Tipologia: Accordo
Data firma: 25 giugno 2024
Validità: 01.07.2024 - 31.12.2026
Parti: Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Piacenza

Sommario:

 

Art. 1 Relazioni industriali - Banche dati cantieri e osservatorio appalti/subappalti
Art. 2 Sicurezza
Art. 3 Cassa Edile
Art. 4 Premio di fedeltà
Art. 5 Lavoratori non residenti
Art. 6 Lavoratori studenti
Art. 7 Formazione professionale
Art. 8 Qualifiche
Art. 9 Alloggiamenti e servizi
Art. 10 Mensa
Art. 11 Trasferta
Art. 12 Autisti

 

Art. 13 Trasporto casa/lavoro
Art. 14 Ferie
Art. 15 Diritti sindacali
Art. 16 Patronati
Art. 17 Registrazione sulle buste paga
Art. 18 Cassa integrazione
Art. 19 Elemento aggiuntivo della retribuzione
Art. 20 Orario di lavoro
Art. 21 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 22 Decorrenza e durata
Allegati


Verbale di accordo

Il giorno 25 giugno 2024, tra Ance Piacenza e Fillea-Cgil Piacenza, Filca-Cisl Parma Piacenza, Feneal-Uil Piacenza si è stipulato il seguente contratto collettivo di Lavoro, integrativo del CCNL 3 marzo 2022 da valere nella provincia di Piacenza per le Imprese edili ed affini di cui allo stesso CCNL 3 marzo 2022 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano le lavorazioni in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati. Per quanto non riportato nel presente accordo, resta in vigore quanto sottoscritto a livello provinciale il 3 marzo 2003.
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026

Art. 1 Relazioni industriali - Banche dati cantieri e osservatorio appalti/subappalti
In linea con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti ribadiscono il loro comune sforzo rivolto alla lotta al lavoro irregolare ed all'emersione del lavoro sommerso.
A tale fine le Parti convengono nel farsi promotrici, anche attraverso le strutture della Cassa Edile e dell'Ente Scuola nel mantenere attiva nei confronti degli Enti Pubblici di riferimento, nel rispetto delle rispettive competenze ed autonomie dei ruoli, la promozione di iniziative coordinate e continuative per contrastare il fenomeno delle attività irregolari, nella convinzione che il lavoro sommerso generi una concorrenza sleale a danno delle imprese regolari e dei lavoratori dipendenti anche sotto l'aspetto della sicurezza sul lavoro. In particolare, le Parti si impegnano al fine di sollecitare l'avvio di un progetto comune di mappatura dei cantieri.
Le Parti concordano di incontrarsi nel caso di avvio di grandi cantieri/opere pubbliche al fine di esaminare le problematiche specifiche.
Le Parti ribadiscono inoltre la propria attenzione ed impegno nel promuovere il rispetto della normativa di legge prevista nell'ambito dei subappalti ex. art. 27 lettera i) DLgs 286/1998.
Le Parti evidenziano altresì che l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL Edilizia Industria e dell'allegato X Dlgs 81/08, affidata in appalto o in subappalto prevede l'obbligo per l'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 38 dello stesso e di trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 38.

Art. 2 Sicurezza
Le Parti ribadiscono la volontà di tenere nella massima considerazione gli aspetti relativi all'ambiente ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché l'importanza dei percorsi formativi specifici, con riferimento anche al disposto del DLgs 81/2008 ed al secondo capoverso del paragrafo “Formazione su salute e sicurezza" dell'Allegato 2 del Rinnovo CCNL del 3 marzo 2022.
In particolare, si ribadisce l'importanza dell'accordo nazionale 16 novembre 2010 che sancisce il percorso formativo obbligatorio di 16h da svolgersi presso le Scuole Edili, prima dell'assunzione dei lavoratori che non vantano né esperienza pregressa nel settore né crediti formativi. Di tale formazione sarà custodita, presso l'Ente Scuola, idonea documentazione probatoria.

