Tribunale di Milano, 03 aprile 2024 - Sfruttamento del lavoro e caporalato nelle filiere della moda: amministrazione giudiziaria


 

Nota a cura di Bin Ludovico, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 3/2024, 484-491 "L’azienda che sfrutta a sua insaputa: il paradosso dell’amministrazione giudiziaria"

 

 

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

Il Tribunale
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Pendino Presidente Est
dott. Maria Gaetana Rispoli Giudice
dott. Giulia Cucciniello Giudice

nel procedimento di prevenzione nei confronti di:



Omissis S.p.a. in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano via ..., Numero REA
assista e difesa dal difensore che si nomina d'ufficio Avv. , del Foro di Milano, con studio in Milano, Via con facoltà di nominare difensore di fiducia;
nel quale deve considerarsi terzo nel procedimento, in quanto socio unico, la società ... S.p.a. in persona del legale rappresentante, con sede legale in
Milano, Via
Vista la richiesta depositata in data 28.02.2024, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria della società S.p.A., limitatamente ai rapporti con le imprese fornitrici, ai sensi dell'art. 34 D. Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017;
in assenza di contraddittorio, ha emesso il seguente

 



DECRETO

Premessa in diritto
 


L'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34 c. 1 D.Lvo 159/2011 come sostituito dalla Legge 161/2017, ha come presupposto specifico, la ricorrenza di sufficienti indizi (prima della riforma il riferimento testuale era ad "elementi") per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis c.p.p.
ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies c. 1 del d.l. 8.6.1991, n. 306 conv., con modif., dalla I. 7.8.1992, n. 356, delitto di assistenza agli associati ex art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640- bis c.p.; delitto di assoc1az1one per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p.).
Nella previgente formulazione dell'art. 34 si prevedeva un primo comma che richiedeva la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare lo svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza dei beni di valore sproporzionato al reddito, mentre, per l'applicazione dell'istituto, il comma 2 dell'art. 34 d.lg. n. 159/2011 presupponeva un livello probatorio più elevato, ovvero la ricorrenza non più di indizi, ma di elementi probatori, seppur non necessariamente già oggetto di valutazione giudiziale, idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario che una determinata attività economica svolgeva rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure di prevenzione. Non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti maggiormente labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate.
L'applicazione dell'istituto non presuppone né che l'attività agevolata abbia carattere
illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto. Unico presupposto negativo previsto dalla norma è l'insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se così non fosse, se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero, infatti, essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre.
La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, repressiva ma piuttosto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.
Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione ex art 34 è stato ritenuto proprio da questo Tribunale (T. Milano, 23.06.2016, Nolostand Spa) «che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità "colposa", quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici.
In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta anche a favore e a tutela dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi. In tale perimetro interpretativo, qualora la società abbia effettivamente l'obiettivo di perseguire un risanamento a prescindere dall'analisi di comportamenti di singoli che non invadano ovviamente la sfera dell'illecito penale, si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale e cioè con l'Amministratore Giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali attraverso la creazione di rapporti di lavoro con soggetti che operino nel mondo articolato dell'illecito strutturato criminale e che quindi costruiscano provviste destinate, anche in parte, a sodalizi mafiosi. In altri termini, l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di governance aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell'imperizia professionale».
La necessità di individuare un perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore, perimetro che necessariamente deve rimanere nell'ambito del rimprovero colposo sconfinandosi, in ipotesi di condotte dolosamente orientate a favorire l'espansione della economia illegale, in fattispecie di natura concorsuale o comunque di favoreggiamento all'attività criminale, risiede in una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione la quale tende a comprimere comunque il fondamentale diritto alla libertà di impresa costituzionalmente garantito, e ciò con particolare riferimento alla decisione della Corte costituzionale che con la sentenza del 29.11.1995, n. 487 aveva, in tema di valutazione dell'istituto allora denominato «sospensione temporanea», evidenziato come non si potesse comprimere il libero esercizio dell'attività imprenditoriale in presenza di un regime di "sostanziale incolpevolezza".
L'esito della misura dell'amministrazione giudiziaria si muove su una triplice alternativa: il Tribunale, all'esito del periodo di intervento, può disporre la revoca totale della misura ove il progetto di bonifica aziendale sia stato completato ovvero, sul versante opposto, la confisca dell'impresa quando emergano elementi idonei a far ritenere che i beni amministrati siano il frutto o rappresentino il reimpiego di attività illecite e che, dunque, si sia ormai realizzata un'insanabile commistione tra interessi criminosi ed imprenditoriali, ovvero ancora il controllo giudiziario, una misura intermedia, che prevede l'imposizione all'impresa di un catalogo di prescrizioni idonee a sterilizzare i residui rischi di infiltrazione mafiosa.


Oggetto della proposta

Deduce l'organo proponente che la richiesta si fonda su un'articolata attività di indagine, effettuata mediante accertamenti ispettivi, assunzioni di sit, esame di documenti.
L'organo proponente rappresenta che le attività di controllo ispettive condotte, a partire dal 2015, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Carabinieri di Milano presso opifici a conduzione cinese, hanno permesso di riscontrare non solo semplici e contingenti difformità alle normative vigenti in materia di tutela del lavoro, ma aspetti comuni e ricorrenti, e segnatamente:
-utilizzo e sfruttamento di manodopera irregolare e clandestina;
-transito, in molteplici casi, degli stessi soggetti irregolari da un opificio all'altro;
-presenza, in tutti i casi esaminati, del medesimo committente della produzione in sub appalto.
Come argomentato dal PM nella parte introduttiva della richiesta le indagini hanno disvelato il seguente generale schema del meccanismo di sfruttamento lavorativo :
- le case di moda affidano, mediante contratti di appalto, l'intera produzione a società committenti terze, con completa esternalizzazione dei processi produttivi;
- l'azienda appaltatrice dalle case di moda dispone soltanto nominalmente di adeguata capacità produttiva, potendo di fatto provvedere alla sola campionatura del materiale e non alla produzione dell'intera linea ed in particolare tali aziende possono competere sul mercato solo esternalizzando le commesse ad opifici cinesi, riuscendo ad abbattere i costi grazie all'impiego di manodopera irregolare e clandestina;
- i conduttori di fatto dei laboratori cinesi: a) reclutano connazionali stretti nella morsa della clandestinità e comunque nella ridotta possibilità di emancipazione nel territorio italiano; b) spesso ricevono istruzioni sulla produzione direttamente dalla società appaltatrice.
Nella richiesta è rappresentato che i grandi marchi, tra cui anche quello della S.p.a., mostrano una generalizzata carenza di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/01 ed un sistema di internal audit fallace, con ciò integrando i presupposti di cui all'art. 34 D.L.vo 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano (colposamente) soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di cui all'art. 603 bis c.p.
In questa situazione, osserva l'organo proponente, "è di tutta evidenza che il brand di moda (nel caso oggetto della presente richiesta S.p.a., società industria/e del Gruppo ) , nel momento in cui si avvale di soggetti che sono dediti ad un pesante sfruttamento lavorativo integra la condotta agevolatoria di cui all'art. 34 D.L.vo 159/2011."

Il Pubblico Ministero espone che: "quel che infatti emerge dall'attività investigativa è che nella S.p.a. vi è una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del çontrollo, anche minimo, della filiera produttiva della quale la società si avvale; cultura radicata all'interno della struttura della persona giuridica, che ha di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti.
Nel corso delle indagini, infatti, si è disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d'impresa diretta a/l'aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa Si dà vita, così, ad un processo di decoupling organizzativo (letteralmente: "disaccoppiamento"), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale de/l'organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali, si sviluppa un'altra struttura, "informale", volta a seguire le regole de/l'efficienza e del risultato. In questo modo, la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali.
Unico strumento per far cessare questa situazione, in un'ottica di interventi proporzionali, è una "moderna messa alla prova aziendale" (Cass. 9122/2021) finalizzata ad affrancare l'impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche."

Omissis S.p.a.


Prima di esaminare nel dettaglio la vicenda in esame occorre riportare alcune informazioni generali sulla società, fornite dal PM nella richiesta, funzionali anche a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura richiesta.

