Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 22 luglio 2024
Validità: 01.07.2024 - 31.12.2027
Parti: Fiepet, Fiba, Assohotel, Assocamping, Assoviaggi, Assoturismo-Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Turismo, Confesercenti
Fonte: dottrinalavoro.it


Sommario:

 

Premessa generale
Parte Generale
Art. … Salute e Sicurezza
Art. 7 Pari opportunità
Art. 7 bis Contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro
Articolo 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
Titolo II - Capo IV (Enti Bilaterali)
Finanziamento

Articolo 23 - Finanziamento
Articolo 51 - Passaggi di qualifica
Art. … Caratteristiche del rapporto (integrazione art. 70 CCNL 4 marzo 2010)
Titolo V - Capo III (Orario di lavoro)
Articolo 111 (Riduzione dell’orario)
Titolo V - Capo IV (Ferie)
Articolo 130 (Modalità di fruizione)
Art. 140 - Divieto di accettazione delle mance [abrogato]
Articolo 144 -Assistenza sanitaria integrativa (Quadri)
Articolo ... Tredicesima mensilità (art. 160 CCNL 4 marzo 2010)
Articolo - Quattordicesima mensilità (art. 161 CCNL 4 marzo 2010)
Capo IX - Assistenza sanitaria integrativa
Articolo 163 - Assistenza sanitaria integrativa
Articolo 177 bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
Titolo VII - Capo IV (Genitorialità)
Articolo 178 - Tutela della genitorialità
Articolo 179 - Integrazione
Articolo 180 - Congedo parentale

Articolo 181 (Permessi per allattamento)
Titolo IX (Vigenza contrattuale)
Articolo 199 - Decorrenza e durata
Stesura del CCNL

 

Sezione pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni
Art. 1 - Sfera d'applicazione
Titolo III - Classificazione del personale
Articolo - Classificazione del personale (modifica art. 274 del CCNL 4 marzo 2010)
Art. ... Riduzione dell'orario (riformulazione Art.111 CCNL 4 marzo 2010 per parte speciale Pubblici Esercizi)
Articolo .... Paga base nazionale 
Sezione Aziende alberghiere e complessi turistico-recettivi dell’aria aperta
Sfera di applicazione
Titolo II - Capo III (Secondo livello di contrattazione)
Articolo ... - Premio di risultato e relativi indicatori
Titolo III - Classificazione del personale
Articolo 244 - Classificazione del personale (a modifica art. 244 CCNL 4 marzo 2010)
Capo ... Appalto di servizi
Articolo ... Appalto di servizi
Articolo … Internalizzazione
Titolo IV - Capo III (Lavoro a tempo determinato e aziende di stagione)
Articolo ... - Contratti di durata superiore a dodici mesi
Titolo VI - Capo II (Paga base nazionale)
Articolo … - Aumenti retributivi mensili
Articolo ... - Paga base nazionale conglobata dal 1° luglio 2024
Capo VII - Mensilità supplementari
Articolo .... - Tredicesima mensilità (artt. 225 e 269 CCNL 4 marzo 2010)
Articolo ... - Quattordicesima mensilità (artt. 225 e 269 CCNL 4 marzo 2010)
Allegato 1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
Sezione Imprese di viaggio e turismo
Sfera di applicazione (stesura 4 marzo 2010 e Accordo di rinnovo 18 luglio 218)
Classificazione del personale (art. 368 Stesura 4 marzo 2010)
Art. … - Paga base nazionale


Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Settore Turismo

Il giorno 22 luglio in Roma, tra la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici, Fiepet […], la Federazione Italiana Imprese Balneari, Fiba […], la Associazione Nazionale Imprenditore d’Albergo, Assohotel […], la Associazione Nazionale delle Imprese Turistico Ricettive all’Aria Aperta, Assocamping […], la Associazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo, Assoviaggi […], con la partecipazione di Assoturismo-Confesercenti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi Filcams Cgil […], e con la partecipazione delle delegazioni territoriali, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Fisascat Cisl […], con la partecipazione delle delegazioni territoriali, l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Uiltucs […], e con la partecipazione delle delegazioni territoriali, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti da Aziende del settore turismo

