valutare la necessità di dare luogo ad iniziative di mobilitazione finalizzate al corretto ed integrale svolgimento del proprio mandato, potrà decidere e proporre alle competenti strutture delle Federazioni di categoria le conseguenti iniziative di mobilitazione. Dette strutture, verificato che le motivazioni a sostegno delle iniziative di mobilitazione rientrano tra le competenze delle RSU - restando esse stesse responsabili di quanto prevede la legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni - proclameranno e comunicheranno alle controparti le azioni di sciopero nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Sindacale Nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero del 18 febbraio 2013 e dalla normativa di legge vigente in materia.
11. In linea con quanto previsto al comma 13 del Verbale di accordo 8 febbraio 2017, ai componenti delle RSU verranno complessivamente concessi permessi retribuiti per un ammontare di ore annue così determinato: 1 ora per il numero di lavoratori dipendenti da ogni Unità produttiva alla data del 1°gennaio di ciascun anno. Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23, legge n. 300/1970. Per la fruizione dei permessi sarà utilizzata l’allegata modulistica.
L’attribuzione delle ore di permesso retribuito avverrà pro-quota fra tutti i componenti della RSU. Ove una RSU, con deliberazione assunta alla unanimità dei componenti, preveda una diversa suddivisione al proprio interno del monte ore, dovrà darne comunicazione all’Azienda tassativamente entro il 31 gennaio dell’anno di competenza.
12. Con riferimento a quanto previsto ai commi 15 e 20 del Verbale di Accordo 11 marzo 2009 concernente il tema dei permessi sindacali in Enel, si conferma che per i componenti delle RSU che siano anche titolari di attività sindacale a tempo definito in quanto dirigenti delle Organizzazioni Sindacali, ovvero di permessi sindacali in quanto componenti di organi direttivi nazionali, regionali o territoriali (provinciali o zonali o comprensoriali o simili) delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori elettrici, nonché degli organi di controllo e dei collegi dei probiviri, il limite di permessi retribuiti concessi per i suddetti titoli è comprensivo anche dei permessi spettanti a titolo di componente RSU.
13. Si confermano altresì le previsioni di cui al Verbale di Accordo 11 marzo 2009, ad integrazione di quanto previsto dal Verbale del 5 novembre 2008, in merito alla partecipazione a riunioni convocate su iniziativa Enel da parte dei componenti delle RSU.
Le riunioni potranno validamente effettuarsi a distanza, avvalendosi dei sistemi e dispositivi di videoconferenza normalmente in uso in azienda.
14. È fatto salvo in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico il diritto ad indire e gestire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per sei delle dodici ore annue retribuite (art 8 lettera d, CCNL settore elettrico e accordo sindacale 19 aprile 2002); in ogni caso, la singola Organizzazione sindacale è titolare di due ore, mentre l’utilizzazione congiunta del pacchetto produce una riduzione pro-quota delle stesse; per le restanti sei ore possono essere indette e gestite congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali competenti.
15. Fermo restando in capo ai singoli componenti della RSU la titolarità di diritti ad esercizio individuale (es: permessi), le determinazioni della RSU per quanto riguarda la gestione dei diritti ad esercizio collettivo (es: assemblea) e, più in generale, dell’interlocuzione con l’Azienda sono validamente assunte a maggioranza dei componenti in carica.
16. In tema di locali per le RSU, in linea con quanto previsto dal CCNL vigente (art.8 lettera e) e dall’art.27 della legge n.300/70, verrà messo a disposizione delle RSU, un idoneo locale, con dotazione in uso in azienda, per l'esercizio delle loro funzioni.
Nei casi di presenza di più Unità Produttive/ RSU nella stessa sede, sarà messo a disposizione il medesimo locale.