La società" S.p.a." è una Società per azioni con Socio Unico -avente sede legale in Milano (Ml) via ;- Numero REA: Ml - data di costituzione - data di iscrizione . Società con attività di prodotti di abbigliamento, maglieria, camiceria, borse, - codice ATECO 14.13.1 Capitale sociale €


ATTIVITA' DELLA SOCIETA'
La S.p.A. è la società industriale del GRUPPO ed ha il compito di realizzare, curandone i processi produttivi, la progettazione e l'industrializzazione, le collezioni di moda e accessori della 5.p.a. La produzione realizzata è ceduta alla committente S.p.a. che ne cura la vendita e distribuzione a livello nazionale e internazionale. La società si avvale di propri siti produttivi in Italia e di produttori e confezionisti esterni, progetta le linee di produzione di diversi articoli, organizzandone le varie fasi di lavorazione ed i cicli qualitativi connessi.


IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del CdA si identifica in (Rappresentante dell'impresa), nato a il domiciliato a Milano in via
nominato con verbale del CdA del 03/05/2021;

l'Amministratore Delegato domiciliato a Milano in via
con verbale del CdA del 03/05/2021;

Consigliere Delegato domiciliato a Milano in via del CdA del 03/05/2021;

Consigliera Delegata nato a il, rappresentante dell'impresa nominato

PROPRIETÀ

La società ha un unico socio che si identifica nella società S.p.a. avente sede legale in Milano via proprietaria del 100% delle azioni pari a nr. per un controvalore di
Il Presidente del consiglio d'amministrazione nato a il

UNITÀ LOCALI S.p.a .










DIPENDENTI
La società ha un totale di lavoratori dipendenti (dati estrapolati BD lnps relativi mese ottobre 2023), di cui nr. dirigenti, nr. quadri, nr. impiegati, nr. operai e nr. apprendisti.
CONSULENTI
La società si avvale di nr. 2 consulenti:

1.
2.

Nell'annotazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro n. 28/6 del 22.02.2024, che si richiama, è riportata la situazione economico-finanziaria alla luce dei bilanci 2021/2022.

Lo sfruttamento lavorativo, gli accertamenti ispettivi presso i laboratori cinesi, i rapporti tra la S.p.a. ed i fornitori


Le indagini condotte dagli inquirenti hanno consentito di appurare, a seguito di controlli ispettivi effettuati in data 11.01.2024 presso l'impresa individuale ''
", in data 11.01.2024 presso l'impresa individuale"
in data 15.02.2024 presso l'impresa individuale" e quelli più risalenti del 12.05.2017 e del 16.11.2018 presso la ditta individuale "
'', che le condizioni di lavoro sussistenti in tali opifici erano tali da integrare gli estremi dell'illecito sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p., che tali opifici, collocati a valle della filiera produttiva tramite sub-appalti, realizzavano rispettivamente quanto alle ditte" ", ''
" e " " borse per il brand e, quanto alla ditta " cinture ed altri articoli da viaggio in pelle e cuoio sempre per il brand.

Il PM espone in modo analitico gli esiti degli accertamenti ispettivi presso i suddetti opifici cinesi, l'emersione del collegamento tra tali laboratori cinesi e la società S.p.a., a partire dai più recenti per poi passare ai due più risalenti.
 

1. L'accertamento ispettivo presso l'impresa individuale "" (dr. CNR del 19.02.2024), l'individuazione della società S.r.l., collegamento con la
S.p.a..


In data 11.01.2024, personale del NIL di Milano effettuava un accesso ispettivo presso il capannone dell'impresa individuale " ''1, sito in (Ml), Via , che ha come attività prevalente la confezione di borse ed altri articoli di pelletteria. L'impresa individuale ha iniziato ad operare il 29.03.2022.
Il titolare firmatario della stessa si identifica in , nato in il residente in , Via
All'atto dell'accesso ispettivo, oltre al titolare, venivano identificati, intenti al lavoro, tre dei sei lavoratori in organico:
Omissis
assunti con contratto part time a 4 ore giornaliere.
Le condizioni abitative
Dal sopralluogo effettuato all'interno del capannone si è accertato che il locale era suddiviso in un'area produttiva ed un'area abitativa, abusivamente realizzata, composta come segue: é presente un soppalco al quale si accede attraverso una scala in ferro, che porta ad uno spazio unitario suddiviso con pareti in quattro locali di cui due adibiti a camere da letto in entrambe sono presenti letti matrimoniali (uno per camera), e armadi contenenti capi di abbigliamento; le rimanenti sono adibite a locali ripostiglio.
È stato trovato un locale cucina e una stanza adibita a refettorio con all'interno tre tavoli con 22 (ventidue) posti a sedere, due piani ad induzione, due freezer a pozzetto, un frigorifero di grandi dimensioni; di fianco v'è ubicato un locale spogliatoio con sette armadietti metallici ad uso guardaroba ed un locale adibito a lavanderia.
Il locale produzione è composto da un unico ambiente in cui sono presenti i macchinari utilizzati per la lavorazione della pelle: Nr. 5 fustellatrici a bandiera; Nr. 2 profilatrici; Nr. 1 incollatrice a spruzzo; Nr. 1 incollatrice automatica; Nr. 2 ulteriori incollatrici marca KOSMA; Nr. 1 punzonatrice; Nr. 1 tagliastrisce; Nr. 1 spaccapelle; Nr. 1 adesivatrice marca OSHIMA MODELLO OP450GS; Nr. 1 taglia pelle a mano, Nr. 4 banchi da lavoro (cfr. fotografie nel corpo della CNR citata).
La verifica dei locali adibiti ad abitazione confermava l'ipotesi che gli stessi fossero utilizzati quale dormitorio per i lavoratori concretamente impiegati nel laboratorio.
Il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di sulla base dei risconti dei dati catastali, accertava la realizzazione in difformità d'uso e quindi in regime di abusivismo delle strutture ricettive sopra indicate che erano state realizzate in ambienti la cui destinazione originaria non era quella abitativa.
 

Gli ambienti di lavoro - verifiche in materia di salute e sicurezza.

Le attrezzature
 

Sulle attrezzature (riportate nelle fotografie) è stata riscontrata la rimozione dei dispositivi di sicurezza che hanno lo scopo di impedire che il lavoratore durante l'utilizzo delle stesse possa rimanere impigliato o subire schiacciamento degli arti superiori. In particolare, è stata accertata la rimozione dalle macchine incollatrici dei plexiglass di protezione ai rulli rotanti, mentre sulla macchina adesivatrice è stato manomesso il dispositivo di spegnimento d'emergenza. La rimozione di suddetti dispositivi permette un aumento della capacità produttiva dell'operatore a discapito della propria inçolumità venendo esposto ad un elevato rischio di infortunio.

Misure di protezione da agenti chimici: i contenitori di sostanze chimiche ed infiammabili non erano custoditi in locali o armadietti idonei ad impedire o comunque limitare il rischio di incendio. I contenitori erano riposti nelle immediate vicinanze di scatoloni di carta che aumentavano il rischio di incendio e scoppio.
Gli estintori presenti all'interno del magazzino presentavano come data di ultima revisione maggio 2023, sono dunque decorsi ampiamente i termini della revisione periodica prevista entro i 6 mesi.

Visite mediche, corsi di formazione ed informazione circa i rischi sulla sicurezza
I lavoratori non erano stati sottoposti ad alcuna visita medica di idoneità alla mansione, non avevano mai effettuato la formazione, né era stata loro somministrata alcuna informazione sui rischi lavorativi. Incombenze queste ultime che, oltre ad avere un determinato costo pro capite, ricadono tra gli obblighi di legge del datore di lavoro.

Il prodotto in lavorazione e gli accertamenti sul personale
All'interno del locale produzione venivano trovati parti di lavorazioni di borse a marchio" " oltre ai relativi stampi.
Gli accertamenti operati sul personale dipendente hanno fatto emergere che, seppur gli stessi siano inquadrati per 4 ore giornaliere, sia verosimile che l'effettivo orario di lavoro sia di gran lunga superiore alle 4 ore giornaliere o alle 20 settimanali; è stato infatti rinvenuto, e successivamente acquisito in atti, un quadernone dove sono riportate le ore di lavoro per singolo dipendente. Per la lavoratrice a part time trovata all'utilizzo della macchina incollatrice, nel quadernone in parola risulta che la stessa effettui una media di 10 ore lavorative giornaliere, così come si evince dalle foto riportate nell'annotazione relative i mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024.

