Tipologia: Accordo regionale interconfederale sulla bilateralità e la contrattazione di secondo livello
Data firma: 9 febbraio 2024
Validità: 01.03.2024 - 29.02.2028
Parti: Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Abruzzo
Fonte: claaiabruzzo.it


Sommario:


Accordo regionale interconfederale sulla bilateralità e la contrattazione di secondo livello

Il giorno 9 febbraio 2024 presso la sede dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato dell’Abruzzo, tra le Confederazioni Artigiane dell’Abruzzo Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai e le Confederazioni sindacali dei Lavoratori dell’Abruzzo Cgil, Cisl e Uil

Premessa
Considerato che:
- le Parti sociali dell’Artigianato abruzzese hanno costruito negli anni un sistema di Bilateralità regionale rappresentato dall’EBRART Abruzzo caratterizzato da una grande attenzione alle esigenze delle aziende, delle lavoratrici e dei lavoratori abruzzesi;
- le Parti sociali dell’Abruzzo in ottemperanza agli accordi interconfederali del 23 novembre 2016 e del 26 novembre 2020, quali strumenti di governance efficace e strategica per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, si attivano per consolidare il ruolo della bilateralità in Abruzzo attraverso la sottoscrizione di un accordo quadro interconfederale, ribadendone la centralità e l’importanza come strumento imprescindibile per il rafforzamento del settore dell’artigianato e della piccola impresa, in generale, del tessuto economico e sociale;
- le Parti sociali a tal fine intendono rafforzare e migliorare il sistema bilaterale regionale valorizzando ulteriormente tutti gli strumenti della bilateralità in materia di Sicurezza sul lavoro, Ammortizzatori sociali, Formazione continua, Sanità integrativa e Welfare integrativo;
- le Parti sociali regionali intendono dare attuazione alle previsioni di cui all’Accordo Interconfederale del 23.11.2016 sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali, in particolare sulla Contrattazione collettiva di secondo livello;
- la crisi pandemica ha messo a dura prova il sistema delle imprese artigiane e, in generale, delle micro e piccole imprese e dei lavoratori che hanno compiuto uno sforzo enorme per resistere, reagire alle difficoltà e garantire la tenuta sociale ed economica;
- le Parti sociali assumono l’impegno di portare a sistema, con finalità condivise, l’esperienza positiva maturata in questi anni nel modello delle relazioni sindacali e della bilateralità abruzzese, che ha dimostrato di essere più che mai attuale e capace di adeguarsi ai cambiamenti, tutelando i lavoratori e il sistema delle micro e piccole imprese con efficaci strumenti solidaristici e di sussidiarietà.
Considerato altresì che:
le Parti sociali ritengono utile proseguire nel lavoro sino a oggi svolto per:
• favorire la competitività delle imprese;
• contrastare l’espulsione delle lavoratrici e dei lavoratori dai posti di lavoro e incrementare l’occupazione del comparto;
• migliorare la professionalità, le competenze, l’occupabilità e le condizioni di vita ed economiche dei lavoratori;
• rafforzare l’esperienza del sistema bilaterale dell’Abruzzo attraverso la qualificazione degli interventi a favore delle imprese e dei lavoratori alla luce di quanto sopra le Parti sociali, attraverso la presente intesa, intendono rilanciare e valorizzare il comparto e la qualità del lavoro che nella regione Abruzzo coinvolge circa 27.400 imprese con circa 65 mila addetti nell’artigianato,
Concordano di voler dare continuità al confronto ed alla condivisione sui seguenti temi:
1) favorire l’avvio della contrattazione regionale e confederale di secondo, come previsto dall’Accordo Interconfederale del 26 novembre 2020, attuativo dell’Accordo Interconfederale sulle Linee Guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del 23 novembre 2016;
2) estendere la copertura contrattuale regionale a tutte le lavoratrici e lavoratori occupati nel comparto artigiano dell’Abruzzo con le modalità di seguito definite, con la sola esclusione del settore dell’edilizia;
3) rafforzare, incrementare e integrare le prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori rientranti nella sfera di applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle categorie aderenti alle Parti firmatarie del presente accordo;
4) confermare la centralità della Bilateralità (EBRART Abruzzo e Accordi Interconfederali) quale strumento di dialogo e confronto continuo tra le Parti sociali.
Le Parti sociali si impegnano a proseguire il confronto finalizzato alla individuazione di soluzioni innovative per coniugare sostegno e sviluppo delle imprese del settore artigianato ed esigenze di adeguati livelli di tutela per i lavoratori, monitorando la situazione e le relazioni industriali, con particolare attenzione ai futuri rinnovi contrattuali.