Premessa generale
1. Le Parti si sono incontrate per il rinnovo del CCNL per le aziende del Settore Turismo sottoscritto da Fiepet, Fiba, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, con Assoturismo-Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con codice unico alfanumerico CNEL/INPS “H058”, da utilizzare anche ai fini delle dichiarazioni previdenziali obbligatorie e sulle condizioni di lavoro di cui al d.lgs. 152/1997 e successive modifiche;
2. Le Parti hanno convenuto che l’impostazione del Contratto Unico per tutti i settori del Turismo - mantenuta già con il rinnovo del 18 luglio 2018 - si possa ritenere ormai consolidata, anche con riferimento al presente rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo del sistema Confesercenti, nelle relative 3 sezioni a) Fiepet Fiba b) Assohotel Assocamping c) Assoviaggi.
3. Le Parti intendono realizzare nel settore una contrattazione collettiva nazionale unica e armonizzata e la realizzazione della stesura del CCNL entro dicembre 2024.
4. La soluzione delle 3 sezioni è volta a agevolare l’equilibrio contrattuale di ciascun specifico ambito di Assoturismo-Confesercenti e si pone in linea con quanto convenuto a livello confederale tra Confesercenti, Cgil, Cisl, Uil nel Protocollo sul sistema contrattuale del 7 settembre 2017 mediante il quale si prospettava la riduzione dei molteplici CCNL esistenti. Tale opera di riduzione permette altresì di predisporre l’insieme delle contromisure, appartenenti alle relazioni di sindacali del settore, con le quali si possono fronteggiare più efficacemente le prassi di riduzione delle tutele contrattuali, a causa del social dumping e, dunque, di competizione abusiva al ribasso sul costo del lavoro, già operate mediante contrattazione collettiva da organizzazioni sindacali e datoriali non munite del requisito della rappresentatività.
5. Le Parti intendono perseguire, mediante la bilateralità già costituita (EBN, ASTER, FONTER, FON.TE) il rafforzamento del welfare contrattuale e del sistema di relazioni sindacali. In conformità al protocollo sul sistema contrattuale del 7 settembre 2017, sottoscritto da Confesercenti, Cgil, Cisl, Uil e dell’Accordo di Governance del 12 luglio 2016 le Parti rinviano alla Commissione Bilateralità per la definizione, entro il mese di dicembre 2024 della rimodulazione, anche per fini di razionalizzazione, fusione e accorpamento, degli enti bilaterali territoriali, nonché per eventuali aggiornamenti dello stesso Accordo di Governance in ordine alla necessità di individuare soluzioni gestionali, basate sul principio solidaristico, che consentano l’impiego delle risorse, da parte dell’ente nazionale nel caso gli enti regionali non siano ancora costituiti o non rispettino le regole di governance definite in sede contrattuale o di irregolarità rispetto all’Accordo di Governance. Le parti si impegnano all’ interno della Commissione Bilateralità ad una verifica sull’art. 19 del CCNL 4 marzo 2010.
6. Le Parti si impegnano altresì a realizzare Avvisi Comuni ed azioni condivise nei confronti delle Istituzioni per il rilancio dell’occupazione del settore - anche attraverso politiche di defiscalizzazione - e per la continuità lavorativa e previdenziale. In particolare, le Parti si impegnano a favorire la destagionalizzazione del settore attraverso il prolungamento dei periodi stagionali di attività, promuovendo iniziative in grado di accrescere i flussi turistici e di migliorare le condizioni economiche di operatività delle imprese, quali l’organizzazione di eventi e la rimodulazione di periodi di attività che tengano conto della necessità di garantire l’accoglienza dei turisti per tutto l’anno. Le Parti ribadiscono inoltre l’esigenza di salvaguardare l’occupazione e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati negli alberghi, nei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, nelle agenzie di viaggio e tour operator attraverso il ricorso a forme di lavoro stabili e un rafforzamento della copertura Naspi che colga le specificità del settore, con particolare riferimento alla stagionalità.