La predetta lavoratrice escussa a verbale di s.i. confermava che, seppur assunta formalmente per 4 ore giornaliere, in realtà lavora per 10 ore giornaliere dal lunedì al sabato. Nella busta paga che le viene consegnata non vengono riportate le effettive ore di lavoro ma solo quelle previste dal contratto di part time (cfr. dichiarazioni di de11'11.01.2024 e documenti rinvenuti).
Da un controllo in BD lnps circa i modelli obbligatori mensili Uni E-Mens (con i quali ogni azienda con dipendenti comunica telematicamente a/1'/nps, il 16 di ogni mese, i giorni lavorati e l'imponibile per ogni singolo dipendente. Dati con i quali poi l'lnps calcola le ritenute contributive in base alle ore di lavoro comunicate) risulta come l'imponibile previdenziale dichiarato dal datore di lavoro sia nettamente inferiore a quello che dovrebbe essere se tutte le ore effettivamente svolte fossero regolarmente retribuite, anche se così facendo sarebbe formalizzata la reiterata violazione della norma sugli orari di lavoro.
Ove gli imponibili retributivi comunicati dall'azienda (indicati nella tabella evidenziata in rosso a pag. 14 CNR citata) fossero divisi per le giornate di lavoro comunicate (evidenziate in blu nella medesima tabella a pag. 14 CNR citata) e poi per le ore cartolarmente svolte (assunti a 4ore/giorno), il pagamento ora/lavoro risulterebbe sotto soglia. Se si dovesse poi dividere per le ore effettivamente svolte i sopra riportati imponibili contributivi, il risultato sarebbe sotto minimo etico.
Il medesimo esito hanno dato gli accertamenti esperiti su ulteriori lavoratori non presenti al momento dell'accesso ispettivo, ma risultanti dal quadernone rinvenuto, i quali, benché assunti part-time, risultano essere impiegati per 10 ore (crf. CNR pag. 15).
La conferma che l'attività di produzione dichiarata è stata grandemente sottostimata è data dalla rilevazione degli assorbimenti elettrici che attestano l'innalzamento del livello di consumo energetico tra le ore 6-45 e le ore 21.00 anche in giorni festivi (pag. 15 e 16 CNR citata).
Ciò conforta la ricostruzione ispettiva e l'ipotesi investigativa che le lavorazioni dei dipendenti nell'opificio, sono sicuramente superiori a quelle comunicate agli enti Previdenziali/assistenziali. Il dato oggettivo dei consumi inoltre conforta anche l'attendibilità delle dichiarazioni acquisite dalla dipendente e conferma i dati del "registro nero" rinvenuto in azienda circa le ore effettivamente svolte dall'organico dipendenti.
D'altronde, l'abbattimento del costo del lavoro si realizza proprio attraverso le modalità d'impiego dei dipendenti all'interno dell'opificio ispezionato
: abbattimento oneri sicurezza; rimozione dispositivi di produzione macchinari per accelerarne la produttività; abbattimento degli oneri contributivi e dei premi assicurativi del personale; predisposizione degli ambienti dì lavoro per aree alloggiative al fine di attingere manovalanza nell'immediata disponibilità.
 

La documentazione acquisita in fase di sopralluogo ispettivo presso la ditta " " e l'individuazione della società intermediaria

Dall'esame della documentazione sequestrata presso l'opificio in esame emergeva che il committente per la produzione delle borse a marchio era la società S.r.l..
Che la ' ' lavori su commissione esclusiva della S.r.l., a sua volta fornitrice della S.p.a., si evince dalla documentazione rinvenuta e acquisita presso l'opificio e dal totale del fatturato della '' " riferito esclusivamente al confezionamento delle borse a marchio (lettera di consegna delle fustelle per le produzioni assegnate, schede di lavorazione, DDT di consegna prodotto, fatture - Cfr. nota di PG del 22.04.2024 pagg.15 e ss.).
Inoltre, la predetta società committente S.r.l. risulta avere anche sub locato i locali produttivi alla ditta ispezionata che, di fatto, potrebbe essere considerata una pertinenza produttiva ombra della stessa S.r.l., nella quale far effettuare una produzione senza alcun rischio d'impresa, in compressione costi.

2. L'attività ispettiva presso l'impresa individuale " " (cfr. CNR del 19.02.2024), l'individuazione della società S.r.l., collegamento con la S.p.a..

Nella stessa data de11'11.01.20241 i militari operanti effettuavano altro sopralluogo nel civico adiacente la " · 11 , Via , sede del capannone della " " che ha come attività prevalente la confezione di borse ed altri articoli di pelletteria. L'impresa individuale ha iniziato ad operare il 29.03.2022.
Il titolare firmatario della stessa si identifica in
I militari operanti prendevano da subito contatto con la persona che aveva aperto l'accesso all'opificio, , nata in il , che da accertamenti risultava dipendente della ditta attigua " " (ditta ispezionata nella medesima giornata de11'11 gennaio).
L'unita immobiliare cui opera la u " è ubicata all'interno di un comprensorio recintato (i due civici sono contigui) all'interno del quale, oltre al capannone che costituisce l'unità operativa della " ', vi è un passaggio che permette iUibero accesso all'unità operativa dell'attigua impresa individuale " · 11; questo spiega la presenza promiscua all'interno della " " di personale di entrambe le imprese individuali.

Le condizioni abitative
La connessione tra le due ditte era inoltre dimostrata dal fatto che all'interno del capannone in cui opera la" '', era presente:
un locale refettorio/mensa, in cui è stata accertata la presenza di posti a sedere utili per essere fruiti da personale di entrambe le imprese individuali; un distributore di bevande e snack che viene utilizzato per il personale di entrambe le imprese individuali; un soppalco, su cui sono stati ricavati in abusivismo edilizio, spazi adibiti a dormitorio.
Il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di , sulla base dei risconti dei dati catastali, accertava la realizzazione in difformità d'uso e quindi in regime di abusivismo delle strutture ricettive sopra indicate che erano state realizzate in ambienti la cui destinazione originaria non era quella abitativa.

Gli ambienti di lavoro, gli accertamenti sul personale e le verifiche in materia di salute e sicurezza.
All'atto dell'accesso, oltre a , venivano trovati intenti al confezionamento di borse in pelle nr. 11 lavoratori
Omissis
di questi due risultavano essere alle dirette dipendenze della attigua "; 4 (dei quali 2 clandestini) risultavano occupati in nero dalla ...; per 5 lavoratori vi erano le comunicazioni telematiche al Centro per Impiego. I lavoratori in nero e clandestini sono stati identificati in: Omissis.
Dalla documentazione rinvenuta in fase di ispezione, ed acquisita in atti, è emerso che la ditta " '' operi per conto della società S.r.l., alla stregua della summenzionata " ", per la realizzazione di borse a marchio e.
Nell'opificio sono state riscontrate nr. 10 macchine da cucire, 2 forni, 2 spazzolatrici, 4 tingibordo, due punzonatrici manuali e 5 banchi da lavoro.
Gli estintori non erano stati sottoposti alla revisione semestrale e l'ultima risulta essere stata effettuata nel maggio 2023.
Nell'opificio è stata rilevata l'installazione di un impianto di videosorveglianza attivo in assenza della prevista autorizzazione del competente 1AM o di accordo sindacale.

Misure di protezione da agenti chimici: i contenitori di sostanze chimiche ed infiammabili non erano custoditi in locali o armadietti idonei ad impedire o comunque limitare il rischio di incendio. I contenitori erano riposti nelle immediate vicinanze di scatoloni di carta che aumentavano il rischio di incendio e scoppio.

Analogamente alla" '', anche la" "ha completamente omesso le visite mediche, la formazione e l'informazione al personale, ha omesso la nomina del medico competente così come la consegna dei DPI e la revisione degli estintori. In tal modo ha completamente abbattuto i costi relativi la sicurezza.
Tra la documentazione rinvenuta presso la " " - segnatamente il "quadernone" cui si è già fatto cenno - vi sono appunti riguardanti le ore di lavoro "in nero" di una dipendente della " " a significare la promiscuità dell'impiego di lavoratori a favore dell'una e dell'altra ditta.

Anche i consumi energetici sono del tutto speculari e sovrapponibili a quelli rilevati nella " '' con una curva di carico che si articola dalle ore 7.00 del mattino alle ore 20.45 di sera per poi degradare dopo le 21.00 per un totale di lavorazione pari a 14 ore.
La ditta al termine del sopralluogo ispettivo è stata sospesa per aver utilizzato forza lavoro in nero nella misura superiore al 10% di quella riscontrata all'atto dell'accesso ispettivo, nel caso di specie il 37% della forza lavoro era in nero e clandestina.