RLS
17. Nelle Unità produttive individuate come indicato nei documenti allegati ai fini delle elezioni RSU, contestualmente e nell’ambito dei componenti la RSU sono eletti/designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, dall’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 e dal presente Verbale.
18. Il numero degli RLS da eleggere/designare in ciascuna Unità produttiva è riportato nei documenti allegati (Allegato 1).
19. In base a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018, attuativo del Patto per la Fabbrica del 9 marzo 2018, in caso di prima elezione o rinnovo di RSU, all’atto della presentazione delle liste saranno indicati specificamente i candidati anche per il ruolo di RLS.
I seggi RLS previsti dal presente accordo saranno attribuiti sulla base di una ripartizione proporzionale con riferimento ai voti ottenuti da ciascuna lista. Sulla base dei seggi assegnati a ciascuna lista, gli stessi saranno attribuiti ai candidati proposti anche come RLS che, eletti come RSU, avranno riportato il maggior numero di preferenze nella propria lista e, a parità di queste, con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.
Nel caso in cui nella lista, tra gli RSU eletti non ci siano anche candidati come RLS nel numero dei seggi assegnati, la RSU provvederà ad individuare l’RLS tra i componenti RSU della medesima lista; in mancanza, nell’ambito degli RSU eletti.
Qualora la RSU non provveda a quanto previsto dal comma precedente, il datore di lavoro avrà cura di sollecitare la stessa affinché si individui l’RLS entro 60 giorni. Nelle more e comunque fino alla designazione da parte della RSU, le specifiche funzioni di RLS sono assunte dall’RSU che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze nella medesima lista.
Relativamente alle Unità, riportate nel documento allegato (Allegato 2), nelle quali viene previsto un RLS dedicato ad un ambito specifico, lo stesso sarà designato, a maggioranza, dalla relativa RSU fra gli RLS eletti/designati.
Qualora la RSU non provveda a quanto previsto dal punto precedente, il datore di lavoro avrà cura di sollecitare la stessa affinché si individui il RLS entro 60 giorni. Nelle more e comunque fino alla designazione da parte della RSU, le specifiche funzioni di RLS sono assunte dall’RLS eletto/designato che abbia ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
20. In conformità alle previsioni del Testo Unico, gli RLS restano in carica per la stessa durata della RSU per un massimo di 3 anni. La carica di RLS è rieleggibile.
In caso di trasferimento ad altra Unità Produttiva o di risoluzione del rapporto di lavoro, l’RLS decade anche dal ruolo di RSU e subentrerà come RLS, il componente RSU eletto nella medesima lista che, candidato anche come RLS, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista originaria. In mancanza, si procede secondo quanto previsto al precedente punto 19.
In caso di dimissioni dall’incarico nel ruolo di RLS (pur mantenendo la carica di RSU), si applica quanto previsto al punto precedente.
Se l’RLS si dimette dalla carica di RSU, decade automaticamente dalla carica di RLS.
21. Agli RLS eletti dovrà essere erogato il corso di formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 smi entro e non oltre 60 giorni durante i quali comunque l’RLS svolgerà regolarmente il proprio ruolo.
In caso di superamento dei termini previsti le RSU chiederanno tempestivamente un incontro per verificare le ragioni del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo formativo.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dell’RLS al corso di formazione obbligatorio erogato dal datore di lavoro è causa di decadenza dal ruolo di RLS.
22. In caso di decadenza della RSU ovvero per scadenza del mandato o per sostituzione di più del 50% dei componenti, l’RLS resta in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione in relazione al periodo di esercizio della medesima.
Trascorsi 60 giorni il datore di lavoro avrà cura di sollecitare mediante comunicazione le Organizzazioni sindacali competenti affinché si provveda ad individuare un RLS o ad indire nuove elezioni. Nelle more, le specifiche funzioni di RLS sono assunte dalle competenti Organizzazioni sindacali, o da dipendenti dell’Azienda dalle medesime Organizzazioni sindacali a tale scopo designati.
23. I permessi retribuiti che ciascun RLS potrà utilizzare per le attività indicate dall’art. 50 D.Lgs n. 81/08 smi sono pari a 72 ore annue. Salvo casi eccezionali da definirsi con la competente Direzione aziendale, la fruizione delle stesse dovrà essere armonicamente distribuita nel corso dell’anno. Detti permessi si aggiungono ai permessi già previsti come RSU. Sono esclusi dal monte ore totale i permessi retribuiti necessari per la partecipazione a riunioni convocate dalla Direzione per le attività previste dai punti b, c, d, g, i e l dell’art. 50 D.Lgs. n. 81/08 e smi.