Art. 3 Cassa Edile
[…]
Nel rispetto delle quote contributive destinate ai costi di gestione della Cassa Edile e nel limite massimo dell'(80)% dell'eventuale avanzo annuale della stessa, rimanendo invariati i costi per aziende e lavoratori, si conviene nel demandare agli organi di Cassa Edile la costituzione di un fondo "Formazione, Sicurezza e sostegno" con le seguenti voci di spesa:
- individuare un contributo per la formazione dei lavoratori (compresi eventuali disoccupati) effettuata presso L’Ente Scuola Edile di Piacenza;
- istituire un'assistenza per la fornitura di abbigliamento da lavoro, prevedendo specifiche condizioni per identificare la platea dei beneficiari.
[…]

Art. 5 Lavoratori non residenti
Con l'intento di promuovere la stanzialità ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori stranieri e di quelli non appartenenti al tessuto provinciale, le Parti concordano sulla necessità di attivarsi, presso gli Enti preposti, al fine di verificare le condizioni per l'avvio di iniziative volte alla individuazione di aree e/o edifici da destinare all'accoglienza di tali lavoratori.

Art. 9 Alloggiamenti e servizi
Le imprese, nell'apprestarsi all'allestimento dei cantieri per la costruzione ed esecuzione di nuove opere, predisporranno quanto segue:
a. un ambiente idoneo ad uso spogliatoio e un ambiente munito di scalda vivande e frigorifero per il consumo dei pasti;
b. l'erogazione di acqua potabile ed attrezzatura idonea per lavarsi, nonché l'apprestamento dei servizi igienici garantendone l'efficienza;
c. l'apprestamento di apposite tettoie per la protezione di mezzi di trasporto (cicli e motocicli) dei lavoratori e, ove quanto possibile, spazi per gli automezzi.
Le Imprese possono derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistono condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra ricercando comunque idonee soluzioni alternative.

Art. 10 Mensa
Le Imprese nei cantieri ove almeno 13 dipendenti si impegnano a consumare quotidianamente un pasto, potranno avvalersi di aziende specializzate nel riconfezionamento dei pasti o anche di strutture sociali esistenti, al fine di consentire il consumo di un pasto caldo nell'ambito del cantiere, salvo che impedimenti obiettivi e tecnici ne impediscano la realizzazione.
Nei cantieri con meno di 13 dipendenti o che si trovino nell'impossibilità di realizzare il servizio mensa, i lavoratori potranno consumare il pasto utilizzando le seguenti ipotesi:
1. Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale convenzionato è pari al 70% del costo del pasto stesso con un limite massimo di € 10,00 per pasto effettivamente consumato.
2. Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale non convenzionato è pari a € 5,29 (cinque/29) per pasto effettivamente consumato; solo in tale ipotesi, nel caso in cui l'importo esentasse del pasto venga elevato dal Ministero competente, le Parti, convengono nel riunirsi al fine di valutare eventuali aggiornamenti del valore di cui al presente punto 2). Qualora il lavoratore non opti per questa soluzione può decidere per la soluzione descritta al successivo punto 3).
3. Nel caso in cui non si potesse realizzare alcuna delle ipotesi precedenti previste, le imprese continueranno a corrispondere, (per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere, con un minimo di quattro ore), agli operai, l'indennità sostitutiva di mensa che viene fissata in 6,50€. Alternativamente le aziende potranno introdurre, nel rispetto delle regole fiscali previste dalla norma, un buono pasto elettronico del valore non inferiore a 6,50€.
Il trattamento previsto dal presente articolo è cumulabile con la trasferta.
Le Parti inoltre convengono che il predetto articolo (mensa) esclusa l’indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 3) che vale per i soli operai, si applichi anche agli impiegati tecnici di cantiere.

Art. 14 Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute entro il 31 dicembre di ogni anno, tranne quando siano iniziate nel mese di dicembre e godute continuativamente nel nuovo anno.
[…]

Art. 15 Diritti sindacali
Fermo restando quanto in materia trova già una sua specifica regolamentazione nella Legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 104 del CCNL 20 maggio 2004, viene riconosciuta alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto la facoltà di indire Assemblee da tenersi fuori dai luoghi di lavoro ed alle quali far partecipare contemporaneamente i lavoratori di più imprese.
Dette Assemblee dovranno essere preventivamente comunicate alle singole imprese interessate e saranno comunque tenute nei limiti e secondo le modalità di cui alle sopra richiamate norme di legge e di CCNL di categoria.

Art. 20 Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 43 del CCNL e dall'Accordo Provinciale 2 agosto 1989, le Parti confermano quanto già stabilito in data 4 dicembre 1995 e cioè che l'orario resta fissato in 40 ore settimanali in tutti i mesi dell'anno.