Il prodotto in lavorazione
All'interno del locale produzione venivano trovati parti di lavorazioni di borse a marchic oltre ai relativi stampi e fustelle con relativi codici.
Oltre al personale dipendente della " ' trovato all'interno dei laboratori della '' '', è stata rinvenuta anche numerosa documentazione relativa ai DDT della S.r.l. relativi a prodotti assegnati alla " " ma di fatto in lavorazione anche alla " " Tra le ditte sopra ispezionate oltre ad esservi un consistente scambio di fatturazione per i prodotti che poi verranno rimessi alla società committente S.r.l., anche le curve di carico relativamente gli assorbimenti energetici, come detto, sono risultate quasi speculari.

Ciò significa che le aziende " " e " lavoravano in simbiosi per evadere le commesse della S.r.l..

A riprova di ciò vengono in rilievo altre evidenze: le lavorazioni sono solo in parte realizzabili dai singoli laboratori, poiché come è emerso dai sopralluoghi presso le due unità operative, le attrezzature presenti all'interno dei due capannoni, da sole, non sono idonee al completamento della commessa senza il ricorso alle attrezzature dell'altra impresa individuale.
Come già sopra riportato, infatti, all'interno del capannone della '' "
erano presenti:
10 macchine da cucire;
2 forni;
2 spazzolatrici;
4 tingibordo;
2 punzonatrici manuali;
5 banchi da lavoro.

Mentre presso la" erano presenti:
5 fustellatrici a bandiera;
2 profilatrici;
1 incollatrice a spruzzo;
1 incollatrice automatica;
2 incollatrici manuali;
1 punzonatrice;
1 tagliastrisce; ,
1 spaccapelle;
1 adesivatrice;
1 taglia pelle a mano; 4 banchi da lavoro.
Telai da taglio/assemblaggio

L'esame delle diverse attrezzature, dunque, evidenzia come per il confezionamento completo delle borse sia necessario l'utilizzo di tutte le attrezzature elencate nelle diverse fasi di lavorazione, in quanto presso la" '' sono state rinvenute attrezzature idonee alla prima fase di lavorazione: taglio della pelle, incollaggio dei materiali. Mentre presso la ' " è stata rinvenuta attrezzatura idonea alla ultimazione del confezionamento: macchine da cucire, tingibordo per la rifinitura delle bretelle.

In ultimo, anche la " risulta condurre in sub locazione locali della committente S.r.l.


3. L'accertamento ispettivo presso la società S.r.l.

In data 14 febbraio 2024, militari del NIL effettuavano un accesso ispettivo presso le sedi operative della società S.r.1.3 con sede in via e via All'atto dell'accesso ispettivo negli attigui plessi operativi della società, i militari operanti prendevano contatti con il presidente del CdA . e contestualmente procedevano all'identificazione dei dipendenti presenti pari ad numero di 83 su di un totale di 125.

Gli ambienti di lavoro
Dal sopralluogo sugli ambienti di lavoro si accertava la presenza dei reparti di: Controllo qualità; Campionatura; Modelleria; Taglio; Magazzini e Uffici Amm.vi. La società non è fornita di un reparto produzione. La produzione di borse e prodotti di pelletteria viene completamente estemalizzata a sub fornitori.

Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai dipendenti della società4 che hanno altresì riferito dell'affidamento della produzione delle borse a marchio ai due opifici '' '' e " " considerate come unica azienda.
Come emerge dal contratto stagionale acquisito in corso di sopralluogo, la S.p.a. ha commissionato alla S.r.l. in data 24.07.20 23 una produzione di borse in pelle denominate
, per un valore di fornitura di€ (pagg. 30 e ss. nota PG citata).
Dalla lettura del contratto emerge poi chiaramente che la committente S.p.a., una volta ricevuti ed approvati i prototipi ed il campionario, appalti la successiva produzione in serie ad una società, nel caso di specie la S.r.l., che non ha l'organizzazione d'impresa idonea ad evadere la commessa ricevuta, essendo sprovvista sia di un reparto di produzione, sia di personale sia di macchinari adatti. È naturale conseguenza che la ditta appaltatrice si avvarrà, per la produzione in serie, di una propria rete di sub fornitori dettando loro costi di realizzazione e tempi di consegna.
La società S.r.l. in data 20 febbraio u.s., a seguito di richiesta circa la eventuale sottoscrizione delle Condizioni Generali d'Acquisto menzionate nei contratti stagionali siglati con la S.p.a., inviava a mezzo mail al il Codice Etico (pag. 33 nota PG citata) della società committente S.p.a., sottoscritto dalla predetta S.r.l., quale unico disciplinare sottoscritto oltre i preaccennati contratti di tipo stagionale. Inoltre si è accertato che predetta società non è dotata di Modelli Organizzativi e Gestionali di cui al D.Lgs 231/01.
E' stato acquisito l'unico audit effettuato dalla S.r.l. in data 21 e 22 luglio 2020 .
L'auditore per la S.p.a. pur accertando che l'azienda difettasse nell'ordine:
-di una procedura di reclamo che proteggesse la privacy dei dipendenti;
-di una struttura che potesse accogliere i reclami dei dipendenti; di un certificato di agibilità;
-di un piano d'emergenza con affisse le planimetrie aziendali; di un punto di ritrovo esterno;
-di non aver mai effettuato una prova evacuazione; di non aver verificato la messa a terra dell'edificio;
-di non aver effettuato la valutazione del rischio chimico;
-di non avere una vasca di contenimento o un armadio specifico per i prodotti chimici pericolosi;
-di non avere procedure di contenimento di fuoriuscite chimiche;
-di non aver valutato il rischio rumore ed aver effettuato la relativa prova fonometrica;
non ha accertato e riportato l'unico requisito necessario ad ottemperare le obbligazioni commerciali sottoscritte, ovvero che la società appaltatrice non ha un reparto produzione.
Dall'analisi del fatturato attivo della S.r.l. alla S.p.a. per la produzione di borse, esclusivamente per il periodo intercorrente dal marzo 2023 al gennaio 2024, emerge un fatturato pari ad €



4. L'accertamento ispettivo presso l'opificio " 19.02.2024), l'individuazione della società Srl, collegamento con la S.p.a..

In data 15 febbraio 2024, veniva eseguito l'accesso ispettivo presso il laboratorio sede operativa dell'impresa individualeu· ' che ha come attività prevalente la confezione di borse ed altri articoli di pelletteria. L'impresa individuale ha iniziato ad operare il 10.10.2011.
I militari identificavano ed escutevano i lavoratori presenti:
nata in il , sarta, impiegata senza la prevista comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego (in nero);
nato in , operaio, assunto;
, nato in , operaio tingitore, assunto .
Il laboratorio oggetto di ispezione si presentava come un capannone unico sito al primo piano dello stabile; adiacente all'ingresso vi era una camera da letto con all'interno due letti di cui uno singolo e l'altro da una piazza e mezza, un armadio e vestiti vari. In fondo al capannone sulla sinistra era ubicato un locale wc. Sulla terrazza antistante l'ingresso era stata realizzata una cucina/locale refettorio chiusi da una porta. Inoltre, presso il locale adibito a cucina e refettorio, sito sulla terrazza esterna al capannone, veniva trovata, intenta a cucinare, la titolare della ditta,
All'interno del capannone si rinvenivano i macchinari di seguito elencati:

Nr. 6 cucitrici;
Nr. 6 banchi da lavoro;
Nr. 1 tingicinture;
Una incollatrice a spruzzo;
Una incollatrice manuale; Una fustellatrice a bandiera; Una Punzonatrice;
Una mini incollatrice da banco; Tre punzonatrici;
Una spazzolatrice;
Due punzonatrice da marchio; Una taglia pelle manuale;
Una lissabordi;
Una incollatrice a caldo