Parte Generale
Art. … Salute e Sicurezza

Le Parti entro il 31 dicembre 2024 costituiranno una commissione paritetica con almeno 6 componenti che affronterà i temi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme contrattuali vigenti.

Art. 7 Pari opportunità
L’articolo 7 del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
Articolo 7 - Pari opportunità
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità di genere, interventi che favoriscano le pari opportunità nel lavoro. A tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione e all’attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) volte all’effettiva realizzazione della parità di genere.
(2) In tale contesto le Parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato da ultimo dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 e dalla direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione istituendo, nelle imprese con più di cinquanta dipendenti, una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda passano godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio dovuto alle eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
(3) In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per genere, livello di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di lavoro e retribuzione di fatto, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di violenza, molestia e discriminazione nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a violenza e molestie;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge dell'8 marzo 2000, n. 53 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare e monitorare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198, del 2006, al fine di condividere e monitorare i dati ricevuti.
(4) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
(5) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(6) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 settembre 2024 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBN, Fonter., Fondo Aster, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L’Ente bilaterale nazionale del settore turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.

L’articolo 7 bis del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche di cui all’Accordo di rinnovo del 18 luglio 2018 è sostituito dal seguente:
Art. 7 bis Contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro
Le Parti nel convenire che la violenza e le molestie nel luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, concordano di promuovere iniziative al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana.
Per "violenza e molestie" nel mondo del lavoro si intende, ai sensi e per gli effetti della L. n. 4/21, quell'"insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico e include la violenza e le molestie di genere" e cioè "la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie".
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.
Le Parti condividono appieno i principi espressi nella legge n. 4/21 nonché quanto previsto nel Codice delle Pari Opportunità, di cui al D.lgs. n. 198/2006, ove si precisa come obbligo del datore di lavoro quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, oltreché il benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori.
Le violenze e le molestie che possono presentarsi sul luogo di lavoro possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti, possono assumere diverse forme, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Le Parti concordano di individuare iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro, affinché venga garantito il rispetto della dignità di ognuno e siano favorite I relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Nei programmi di formazione e informazione del personale le singole imprese potranno includere tematiche specifiche inerenti a comportamenti e condotte responsabili ispirate a principi di legalità, trasparenza, correttezza e indipendenza dei rapporti. Ciò al fine di diffondere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco a tutti i livelli gerarchici dell'organizzazione qualsiasi essa sia, nonché condividere con i lavoratori gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
Potranno essere predisposti, a cura delle aziende, specifici interventi formativi, da condividersi con le RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie e promuovere specifici interventi volti a diffondere la cultura del rispetto della persona.
Quanto precede potrà essere realizzato anche tramite campagne di sensibilizzazione mirate a prevenire la violenza in ogni sua forma, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la comprensione delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza, nonché di contrastare gli stereotipi di genere dannosi e promuovere la parità di genere ed il rispetto reciproco.
Le Parti predisporranno materiale informativo destinato alle lavoratrici e lavoratori sul comportamento da adottare in caso di molestie.
A questo fine, si conviene che saranno individuati, per ogni provincia, riferimenti/convenzioni (Centri antiviolenza, Case rifugio, Consigliera di Parità, ecc.) ai quali potersi rivolgere, dando puntuale informazione dei recapiti.
Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, l'impresa deve adottare misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti del personale dipendente che le ha poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.lgs. n. 198/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 218 Legge 205 del 2017 (C.d. Legge di bilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
Si prevede un'ora di assemblea retribuita annua sul tema della violenza e molestie, aggiuntiva al monte orario previsto, per la quale le Organizzazioni Sindacali potranno coinvolgere anche soggetti esterni.
Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti, anche attraverso la costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale, individueranno un Codice di Condotta/Linee Guida con le misure e le procedure da adottare nella lotta contro le violenze e molestie sul luogo di lavoro, che sarà recepito dalle singole imprese.
Sarà, inoltre, prevista a livello aziendale la costituzione di Commissioni Paritetiche, per il contrasto alla Violenza di Genere e alle molestie nei luoghi di lavoro, con numeri e modalità da definirsi su base aziendale, per agevolare e condividere misure specifiche rispetto alle esigenze che verranno determinate congiuntamente.
Al fine di favorire il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, nelle aziende con più di 50 dipendenti, verrà istituita la figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, di cui all'art 7 del presente CCNL. Tale rappresentanza in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 4 del 15 gennaio 2021, art. 9 - lettera a).
Ove opportuno, le disposizioni del presente articolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti e/o fornitori.
Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.

