Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza presidenziale 18 luglio 2024, n. 5
Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole.
LA PRESIDENTE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 della medesima legge, che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm. e ii.;
ATTESO che lo svolgimento di talune attività lavorative in ambiente esterno, in condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature e prolungata esposizione alle radiazioni solari, rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori, soggetti a possibili colpi di calore e stress termico;
CONSIDERATO che sul tema, segnalato anche da associazioni e sindacati, il Ministero della Salute e diverse Regioni sono intervenuti con la finalità di apprestare adeguate misure di prevenzione e protezione contro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
VISTO il Piano regionale di Protezione civile, redatto sulla base dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 1/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1/9 dell’8 gennaio 2019 e aggiornato, da ultimo, con deliberazione n. 47/50 del 29 dicembre 2023;
CONSIDERATO che, sulla base del predetto Piano, al Centro Funzionale Decentrato regionale (CFD), funzionalmente integrato nella struttura regionale di protezione civile, è attribuita, tra l’altro, la competenza a fornire pieno supporto alle decisioni delle Autorità di protezione civile competenti per gli allertamenti;
PRESO ATTO che il CFD - Settore meteo, istituito presso il Dipartimento Specialistico Meteoclimatico (DMC) dell’ARPAS, preposto all’emanazione degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse, ha diffuso in data odierna un avviso relativo alle giornate del 18, 19 e 20 luglio, nel quale si segnala su tutto il territorio regionale, la seguente criticità: “temperature massime elevate, localmente molto elevate nelle zone interne”;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto Worklimate, curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), è stato predisposto un sistema di allerta da caldo specifico per il settore occupazionale, corredato da mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
ATTESO che il suddetto sistema di allerta è reso disponibile e pubblicato dall’INAIL in tempo reale sul sito web www.worklimate.it, alla pagina https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ e che tale strumento, specificamente riferito ai rischi in argomento, è predisposto al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;
PRESO ATTO che alla suddetta pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, con riferimento a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, nei prossimi giorni e in relazione ad estese aree della Regione, è segnalato un livello di rischio “ALTO”;
CONSIDERATO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili, è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata
caratterizzati da un notevole innalzamento delle temperature;
RITENUTO necessario, con riferimento alle aree della Regione interessate dallo svolgimento delle predette attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli per i lavoratori;
RITENUTO per le suddette finalità e con riferimento ai predetti settori, di disporre, fino al 31 agosto 2024, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
RITENUTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della sopra richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, mediante l’emissione di apposita ordinanza con efficacia estesa all’intero territorio regionale;
RITENUTO di dover provvedere in proposito,
ORDINA
ART. 1
Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio”, pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
ART. 2
La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina, se il fatto non costituisce più grave reato, le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale.
ART. 3
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. ed è trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
ART. 4
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La Presidente
Alessandra Todde