Il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di , sulla base dei risconti dei dati catastali, accertava la realizzazione in difformità d'uso e quindi in regime di abusivismo delle strutture ricettive sopra indicate che erano state realizzate in ambienti la cui destinazione originaria non era quella abitativa.
La costruzione di una camera da letto, oltre che violare le normative edilizie, espone coloro i quali dimorano all'interno di essa a pericoli per la propria salute, dovuti oltre che dalla scarsa salubrità degli ambienti, anche al fatto che all'interno del laboratorio sono utilizzati e, come si vedrà in seguito, male conservati prodotti chimici ed infiammabili. li rischio oltre all'inalazione delle sostanze chimiche è quello di incendio. Le medesime violazioni sono state accertate nella cucina ricavata sul terrazzo (cfr. fotografie in CNR 21.02.2024).
Durante il sopralluogo emergeva che la produzione presso il laboratorio era rappresentata esclusivamente, non essendoci prodotti di altri brand, da borse a marchio , circostanza che giustifica la presenza sul posto dell'ispettore addetto al controllo qualità della S.p.a. identificato dai militari in il quale riferiva di essere un ispettore dipendente della S.p.a. e di aver effettuato un controllo sui collanti utilizzati per produrre le borse.
All'interno del laboratorio venivano trovati solo prodotti del marchio e nello specifico:
102 borse di colore azzurro a marchio , complete;
206 fodere per borse marchiate
160 cinghie da borsa di colore azzurre da abbinare alle borse su indicate; 37 cinghie colore grigio da abbinare a borse;
29 cinghie colore beige da abbinare a borse;
Numerosi parti di pelle di colore rosa tagliato a forma di borsa con impresso il marchio
Numerosi parti di rinforzo in materiale plastico di colore azzurro tagliato a forma di borsa senza marchio
Numerosi parti di pelle e materiale gel di colore blu tagliato a forma di borsa senza marchio.
37 parti di borsa in pelle con impresso il marchio di colore grigio;
29 parti di borsa in pelle con impresso il marchio di colore beige;

Il sopralluogo faceva ernergere violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per le quali si è proceduto con verbale di prescrizione.
Veniva inoltre adottato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.Lgs 81/2008, per avere impiegato personale "in nero" nella misura del 25%.

Le informazioni a verbale del personale dipendente




L'escussione di dipendente della Spa.



Le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Misure di protezione da agenti chimici/ infiammabili

Come è evidente dalle immagini raccolte dagli operanti e riprodotte nella CNR, i contenitori di sostanze chimiche ed infiammabili non sono custoditi in locali o armadietti idonei ad impedire o comunque limitare il rischio di incendio. I contenitori sono riposti, come si vede nella foto, nelle immediate vicinanze di scatole di carta che aumentano il rischio di incendio; vi è poi l'ulteriore rischio che i lavoratori, attesa l'omessa corretta custodia di tali sostanze ed anche la destinazione ad uso abitativo dei locali, possano venire accidentalmente a contatto con le stesse con conseguenti rischi per la loro salute

Le attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza
A tal proposito, è stato accertato che:
alla macchina incollatrice su indicata è stato rimosso l'inserto in plexiglass utile ad impedire che il lavoratore accidentalmente venga a contatto con le parti mobili, lo stesso è anche necessario affinchè il lavoratore non rischi di rimanere impigliato con parti di indumenti;
dalla fustellatrice a bandiera è stato rimosso il dispositivo di arresto di emergenza, necessario all'arresto immediato della macchina in caso di necessità sopraggiunte; dalla macchina tingi bordo è stato rimosso il bicchiere di sicurezza utile ad impedire il contatto con le parti mobili della macchina;
dalla macchina da cucire stato rimosso il carter di sicurezza utile ad impedire il contatto con le parti mobili della macchina.
Si accertava inoltre che aveva omesso di: sottoporre a visita medica i lavoratori, con particolare riferimento alla lavoratrice ; di fornire la prevista formazione e informazione circa i rischi presenti sul luogo di lavoro; di adottare misure idonee finalizzate alla prevenzione di contatti con agenti chimici da parte dei lavoratori e di munire i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

Sono stati acquisiti i DDT e la fatture di rimessa dei prodotti alla S.r.l.

Le ulteriori attività ispettive del 2017 e 2018 presso il

In data 12 maggio 2017 personale del NIL effettuava un accesso ispettivo presso la ditta ubicata in , dedita nella produzione di cinture ed altri articoli da viaggio in pelle e cuoio per il brand lavorazioni commissionate dalla società appaltatrice la produzione per il predetto brand, SRL6
All'atto dell'accesso venivano reperiti intenti al lavoro e precisamente occupati nell'utilizzo delle macchine operatrici adibite alla concia e al taglio delle cinture nr 14 operai tutti di nazionalità cinese che da controlli operati nelle BB.DD. in uso al Nucleo si accertava che 7 fossero impiegati in nero dei quali 6 clandestini sul territorio nazionale e precisamente:
, cittadina regolare su questo Territorio Nazionale, ma impiegata "in nero"; e , operai clandestini occupati "in nero" dal titolare
Giova precisare che durante le fasi di identificazione dei lavoratori, l'operaio clandestino , aveva fornito generalità relative ad un operaio assunto ma non presente all'atto dell'accesso ispettivo in azienda, lo stesso veniva dunque ricollocato tra gli operai in nero e clandestini.
Da un'accurata ispezione dei locali adibiti all'attività produttiva, si evinceva inoltre che gli stessi oltre che alla lavorazione delle pelli fossero destinati anche alle normali attività vitali degli operai. Infatti in alcuni angoli più isolati del capannone erano stati creati in regime di abusivismo dei punti ristoro ove consumare i pasti o riposare qualche ora. Tale ambienti consentono un utilizzo di forza lavoro immediatamente reperibile e disponibile h24.
Oltre ad occupare soggetti sprovvisti di idoneo titolo di soggiorno nella sua filiera produttiva, il violava anche la normativa sul controllo a distanza dei lavoratori, installando un impianto di videosorveglianza non autorizzato (cfr. fotografie riportate in nota PG del 22.02.2024)

In data 16 novembre 20181 il personale del ., eseguiva un ulteriore accesso ispettivo presso il laboratorio di produzione di cinture ed altri articoli in pelle
All'interno del capannone venivano identificati n. 10 cittadini di nazionalità cinese e 2 cittadini di nazionalità pakistana, regolari sul territorio ed assunti in azienda.
Il titolare all'atto del controllo era assente.
Venivano riscontrate violazione al T.U. prevenzionistico, prescritte con atto a parte, relativamente la manomissione di alcuni macchinari da concia, che per l'assenza delle previste protezioni di sicurezza, rimosse al fine di aumentare la velocità di produzione del macchinario a discapito dell'incolumità dell'operatore.
Veniva inoltre contestata all'azienda la mancata fornitura ai lavoratori impiegati dei previsti dispositivi individuali atti ad evitare il contatto con agenti chimici pericolosi quali colla e solventi normalmente utilizzati per l'accoppiamento e la concia delle pelli utilizzate per le cinture.
I lavoratori escussi hanno dichiarato di percepire dai 3 ai 4 € l'ora, il lavoratore ha invece riferito di essere pagato a cottimo dalla S.r.l. (0,50/1,00 € al pezzo).
Nessuno era mai stato sottoposto a visita medica pre-assunzione né aveva seguito corsi di formazione.
ha descritto le modalità del sub appalto alla produzione di cinture da parte della S.r.l.:

Considerazioni conclusive dell'organo proponente

Il PM, sulla scorta delle evidenze sopra riportate ha contestato ai titolari delle ditte " ''; " "; ditta " " e " " il reato di cui all'art. 603 bis c.p. per l'intermediazione illecita e lo sfruttamento dei lavoratori (c.d. caporalato) articolando - pagg. 55 e 56 della proposta - le emergenze probatorie rilevanti e gli indicatori di sfruttamento che la norma incriminatrice postula e segnatamente:
-La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro: si palesa durante i sopralluoghi esperiti che tutti i lavoratori non erano stati sottoposti alla prescritta visita medica di idoneità alla mansione, fatto questo, che da solo è sufficiente a non assicurare ai lavoratori il giusto grado di sicurezza, potendo esporre i lavoratori a pericoli derivanti dalla loro condizione di salute; la mancata sottoposizione ai corsi di formazione che diano ai lavoratori la possibilità di essere messi a conoscenza dei rischi derivanti dalla mansione da svolgere. Inoltre, il pericolo per la sicurezza dei lavoratori è accresciuto dalla rimozione dei dispositivi di sicurezza dei macchinari come evidenziato nei paragrafi precedenti, oltre che la mancata revisione degli estintori e la non corretta custodia dei dispositivi chimici e infiammabili;
-La sottoposizione dei lavoratori a condizioni alloggiative degradanti, riscontrate nelle sale refettorio cucina e dormitori della " '', realizzati in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo ed in perfetto abusivismo compiutamente descritti nei paragrafi dedicati. Gli stessi ambienti sono stati trovati presso l'opificio " '', ove erano stati utilizzati in difformità d'uso. Locali originariamente preveduti quali produttivi trasformati in alloggiativi con sala refettorio, cucina e dormitorio. Quanto emerge dalla rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi è, dunque, oltre che il profondo stato di degrado della situazione alloggiativa, anche un alto rischio di pericolo per i lavoratori, dovuto alla mancanza di conformità abitativa dei luoghi che riduce considerevolmente i requisiti di sicurezza stabiliti dalla norma.
-Gli orari di lavoro difformi a quelli contrattualmente preveduti è un altro fattore sintomatico dello sfruttamento lavorativo atteso il fatto che la compressione dei costi del lavoro avviene camuffando un orario lavorativo part time rispetto a orari lavorativi pieni e che, in molti casi, superano gli orari canonici delle 8 ore lavorate/giornata. Nel caso di specie gli organici dipendenti delle " " " , ditta " " e " "risultano effettuare orari di lavoro ben superiori a quelli contrattualizzati di 4 ore giornaliere. Quanto testè affermato, trova conforto dalle dichiarazioni dei lavoratori, dai documenti rinvenuti in fase di sopralluogo ispettivo, che attestano orari ben diversi, e soprattutto dal numero dei capi in produzione.
-Retribuzione oraria nettamente inferiore a quella prevista dai CCNL Artigiano-tessili, è il fattore principe degli indici rilevatori di uno sfruttamento lavorativo. Nel caso di specie è stato ampiamente dimostrato che la retribuzione corrisposta fosse inferiore anche del 50% di quella stabilita dai CCNL di riferimento. Dalle dichiarazioni degli operai della " ", sono emerse paghe anche di 2/3 euro orarie, tali da essere giudicate sotto minimo etico.

