Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 22 luglio 2024
Validità: 30 giugno 2027
Parti: Confindustria Ceramica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Industria piastrelle di ceramica, materiali refrattari ecc.
Ipotesi di accordo
Il giorno 22 luglio 2024, tra Confindustria Ceramica e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, si é stipulata la presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 26 novenbre 2020 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès
La presente Ipotesi di Accordo scadrà il 30 giugno 2027.
La presente Ipotesi di Accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a comunicare a Confindustria Ceramica l’avvenuta approvazione entro il 20 settembre 2024
L’efficacia della presente Ipotesi di Accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione sopra citata
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ipotesi di Accordo le Parti rinviano ai contenuti del CCNL 26 novembre 2020
Ipotesi di accordo
• Al Capitolo I - Parte I “Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di modificare il punto 1 "Osservatorio Nazionale" secondo capoverso, come segue “L'"Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà con periodicità annuale l'andamento a consuntivo dei dati di comparto e con periodicità semestrale temi specifici di interesse congiunto come, ad esempio, la condivisione di iniziative a sostegno della competitività delle imprese e della salvaguardia dell'occupazione. D’intesa tra le Parti potrà essere individuata una periodicità diversa ove vi siano questioni suscettibili […] Particolare attenzione sarà dedicata al confronto e all'approfondimento in ambito di sostenibilità, transizione energetica, ricerca e innovazione ed ai correlati impatti sulla competitività delle imprese e sull’occupazione”.
• Al Capitolo I - Parte I "Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di prevedere quanto segue “Nell’ambito dell'Osservatorio Nazionale annuale sarà costituita una sezione sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che sarà oggetto di autonoma convocazione Tale sezione sarà dedicata all’approfondimento congiunto di specifici temi individuati dalle Parti (ad esempio Protocolli e Linee Guida settoriali) ".
• Al Capitolo I - Parte I "Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di integrare il Punto 4 Pari opportunità e tutela della persona come segue “fermo quanto previsto all’art. 24 D.Lgs. 80/2015, in ipotesi di dipendente inserito/a in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, qualora richiesto dal lavoratore/lavoratrice interessato/a, si darà corso ad un confronto tra Direzione Aziendale e RSU/OO.SS. All'esito di tale confronto, l'azienda si rende disponibile a valutare, sulla base della particolare situazione del lavoratore/lavoratrice interessato/a soluzioni organizzative atte a tutelare il lavoratore / lavoratrice. Tali soluzioni, a titolo esemplificativo, possono prevedere anche la possibilità di rimodulazione dell’orario di lavoro ovvero di spostamento su richiesta del/della dipendente, in altri stabilimenti Inoltre, qualora al termine del periodo di congedo previsto dal comma 1, dell’articolo 24, D.Lgs. 80/2015, la dipendente non sia ancora in grado di riprendere l’attività lavorativa, l’azienda riconoscerà, a fronte di comprovante certificazione rilasciata dai servizi competenti, due mesi di congedo retribuito. Tale congedo, in linea con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 24, D.Lgs. 80/2015, potrà essere usufruito anche su base oraria"
• Al Capitolo I - Parte I “Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale", Punto 4 Pari opportunità e tutela della persona dopo il terzo capoverso le Parti convengono di inserire i seguenti capoversi: "Nell'ambito del monte ore annuale dedicato alle attività formative, le aziende potranno organizzare specifici moduli dedicati all’approfondimento delle norme sulla violenza di genere".
"Le parti si confronteranno, anche in sede di Osservatorio Nazionale, per promuovere iniziative volte a favorire un'adeguata conoscenza a beneficio delle imprese e dei lavoratori della disciplina normativa sulla violenza di genere”.
• Il Capitolo I - Parte VII “Diversamente abili" sarà aggiornato in sede di stesura con il riferimento al D.lgs 151/2015 ed al D.lgs 62/2024
• Al Capitolo I - Parte VIII "Formazione", paragrafo 1.1 "Comitato paritetico nazionale", le Parti convengono di integrare il terzo capoverso come segue “[…] annualmente Confindustria Ceramica fornirà all’Osservatorio nazionale e a quelli regionali dati quantitativi e qualitativi sulla formazione effettuata".
• Al Capitolo I - Parte VIII "Formazione", le Parti convengono di inserire quanto segue: "Nel corso della nuova vigenza contrattuale le Parti si confronteranno sulla possibilità di definire piani di formazione congiunta volta a qualificare il sistema di relazioni industriali sui temi strategici per la competitività del settore e sulla conoscenza del CCNL”.
• Al Capitolo II - Art 2 "Sviluppo sostenibile - ambiente di lavoro - prevenzione, igiene e sicurezza lavoro". Le Parti recepiscono l’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 i cui contenuti saranno coordinati in sede di stesura del nuovo articolato contrattuale. In particolare, in base a tale accordo, si prevede che dal 1° gennaio 2024 i RLSSA utilizzano permessi retribuiti complessivi per lo svolgimento della loro attività nella seguente misura:
- 24 ore per le imprese che occupano fino a 5 lavoratori;
- 48 ore per quelle che occupano da 6 a 15 lavoratori;
- 72 ore per le aziende che occupano oltre 16 lavoratori.
Per l’espletamento del ruolo previsto dall’art.50 del D.lgs.81/08 e smi, lett. b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
• Al Capitolo II - Art. 2 "Sviluppo sostenibile - ambiente di lavoro - prevenzione, igiene e sicurezza lavoro”, le parti concordano di integrare la Premessa come segue: “Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo delle attività produttive e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali, di legge e dei Protocolli/Linee guida settoriali.
