Cassazione Penale, Sez. 3, 22 luglio 2024, n. 29720 - Pluralità di violazioni e diniego delle attenuanti generiche



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta da:

Dott. GALTERIO Donatella - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio - Relatore

Dott. MAGRO Maria Beatrice - Consigliere

Dott. BOVE Valeria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


Sul ricorso proposto da:

A.A., nata in B il (Omissis)

avverso la sentenza emessa in data 07/07/2023 dal Tribunale di Napoli Nord

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. Salvatore Menale, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento

 

Fatto


1. Con sentenza del 07/07/2023, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato A.A. alla pena di giustizia in relazione ai reati contestati ai sensi degli artt. 29, 18, 37, 43, 45 D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Ricorre per cassazione la A.A., a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Si lamenta la carenza motivazionale correlata al mero richiamo, da parte del Tribunale, alla pluralità delle violazioni, elemento insufficiente avendo le Sezioni Unite escluso che il riconoscimento della continuazione sia di per sé ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, e spettando quindi al giudice di merito la valutazione del caso concreto, nella specie mancata del tutto.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura il laconico riferimento alla mancata emersione di elementi valutabili, dal momento che era pacificamente emerso che l'imputata aveva adempiuto a tutte le prescrizioni a lei imposte in sede di accertamento, pur non avendo poi pagato la somma determinata a titolo di sanzione amministrativa per difficoltà economiche.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo, richiamando un precedente giurisprudenziale relativo alla possibilità di valutare, per il riconoscimento delle attenuanti generiche, l'adempimento delle prescrizioni. Si ritiene invece adeguatamente motivata la decisione concernente l'art. 131-bis cod. pen.
 

Diritto


1. Il ricorso è fondato.

2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, coglie nel segno la censura mossa dalla difesa alla laconica motivazione - esauritasi nel mero richiamo alla "pluralità delle violazioni" - con cui il Tribunale, riconoscendo il vincolo della continuazione, ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie in esame.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero chiarito, al riguardo, che "la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di Legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti" (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).

È superfluo evidenziare che tale articolata verifica è del tutto mancata nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente la mera constatazione di una pluralità di violazioni poste a carico della A.A.

3. Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento.

Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato - anche in questo caso - in termini estremamente laconici, ovvero con la ritenuta insussistenza di elementi valutabili.

Peraltro, come riconosciuto dalla stessa sentenza (pag. 4), la A.A. aveva tempestivamente provveduto ad adempiere a tutte le prescrizioni imposte all'esito dell'accertamento delle violazioni, pur non riuscendo a pagare la sanzione amministrativa per difficoltà economiche, e quindi non beneficiando dell'effetto estintivo dei reati correlato al predetto pagamento.

In tale situazione, il puntuale adempimento delle prescrizioni doveva costituire, per il Tribunale, un elemento suscettibile di apprezzamento ai fini dell'eventuale riconoscimento delle invocate attenuanti generiche. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che "nelle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ex art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non può essere valutato ai fini della concessione dell'attenuante del c.d. ravvedimento attivo, di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., per difetto del requisito della spontaneità del comportamento del datore di lavoro, pur efficacemente diretto ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato, ferma restando la possibilità di un suo apprezzamento sul piano del riconoscimento, in favore del medesimo, delle circostanze attenuanti generiche" (Sez. 7, Ord. n. 10083 del 25/11/2016, dep. 2017, Ruggiero, Rv. 269210 - 01).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, quanto all'applicabilità degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tali aspetti al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Napoli Nord.
Così deciso il 17 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2024.