24. Qualora per gli spostamenti occorrenti all’espletamento delle attività previste dall’art. 50 D.Lgs. n. 81/08 smi il rappresentante per la sicurezza dovesse sostenere delle spese, esse verranno rimborsate secondo le modalità in atto per la generalità del personale.
25. Rimangono confermate, anche ai fini del D.Lgs. n. 81/08 e smi, le disposizioni di cui al vigente Modello di relazioni industriali relative al Comitato bilaterale sulle politiche di sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro.
26. Le attribuzioni degli RLS sono definite dal D.Lgs. n. 81/08 smi e verranno esercitate con le modalità di seguito indicate.
L’accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato, di norma congiuntamente al responsabile del servizio di protezione e prevenzione ovvero da altro soggetto indicato dall’Azienda, nel rispetto delle disposizioni di legge previste dall’art 50 D.Lgs. n. 81/2008 e smi, dandone al Datore di lavoro congruo preavviso (di norma almeno 24 ore) e comunque nel rispetto delle esigenze produttive.
In occasione della consultazione di cui agli art. 18 e 50 del D.Lgs. n. 81/08, l’RLS ha la facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte. Della consultazione è redatto apposito verbale in cui saranno riportate anche eventuali osservazioni e proposte formulate dal RLS e che sarà conservato in azienda nella documentazione inerente alla salute e sicurezza.
L’RLS è destinatario delle informazioni e della documentazione relativa alla valutazione dei rischi e delle informazioni in merito a infortuni, malattie professionali e mancati infortuni, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Di tutti i dati e documenti l’RLS è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico.
Su formale richiesta scritta anche del singolo RLS, che sottoscrive apposita ricevuta, l’Azienda è tenuta a mettere a disposizione una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assolvendo in tal modo all’obbligo di consegna di cui al comma 4 dell’art. 50 D.Lgs. n. 81/08. Gli RLS, come previsto dall’art. 50 comma 6 D.Lgs. n. 81/08, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 e al GDPR 2016/679 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’Azienda assicura agli RLS l’accesso alla documentazione necessaria all’esercizio delle loro funzioni con modalità che garantiscano la necessaria sicurezza e riservatezza. Resta fermo quanto previsto al punto 16 del presente verbale in materia di locali per le RSU.
27. Tutti gli adempimenti di natura informativa/consultiva di carattere generale possono essere assolti in sede di Organismo paritetico aziendale/Comitato bilaterale di cui al Modello di relazioni industriali vigente, fermo restando l’obbligo in capo al singolo Datore di Lavoro di informare/consultare gli RLS nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art.50 del D.Lgs. n. 81/08 e smi.
28. L’RLS ha diritto alla formazione ed all’aggiornamento periodico come previsto dall’art. 37, commi 10, 11 e 12, del D.Lgs. n. 81/08 e smi e dall’art. 11 comma 13 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico vigente.
Il Comitato Bilaterale per le politiche della Sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro collabora, con modalità definite di comune intesa, all’analisi dei fabbisogni formativi e alla progettazione dei corsi di formazione degli RLS, nei quali si prevede anche l’intervento di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.
29. In applicazione di quanto previsto dall’art 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le riunioni periodiche sono convocate dal Datore di lavoro almeno una volta all’anno, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. L’RLS può chiedere la convocazione della riunione periodica al verificarsi di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio. Della riunione viene redatto verbale nel quale verranno riportate eventuali osservazioni e proposte formulate dal RLS. Laddove l’unità produttiva non abbia RLS, la convocazione della riunione è comunicata alle competenti organizzazioni sindacali. La riunione periodica, fermo restando quanto previsto al precedente punto 26, costituisce sede privilegiata per la consultazione degli RLS.
La riunione periodica può essere effettuata, confermando le prassi in atto, avvalendosi degli strumenti di videoconferenza in uso in azienda.
30. Le elezioni dei RLS nell’ambito dei componenti della RSU avverranno con le modalità definite nel Regolamento per la elezione della RSU, allegato al presente Verbale, e che ne costituisce parte integrante.