Considerazioni finali del P.M.


In base alla descritta ricostruzione dei fatti, la Procura ha esposto le considerazioni (che di seguito si riportano) chiedendo al Tribunale di disporre nei confronti di S.p.a. l'amministrazione giudiziaria dei beni ex art. 34 D.Ivo 159/11,
limitatamente ai rapporti con le imprese fornitrici.
"La S.p.A. è la società industriale del GRUPPO e realizza (curandone i processi produttivi, la progettazione e l'industrializzazione) le collezioni di moda e gli accessori della Spa. La produzione realizzata è ceduta alla committente Spa che ne cura la vendita e distribuzione a livello nazionale ed internazionale. La società si avvale di propri siti produttivi in Italia e di produttori e confezionisti esterni, progetta le linee di produzione di diversi articoli, organizzandone le varie fasi di lavorazione ed i cicli qualitativi connessi (così come indicato nell'oggetto sociale in visura camerale della Spa per brevità ).
In relazione alle dinamiche di esternalizzazione della produzione in serie di cinture e borse a marchio evidenziate nella presente richiesta, la si avvale delle società SRL per la realizzazione di prototipi e campionari e per la successiva produzione in serie del prodotto, sia esso di tipo stagionale che ripetitivo.
Il punto di criticità è dato proprio dall'appalto della produzione in serie, in quanto le predette società appaltatrici non sono dotate di una struttura imprenditoriale adeguata a tale tipo di produzione ovvero di appositi reparti produttivi con operai e macchinari idonei. La loro capacità imprenditoria/e è calibrata sulla creazione del prototipo e dei campionari ed infatti l'organico dipendente è composto in gran parte da impiegati amministrativi (che si occupano del settore commercia/e e dei rapporti con i fornitori e clienti) e da operai altamente qualificati per il taglio e la concia delle pelli, adibiti al controllo qualità e alla preparazione dei modelli; modelli che verranno poi industrializzati da soggetti terzi individuati dalle stesse società appaltatrici che, per massimizzare il loro profitto, impongono condizioni economiche capestro.
Nella ricostruzione della catena degli appalti, la produzione in serie è collocata sempre a valle ed è quella che racchiude, anzi che dovrebbe racchiudere, i maggiori costi di manodopera (retribuzione mensile parametrata al CCNL applicato, oneri sicurezza quali visita medica periodica, formazione periodica, informazione, dotazione dpi, oneri contributivi, assicurativi, irpef, ferie, tfs, malattia, maternità, ecc... .); nel sistema produttivo sopra descritto, a valle della filiera si trovano, quasi sempre, opifici a conduzione cinese che avvalendosi di manodopera irregolare, e il più delle volte clandestina, impiegata in violazione delle fondamentali regole di sicurezza ( quali, ma
non solo, la rimozione dai macchinari dei dispositivi di protezione al fine di per
accelerarne la resa produttiva), riescono a produrre volumi di decine di migliaia di pezzi, a prezzi talmente sotto soglia da eliminare concorrenza; è infatti del tutto evidente come qualsiasi azienda che producesse al medesimo prezzo ma ad un costo di lavoro legale andrebbe in perdita dopo poche settimane.
Le dinamiche di cui sopra hanno trovato pieno riscontro anche per la produzione in serie di cinture e borse a marchio
La società committente fornita di Modelli Organizzativi e Gestionali ex D.Lgs 231/01 e Codice etico per i fornitori, ha effettuato audit formali presso le società appaltatrici Srl e Srl ma non ha mai evidenziato il fatto che dette società non erano dotate di un reparto produttivo per industrializzare il prodotto commissionato.
A nulla valgono i codici etici, i modelli di gestione e controllo, le certificazioni di sostenibilità quando, per il raggiungimento del maggior profitto al più basso costo possibile, si consente la creazione di un sistema produttivo a valle della catena che si basa su una produzione con forza lavoro in condizione di sfruttamento
".



LA VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE
 


Richiamando quanto più sopra esposto in punto di diritto in relazione alla misura dell'amministrazione giudiziaria ex artt. 34 D.lvo 159/111 occorre valutare la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione di tale misura
Alla luce della ricostruzione in fatto della vicenda in esame, emerge la realizzazione da parte dei titolari delle ditte cinesi sopra indicate di condotte illecite riconducibili al reato di cui all'art. 603 bis c.p..
In particolare, l'art. 603 bis al primo comma n. 2 punisce chi "[ ... ] utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno [. .. ].individuando poi gli indici della condizione di sfruttamento dei lavoratori:

[. .. ] Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.


La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha statuito che: "La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio (tra le tante Cass. Sez. 4, n. 27582 del 16/09/2020).

La Corte di Cassazione ha, altresì affermato che: "Ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose." (cfr. Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 24441 de/ 16/03/2021).

Nella vicenda in esame, come correttamente argomentato dal P.M., i presupposti per integrare il disposto della norma sopra riportata si riscontrano per tutti i laboratori cinesi; in altre parole nei confronti dei titolari degli opifici cinesi risulta un quadro indiziario sufficiente in relazione alla contestazione di tale condotta criminosa.
E' chiaramente emersa presso tutti i predetti opifici cinesi la ricorrenza di più indici di sfruttamento dei lavoratori; è stato accertato, infatti, che i lavoratori, dei quali diversi in condizione di clandestinità, si trovavano in situazioni abitative degradanti, ricavate all'interno degli stessi luoghi di lavoro, con ambienti abusivi ed insalubri, pericolosi per la loro salute e sicurezza (nei laboratori erano realizzati veri e propri dormitori, in locali che non avevano destinazione abitativa, privi di adeguata areazione ed in taluni casi di luce naturale, con impianti elettrici di fortuna e concretamente idonei ad innescare incendi da sovraccarico e corto circuito, con servizi igienici e cucina totalmente inadeguati; in diversi casi si è accertato che i generi alimentari erano riposti accanto alle sostanze chimiche usate per le lavorazioni), lavoravano con macchinari sui quali non erano presenti i dispositivi di sicurezza - perché appositamente e dolosamente rimossi -, nonché a contatto con agenti chimici utilizzati per la produzione, che non erano conservati in modo da garantire la sicurezza da contaminazioni, e non erano sottoposti a visite mediche di idoneità al lavoro, né a corsi di formazione, anche per prendere cognizione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, i lavoratori vivendo nei dormitori ricavati all'interno degli opifici erano in sostanza sempre a disposizione del datore di lavoro e di fatto continuamente sorvegliati (si ricorda che in due dei laboratori era anche presente un impianto di videosorveglianza non autorizzato), con inevitabili riflessi negativi sul rispetto dell'orario di lavoro e dei periodi di riposo, nonché sulla retribuzione (a tal proposito si ricorda, a titolo esemplificativo, come in sostanza l'organizzazione del lavoro per la produzione delle cinture era a cottimo); si è visto, ad esempio che dalle rilevazioni del consumo energetico effettuate nei laboratori emergeva, in sostanza, che il lavoro era svolto oltre il consentito e anche in orario notturno e nei giorni festivi, con una retribuzione sottosoglia rispetto ai minimi tabellari retributivi previsti dal contratto collettivo, avuto riguardo alle modalità di svolgimento effettivo della prestazione lavorativa. Negli opifici in questione sono stati rilevati anche il mancato pagamento dei contributi e l'omissione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Ricorre anche lo stato di bisogno dei lavoratori, trattandosi di soggetti cinesi, la maggioranza, o provenienti da paesi extracomunitari (Pakistan) in relazione ai quali è noto che, anche quando non versino in condizione di clandestinità, comunque appartengono alla comunità cinese che ( come anche altre comunità straniere) spesso presenta aspetti di chiusura rispetto allo Stato ospitante ed alla sua realtà socio­ economica (tanto che spesso tali soggetti pur presenti sul territorio dello Stato da diversi anni non parlano bene neppure la lingua italiana), sicchè gli stessi si trovano in condizioni di difficile emancipazione ed inserimento sociale, e dunque in sostanza sono costretti (con particolare riferimento ai soggetti clandestini) o quantomeno fortemente condizionati ad accettare condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose che si traducono in un vero e proprio sfruttamento.