L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio. Le Parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l’adozione volontaria da parte delle imprese di:
- sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale quali ISO 14000 e OHSAS 18000, EMAS;
- Protocolli e Buone Pratiche in materia di silice libera cristallina respirabile”.
• Al Capitolo II – Art. 2 "Sviluppo sostenibile - ambiente di lavoro - prevenzione, igiene e sicurezza lavoro", le parti concordano di integrare il paragrafo 12 “Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro" come segue: Le parti condividono l’opportunità di promuovere a livello aziendale il confronto sui c.d. mancati infortuni. A tal fine, RSPP e RLSSA si confronteranno sull’introduzione di sistemi per la segnalazione e per la raccolta di tali indicatori di rischio”.
• Le parti concordano di aggiornare in corso di vigenza contrattuale le Linee Guida Nazionali 19 dicembre 2002 per la formazione dei RLSSA.
• Al Capitolo II "Struttura e normative generali"- Art. 6 “Contrattazione di secondo livello” le Parti convengono di introdurre nell’elenco delle materie delegate alla contrattazione aziendale le seguenti modifiche. “La contrattazione aziendale, o alternativamente territoriale, di tipo normativo potrà avvenire sulle seguenti materie.
- Organizzazione del lavoro
- Orario di lavoro
- Prestazione lavorativa
- Occupazione e politiche sociali
- Welfare aziendale/territoriale
- Transizione energetica e Innovazione Tecnologica
• Al Capitolo II "Struttura e normative generali" - Art. 11 "Decorrenza e durata" le Parti concordano di modificare l'attuale formulazione come segue: "Ai soli fini della presente vigenza, il nuovo contratto scadrà il 30 giugno 2027”.
• Lavoro agile - Le Parti concordano di recepire in allegato al nuovo testo contrattuale il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” sottoscritto dalle Parti Sociali il 7 dicembre 2021.
• Al Capitolo III - art. 12 "Rappresentanza Sindacale Unitaria", le Parti convengono di inserire la seguente "Dichiarazione delle Parti stipulanti”: "La Parti si riconoscono negli impegni assunti dalle rispettive Confederazioni con la sottoscrizione del Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, come modificato dall’accordo del 4 luglio 2017 e integrato dalla convenzione stipulata con Inps e Inl il 19 settembre 2019. Coerentemente, ciascuno per il proprio ambito di competenza, assicureranno l’esecuzione degli adempimenti previsti dalle disposizioni regolamentari e amministrative. In particolare:
- le imprese procederanno alla comunicazione degli iscritti tramite la compilazione completa e puntuale del modello Uniemens;
- le organizzazioni sindacali trasmetteranno il verbale di elezione e la nomina dei componenti RSU di rispettiva appartenenza a Confindustria Ceramica;
- in occasione delle elezioni delle RSU nei singoli luoghi di lavoro, la Commissione elettorale trasmetterà al Comitato Provinciale dei Garanti copia del verbale sulle operazioni elettorali.
• Al Capitolo IV – art. 21 "Orario di lavoro" - le Parti convengono di modificare il comma 30 come segue: "Alla fine di ciascun anno solare, o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2024 ore (2530 per i lavoratori discontinui di cui all’art. 22) comprendenti le ore non prestate per ferie, congedo matrimoniale, festività coincidenti con giornate lavorative, per assemblee retribuite, permessi sindacali retribuiti, permessi per lutto di parenti di primo grado, riposi aggiuntivi e riduzione di orario annuo di cui all’art. 35, per la donazione di sangue e di midollo osseo nei limiti previsti dalla legge, permessi per la nascita del figlio di cui all’art. 39, per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell’anno di effettuazione non abbiano inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore".
• Al Capitolo IV – art. 37 "Trattamento in caso di malattia e infortunio non solo sul lavoro" - le Parti convengono di modificare la lettera b) dell’ottavo capoverso come segue: "non saranno tenuti in considerazione, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), Parkinson e Alzheimer i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di periodo pari al 100% del periodo di comporto spettante".
• Al Capitolo IV – art. 39 "Trattamento in caso di maternità/paternità" - dopo il terzo capoverso le Parti concordano di inserire quanto segue: “In sede di contrattazione aziendale potranno essere stabilite le modalità di fruizione su base oraria dei congedo parentale di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 151/01, commi 1 e 1-bis".
• Al Capitolo VI "Classificazione e retribuzione" art. 62 e al Capitolo VII “Classificazione e retribuzione" art. 62 le Parti convengono di modificare il quarto capoverso dell’Art. 62 “Classificazione del personale" come segue: “Le Parti istituiscono con la firma del presente accordo una Commissione Tecnica Paritetica per aggiornare il sistema di classificazione. Tale Commissione si riunirà entro il 31 dicembre 2024, in concomitanza con la riunione dell’Osservatorio annuale, e terminerà i lavori entro il 30 giugno 2026 Gli esiti dei lavori della Commissione costituiranno una utile base di discussione per il prossimo rinnovo del CCNL".
• Al Capitolo VI - "Sistema Classificatorio Settore Piastrelle" - Vengono recepiti i seguenti profili professionali del Rettificatore e del Lappatore e le relative declaratorie. Dall’indagine condotta da Confindustria Ceramica tra le aziende associate in cui sono presenti tali profili emerge la situazione attuale di inquadramento.
[…]
• Al Capitolo VI “Classificazione e retribuzione" - Art. 65 "Trattamento economico” ed al Capitolo VII - Art. 65 ’’Trattamento economico" […]
• Una Tantum […]
Tabelle […]