1) Contrattazione di secondo livello
Le Parti sociali ribadiscono l’importanza di un sistema contrattuale basato su due livelli contrattuali. La definizione di contratti collettivi di secondo livello costituisce un elemento qualificante per la piena attuazione del modello contrattuale, adeguata alle specificità e agli obiettivi previsti dall’Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016 e del 26 novembre 2020.
Le Parti sociali si impegnano a sviluppare una contrattazione adeguata alle specificità e agli obiettivi previsti dai sopra citati accordi interconfederali, con l’avvio di una contrattazione di secondo livello sul territorio abruzzese.
Le Parti sociali convengono che la titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Per quanto riguarda le materie di negoziazione di pertinenza regionale, in aggiunta a quanto demandato dalla contrattazione nazionale confederale e di categoria, come previsto al punto 1), lett. c), d), e) dell’Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016, nello specifico si può prevedere:
• Livello confederale regionale
- bilateralità
- formazione
- ambiente, salute e sicurezza
- sistema di rappresentanza
- politiche del settore artigianato
- ammortizzatori sociali
- integrazione al reddito
- previdenza complementare
- osservatorio di comparto
- sviluppo delle imprese
- mercato del lavoro (politiche attive e rete dei servizi per il lavoro).
• Livello regionale di categoria
- strumenti di informazione e partecipazione
- organizzazione del lavoro
- orario di lavoro
- flessibilità organizzative
- politiche di settore
- politiche salariali
- welfare contrattuale integrativo
- osservatorio di settore
In fase di prima applicazione le piattaforme rivendicative devono essere presentate dalle OO.SS. entro il 30.06.2024
1.1 Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
La piattaforma per il rinnovo del Contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza. Entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo un mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma. A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle proprie istanze regionali confederali.
Trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali confederali senza che si stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l’intervento delle istanze nazionali.
Trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l’intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
1.2 Parte economica (EER)
Per la determinazione dell’Elemento Economico Regionale (EER), o di altro elemento, qualsivoglia denominato e previsto dalla contrattazione nazionale, le categorie regionali prenderanno a riferimento gli importi degli imponibili previdenziali di settore del mese di dicembre 2023, come riportati nell’allegato “A” del presente accordo, determinando una quota base per il negoziato che potrà oscillare da un minimo del 0,25% ad un massimo del 2,5% degli imponibili previdenziali suddetti.
Le Parti sociali, riaffermando il valore primario del welfare erogato dalla bilateralità nazionale e regionale, concordano che in parziale sostituzione e fino ad un massimo del 50% dell’EER concordato in sede di contrattazione, le categorie regionali, possono negoziare prestazioni di welfare, rivolte alla totalità dei lavoratori o a gruppi omogenei degli stessi, attraverso soluzioni di flexible benefits, nei limiti non in concorrenza con le prestazioni erogate dall' EBRART.
1.3 Contrattazione regionale
Le Parti sociali confermano che il presente accordo dovrà essere recepito in ogni rinnovo contrattuale di categoria successivo la data del presente accordo.
Trascorsi i termini della procedura prevista al punto 1.1 comma l del presente accordo, i singoli settori produttivi potranno stabilire una “vacanza contrattuale” riconoscendo una quota variabile da un minimo dello 0.25% ad un massimo del 2,5% delle retribuzioni.
1.4 Verifica contrattazione II° livello
Nella fase di prima attuazione del presente accordo, le Parti sociali si incontreranno, entro il mese di ottobre 2024, per una verifica dell’andamento della contrattazione collettiva regionale di II° livello in tutti i settori. La verifica successivamente avverrà ogni anno nei mesi di giugno e dicembre.

2) Sicurezza e sorveglianza sanitaria
Le Parti sociali riconoscono il ruolo centrale della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sorveglianza sanitaria nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Il sistema bilaterale regionale individua nell’OPRA Abruzzo (Organismo Paritetico Regionale Artigianato) gli strumenti indispensabili per il raggiungimento dei migliori risultati in tema di salute e sicurezza. Per tali ragioni sarà indispensabile potenziare e migliorare l’azione di prevenzione degli eventi, rafforzando gli investimenti e potenziando gli accordi con gli organi istituzionali competenti in materia. Tra i compiti dell’organismo Paritetico rientrano le finalità di promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione della salute e della sicurezza, programmazione delle attività formative; supporto alle attività degli RLST.

3) Welfare e prestazioni della bilateralità
Le Parti sociali nel confermare il ruolo centrale della bilateralità abruzzese si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative necessarie a sostenere e soddisfare i bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese del comparto. Per rendere operative le intese e gli accordi tra le parti costituenti, gli stessi si avvalgono esclusivamente dell’EBRART Abruzzo che, con apposito Regolamento, individua specifici interventi di sostegno per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, delle imprese e dei loro familiari.
Le Parti si impegnano a promuovere e valorizzare le attività e le iniziative dell’EBRART migliorando anche la comunicazione e l’informazione, la visibilità del sito, la piattaforma digitale per la ricezione delle domande e a velocizzare i rimborsi spettanti ai lavoratori e alle imprese.

