Tipologia: Accordo CIRL
Data firma: 29 luglio 2024
Validità: 01.08.2024 - 31.07.2027
Parti: Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno-Lapidei, Artigianato, Abruzzo

Sommario:


Il giorno 29 luglio 2024, tra Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Feneal-Uil Abruzzo, Filca-Cisl Abruzzo Molise, Fillea-Cgil Abruzzo Molise, a seguito dell’Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello, sottoscritto in data 9 febbraio 2024, presso la sede EBRART Abruzzo, tra le Confederazioni Artigiane dell’Abruzzo Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori dell’Abruzzo Cgil, Cisl e Uil, valido per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica CNEL F060, e del rinnovo del CCNL Legno Lapidei sottoscritto il 5 marzo 2024 con decorrenza 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 si è stipulato il seguente CIRL per gli addetti dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazioni e Lavorazione dei materiali Lapidei, con sede nella Regione Abruzzo.
Il presente CIRL decorre dal 1° agosto 2024 e scadrà il 31 luglio 2027.


Premesso che:
- presso l’EBRART Abruzzo risultano essere iscritte 169 aziende operanti nei settori legno e lapidei, con 578 lavoratori dipendenti, con una media di 3,42 lavoratori per impresa;
- tale frammentazione non permette la diffusione di un sistema di relazioni sindacali tale da avviare percorsi di contrattazione integrativa aziendale;
- le Associazioni Datoriali Artigiane e Feneal Uil Abruzzo, Filca Cisl Abruzzo Molise, Fillea Cgil Abruzzo Molise a seguito della stipula dei CCNL, ritengono di fondamentale importanza la diffusione della contrattazione integrativa;
- le Associazioni Datoriali Artigiane e Feneal Uil Abruzzo, Filca Cisl Abruzzo Molise, Fillea Cgil Abruzzo Molise per la crescita del settore Artigianato hanno scelto di investire sulla bilateralità;
tutto ciò premesso le parti definiscono che il presente contratto si applica ai dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei operanti nella Regione Abruzzo e pattuiscono quanto segue:

Art. 2 Osservatorio regionale di settore
Considerato che per le Aziende del settore è fondamentale proseguire lo sviluppo delle strategie mirate al raggiungimento di livelli sempre maggiori di competitività, redditività e qualità, le Parti convengono che ciò possa essere realizzato anche e soprattutto attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni sindacali. A tal proposito le parti istituiscono un Osservatorio Contrattuale Permanente di Settore, composto da 8 rappresentanti categoriali, 4 componenti designati da Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai e 4 designati da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil firmatari il presente CCIRL. L’Osservatorio si riunirà 2 volte l’anno su richiesta di una delle due componenti (datoriali o sindacali), al fine di esaminare l’andamento del settore, le prospettive occupazionali, la diffusione dei servizi forniti, dall’EBRART Abruzzo, le politiche della formazione e del mercato del lavoro, nonché quelle di cultura della sicurezza sul lavoro.

Art. 3 Formazione professionale
In relazione alla continua evoluzione delle tecniche lavorative ed ai mutamenti dei processi tecnologici, le Parti confermano il ruolo primario della formazione professionale, in quanto presupposto indispensabile per un miglioramento della competitività aziendale attraverso la qualità del prodotto e del servizio. Pertanto le Parti svilupperanno progettualità condivise attraverso l’utilizzo di FONDARTIGIANATO Nazionale e del sistema dell’Articolazione regionale e della bilateralità, al fine di realizzare un sistema di formazione professionale di ingresso, specialistica e di riqualificazione, anche con riferimento al disposto del presente CCIRL.

Art. 4 Prevenzione, sicurezza e ambiente di lavoro
Le Parti Sottoscrittrici ritengono indispensabile attraverso le misure di prevenzione, garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando, protocolli, valutazioni e sistemi di monitoraggio necessari per garantire l'integrità dei lavoratori e mitigare i rischi associati alle attività svolte.
Per tali ragioni le Parti sottoscrittrici concordano, al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza del lavoro, di ottimizzare l’impiego del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
In conformità al DLgs 81/08 e s.m.i., le Parti intendono mettere in atto un compiuto sistema di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni infortunistici, con lo scopo di innalzare la cultura della sicurezza sul lavoro e la formazione di tutti i soggetti che, (a vario titolo), operano all'interno dell'impresa. Pertanto le Parti potranno sviluppare progettualità condivise attraverso l’utilizzo del sistema della pariteticità regionale al fine di realizzare un più esteso sistema di informazione e formazione per tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento della sicurezza sul lavoro. Tali attività potranno essere coordinate ed attuate dagli Organismi Paritetici territoriali (OPRA) in collaborazione con i RLST, sulla base degli accordi e dei regolamenti che attualmente ne regolano l'operatività.

Art. 5 Mensa
Le aziende, in alternativa al servizio di mensa aziendale, corrisponderanno ai lavoratori dipendenti una indennità sostitutiva, sotto forma di buoni pasto o ticket restaurant, […]

Art. 6 Indumenti di lavoro
Nel corso dei dodici mesi di ciascun anno, le Aziende forniranno a ciascun lavoratore alla produzione n. 2 paia di scarpe da lavoro (uno estivo ed uno invernale), n. 1 tuta invernale, n. 1 tuta estiva e n. 1 giacca a vento in caso di lavorazioni all’aperto. È intenzione delle parti giungere alla mutualizzazione di tale istituto attraverso l’Ebrart.

Art. 7 Rappresentanza EBRART
In riferimento all’art. 7 dell’Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello sottoscritto in data 9 febbraio 2024, per sostenere per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro in misura paritetica, è previsto, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, un contributo contrattuale bilaterale regionale di € 6 mensili per dipendente, suddiviso in 5/6 a carico delle imprese e 1/6 a carico dei lavoratori:
a) € 5,00 per 12 mensilità per ogni dipendente a carico impresa;
b) € 1,00 per 12 mensilità a carico dipendente.
L’importo relativo al contributo contrattuale bilaterale regionale a carico del lavoratore è trattenuto mensilmente dal datore di lavoro ed è versato tramite l’F24 all’EBNA, che lo ristorna all’EBRART che provvederà, a sua volta, ad erogare e a ripartire le quote alle Organizzazioni sindacali, stipulanti il presente Accordo CCIRL.