Tipologia: Accordo
Data firma: 28 novembre 2007
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Luciano Padovan e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, RSU
Settori: Tessili, Calzature, Luciano Padovan
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Premessa
1) Informativa
2) investimenti
3) codice di condotta
4) orario di lavoro
5) ticket restaurant

 

6) premio di fedeltà
7) diritti sindacali
8) previdenza complementare
9) premio di risultato
10) Decorrenza e durata
11) Clausole finali


Addì 28 novembre 2007, presso la sede sociale, tra la società Luciano Padovan spa […] e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Femca-Cisl e Filtea-Cgil […], con la partecipazione della RSU

Premesso
- che nel mese di luglio del corrente anno è stata presentata dagli organismi sindacali alla Direzione aziendale una piattaforma rivendicativa per la definizione di un contratto aziendale, integrativo del vigente CCNL per gli addetti dell'industria calzaturiera;
- che le Parti hanno conseguentemente avviato la contrattazione aziendale nello spirito di quanto previsto dall’art. 8, parte generale, del vigente CCNL
tutto ciò premesso, le Parti, nell’odierna sessione convengono e stipulano quanto segue

1) Informativa
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Femca-Cisl e Filtea-Cgil e la RSU dichiarano di aver ricevuto dall’azienda ampie e globali informazioni sulla situazione generale ed economica dei mercati e sulle prospettive produttive ed occupazionali della società, nel breve-medio periodo.
L’azienda, nel ribadire che trovasi ad operare in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato da un clima di incertezza ed instabilità, anche in considerazione delle aree geografiche di sbocco (America ed Asia), che sono sempre più penalizzate dal progressivo indebolimento del dollaro americano e dello yen giapponese rispetto all'euro, conferma che non sono, ad oggi, ragionevolmente prevedibili, in considerazione del programmato stato di avanzamento delle commesse in portafoglio e di quelle acquisibili in funzione delle trattative commerciali in corso, interventi riorganizzativi, nel breve periodo, che possano modificare strutturalmente gli attuali assetti occupazionali.
L’azienda ribadisce inoltre che sulla base degli attuali elementi di valutazione e di previsione i processi produttivi non costituiranno, nel breve periodo, oggetto di esternalizzazione e di delocalizzazione, fuori distretto, salvo che per quelle produzioni che sì dovessero rendere necessarie per il soddisfacimento della clientela, qualora non siano direttamente realizzabili all’interno della struttura I aziendale per ragioni tecniche, organizzative o produttive.

2) investimenti
L’azienda si impegna a fornire, in apposito incontro con gli organismi sindacali, dati ed informazioni su eventuali investimenti, già deliberati dagli organi sociali, che si dovessero realizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel corso di vigenza del presente accordo.

3) codice di condotta
L’azienda, in coerenza con i principi ispiratori del codice di condotta di cui al vigente CCNL, laddove pervenisse alla decisione di produrre in siti produttivi esteri, assicura il proprio impegno all’osservanza delle norme del citato codice di condotta, semprechè l'osservanza di esse sia compatibile, attuabile e armonizzabile con le norme di diritto comunitario ed internazionale disciplinanti ì contratti di fornitura e di approvvigionamento nonché con i rapporti contrattuali da instaurarsi con i soggetti interessati.

4) orario di lavoro
L’azienda conferma gli attuali regimi di orario in vigore e ie relative pause di refezione.

7) diritti sindacali
L’azienda porrà a disposizione dei lavoratori per le assemblee sindacali un idoneo spazio all'interno dell’unita produttiva ed apposito locale, all’occorrenza, sarà posto a disposizione della RSU ed utilizzato dalla stessa esclusivamente per ragioni di natura sindacale connesse allo svolgimento dell’attività di rappresentanza. Il locale a disposizione della RSU sarà dotato di strumenti informatici idonei allo svolgimento dell’attività sindacale.