Titolo V - Capo III (Orario di lavoro)
All’articolo 111 (Riduzione dell’orario)
del CCNL Turismo 4 marzo 2010, il comma 9 è sostituito dal seguente:
(9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, eccezion fatta per i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale.

Dopo l’articolo 177 del CCNL Turismo 4 marzo 2010, è inserito il seguente:
Articolo 177 bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere

(1) Le Parti, nel condannare la violenza di genere in tutte le sue forme, condividono l’impegno a proteggere e sostenere le donne che ne sono vittime.
(2) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, così come previsto dalla citata norma di legge.
(3) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
(4) Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso; la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
(5) Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
(6) Il periodo di congedo di cui al comma 2 del presente articolo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
(7) Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, a richiesta della lavoratrice, il periodo di congedo di cui al comma 2 del presente articolo sarà prorogato di ulteriori tre mesi, con diritto al pagamento di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
(8) La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
(9) La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 2 può, altresì:
a) chiedere al proprio datore di lavoro di essere trasferita presso un’altra unità produttiva della stessa azienda; il datore di lavoro - verificata la disponibilità di posizioni lavorative - si impegna a trasferire la lavoratrice, ove possibile, entro 14 giorni dalla richiesta;
b) chiedere assistenza all’ente bilaterale competente per territorio ai fini della propria ricollocazione presso un’altra azienda.
(10) Su richiesta della lavoratrice, al termine del percorso di protezione e per il periodo di un anno, l’azienda valuterà positivamente la possibilità di assegnarla a un turno di lavoro che tenga conto delle esigenze della lavoratrice, salvo comprovate esigenze organizzative.

Titolo VII - Capo IV (Genitorialità)
L’articolo 178 del CCNL Turismo 4 marzo 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 178 - Tutela della genitorialità
(1) Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, e al lavoratore padre si applicano le disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e/o integrazioni)
(2) Durante lo stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) per congedo di maternità, intendendosi per tale l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice nei due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi al parto. In alternativa, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro:
1) a partire da un mese prima della data presunta del parto e nei quattro mesi successivi alla nascita, a condizione che nel corso del settimo mese di gravidanza il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato e il medico competente nel caso di attività sottoposta sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro;
2) dopo l’evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; in applicazione ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 6, il congedo di maternità può essere prorogato fino a sette mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro su richiesta della lavoratrice.
b) per congedo di paternità alternativo, intendendosi per tale l'astensione dal lavoro del padre lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità per tutta la durata dello stesso o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, durante il congedo di paternità alternativo si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità;
c) per congedo di paternità obbligatorio, intendendosi per tale l’astensione dal lavoro del padre lavoratore per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Durante il congedo, al padre lavoratore è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, posta a carico dell'INPS ed anticipata dal datore di lavoro. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui alla lettera b). Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
d) per congedo per la malattia del figlio, intendendosi per tale l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.
[…]

All’articolo 181 (Permessi per allattamento) del CCNL Turismo 4 marzo 2010, il comma 7 è abrogato.

Stesura del CCNL
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2024 per procedere alla stesura del nuovo testo unico del CCNL, che includerà il presente accordo e i CCNL Turismo 4 marzo 2010, e l’Accordo di rinnovo del 18 luglio 2018.
Le parti si impegnano nella stesura definitiva del contratto a declinare in un’ottica di genere i contenuti di cui al presente contratto.
Clausola Finale Le Parti si impegnano ad effettuare sei mesi prima dalla scadenza del contratto un confronto funzionale a valutare possibili soluzioni correlate al periodo di vacanza contrattuale.