Giova ricordare, peraltro, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte affinché sia integrato il reato in esame è sufficiente che gli indici di rilevazione dello sfruttamento siano presenti anche per un solo lavoratore, purchè vi sia la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento che deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore (cfr. sent. Sez. 4-, Sentenza n. 45615 del 11/11/2021).

Sono emersi in modo eclatante, come esposto in premessa e come condivisibilmente rilevato dal P.M., al momento delle ispezioni, gli indici di sfruttamento di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 603 bis c.p..
Ma vi è di più.
Al chiaro fine di abbattere i costi del lavoro, vengono completamente evase le imposte dirette relative al costo dipendenti (contributi, assicurazione infortuni, lrpef, addizionali comunali e regionali ecc..). Inoltre sono stati completamente omessi tutti i costi relativi la sicurezza, sia dei dipendenti che degli ambienti di lavoro, essendo stata rilevata l'omissione delle visite mediche dei lavoratori, della formazione ed informazione, oltre alla mancata redazione del DVR aziendale.

Il pericolo per la sicurezza dei lavoratori è poi accresciuto dalla rimozione di dispositivi di sicurezza dalle macchine (incollatrici, fustellatrici, tingibordo, macchine da cucire e adesivatrici) oltre che la completa assenza degli estintori o l'omessa revisione degli stessi e la non corretta custodia dei materiali infiammabili.
Oltre a quanto sopra, ulteriore indice di sfruttamento dei lavoratori è rappresentato dalle condizioni alloggiative dei dipendenti, che appaiono degradate ed insalubri ed espongono i lavoratori a ritmi lavorativi sicuramente non convenzionali.
Non può poi non rilevarsi che il fenomeno della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e rischio per la loro incolumità, ha significativi riflessi in termini di concorrenza all'interno del mercato del lavoro; le aziende virtuose, infatti, sostengono spese di retribuzione, contribuzione, assicurazione e di gestione della sicurezza che sono del tutto sbilanciate rispetto a chi, come gli imprenditori cinesi sopra indicati, le riduce in modo significativo o le omette del tutto, creando una concorrenza altamente sleale nei confronti delle prime.

In merito alle ditte " ", " ", ditta " ' ,· e
" '' va detto che lo stato di bisogno sussiste in modo evidente in primo luogo per tutti i lavoratori clandestini trovati ad espletare mansioni lavorative; tali lavoratori sono costretti infatti ad accettare condizioni di lavoro del tutto disagiate, pur di garantirsi una retribuzione che rappresenta la loro fonte di sussistenza.
E' stato evidenziato come tra la " ' e la "' " si fosse determinata una "confusione" tra i lavoratori e tra le unità produttive con transito dei dipendenti da un comparto all'altro e che nessuno dei due opifici, in assenza del contributo dell'altro, era in grado di portare a termine la produzione affidatagli.
Per tutti gliopifici in esame sono emersi in modo evidente indici di sfruttamento quali:
-la sussistenza di violazioni _delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; infatti nel corso degli accertamenti sopra indicati è stato verificato che i lavoratori, considerato il loro status di clandestini o di lavoratori in nero, non erano stati sottoposti alla prescritta visita medica di idoneità alla mansione (circostanza da sola sufficiente a non assicurare ai lavoratori il giusto grado di sicurezza, potendo esporre i lavoratori a pericoli derivanti dalla loro condizione di salute); è stata inoltre accertata la mancata sottoposizione dei lavoratori ai corsi di formazione che diano loro la possibilità conoscere i rischi connessi dalla mansione da svolgere;
-la _sott oposizi one.dei lavoratori a condizioni alloggiative degradanti, consentendo - quando non imponendo - ai lavoratori di alloggiare all'interno di "dormitori" realizzati abusivamente all'interno degli opifici di produzione.
Da quanto più sopra esposto sullo stato dei luoghi (il P.M. ha inserito anche le fotografie nella richiesta) risulta il grave stato di degrado della situazione alloggiativa, ampiamente difforme dagli standards di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.
Deve, inoltre, essere evidenziato che l'assoggettamento dei lavoratori clandestini o in nero al potere di direzione dei titolari degli opifici è dimostrato dal fatto che gli stessi forniscono loro vitto ed alloggio (la titolare della ditta è stata sorpresa mentre cucinava il pasto per i lavoratori), in ambienti degradati ed insalubri, esponendo così i lavoratori a ritmi lavorativi, all'evidenza, non convenzionali (non avendo detti lavoratori la possibilità di reperire, nelle forme legali, altre dimore per le comuni e basilari esigenze di vita).

Come si è già detto in una prospettiva più ampia, il fenomeno della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre che sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e rischio per la loro incolumità, incide, falsandolo, sul mercato del lavoro, che nel caso di aziende virtuose espone le stesse a spese di retribuzione, contribuzione, assicurazione e di gestione della sicurezza del tutto sbilanciate rispetto a chi, come le ditte scrutinate, bypassandole in toto, le annulla completamente creando una concorrenza altamente sleale nei confronti di chi assume correttamente il proprio personale ai costi previsti dalla contrattazione collettiva vigente.

Va detto che la circostanza che presso gli opifici siano stati trovati, al momento dell'ispezione, pochi lavoratori intenti a svolgere l'attività non può indurre a differenti considerazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 603 bis c.p., atteso che, come si è visto, in tutti i laboratori erano molte sia le postazioni di lavoro che i posti letto.
Inoltre, le curve di carico energetico rilevate e attestate su picchi di massimo consumo danno conto di una produzione attiva per oltre 14 ore al giorno, anche festivi, il che sta a significare che o i lavoratori erano molti di più di quelli rinvenuti o che i pochi lavoratori erano sottoposti a ritmi di lavoro massacranti.
, titolare dell'omonima impresa individuale, ha dichiarato che presso il suo laboratorio viene effettuato l'assemblaggio delle borse a marchio
che le commesse le vengano affidate dalla società Srl già citata, che quest'ultima le fornisce i materiali da utilizzare e che il prezzo corrisposto dalla sua committente per ogni borsa prodotta è di Euro; per la produzione del singolo pezzo occorrano circa or e l'impiego di due operai. Ha dichiarato inoltre di avere _ prodot to circa b.o rse dal mese di marzo_ 2023 per conto della Srl.
Dunque, operando un semplice calcolo matematico, la ditta ha prodotto per Srl in 11 mesi (dal marzo 2023 alla data dell'ispezione del febbraio 2024), comprensivi dei sabati, delle domeniche, delle festività e del periodo feriale, borse al giorno che necessitano, secondo quanto dalla stessa dichiarato ore di lavoro e l'impiego di due operai: ben oltre, quindi, i pochi giorni
(4) e le poche ore (4/6) che le maestranze interpellate hanno dichiarato di lavorare.


Attività agevolatoria della S.p.a..

La S.p.a. svolge la sua attività esternalizzando la produzione, come del resto molte altre case produttrici dei cd brand dei beni di lusso.
Nel caso di specie le risultanze investigative hanno consentito di appurare che sebbene la produzione delle varie categorie di beni sopra indicati (borse, cinture ecc.) fosse ufficialmente affidata a società come la S.r.l. e la S.r.l. (con le quali la S.p.a. ha sottoscritto contratti generale per la fornitura delle borse, delle cinture e di altra pelletteria), senza la possibilità di sub-appaltare la produzione, in realtà tali beni erano concretamente prodotti da ditte diverse e segnatamente dagli opifici cinesi di cui sopra si è detto, operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori.