Disposizioni finali e di attuazione
I Le Parti convengono che le elezioni per il rinnovo delle RSU-RLS nelle Unità Produttive indicate nei documenti allegati (Allegato 1) avverranno nei giorni 15-16-17 aprile 2024.
II Le competenti strutture aziendali provvederanno, entro la fine del mese precedente a quello di effettuazione delle elezioni, a fornire alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali gli elenchi del personale in forza avente diritto al voto.
III La Commissione Elettorale costituita per le elezioni delle RSU-RLS provvederà alla designazione dei presidenti di seggio tra gli elettori non candidati alle elezioni ed all’individuazione dei seggi in ciascuna Unità produttiva; provvederà anche all’individuazione dell’orario delle votazioni nonché alla pubblicazione del termine (8 giorni prima della data di inizio delle votazioni) entro il quale data e orario delle elezioni dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori.
IV Entro il 10 febbraio 2024 saranno individuati i bacini per i quali procedere, in via sperimentale, alle elezioni attraverso sistemi di votazione con modalità elettronica nel rispetto del carattere individuale e segreto del voto in capo ai singoli dipendenti.
V I lavoratori non rientrati nelle Unità con sistema di votazione elettronica di cui al punto precedente e che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta prolungata (almeno una settimana continuativa) programmata almeno 10 gg. prima della data delle elezioni/designazioni, voteranno nel luogo di trasferta.
A tal fine, le Società che abbiano in carico detti lavoratori effettueranno una preventiva comunicazione alla Commissione Elettorale competente per la località di trasferta ed a quella del luogo di provenienza dei lavoratori stessi. A tal fine sarà costituita una Commissione Elettorale Nazionale che assumerà le medesime competenze dei seggi elettorali con riferimento ai lavoratori che esprimeranno il voto in modalità elettronica.
VII Esaurite le fasi relative alla presentazione di eventuali ricorsi, contestualmente alla proclamazione degli eletti di cui al punto 21 del Regolamento per la elezione della RSU/RLS effettuata dalle Commissioni elettorali, le stesse - per il tramite della Commissione elettorale costituita presso il capoluogo di regione, che provvederà alla relativa collazione e al successivo inoltro - trasmetteranno all’INPS i verbali delle elezioni in attuazione di quanto previsto dal Verbale di accordo interconfederale del 4 luglio 2017.
VIII Resta inteso che le attuali RSU e RLS restano in carica fino all’assunzione della pienezza delle funzioni da parte delle nuove RSU e RLS.
IX Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi. Le RSU/RLS restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.