Sezione pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni
Art. 1 - Sfera d'applicazione (Stesura 4 marzo 2010 e Accordo di rinnovo 18 luglio 2018) così modificato


III) Aziende pubblici esercizi
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e bevande (banqueting);

Art. ... Riduzione dell'orario (riformulazione Art.111 CCNL 4 marzo 2010 per parte speciale Pubblici Esercizi)
1. Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. 109, viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore.
2. Per gli stabilimenti balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
[…]
7. Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lett. m) e comma 5, lett. i), in presenza di esigenze aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori a mezz'ora.
9. La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA, ove esistenti.
10. Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
[…]
12. I permessi saranno fruiti di norma, entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell'anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.
[.-..]

Sezione Aziende alberghiere e complessi turistico-recettivi dell’aria aperta
Sfera di applicazione

1) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;
b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali, locali notturni, e altri pubblici esercizi annessi alle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formano parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; hostel, residences, villaggi turistici;
d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
f) colonie climatiche e attività similari;
g) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;
h) attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
VII) Porti e approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Chiarimento a verbale
Nei punti I) e II) si intendono incluse tutte le aziende inquadrate nella divisione 55 della classificazione delle attività economiche (ATECO), anche se non espressamente menzionate.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.

Capo ... Appalto di servizi
Articolo ... Appalto di servizi

(1) L’azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
(2) Tale procedura si esaurirà entro quindici giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
(3) Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente Contratto.
(4) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU e/o delle organizzazioni sindacali territoriali di cui ai commi 1 e 3, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall’appalto di servizi di pulizia e riassetto delle camere e altri servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell’unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
(5) Tale confronto dovrà concludersi entro quarantacinque giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.
(6) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere e altri servizi, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es. vitto/alloggio) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, l’appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(7) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d’appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
(8) In caso di successivi cambi d’appalto, l’azienda convocherà le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU), unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto, al fine di informarle rispetto alle modalità di subentro del nuovo appaltatore. Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente Contratto.
(9) In particolare, l’informativa riguarderà:
a) la salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) l’applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7;
c) il CCNL che sarà applicato dall’azienda subentrante, fermo restando che - in conformità alle norme di legge - al personale impiegato nell'appalto di servizi spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale di settore stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(10) Tale confronto si concluderà entro dieci giorni dalla convocazione di cui al comma 8. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.
(11) Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell’aria aperta.
(12) L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 o 31 per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.
(13) Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui al comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all’articolo 33 del presente Contratto, con l’assistenza dell’organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce mandato.
(14) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali e aziendali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.

Articolo … Internalizzazione
(1) Il datore di lavoro che intenda assumere in gestione diretta un servizio che in precedenza era affidato alla gestione di un appaltatore informerà, anche per il tramite dell’organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente Contratto, le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU) unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto al fine dell’attivazione di un confronto e della definizione di eventuali intese sulla materia, con particolare riferimento alle modalità di armonizzazione delle eventuali differenze tra il trattamento economico e normativo in precedenza applicato dall’appaltatore e il trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.

(2)Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali e aziendali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.

Allegato 1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai lavoratori dipendenti alle condizioni appresso indicate:
a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino;
b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;
c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura d'aria a disposizione del dipendente;
d) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice nelle misure e con le decorrenze appresso indicate:
[…]
e) le parti si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto e alloggio su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi;
f) il dipendente è tenuto ad avvertire all'atto dell'assunzione il datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del servizio vitto e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni;
g) il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali non sia in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve dichiararlo per iscritto all'atto dell'assunzione in servizio del dipendente. Qualora l'impossibilità a prestare il servizio intervenga in un momento successivo il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alle RSA per ricercare le più idonee soluzioni.
Nota a verbale […]

Sezione Imprese di viaggio e turismo
Sfera di applicazione (stesura 4 marzo 2010 e Accordo di rinnovo 18 luglio 218)

Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti e servizi turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione.