INL
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro


Ai Direttori delle Direzioni interregionali del Centro, Nord e Sud
Al Comando Carabinieri Tutela Lavoro
 


Oggetto: Vigilanza straordinaria rischio calore 2024.

In ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l’aumento del rischio infortunistico, si dà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto (incluso), rivolta alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).
Come da intese con il Comando Carabinieri per la Tutela lavoro, le ispezioni potranno essere effettuate in gruppi ispettivi a composizione mista con la partecipazione del personale civile ispettivo tecnico e i componenti dei NIL. I NIL potranno contattare i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere eventuale supporto nello svolgimento della presente vigilanza.
In tali settori si ritiene, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, che debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.
Inoltre, si rammenta quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia, che rafforzano l’obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico, imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta -mappa/sole-attivita-fisica-alta/, evidenzi un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.
Risulta opportuno, dunque, nel corso dell’attività di vigilanza intensificare le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.
In considerazione del settore di intervento, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di necessarie carenze di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all’adozione di tutte le misure atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Qualora in sede di ispezione si riscontri l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si procede ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., nonché ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p., con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Qualora durante l’accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.
Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un "pericolo grave e imminente" per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).
Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.
Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione, se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.
Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (“verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.
Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Le Direzioni interregionali avranno cura di inoltrare la presente agli uffici ricadenti nella propria competenza territoriale, e i Direttori degli Uffici interessati raccoglieranno i risultati della vigilanza in esame, tramite i referenti per la raccolta di tali informazioni da essi individuati, nell’allegato file Excel, che dovrà riportare in ciascuna riga i dati di ogni singola azienda ispezionata. Sarà cura di questa Direzione Centrale raccogliere i dati delle ispezioni svolte, da inviare per il tramite delle DIL, a partire da lunedì 12 agosto, a cadenza settimanale per 3 lunedì consecutivi.
Si raccomanda, nella compilazione del file Excel suddetto, di procedere all’inserimento della dicitura “nessun illecito” in caso di assenza di violazioni rilevate riconducibili al rischio da calore.
Inoltre, al fine di garantire il corretto e omogeneo monitoraggio delle ispezioni svolte e dei risultati realizzati in occasione della vigilanza in oggetto nell’ambito del gestionale SMART, si segnala comunque la necessità di assicurare la c.d. “taggatura” delle pratiche interessate già in sede di programmazione, selezionando la voce “Vigilanza straordinaria rischio calore 2024” tra le “Vigilanze Speciali” disponibili, che sarà reperibile dal 31 luglio p.v. agendo sul filtro “stato svolgimento” - “da svolgere”.
Si confida nella consueta collaborazione.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello PISANTI