Letto, confermato e sottoscritto

Regolamento per le elezioni delle RSU
1 Modalità per indire le elezioni
1.1 Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico, congiuntamente o disgiuntamente, o le RSU uscenti, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo a disposizione delle RSU e da inviare alla Direzione dell'Unità produttiva interessata.

2 Quorum per la validità delle elezioni
2.1 Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo, sono impegnate a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2.2 Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
2.3 Nei casi in cui detto quorum non venga raggiunto in occasione della prima consultazione, verranno indette nuove elezioni che saranno valide indipendentemente dal numero dei lavoratori che esercitano il diritto di voto e che si terranno entro i 10 giorni successivi alla data delle precedenti elezioni previo accordo con la competente Direzione aziendale.

3 Elettorato attivo e passivo
3.1 Hanno diritto di elettorato attivo tutti i lavoratori non in prova dell'Unità produttiva alla data delle elezioni.
3.2 Hanno diritto all'elettorato passivo i lavoratori non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza all'Unità produttiva alla data delle elezioni. Sono inoltre fatte salve le eccezioni previste al successivo 4° comma dell’art. 4.
3.3 I lavoratori in distacco esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo nella Unità Produttiva distaccante di appartenenza.

4 Presentazione delle liste
4.1 All'elezione delle RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico e dell'accordo interconfederale (Testo Unico) del 10 gennaio 2014 per la costituzione delle RSU;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino con espressa dichiarazione scritta il Testo Unico 10 gennaio 2014 e la presente regolamentazione e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi diritto al voto.
4.2 Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.
4.3 Le liste debbono essere presentate dai soggetti a ciò legittimati alla Direzione aziendale dell'Unità produttiva interessata entro il 15° giorno precedente la data di inizio delle elezioni; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 12 del 15° giorno. La Direzione aziendale rilascia ricevuta alle Associazioni sindacali presentatrici di liste e trasmette alla Commissione elettorale le liste stesse entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del suddetto termine di 15 gg. precedente la data di inizio delle elezioni.
4.4 Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista, i membri della Commissione elettorale nonché gli scrutatori.
4.5 Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, sottoscrivendola per accettazione. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al successivo punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. È fatta salva la facoltà delle Associazioni sindacali di integrare la lista con altro candidato.
4.6 Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre due terzi il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
4.7 Saranno indicati specificatamente nelle liste i candidati anche per il ruolo di RLS.

5 Commissione elettorale
5.1 Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole Unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
5.2 La Commissione elettorale è composta da lavoratori dell'Azienda, non candidati, designati in modo paritetico, nella misura di uno per ognuna delle Associazioni sindacali presentatrici delle liste, entro il 15° giorno precedente la data di inizio delle elezioni. I nominativi dei lavoratori designati dovranno essere comunicati, sempre entro il suddetto termine, alla competente Direzione aziendale.
5.3 La Commissione elettorale s'intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste.

6 Compiti della commissione
6.1 La Commissione elettorale, alla quale vengono consegnate le liste entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle liste stesse, ha il compito di:
a) ricevere le liste e verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento;
b) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
c) dare comunicazione alle Associazioni sindacali che hanno presentato le liste del numero e dell'ubicazione dei seggi, almeno 5 giorni prima della data di inizio delle votazioni;
d) nominare i Presidenti di seggio fra gli elettori non candidati, non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone contestualmente comunicazione alla competente Direzione aziendale;
e) pubblicare le liste elettorali;
f) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
g) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
h) redigere il verbale conclusivo delle operazioni elettorali, fornendone contestualmente copia alla competente Direzione aziendale;
i) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti, alle Direzioni competenti, alle Associazioni sindacali presentatrici di liste ed a tutti i lavoratori, mediante affissione all'albo di cui al punto 1, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.
6.2 La Commissione, in caso di votazione, assume le sue decisioni a maggioranza semplice.

7 Pubblicazione delle liste
1.1 Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data di inizio delle elezioni. La Commissione elettorale provvederà a comunicare all’Azienda le liste per la loro pubblicazione nell’apposita bacheca elettronica ove presente.

8 Scrutatori
8.1 È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
8.2 La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione scritta alla competente Direzione aziendale ed alla Commissione elettorale.

9 Segretezza del voto

9.1 Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
9.2 È ammessa espressione del voto per via telematica.

10 Schede elettorali
10.1 La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
10.2 In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
10.3 Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
10.4 La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione.
10.5 Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
10.6 Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
10.7 Nelle votazioni con modalità elettronica all’elettore sarà disponibile la medesima scheda elettorale, e saranno seguite le stesse modalità per l’espressione del voto di lista e di preferenza.

11 Preferenze
11.1 L'elettore può manifestare la preferenza per un massimo di un candidato della lista da lui votata. Non è ammesso il voto disgiunto.
11.2 Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, (flag sul candidato nel voto a distanza).
11.3 L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
11.4 Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12 Modalità della votazione
12.1 Le elezioni si svolgeranno di norma in unica giornata lavorativa.
12.2 Luogo, giorno ed orario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione dell'Unità produttiva, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio. Qualora l'ubicazione dell’unità e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, la contestualità della votazione.
12.3 Luogo, giorni ed orario della votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione affissa all'albo esistente presso l'Unità produttiva da effettuarsi a cura della Commissione elettorale, almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni. La commissione elettorale provvederà a comunicare le medesime informazioni all’Azienda per la loro pubblicazione in apposita bacheca elettronica ove presente.