4) FSBA-Accordi di sospensione e/o riduzione
Le Parti sociali confermano che la tutela del lavoro costituisce una priorità nel sistema delle relazioni sindacali bilaterali. FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) ha saputo dare risposta adeguata alle esigenze delle imprese del settore riconoscendone le specificità e le caratteristiche dimensionali e, nell’ambito delle novità in tema di ammortizzatori e sistemi di protezione sociale, si conferma quale elemento di identità e di valore per tutto il comparto. A tal fine le Parti si impegnano a definire un apposito regolamento per la definizione della procedura di consultazione sindacale ai fini del riconoscimento delle prestazioni degli ammortizzatori sociali.
Ai fini statistici e di monitoraggio, presso l’Ebrart verrà costituito un registro degli accordi sindacali sottoscritti per FSBA, che periodicamente verranno inviati alle parti costituenti.

5) Sanità integrativa
Le Parti sociali riconoscono quale modello virtuoso di riferimento il sistema di Sanità Integrativa del Fondo SAN.ARTI. Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Artigianato e delle imprese che applicano i contratti di lavoro sottoscritti dalle stesse Parti.
Le Parti regionali ribadiscono i contenuti dell’Accordo Interconfederale del 21 settembre 2010. Il diritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo è un diritto contrattuale dei lavoratori. L’Azienda che ometta il versamento è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, e al contestuale pagamento al lavoratore di euro 25,00 per 13 mensilità e il risarcimento del maggior danno subito.

6) Formazione continua
La formazione continua è un fattore fondamentale per la crescita professionale delle lavoratrici, dei lavoratori e dei titolari artigiani. Si individua nel consolidato sistema di FONDARTIGIANATO (Fondo Artigianato Formazione) il principale strumento della bilateralità costituito dalle Parti sociali per sostenere la formazione continua, per valorizzare le risorse umane, per promuovere e realizzare piani formativi aziendali. Le Parti intendono valorizzare lo strumento della Formazione promuovendo specifiche campagne informative, piani formativi e interventi economici oltre a contributi regionali da parte dell’Ente Bilaterale fino al 70% per le spese di formazione e di aggiornamento sostenute dai dipendenti e titolari artigiani.
Per favorire la conoscenza degli strumenti della bilateralità regionale da parte dei lavoratori ed un più semplice accesso alle prestazioni garantite dall’EBRART, le parti si impegnano a proporre iniziative formative nei piani regionali di Fondartigianato, per promuovere l’informazione e la partecipazione dei lavoratori al sistema bilaterale di riferimento contrattuale.

7) Contributo contrattuale bilaterale regionale
Le Parti sociali considerano il presente Accordo Interconfederale/intercategoriale regionale uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori e lavoratrici che applicano i contratti collettivi regionali sottoscritti dalle organizzazioni di categoria aderenti alle parti firmatarie del presente accordo.
Pertanto, al fine di rendere sempre più operativo e aggiornato l’implementazione e la funzionalità del presente Accordo interconfederale, nonché quelli intercategoriali regionali, i relativi aggiornamenti, l’attuazione di quanto in essi previsto dalle Parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela, assistenza, formazione/informazione sui temi dei diritti e della contrattazione gli accordi di secondo livello possono prevedere un contributo contrattuale bilaterale regionale.
Inoltre, come previsto dall’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Cna, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai e Cgil Cisl e Uil che si intende integralmente recepito, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari a euro 390,00 annui (euro 30,00 per 13 mensilità), oltre a dover assicurare le prestazioni previste dalla bilateralità e la sanità integrativa.

8) Campo di applicazione
Il presente accordo include i seguenti comparti:
- CCNL Area Alimentazione Panificazione;
- CCNL Area Autotrasporto;
- CCNL Area Tessile Moda - Chimica Ceramica;
- CCNL Area Comunicazione;
- CCNL Area Legno e Lapidei;
- CCNL Area Meccanica;
- CCNL Area Cine-audiovisivo;
- CCNL Area Acconciatura ed Estetica;
- CCNL Servizi di Pulizie e varie;
- CCNL Noleggio bus con conducente per i dipendenti delle Imprese artigiane;
Si applica altresì alle imprese non artigiane che applicano altri CCNL e aderiscono al sistema della Bilateralità Nazionale EBNA.
Le stesse Parti confermano che il presente accordo esclude il comparto Edile che è oggetto di specifici accordi nazionali e regionali.

Decorrenza e durata
Il presente Accordo decorre dal 1° marzo 2024 ed avrà vigore fino al 29 febbraio 2028.

Disposizioni finali
Il presente Accordo è recepito con la sottoscrizione delle OO.SS. e delle Organizzazioni Datoriali viene depositato, entro 30 giorni dalla data di stipula, presso la Direzione Territoriale del Lavoro del Capoluogo di Regione.
Le Parti sociali si impegnano a dare la massima diffusione al presente Accordo.
Le Parti sociali convengono che ulteriori intese attuative successivamente sottoscritte saranno parte integrante dell’Accordo stesso e dunque di pari cogenza.