Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2000, n. 357, regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante: "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" ed in particolare:
- l'articolo 5, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 5 della legge n. 68 del 1999 inserendo il comma 3-bis secondo cui "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato";
- l'articolo 5, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento dei contributi esonerativi di cui al citato art.5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;
- l'articolo 8, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 9 della legge n. 68 del 1999 inserendo il comma 6-bis che istituisce la Banca dati del collocamento mirato;
- l'articolo 16 secondo cui anche le comunicazioni in materia di collocamento mirato si effettuano esclusivamente in via telematica;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'art. 5, rubricato "Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche", il quale dispone, al comma 1, che "/ soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico [...]" e, al comma 2, che "Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento";
VISTO il disposto dell'art. 5, comma 6, della legge n. 68 del 1999, a tenore del quale "Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2016, con il quale sono state stabilite le modalità di versamento del contributo esonerativo di cui al citato art. 5, comma 3-b/s della legge n.68 del 1999 ed in particolare, Kart. 4, comma 1, del medesimo che definisce l'ammontare dell'importo trimestrale da corrispondere nonché l'art. 4, comma 3, dello stesso che prevede che il versamento sia effettuato tramite bonifico bancario ordinario intestato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro n. 193 del 30 settembre 2021 che ha adeguato l'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, commi 3 e 3-bis da euro 30,64 ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
RITENUTO necessario consentire ai datori di lavoro il versamento del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 tramite l'utilizzo della piattaforma PagoPA, ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale
DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Per le ragioni esposte in premessa, il presente decreto abroga e sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 concernente le modalità di versamento al Ministero del lavoro del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a. "lavoratori con disabilità": i lavoratori nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999.
b. "quota di riserva": il numero di lavoratori con disabilità che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
c. "base di computo": il numero dei dipendenti computabili ai fini della determinazione della quota di riserva;
d. "lavorazioni a rischio elevato": lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
e. "base netta": la base di computo al netto del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato. In caso tra gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato vi siano lavoratori part-time, il numero degli addetti di cui al periodo precedente è considerato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto riferito all'orario considerato a tempo pieno dalla contrattazione collettiva;
f. "quota netta": la quota di riserva calcolata sulla base netta;
g. "quota di esonero": il numero di lavoratori con disabilità per cui si autocertifica l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999;
h. "limite massimo esonerarle": il limite massimo del 60% della quota di riserva per cui il datore di lavoro può essere esonerato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 357 del 2000;
i. "banca dati del collocamento mirato": la banca dati del collocamento mirato di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999;
j. "trimestre": ciascun trimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Art. 3
(Autocertificazione dell'esonero)
1. Ai fini della fruizione dell'esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale "Servizi lavoro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.
2. L'autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell'esonero oggetto del presente decreto. Non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali.
3. L'autocertificazione è resa disponibile dalla banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall'esonero.
4. Con l'autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall'esonero, dichiara:
a. la base di computo;
b. il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
c. il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
d. la quota di esonero.
5. La quota di esonero non può essere superiore:
a. alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
b. alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
c. al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 68/99.
6. Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione di cui al comma 1, è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati.
7. In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell'esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre.
8. In caso di variazioni della quota di esonero, l'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere ripresentata con le medesime modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. Resta ferma la possibilità di effettuare l'autocertificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione in diminuzione, laddove il datore di lavoro intenda avvalersene al fine di versare in misura ridotta il corrispondente contributo relativo al trimestre successivo. In caso di incremento della quota di esonero, la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell'invio della nuova autocertificazione, tenuto conto che la procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA.
9. In caso di mancato versamento del contributo esonerativo con le modalità di cui all'articolo 4, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell'esonero ed è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
10. L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999 è compatibile con l'esonero autocertificato ai sensi del comma 1 a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.
Art. 4
(Contributo esonerativo)
1. Ai fini dell'esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contributo esonerativo nella misura pari all'importo individuato dall'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge, come da ultimo modificato dal D.M. 30 settembre 2021, n. 193, corrispondente ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.
2. Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell'autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l'avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell'intero trimestre per il quale vengono versati.
3. I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA. Pertanto, non sono considerate valide, ai fini della fruizione dell'esonero in oggetto, altre modalità di pagamento.
4. Solo a fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l'autocertificazione può essere considerata validamente presentata e inizia a decorrere il periodo di fruizione dell'esonero ex articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999.
5. Le informazioni sui pagamenti di cui al comma 2 sono rese disponibili per il tramite della Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.
Art. 5
(Disposizioni transitorie)
1. Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già fruivano dell'esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell'istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. La nuova autocertificazione di cui al precedente comma 1, si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell'intero importo dovuto. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell'autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.
3. Nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione nel termine di cui al precedente comma 1, i datori di lavoro potranno avvalersi della procedura di cui in oggetto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, senza tuttavia beneficiare del regime di continuità con la precedente autocertificazione.
Art. 6
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, Sezione pubblicità legale.
Roma, li 11 giugno 2024
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