13 Composizione del seggio elettorale
13.1 Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8 del presente regolamento e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.

14 Attrezzatura del seggio elettorale
14.1 A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
14.2 Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori, aventi diritto al voto presso di esso, che sarà fornito alla Commissione elettorale dalla competente Direzione aziendale.

15 Riconoscimento degli elettori
15.1 Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

16 Compiti del presidente
16.1 Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all’art. 14, firma accanto al suo nominativo quale attestazione dell'avvenuto esercizio di voto.

17 Operazioni di scrutinio
17.1 Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi della stessa Unità produttiva.
17.2 Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, viene redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, etc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
17.3 La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU/RLS, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione dell'Unità produttiva competente in modo da garantirne la integrità fino alla successiva scadenza elettorale.
17.4 Allo scrutinio dei voti espressi in modalità telematica provvederà la Commissione Elettorale Nazionale, comunicando i dati alla competente commissione elettorale per le operazioni di riepilogo e di attribuzione dei seggi.

18 Attribuzione dei seggi
18.1 Ai fini dell’elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito secondo il sistema proporzionale puro (n. voti validi/n. seggi = quorum), in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
18.2 Sulla base dei seggi assegnati a ciascuna lista, gli stessi saranno attribuiti ai candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di queste, con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.
18.3 Ai fini della elezione degli RLS, il numero dei seggi sarà ripartito secondo il sistema proporzionale puro in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Sulla base dei seggi assegnati a ciascuna lista, gli stessi saranno attribuiti ai candidati proposti come RLS che, eletti anche come RSU, avranno riportato il maggior numero di preferenze nella propria lista e, a parità di queste, con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.
Al riguardo si rinvia a quanto previsto al punto 19 del verbale di accordo.

19 Ricorsi alla commissione elettorale
19.1 La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
19.2 Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte delle Associazioni sindacali presentatrici di liste, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
19.3 Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
19.4 Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione dell'Unità produttiva competente. La Commissione elettorale curerà, inoltre, la pubblicazione nell'albo di cui al punto 1 della composizione delle RSU eventualmente mutata a seguito dell'esame dei ricorsi.

20 Comitato dei garanti
20.1 Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
20.2 Tale Comitato è composto, a livello regionale, da un membro designato da ciascuna delle Associazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Enel ed è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del lavoro (o da un suo delegato) in cui insiste l'Unità produttiva interessata dal ricorso.
20.3 Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

21 Comunicazione dei nominativi dei componenti le RSU
21.1 La comunicazione dei componenti delle RSU e degli RLS eletti sarà effettuata per iscritto alle Direzioni dell’Unità produttiva competente a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti entro il 10° giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti effettuata dalla Commissione elettorale, ovvero entro il 10° giorno successivo alla data di definizione di eventuali ricorsi. Decorsi i suddetti termini le RSU assumono la pienezza delle loro funzioni a condizione che vi sia la presenza di almeno il 50% più uno del numero totale dei loro componenti e che le precedenti RSU abbiano esaurito il loro mandato.

22 Adempimenti della Direzione aziendale
22.1 La Direzione dell'Unità produttiva competente metterà a disposizione della Commissione elettorale le urne per il voto, l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, la cancelleria. Assumerà altresì i soli oneri logistici strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali. L’Azienda provvederà a mettere inoltre a disposizione l’infrastruttura informatica esterna scelta congiuntamente per lo svolgimento delle votazioni con modalità elettronica, con le modalità concordate fra Azienda e Organizzazioni Sindacali.
Infine porterà a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicato da affiggere all'albo aziendale, l'integrale composizione delle RSU/RLS.
Letto, confermato e sottoscritto