Presso gli opifici cinesi sono stati rinvenuti i beni con marchio (le borse, le cinture) e l'originalità di tali prodotti non è in discussione.
Il sistema è stato ricostruito anche grazie alla documentazione relativa alle fatturazioni dagli opifici cinesi alle società appaltatrici della
ed alla documentazione di trasporto, che ha disvelato come la produzione della merce a marchio fosse realizzata in concreto dai predetti opifici cinesi. Non risulta alcuna autorizzazione chiesta alla dalle citate società appaltatrici per i sub-appalti ai cinesi (da notare che non vi era alcun contratto scritto tra la società appaltatrice ed i laboratori cinesi).
La vicenda fotografata dalle indagini relativa alle quattro ditte cinesi è in verità un campanello di allarme sintomatico di una più estesa e diffusa organizzazione della produzione.
Non si tratta di fatti episodici o limitati a singole partite di prodotti, ma di un sistema di produzione generalizzato e consolidato, tenuto conto che tale modus operandi è stato riscontrato non solo in relazione a differenti categorie di beni (borse, cinture ecc), ma si ripete, quantomeno dal 2017 sino ai più recenti accertamenti dello scorso febbraio.
Inoltre dalla documentazione (fatture e documenti di trasporto) emerge sia l'entità della produzione affidata ai laboratori cinesi, sia il ricarico applicato alla produzione dei beni (ad esempio, si veda a pag 21 e ss. per la" ").
Le dichiarazioni dei dipendenti di Srl (riportate alle pagg. 33 e ss. della proposta) hanno confermato che la società - che non ha un reparto produzione - esterna lizza totalmente l'assemblaggio e il confezionamento (quindi tutte le fasi di produzione in serie) occupandosi solo di reperire il pellame e gli accessori, tagliare le pezze di pelle, preparare i modelli nei reparti modelleria e prototipia. Il prodotto, assemblato e confezionato dagli opifici esterni, viene sottoposto da Srl al controllo qualità per poi essere spedito alla società committente (in questo caso la S.p.a.).

Il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla società che non ha mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici, alle quali affidare la produzione.
E' stato rinvenuto un solo audit effettuato dalla presso Srl il 21 e 22 luglio 2020 (pagg. 37 e 38 della proposta).
L'auditore non ha rilevato/riportato l'assenza del reparto di produzione presso la Srl, requisito essenziale per l'esecuzione del contratto stipulato con la circostanza rilevabile icto oculi e di per sé implicante che la produzione dei prodotti sarebbe stata affidata a terzi.
Infine, non può non venire in rilievo quanto dichiarato da , ispettore controllo qualità del prodotto finito che è stato rintracciato presso il laboratorio "
" in occasione dell'ispezione del 15.2.2024 mentre era, appunto, intento a verificare il livello qualitativo della produzione.
Lo stesso ha precisato di recarsi tutti i mesi presso l'opificio, di tal chè appare piuttosto sconcertante che non sia stata avviata alcuna verifica sull'impiego del laboratorio tanto più considerate le evidenze fattuali concernenti i luoghi di lavoro, i macchinari, il personale addetto.

Il sistema descritto ha, all'evidenza, l'obbiettivo dell'abbattimento dei costi e della mass1m1zzazione dei profitti attraverso l'elusione delle norme penali e giuslavoristiche, ed è stato perpetrato nel tempo.

La condotta agevolatoria in esame - in quanto connessa in modo strutturale ed endemico all'organizzazione della produzione da parte della società
nonché funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti, anche a costo di instaurare stabili rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori
- si presenta come condotta continuativa e perdurante nel tempo, integrando appieno il presupposto indicato dalla norma.
In altre parole è fuor di dubbio che la società non abbia mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle . stesse adottate e che sia rimasta inerte pur venendo a conoscenza dell'esternalizzazione di produzioni da parte delle società fornitrici, omettendo di assumere iniziative come la richiesta formale della verifica della filiera dei sub-appalti o di autorizzazione alla concessione dei sub-appalti, sino alla rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi, quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall'inerzia della società, quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione dell' amministrazione giudiziaria.
Sul piano delle concrete modalità esecutive della misura, ritiene il Collegio, richiamando il criterio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (principio recentemente richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 27 febbraio 2019 n. 24) che l'attuale formulazione dell'art. 34 comma terzo D.Lvo 159/2011 consenta un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l'impossessamento totale dell'attività di impresa e l'assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà e non l'obbligo per l'amministratore giudiziario di esercitare "i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale" con una dizione letterale che demanda, dunque, al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e tenendo conto comunque, della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.
Osserva il Tribunale, che nel caso in esame, avuto riguardo allo specifico settore dei rapporti con le società fornitrici, nel quale sono emerse le criticità sopra indicate, procedendosi nei confronti di un'impresa pienamente operativa, rappresentativa del cd "Made in ltaly" tanto apprezzato all'estero, ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio guida di proporzionalità, possa modularsi la misura in modo da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori - per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno -, nel contempo lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria.

In particolare, l'intervento dell'amministratore, ove possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603 bis c.p. ed a rimuovere, ove necessario, i rapporti contrattuali tuttora in essere con _ soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali; ad adottare un modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 idoneo a prevenire fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p.; ancora, a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda.
Il Tribunale si riserva di rimodulare ed espandere l'intervento e le facoltà dell'amministratore giudiziario ove la misura, con le modalità adottate, non risulti sufficientemente efficace.
 

P.Q.M.
 

visto l'art. 34 D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017
dispone
l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società S.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano alla Via , per un periodo di anni 1 (uno);
nomina
- quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Paola Pendino;
- quale Amministratore Giudiziario il dott. con studio in Via , telefono , il quale all'atto di accettazione dell'incarico farà pervenire al Tribunale un'autocertificazione in merito agli incarichi di amministrazione giudiziaria in corso di svolgimento, al mancato superamento della soglia dei tre incarichi in corso (art. 35 comma 2 CAM come modificato dalla legge 161/2017) ed all'insussistenza delle cause di incompatibilità (art. 35 comma 3 CAM) ovvero di potenziale conflitto di interessi;
non dispone
allo stato la trascrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lvo 159/2011 in relazione a beni immobili o ad altri beni soggetti a pubblica registrazione non sussistendo allo stato una effettiva immissione in possesso di beni aziendali;
dispone
che l'ufficio di Amministrazione Giudiziaria:
1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:
► esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6, comma 2 D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello "a prevenire reati della specie di quello verificatosi") nello specifico settore di intervento della misura (rapporto con le società fornitrici, verifica concreta della filiera produttiva) in fattispecie ex art. 603bis c.p.;
► esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi e di vigilanza interna (sindaci, componenti degli organismi di controllo) ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti delle società fornitrici;
2) nel corso dell'incarico provveda a:
► assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società secondo le necessità, in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;
► intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento;
► rivedere tutti i contratti in essere nel settore delle società fornitrici a partire da quelli stipulati con la S.r.l. e con la S.r.l., verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato in relazione all'oggetto della misura di prevenzione e segnalando elementi sintomatici di situazioni analoghe anche con riferimento ad altre società fornitrici della S.p.a., nonchè rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti di fornitura inerenti il settore oggetto della misura di prevenzione, oltre la soglia di 10.000,00 euro previa interlocuzione con il Tribunale;
3) in previsione della prima udienza e comunque della scadenza del termine della procedura provveda a :
► esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati, anche attraverso una rivisitazione degli assetti organizzativi interni rapportati alle carenze di internal audit riscontrate al momento dell'accesso.
delega
per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano richiedente, con facoltà di subdelega, anche in relazione alle necessità investigative;
fissa
per la discussione l'udienza del 19 giugno 2024 ore 11.00 che sarà tenuta nell'Aula Misure di Prevenzione del Palazzo di Giustizia in Milano, piano 31 lato Manara, nominando difensore d'ufficio della società S.p.a., l'Avv. , del Foro di Milano, con studio in Milano, con facoltà di nominare un difensore di fiducia;
dispone
che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'organo proponente, mediante consegna di copia integrale con la relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione di cui sopra a:
- soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente a: socio unico S.p.a. in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano, Via
dispone
darsi avviso, nel termine suddetto, al Pubblico Ministero, all'Amministratore Giudiziario ed al difensore;
avvisa
le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti.
Cosi deciso, in Milano il 3 aprile 2024